Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA01-35 3 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 10366/98 .2763 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: ■ 31 GEN 2001 IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, CG408455 PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta FABIANI GIUSEPPE, delega in atti;
- ricorrente
contro
ST SALVATORE;
2000 intimato la sentenza n. 183/97 del Tribunale di 4931 avversO -1- CALTAGIRONE, depositata il 10/06/97 R.G.N. 170/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato GORGA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA che ha conclusoVincenzo per il rigetto del ricorso. . -2- R.G. 10366/98 Svolgimento del processo L'INPS ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, dolendosi che il Tribunale di Caltagirone (esclusa, in adesione alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.6491 del 1996, la decadenza ex artt. 47 d.p.r. 1970/n.639 e 6 d.l. 1991/n.103, convertito con legge 1991/n.166) abbia riconosciuto a CA TO (appellante) la rivalutazione, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.497 del 1988, dell'indennità di disoccupazione (anche) per settantantotto giornate per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 nonché per settantasette giornate Fly dell'anno 1991, oltre interessi. L'intimato (cui il ricorso è stato ritualmente notificato) non si è costituito. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 2697 cod. civ., e vizio di motivazione- lamenta che il Tribunale non abbia verificato la sussistenza del presupposto di détta rivalutazione, e cioè la effettiva percezione, da parte dell'assicurato, dell'indennità da rivalutare (in quanto erogata nella misura di lire ottocento giornaliere). 3 Deduce, in estrema sintesi, che l'onere di provare tale presupposto gravava sulla parte richiedente la rivalutazione e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto pacifica, in quanto non contestata dall'Istituto in primo grado, l'anzidetta percezione, la quale -indipendentemente dalle deduzioni dell'Istituto medesimo in risposta all'appello avversario- avrebbe invece dovuto essere verificata d'ufficio, con eventuale esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cod. proc. civ.. 2. Il ricorso non merita accoglimento. Va anzitutto precisato che l'affermazione dell'INPS secondo far cui l'effettiva percezione dell'indennità di disoccupazione nella somma di lire ottocento giornaliere costituisce fatto costitutivo della domanda di rivalutazione ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.497 del 1988 non corretta e che fatto costitutivo di tale domanda va ritenuto, invece, il diritto a percepire l'indennità da rivalutare, spettando détta rivalutazione anche all'avente diritto дир all'indennità di disoccupazione al quale tale indennità in concreto tale indennità, pur spettante, non sia stata in concreto corrisposta neppure nell'esiguo importo originario. Cionondimeno, intendendo l'assunto dell'INPS come indicativo della necessità di verificare la sussistenza del diritto 4 all'indennità di disoccupazione, ed il riferimento all'effettiva percezione della somma di lire otto cento giornaliere come riferimento a circostanza dimostrativa della sussistenza di tale diritto, è sufficiente, per disattendere il ricorso dell'Istituto, richiamare il principio -pacifico nella giurisprudenza della Corte (v. Cass. 13 febbraio 1999 n.1213, 6 marzo 1986 n.1488, 6 marzo 1982 n.1435, 22 marzo 1979 n.1664) che l'onere probatorio gravante sull'attore non si estende ai fatti costitutivi della domanda che siano stati esplicitamente 0 implicitamente ammessi dal convenuto ed osservare che la circostanza, riferita nella sentenza impugnata, тен dell'ammissione, da parte dell'INPS in primo grado, non èdell'avvenuta erogazione dell'indennità da rivalutare contestata dall'Istituto ricorrente;
il quale, inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (v. Cass. 13 settembre 1999 n.9734, 23 febbraio 2000 n.2048) non precisa né l'atto né i termini in cui nel giudizio di appello si sarebbe concretizzata la contestazione (cui la narrativa della sentenza accenna in termini estremamente generici) dell'effettiva percezione, da parte dell'assicurato, della stessa indennità. dell'impugnazione non comporta alcuna 3. Il rigetto statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, 5 non essendovi stata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 28 novembre 2000 Il Cons. Est. Il Presidente Florida Ufilichiells Mmm. Paraguani дне IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Depositata in Cancelleria D A , S 0 O S 1 L oggi, 30 GEN. 2001. 3.0 GEN. 2001 3 A L . 3 T T O , 5 R B A I : 'A S IL DABORATORE E D N L E P L DI CANCELLERIA A S R E 3 T P I D S 7 N - E I O T G 8 S - R P O 1 N O M 1 E C A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S E I I S R G I A E E L D R L O E D 6