CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2023
CORTE DI APPELLO DI BO
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 534/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI SA e dell'avv. GENTILINI DEVIS ( ) VIALE C.F._1
ALDO MORO N. 52 BO;
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 52 BO presso il difensore avv. TI SA
APPELLANTE Contro
C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. DE MARTINI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, 24 40125 BO presso il difensore avv. DE MARTINI MATTEO APPELLATA
Nonché contro pagina 1 di 21 (C.F. ) con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BONSANTO FRANCO (C.F. ) VIA C.F._2
PUGLIE N. 5 BO;
elettivamente domiciliato in VIA PUGLIE N. 5 BO presso il difensore avv. BONSANTO FRANCO. APPELLATO
AD OGGETTO: NA IC INDENNIZZO EX ART. 26 L. N. 157/1992
– LEGITTIMAZIONE PASSIVA – Controparte_4
LEGITTIMAZIONE PASSIVA A.T.C.
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 01.04.2025:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE : << “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 2817/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione Terza Civile, Giudice
Onorario Dott.ssa PI AT, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 20 settembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n. 5758/2020:
- in via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell e il difetto di legittimazione passiva Controparte_2
della Regione con riferimento ad ogni domanda ex adverso CP_4
formulata;
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall Controparte_2
perché infondate in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti
[...]
a fondamento dell'azione e degli elementi costitutivi il titolo di responsabilità ascritta
(e qui fermamente contestata) all accertando e/o dichiarando CP_5
comunque la sussistenza della colpa dell per mancata adozione di Controparte_2
pagina 2 di 21 misure di prevenzione e protezione delle colture, con conseguente applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare e/o dichiarare la legittimazione passiva e l'esclusiva responsabilità dell Controparte_3
relativamente agli eventi per cui è causa, condannando conseguentemente l Pt_1
al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all Controparte_2
e/o a tenere indenne e manlevare la in
[...] CP_4 CP_4
relazione agli importi che quest'ultima dovesse erogare all;
Controparte_2
- in via ulteriormente graduata, laddove dovessero essere in denegatissima ipotesi accolte in tutto o in parte le domande avversarie nei confronti dell'odierna appellante, accertare il diverso grado di responsabilità e la diversa efficacia causale delle condotte della e dell Controparte_4 Controparte_3
3, provvedendo alla distinta ripartizione pro quota, tra i corresponsabili, dei danni
[...]
eventualmente riconosciuti a controparte, riducendo in ogni caso sensibilmente l'importo complessivamente richiesto ex adverso, in quanto affetto da evidente sovrastima, sotto vari profili e titoli, oltre che indeterminato e non provato, applicando comunque l'art. 1227, primo comma, c.c.
Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado del giudizio, e in ogni caso con condanna dell' a restituire alla Controparte_2
odierna appellante le somme da quest'ultima già erogate in esecuzione della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di prova testimoniale già formulata nella seconda memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. sul seguente capitolo di prova: A) “Vero che i fondi rustici elencati in atto di citazione ricadono tutti in zone del territorio regionale in cui è consentita la caccia, e in particolare nei distretti ricompresi all'interno dell' ”; Controparte_3
pagina 3 di 21 Si conferma l'indicazione dei testi Testimone_1 Testimone_2 [...]
, presso Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Tes_3
.>> CP_4
APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2817/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione Terza Civile, Giudice Dott.ssa
PI AT, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 20 settembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n.
5758/2020, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria di compensi e spese di lite, ivi comprese il rimborso delle spese generali,
CPA ed IVA come per legge.>>
APPELLATO AMBITO TERRITORIALE DI IA BO 3:
contrariis reiectis, vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria di rito e del caso:
- rigettare la richiesta di ammissione di prova testimoniale della parte appellante per le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta dell' ; CP_6
- rigettare l'appello della , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, contro la sentenza n. 2817/2022 depositata il 20 settembre 2022, non notificata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e resa inter partes dall'Onorevole Tribunale di Bologna – Giudice Dott. AT - nella causa R.G.
5758/2020, respingendo tutte le domande della proposte contro l , CP_4 CP_6
a qualunque titolo precisate dall'appellante nelle conclusioni rassegnate poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite.
pagina 4 di 21 Chiede che la causa venga decisa e riserva il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica nei termini già assegnati dal Giudice. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 20.03.2023, la Controparte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era
[...]
erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello, promuovendo altresì, in via istruttoria, prova per testi.
1.1 Si costituiva l'appellata Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2 Si costituiva altresì il già terzo chiamato Controparte_3
(anche solo , evocato in giudizio dall , chiedendo
[...] CP_6 CP_5
il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.3 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 352 cpc.
2. L'appello principale è infondato.
Va premesso che con sentenza n. 2817/2022, resa ex art. 281sexies cpc in data
20.09.2022, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cc formulata dall'attrice in via principale;
accoglieva la domanda subordinata di indennizzo ex art. 17 e 18 L.R. n. 8/1994 ed art. 26, comma 1, L. 157/1992 e, conseguentemente, condannava la convenuta Regione a corrispondere CP_4
all' la somma di €. 10.000,00, determinata Controparte_2
sulla base di una CTU appositamente disposta. Il Tribunale di Bologna rigettava altresì la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti dell' CP_6
condannava la Regione al pagamento delle spese di lite in favore CP_4
dell'attrice e compensava le spese di lite tra la convenuta e l CP_6
pagina 5 di 21 3. La sentenza va confermata nella decisione relativa all'accoglimento della domanda di indennizzo promossa dall'attrice, odierna appellata, nei confronti della e al rigetto della domanda di manleva formulata nei Controparte_4
confronti del terzo chiamato in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno CP_6
delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della CTU e delle prove documentali offerte dalle parti in causa.
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato il 13.05.2020, l'azienda agricola conveniva in giudizio la Regione Controparte_2 CP_4
per sentirla condannare al pagamento della somma di €. 48.428,00 a titolo di risarcimento ex art. 2043 cc ovvero, in subordine, a titolo indennitario sulla base della disponibilità dello speciale Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica, per tutti i danni subiti alle proprie colture agricole nell'annata agraria 2017/18 e cagionati da fauna selvatica (ungulati caprioli/cinghiali).
Nello specifico, l'attrice allegava:
- di agire in qualità di proprietaria e affittuaria di diversi poderi, siti nel
Comune di Camugnano (BO), Castel di Casio (BO), Castel d'Aiano Zocca
(BO), HI di RE (BO), GI AN (BO), IZ AN
(BO), RG (BO), tutti ricompresi in zona ATC BO 3, adibiti a coltivazioni di erba medica e grano;
- in data 24.03.2018 constatava che buona parte di questi appezzamenti di terreno erano stati danneggiati a causa del transito, calpestio e raspamento di ungulati;
- al fine di quantificare il danno, si rivolgeva allo studio tecnico del perito agrario sostenendo la spese di €. 1.428,00, che quantificava Persona_1
il danno subito nel corso dell'intera annata agraria 2017/2018 in €.
47.000,00.
3.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo: il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; il proprio difetto di legittimazione passiva ed pagina 6 di 21 indicando come unica eventuale responsabile l'ATC BO3. Pertanto, debitamente autorizzata, chiamava in causa l chiedendone la condanna e comunque di CP_6
essere tenuta indenne nell'ipotesi di una eventuale pronuncia di condanna;
in Contro subordine, chiedeva di essere rimborsata dall'ATC per eventuali somme da corrispondere a parte attrice, anche in via di responsabilità concorrente.
3.1.3 Si costituiva in giudizio l eccependo il proprio difetto di CP_6
legittimazione passiva.
3.1.4 In data 14.06.2021, veniva nominato CTU il Dott. Persona_2
che depositava la propria relazione in data 07.03.2022.
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalla CTU e dalle prove documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale: << Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda attorea ex art. 2043 cc.
- ACCOGLIE la domanda attorea di indennizzo ex art. 17 e 18 l. R. n. 8/194 ed art. 26 co 1 l. 157/1992 e per l'effetto CONDANNA la CP_4 CP_1
a corrispondere all la somma di Controparte_2
euro 10.000,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
- CONDANNA altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1
all le spese di lite, che si liquidano Controparte_2
in € 545,00 per spese, € 3.545,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- RIGETTA la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_1
nei confronti di 3;
[...] Pt_1
- COMPENSA tra la Regione e 3 le spese di lite;
CP_1 Pt_1
dichiara la presente sentenza provvisoria esecutiva tra le parti >>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << Violazione ed errata applicazione degli articoli 100 c.p.c. e 2697 c.c. >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6, enfasi propria pagina 7 di 21 dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato: 1) la carenza di titolarità attiva dell de qua in quanto la stessa, secondo l'appellante, CP_2
non ha dimostrato di essere effettiva proprietaria o affittuaria dei fondi de quibus;
2) che il danno sia stato effettivamente causato da fauna selvatica;
3) che vi sia nesso causale tra la condotta degli animali selvatici e il danno subito.
4.1.2 La censura non è fondata
In estrema sintesi, l'appellante, con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva dell de qua, eccepisce il << difetto assoluto di Controparte_2
prova con riferimento alla titolarità della posizione attiva vantata in giudizio da parte attrice, la quale non ha fornito la prova di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio.
A tale riguardo, lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio di prime cure ha rilevato la “...incongruenza delle superfici indicate nel Piano Colturale 2018, nella perizia di parte attrice e nell'atto di citazione” (pagg. 11 e ss. della relazione peritale) >> (cfr. Atto di citazione in appello, pag. 7, enfasi propria dell'originale).
Invero, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata CP_2
, è stata fornita la prova della titolarità attiva mediante il doc. 8a prodotto in
[...]
primo grado ossia la relazione tecnica del perito agrario geometra che Persona_1
<< allega il piano colturale dell'azienda agricola (allegato 1), ossia il documento che indica le coltivazioni previste per l'annata agraria e riporta i dati catastali di ogni singolo appezzamento dell'azienda agricola e finanche delle superfici agricole utilizzate (S.A.U.), ovvero i terreni su cui sono presenti i seminativi. Detto documento viene necessariamente presentato ogni anno dalle aziende agricole ad CP_7
(acronimo di ), ente istituito e Controparte_8
controllato proprio dalla , che lo approva dopo aver valutato Controparte_1
la corrispondenza dei coltivi indicati nel piano colturale ai terreni di proprietà dell'agricoltore o da questi condotti in locazione. […] Per poter presentare un piano colturale ad un'azienda agricola deve essere obbligatoriamente iscritta CP_7
pagina 8 di 21 all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, altro organismo della Regione E.R., dove risultano gli appezzamenti di proprietà e quelli condotti in locazione >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 4). Pertanto, essendo la titolarità dei fondi in capo ai singoli coltivatori ovvero aziende agricole circostanza nota all' , CP_5
non è richiesta ulteriore prova (cfr. sul punto, sentenze n. 1412/2025 e n. 1866/2023 → nonché n. 1691/25 Corte d'Appello di Bologna).
Ad abundantiam, anche il CTU incaricato nel giudizio di primo grado, il dott. agronomo nel suo elaborato peritale ha potuto appurare la titolarità id Persona_2
est la detenzione qualificata, dei fondi nelle colture danneggiati in capo all CP_2
de qua, raffrontando i poderi vittima del passaggio degli ungulati con il
[...]
suddetto piano colturale. Nello specifico, il CTU ha precisato che sono stati verificati
< i mappali e le superfici riportate nell'atto di citazione per ciascuna coltura, la corrispondenza con fogli e mappali, il periodo di validità dell'affitto >> (cfr. relazione peritale pag. 12). Lo stesso CTU ha altresì descritto la Superfice Agricola Utilizzata
(S.A.U.) dell'Azienda de qua per ha 298.33.45 complessivi, costituiti da << terreni in affitto ed in parte in proprietà, tutti compresi nel distretto >> (cfr. ibidem CP_6
pag. 10).
Del resto è evidente che la tutela de qua è invocabile dal titolare delle colture danneggiate a prescindere dalla proprietà, essendo sufficiente la detenzione del fondo, e questo aspetto è indiscutibilmente sussistente sia per la mancanza di una seria contestazione sia perché comprovata documentalmente, per quanto appena visto.
Per quanto concerne l'asserita mancanza di prova del danno e del nesso causale, l'appellante sostiene erroneamente che << L'Azienda agricola si è limitata a depositare una perizia di parte, peraltro redatta non nell'immediatezza dei fatti.
Il suddetto elaborato e le fotografie assolutamente prive di data e georeferenziazione ad esso allegate non sono certamente idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 9, enfasi propria dell'originale).
pagina 9 di 21 Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, sono state allegate << oltre alle 19 fotografie allegate alla perizia tecnica a firma del perito agr. geom. (cfr. docc. 8a e 8b, fascicolo di primo grado) […] la bellezza di ulteriori Per_1
64 fotografie (cfr. docc. da 10 a 74, fascicolo di primo grado), tutte datate e geolocalizzate, che hanno documentato il danno causato dal passaggio della fauna selvatica sui coltivi attorei.
Peraltro il CTU ha potuto esaminare, oltre alle 83 fotografie versate in atti dalla colà attrice, ulteriori 30 ortofoto (foto aeree) estratte dagli archivi regionali, arrivando a determinare che “le mancate produzioni lamentate per l'annata agraria 2017-2018 sono effettivamente riconducibili a danni operati dalla presenza inopportuna di fauna selvatica in tali territori” (relazione CTU, pag. 31), e stimando un danno complessivo di € 10.000,00 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 5, enfasi propria dell'originale).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii.
Difetto di titolarità/legittimazione passiva della CP_4 CP_4
Titolarità/legittimazione passiva dell' >> Controparte_3
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 11-12, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato << nella Controparte_1
il soggetto legittimato passivamente relativamente alla domanda
[...]
subordinata di tutela indennitaria proposta da parte attrice, nonché nella parte in cui ha ritenuto pacifico il difetto di legittimazione passiva dell' sia Pt_1
implicitamente rispetto alla predetta tutela indennitaria, sia rispetto alla domanda di manleva avanzata dalla nei confronti del terzo chiamato >> Controparte_4
(cfr. ibidem pag. 21, enfasi propria dell'originale).
4.2.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi sostiene, richiamando la normativa regionale (nello specifico l'art. 17 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii), che la Regione è CP_4
pagina 10 di 21 competente << solo riguardo agli oneri relativi ai contributi per i danni verificatisi in determinate zone non cacciabili ovvero dei danni cagionati da animali protetti anche in zone cacciabili e […] non certamente di danni causati da cinghiali o comunque animali non protetti in area cacciabile di competenza dell >> (cfr. Atto di Pt_1
citazione in appello pag. 12, enfasi propria dell'originale).
A sostegno di quanto asserito, richiama la giurisprudenza della
Suprema Corte espressasi nella pronuncia n. 12727/2016, in virtù della quale si affermerebbe, per analogia, che il prelievo venatorio e i danni provocati dalla fauna Contr selvatica, verificatisi all'interno dei terreni ricompresi nell'ambito degli , sarebbe di esclusiva competenza di questi ultimi.
Innanzitutto, si deve rilevare che la richiamata sentenza non è pertinente al caso de quo, in quanto, nel caso esaminato dalla stessa, i danni provocati dalla fauna selvatica ( da ritenersi specie cacciabile a determinate condizioni e comunque Per_3
non assimilabile a specie non cacciabili) si erano verificati all'interno di un territorio gestito da un punto di vista faunistico, non dalla (ratione temporis CP_9
considerata responsabile ai sensi dell'art. 16 L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994 -ai sensi dell'art. 19 L.157/1992- anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 13 L.R.
Emilia Romagna n. 1 del 2016 che ha attribuito il potere dovere di sorveglianza alla
, ma da una associazione privata (riserva venatoria privata gestita dalla CP_4
Società Cooperativa Monte Evangelo), quindi, da un ente centro privato e, quindi, al di fuori del controllo dell'ente o azienda pubblici.
In ogni caso, sul punto della legittimazione, la stessa giurisprudenza di merito di questa Corte (cfr. ex multis sent. n. 1412/2025, n. 2218/2024, n. 775/2014, n.
372/2013), sorretta dalle conferme della Suprema Corte, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, è << granitica nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva degli A.T.C. rispetto ai danni alle coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, per il cui risarcimento unica legittimata passiva ed unica responsabile è la dopo la L.R. n. 1 del 26.02.2016 che ha trasferito all'ente regionale tutte le CP_4
pagina 11 di 21 competenze precedentemente previste dalla L.R. n. 8/94 in capo alla
[...]
(e ancor prima alla Provincia di Bologna) >> (cfr. comparsa Controparte_10
di costituzione e risposta pag. 8, enfasi propria dell'originale).
Difatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante e conforme nel riconoscere il principio secondo cui << la - (leggasi la Controparte_11
dopo la citata L.R. n. 1 del 26.02.2016) - è l'unico soggetto legittimato CP_4
passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica >> (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 2374 e n.
2375 del 08.02.2016). Come correttamente affermato dall'appellata, << La ripartizione di responsabilità tra ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. 8/94 è CP_6
stata affrontata in via presuntiva, dichiarando la Corte che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la e gli CP_9
altri enti esistenti in ambito territoriale provinciale ed aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla ) in materia faunistico venatoria, del peso CP_9
economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica”.
Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha soltanto una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli hanno attribuito in via CP_6
esclusiva alla ogni onere prevenzionale e risarcitorio ed al contempo hanno CP_4
inquadrato gli come enti senza rapporti con i terzi danneggiati >> (cfr. CP_6
comparsa costituzione e risposta pagg. 9-10; nello stesso senso si vedano ex multis sent. n. 1412/2025, n. 2218/2024, n. 1866/2023 Corte d'Appello di Bologna).
Pertanto, secondo quanto emerge dai principi sopra richiamati, è inesatto affermare che gli ATC siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico- ambientale tali da configurarsi come “enti ad ampia autonomia decisionale”, posto che gli stessi operano quale longa manus della P.A., sotto il controllo della medesima, come previsto dalla stessa L. Reg. E.R. n. 8/1994 che, all'art. 31, recita <<
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma pagina 12 di 21 programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della >> e come altresì riconosciuto CP_4
dalla Suprema Corte nelle due sentenze sopra citate.
Le citate sentenze della Suprema Corte hanno altresì confermato che
<< la responsabilità ricade sul soggetto [ora la che ha il potere-dovere di CP_4
controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all'esterno >>, in quanto << non si può attribuire a questa singola norma [l'art. 17 della L. reg. E.R.
n. 8/1994] la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, diversificandolo a secondo se il danno sia stato provocato in zona di protezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto danneggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l'area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile ed unica legittimata la [ora CP_9
la ) o rientri piuttosto in un ambito territoriale di caccia (nel qual caso CP_4
sarebbe responsabile e legittimato passivo l'ATC) >>.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra argomentato, può essere altresì richiamata la decisione della Suprema Corte che ha nuovamente ribadito che la legittimazione passiva rispetto ai danni da fauna selvatica compete esclusivamente alla
CP_4
<< dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche la funzione amministrativa di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni >> (cfr. Cass. Civ, III Sez., n. 7969 del 20.04.2020
[agricoltura]; in senso conforme si v. Cass. n. 8383 [agricoltura], n. 8384 e n. 8385 del
29 aprile 2020 [auto], nonché Cass. n. 13848 del 06.07.2020 [auto], Cass. n. 19101 del
15.09.2020 [auto] e Cass. n. 41429 del 23.12.2021 [agricoltura] e da ultimo Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024 Rv. 671802 – 01 [auto]).
pagina 13 di 21 Alla luce di quanto sopra richiamato, l'assunto dell'appellante, secondo cui <<
Non è previsto e non è mai stato previsto normativamente un qualsivoglia fondo della Regione destinato a erogare indennizzi per danni alle colture CP_4
agricole provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14, enfasi propria dell'originale) è manifestamente errato. Difatti, l' art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 recita testualmente:
<< Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23 >>. Pertanto, è normativamente previsto che ogni regione istituisca un fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica ovvero provocati da tutta la fauna selvatica, e per inciso anche dall'attività venatoria che di certo non può riguardare la fauna protetta, posto che la legge non ha differenziato i danni risarcibili a seconda che siano stati causati da specie cacciabili oppure protette, né ha previsto alcuna condizionalità per l'accesso a detto fondo.
Quanto sopra argomentato consente di statuire altresì l'infondatezza della chiamata in causa dell sulla cui legittimazione l'appellante insiste CP_6
nonostante che il tema della legittimazione passiva degli ATC sia ormai consolidato in giurisprudenza. Pertanto, s'impone altresì il rigetto della domanda di manleva formulata dall'appellante in via subordinata nei confronti dell' CP_6
4.3 Con il terzo motivo, rubricato << Violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione. Violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”. Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c. >> (cfr. Atto di pagina 14 di 21 citazione in appello pagg. 21-22, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, condannando la Regione a corrispondere CP_4
all' la somma di €. 10.000,00, viola, secondo la tesi dell'appellante, la Controparte_2
normativa comunitaria e nazionale.
4.3.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi, l'appellante sostiene che << Gli indennizzi erogati da enti privati quali sono gli Ambiti Territoriali di Caccia con proprie risorse non sono soggetti alla rigorosa disciplina degli Aiuti di Stato, che deve invece trovare applicazione quanto agli indennizzi di competenza della Pubblica Amministrazione >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 22) e, pertanto, dato che gli ungulati asseritamente responsabili del danno non rientrano tra le specie protette di fauna selvatica, l'erogazione della somma richiesta da parte del Parte_2
configurerebbe una violazione della normativa comunitaria e, nello specifico, degli
“Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020” (v. doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Orbene, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << La citata normativa europea porrebbe dei vincoli (obbligo di notificazione alla Commissione
Europea) soltanto in caso di aiuti degli enti statali in relazione ai disastri ambientali, alle calamità naturali e ai danni provocati alle coltivazioni agricole da specie protette, come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante, ma la sentenza impugnata ha ad oggetto il danneggiamento di coltivazioni agricole da parte di fauna cacciabile
(cinghiali) e quindi nulla ha a che vedere con le specie “protette” di cui sole si occupa la normativa citata ex adverso >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 13-14, enfasi propria dell'originale). La stessa Commissione Europea, in risposta ad un'interrogazione sul punto, ha avuto modo di precisare che << il cinghiale non è una specie di interesse europeo protetta dalla direttiva Habitat e la sua gestione, di norma, non è legata ad obiettivi di tutela ambientale. Spetta pertanto agli Stati membri garantire che le popolazioni siano gestite in modo da evitare o ridurre al minimo gli pagina 15 di 21 impatti negativi sui terreni agricoli. L'orientamento delle politiche di sviluppo rurale, alla base della normativa vigente e di quella futura in materia, prevede soltanto un sostegno ad azioni di prevenzione volte a ridurre il rischio di danni causati dagli animali selvatici e contempla inoltre la possibilità di un sostegno agli investimenti destinati a proteggere dai danni causati dagli animali selvatici (ad esempio recinzioni)……………..Nel quadro dei nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo forestale, la Commissione sta valutando la possibilità di includere disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato per danni causati dagli animali protetti dalla legislazione nazionale o unionale. In alternativa, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori aiuti per i danni causati da animali selvatici, protetti o non protetti, fino a 15.000 EUR nell'arco di un triennio, in virtù del regolamento agricolo “de minimis” (UE n. 1408/2013 di recente adozione3 >>1
(Risposta della Commissione Europea del 26.02.2014 in riferimento all'interrogazione
E-000241/2014 in www.europarl.europa.eu.). Pertanto, tutto quanto argomentato dall'appellante riguardo agli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020” è inconferente, avendo la disciplina comunitaria ad oggetto esclusivamente i danni provocati dalla fauna protetta e non quelli provocati da fauna cacciabile, oggetto del presente contenzioso, rispetto alla quale e ai danni procurati alle coltivazioni è comunque possibile concedere ristori.
In ogni caso, come correttamente affermato dall'appellata << CP_2
l'articolo 26, comma 2, della legge n. 157/1992 stabilisce che ogni Regione deve istituire ed alimentare un “Fondo” destinato a prevenire e risarcire i danni cagionati da tutta la fauna selvatica (e non soltanto da quella “protetta”, come sostenuto ex adverso): proprio in ragione di tale obbligo, la Regione E.R. avrebbe dovuto utilizzare le risorse di detto “Fondo” per approntare misure precauzionali, come, ad esempio, predisporre barriere di contenimento, installare recinzioni, posizionare fili elettrificati, 1 Cfr. nota 3 del testo : GU L 352 del 24.12.2013. pagina 16 di 21 collocare appositi dissuasori olfattivi o acustici, oppure per creare zone di abbeveraggio e pascolo in aree remote, lontano dalle attività antropiche, oppure ancora, qualora l'utilizzo di dette misure precauzionali si fosse rivelato insufficiente, per incrementare il piano di abbattimento selettivo, evidentemente non adeguato alla situazione in essere, nonché, infine, per risarcire i danni subiti dalle coltivazioni dell'azienda agricola appellata.
E' evidente che tali attività, imposte da un obbligo di legge, certamente non possano trovare ostacolo nella normativa comunitaria citata ex adverso.
Se la ha deciso di non istituire detto non Controparte_1 Pt_2
provvedendo neppure alla costituzione del suo Comitato di Gestione, come candidamente ammesso nei suoi scritti, non rispettando quanto previsto ex lege, tale omissione non può certo rappresentare un'esimente di responsabilità dell'appellante, bensì costituisce grave inadempimento della stessa >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 13-14).
L'appellante lamenta altresì che l'erogazione dell'indennizzo a carico del fondo regionale << integrerebbe certamente danno erariale, oltre a far scattare la cosiddetta clausola comunitaria GE, che vieta l'erogazione di qualsivoglia forma di aiuto (anche da parte di altri Fondi europei per l'agricoltura) a imprese che devono restituire precedenti aiuti illegali e incompatibili con le norme del Trattato UE >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 24).
L'eccezione de qua è inconferente in quanto la c.d. clausola GE << vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea >>, caso che non ricorre nella fattispecie in esame. Difatti, << non risulta che la Commissione Europea abbia applicato detta clausola alla Regione E.R. per aver indennizzato i danni all'azienda agricola appellata >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 14).
Con riferimento, poi, al riconoscimento della tutela indennitaria, lamenta altresì che << Il Giudice di prime cure doveva […] dichiarare che l' agricola, a CP_2
pagina 17 di 21 prescindere da qualsiasi valutazione di colpa soggettiva e prescindendo dall'applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.cc., era comunque tenuta a porre in essere idonee misure di protezione delle proprie colture onde poter accedere alla pretesa tutela indennitaria.
Conseguentemente, a seguito dell'accertamento che le suddette misure sono risultate, nella fattispecie, del tutto assenti, non avrebbe dovuto essere riconosciuto all' de qua alcun diritto all'indennizzo ex artt. 17 e 18 della Legge regionale CP_2
n. 8/1994 e ss.mm.ii. e dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii.>>
(cfr. ibidem pag. 27, enfasi propria dell'originale), non sussistendo, anche sotto l'aspetto de quo, i presupposti per erogare in favore dell contributi Controparte_2
pubblici, che non sono previsti da alcuna legge e che si configurano come aiuti di stato illegittimi in contrasto con la disciplina comunitaria.
In sostanza, l'appellante asserisce che l'imprenditore agricolo sarebbe tenuto a porre in essere opere di protezione delle colture in considerazione del fatto che <<
l'attività agricola viene esercitata in un contesto naturale >> e che <la tendenza di determinati ungulati (soprattutto i cinghiali e caprioli) ad invadere campi agricoli per nutrirsi è nota>> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 25-26).
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, in un primo momento investita e pronunciatasi sulle questioni odierne, ritiene che << non è configurabile in capo al proprietario di un fondo danneggiato per l'invasione di fauna selvatica la responsabilità o corresponsabilità per la mancata recinzione dell'area di proprietà; la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza >>2 2 <
2.1. Dalla disamina di precedenti giurisprudenziali impostati su elementi argomentativi trasponibili nel caso qui in esame – si evince un orientamento costantemente contrario a configurare ipotesi di responsabilità o corresponsabilità del proprietario dell'area danneggiata, fondate sull'addebito della mancata recinzione dell'area di proprietà (Cons. Stato, sez. IV, n. 5911/2017; Id., sez. V, n. 705/2016 e n. 4504/2015; T.A.R. Bari, sez. I, n. 287/2017; Tar Parma sez. I, n. 253/2017). Rileva in tal senso considerare che, per principio generale di diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la "chiusura del fondo" costituisce una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 9276/2014). pagina 18 di 21 (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 16/07/2018, n. 4316; id. n. 5911/2017; id. n. 705/2016; id. n. 4504/2015). Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell'Azienda appellata, << è a dir poco incomprensibile la tesi dell'appellante che, sulla base del
“contesto naturale” in cui si esercita l'attività agricola e della tendenza dei cinghiali ad invadere i campi agricoli, vorrebbe trasferire in capo all'azienda agricola un onere prevenzionale che, al contrario, appartiene per legge solo allo Stato.
[…] l'agricoltore può sì segnalare all'ente pubblico la necessità dell'adozione di accorgimenti precauzionali volti ad evitare i danni, ma è dovere dell'ente pubblico predisporre dette misure >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 15).
Il solco tracciato dalla Giurisprudenza amministrativa trova peraltro riscontro in una risalente seppur sempre valida pronuncia della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che < Il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a questi una condotta attiva o positiva diretta ad impedire le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso. A tal fine, si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici
(nella specie, un agricoltore aveva subito gravi danni ad un frutteto a causa dell'invasione di lepri provenienti da una limitrofa zona di ripopolamento dell'amministrazione provinciale. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che l'agricoltore, al fine di evitare il danno, avesse il dovere di recintare il proprio fondo). >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 09/04/1996 (Rv. 496859 -
01)].
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento
Né sussistono alternativa basi normative per fondare un obbligo di recinzione in capo al proprietario del fondo.
2.2. Se anche se ne dovesse ravvisare un fondamento normativo, resta comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità. In generale, infatti, deve escludersi la responsabilità per colpa allorquando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.>> (Cfr. ibidem) pagina 19 di 21 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza in base al DM 55/2014 e succ. mod. per le fasi previste in relazione allo scaglione di valore calcolato sul decisum.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese Controparte_4
del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2
che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
[...]
oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese Controparte_4
del presente grado di giudizio in favore di Controparte_3
3, che liquida in €. €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
[...]
oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo unificato. CP_4
pagina 20 di 21 Così deciso in Bologna il 25.11.2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 21 di 21
CORTE DI APPELLO DI BO
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 534/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TI SA e dell'avv. GENTILINI DEVIS ( ) VIALE C.F._1
ALDO MORO N. 52 BO;
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 52 BO presso il difensore avv. TI SA
APPELLANTE Contro
C.F. ) con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. DE MARTINI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI, 24 40125 BO presso il difensore avv. DE MARTINI MATTEO APPELLATA
Nonché contro pagina 1 di 21 (C.F. ) con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. BONSANTO FRANCO (C.F. ) VIA C.F._2
PUGLIE N. 5 BO;
elettivamente domiciliato in VIA PUGLIE N. 5 BO presso il difensore avv. BONSANTO FRANCO. APPELLATO
AD OGGETTO: NA IC INDENNIZZO EX ART. 26 L. N. 157/1992
– LEGITTIMAZIONE PASSIVA – Controparte_4
LEGITTIMAZIONE PASSIVA A.T.C.
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 01.04.2025:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE : << “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_4
d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 2817/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione Terza Civile, Giudice
Onorario Dott.ssa PI AT, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 20 settembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n. 5758/2020:
- in via preliminare, accertare e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell e il difetto di legittimazione passiva Controparte_2
della Regione con riferimento ad ogni domanda ex adverso CP_4
formulata;
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dall Controparte_2
perché infondate in fatto e diritto, per insussistenza dei fatti posti
[...]
a fondamento dell'azione e degli elementi costitutivi il titolo di responsabilità ascritta
(e qui fermamente contestata) all accertando e/o dichiarando CP_5
comunque la sussistenza della colpa dell per mancata adozione di Controparte_2
pagina 2 di 21 misure di prevenzione e protezione delle colture, con conseguente applicazione dell'art. 1227, secondo comma, c.c.;
- in via subordinata, nella denegata e scongiurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate ex adverso, accertare e/o dichiarare la legittimazione passiva e l'esclusiva responsabilità dell Controparte_3
relativamente agli eventi per cui è causa, condannando conseguentemente l Pt_1
al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute all Controparte_2
e/o a tenere indenne e manlevare la in
[...] CP_4 CP_4
relazione agli importi che quest'ultima dovesse erogare all;
Controparte_2
- in via ulteriormente graduata, laddove dovessero essere in denegatissima ipotesi accolte in tutto o in parte le domande avversarie nei confronti dell'odierna appellante, accertare il diverso grado di responsabilità e la diversa efficacia causale delle condotte della e dell Controparte_4 Controparte_3
3, provvedendo alla distinta ripartizione pro quota, tra i corresponsabili, dei danni
[...]
eventualmente riconosciuti a controparte, riducendo in ogni caso sensibilmente l'importo complessivamente richiesto ex adverso, in quanto affetto da evidente sovrastima, sotto vari profili e titoli, oltre che indeterminato e non provato, applicando comunque l'art. 1227, primo comma, c.c.
Con vittoria di spese e compensi del primo e del secondo grado del giudizio, e in ogni caso con condanna dell' a restituire alla Controparte_2
odierna appellante le somme da quest'ultima già erogate in esecuzione della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva.
In via istruttoria, si reitera la richiesta di prova testimoniale già formulata nella seconda memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, c.p.c. sul seguente capitolo di prova: A) “Vero che i fondi rustici elencati in atto di citazione ricadono tutti in zone del territorio regionale in cui è consentita la caccia, e in particolare nei distretti ricompresi all'interno dell' ”; Controparte_3
pagina 3 di 21 Si conferma l'indicazione dei testi Testimone_1 Testimone_2 [...]
, presso Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Tes_3
.>> CP_4
APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2817/2022 del Tribunale di Bologna, Sezione Terza Civile, Giudice Dott.ssa
PI AT, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e depositata in data 20 settembre 2022, non notificata, resa inter partes nella causa di primo grado R.G. n.
5758/2020, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
Con vittoria di compensi e spese di lite, ivi comprese il rimborso delle spese generali,
CPA ed IVA come per legge.>>
APPELLATO AMBITO TERRITORIALE DI IA BO 3:
contrariis reiectis, vorrà l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria di rito e del caso:
- rigettare la richiesta di ammissione di prova testimoniale della parte appellante per le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta dell' ; CP_6
- rigettare l'appello della , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, contro la sentenza n. 2817/2022 depositata il 20 settembre 2022, non notificata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. e resa inter partes dall'Onorevole Tribunale di Bologna – Giudice Dott. AT - nella causa R.G.
5758/2020, respingendo tutte le domande della proposte contro l , CP_4 CP_6
a qualunque titolo precisate dall'appellante nelle conclusioni rassegnate poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con la vittoria delle spese e dei compensi di lite.
pagina 4 di 21 Chiede che la causa venga decisa e riserva il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica nei termini già assegnati dal Giudice. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 20.03.2023, la Controparte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era
[...]
erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello, promuovendo altresì, in via istruttoria, prova per testi.
1.1 Si costituiva l'appellata Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2 Si costituiva altresì il già terzo chiamato Controparte_3
(anche solo , evocato in giudizio dall , chiedendo
[...] CP_6 CP_5
il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.3 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 352 cpc.
2. L'appello principale è infondato.
Va premesso che con sentenza n. 2817/2022, resa ex art. 281sexies cpc in data
20.09.2022, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cc formulata dall'attrice in via principale;
accoglieva la domanda subordinata di indennizzo ex art. 17 e 18 L.R. n. 8/1994 ed art. 26, comma 1, L. 157/1992 e, conseguentemente, condannava la convenuta Regione a corrispondere CP_4
all' la somma di €. 10.000,00, determinata Controparte_2
sulla base di una CTU appositamente disposta. Il Tribunale di Bologna rigettava altresì la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti dell' CP_6
condannava la Regione al pagamento delle spese di lite in favore CP_4
dell'attrice e compensava le spese di lite tra la convenuta e l CP_6
pagina 5 di 21 3. La sentenza va confermata nella decisione relativa all'accoglimento della domanda di indennizzo promossa dall'attrice, odierna appellata, nei confronti della e al rigetto della domanda di manleva formulata nei Controparte_4
confronti del terzo chiamato in quanto il Tribunale ha fatto buongoverno CP_6
delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della CTU e delle prove documentali offerte dalle parti in causa.
3.1 Va premesso che con atto di citazione, notificato il 13.05.2020, l'azienda agricola conveniva in giudizio la Regione Controparte_2 CP_4
per sentirla condannare al pagamento della somma di €. 48.428,00 a titolo di risarcimento ex art. 2043 cc ovvero, in subordine, a titolo indennitario sulla base della disponibilità dello speciale Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica, per tutti i danni subiti alle proprie colture agricole nell'annata agraria 2017/18 e cagionati da fauna selvatica (ungulati caprioli/cinghiali).
Nello specifico, l'attrice allegava:
- di agire in qualità di proprietaria e affittuaria di diversi poderi, siti nel
Comune di Camugnano (BO), Castel di Casio (BO), Castel d'Aiano Zocca
(BO), HI di RE (BO), GI AN (BO), IZ AN
(BO), RG (BO), tutti ricompresi in zona ATC BO 3, adibiti a coltivazioni di erba medica e grano;
- in data 24.03.2018 constatava che buona parte di questi appezzamenti di terreno erano stati danneggiati a causa del transito, calpestio e raspamento di ungulati;
- al fine di quantificare il danno, si rivolgeva allo studio tecnico del perito agrario sostenendo la spese di €. 1.428,00, che quantificava Persona_1
il danno subito nel corso dell'intera annata agraria 2017/2018 in €.
47.000,00.
3.1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo: il difetto di legittimazione attiva dell'attrice; il proprio difetto di legittimazione passiva ed pagina 6 di 21 indicando come unica eventuale responsabile l'ATC BO3. Pertanto, debitamente autorizzata, chiamava in causa l chiedendone la condanna e comunque di CP_6
essere tenuta indenne nell'ipotesi di una eventuale pronuncia di condanna;
in Contro subordine, chiedeva di essere rimborsata dall'ATC per eventuali somme da corrispondere a parte attrice, anche in via di responsabilità concorrente.
3.1.3 Si costituiva in giudizio l eccependo il proprio difetto di CP_6
legittimazione passiva.
3.1.4 In data 14.06.2021, veniva nominato CTU il Dott. Persona_2
che depositava la propria relazione in data 07.03.2022.
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalla CTU e dalle prove documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale: << Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda attorea ex art. 2043 cc.
- ACCOGLIE la domanda attorea di indennizzo ex art. 17 e 18 l. R. n. 8/194 ed art. 26 co 1 l. 157/1992 e per l'effetto CONDANNA la CP_4 CP_1
a corrispondere all la somma di Controparte_2
euro 10.000,00 oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
- CONDANNA altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1
all le spese di lite, che si liquidano Controparte_2
in € 545,00 per spese, € 3.545,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- RIGETTA la domanda di manleva avanzata dalla Controparte_1
nei confronti di 3;
[...] Pt_1
- COMPENSA tra la Regione e 3 le spese di lite;
CP_1 Pt_1
dichiara la presente sentenza provvisoria esecutiva tra le parti >>.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato << Violazione ed errata applicazione degli articoli 100 c.p.c. e 2697 c.c. >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6, enfasi propria pagina 7 di 21 dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accertato: 1) la carenza di titolarità attiva dell de qua in quanto la stessa, secondo l'appellante, CP_2
non ha dimostrato di essere effettiva proprietaria o affittuaria dei fondi de quibus;
2) che il danno sia stato effettivamente causato da fauna selvatica;
3) che vi sia nesso causale tra la condotta degli animali selvatici e il danno subito.
4.1.2 La censura non è fondata
In estrema sintesi, l'appellante, con riferimento alla asserita carenza di legittimazione attiva dell de qua, eccepisce il << difetto assoluto di Controparte_2
prova con riferimento alla titolarità della posizione attiva vantata in giudizio da parte attrice, la quale non ha fornito la prova di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio.
A tale riguardo, lo stesso Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio di prime cure ha rilevato la “...incongruenza delle superfici indicate nel Piano Colturale 2018, nella perizia di parte attrice e nell'atto di citazione” (pagg. 11 e ss. della relazione peritale) >> (cfr. Atto di citazione in appello, pag. 7, enfasi propria dell'originale).
Invero, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata CP_2
, è stata fornita la prova della titolarità attiva mediante il doc. 8a prodotto in
[...]
primo grado ossia la relazione tecnica del perito agrario geometra che Persona_1
<< allega il piano colturale dell'azienda agricola (allegato 1), ossia il documento che indica le coltivazioni previste per l'annata agraria e riporta i dati catastali di ogni singolo appezzamento dell'azienda agricola e finanche delle superfici agricole utilizzate (S.A.U.), ovvero i terreni su cui sono presenti i seminativi. Detto documento viene necessariamente presentato ogni anno dalle aziende agricole ad CP_7
(acronimo di ), ente istituito e Controparte_8
controllato proprio dalla , che lo approva dopo aver valutato Controparte_1
la corrispondenza dei coltivi indicati nel piano colturale ai terreni di proprietà dell'agricoltore o da questi condotti in locazione. […] Per poter presentare un piano colturale ad un'azienda agricola deve essere obbligatoriamente iscritta CP_7
pagina 8 di 21 all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, altro organismo della Regione E.R., dove risultano gli appezzamenti di proprietà e quelli condotti in locazione >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 4). Pertanto, essendo la titolarità dei fondi in capo ai singoli coltivatori ovvero aziende agricole circostanza nota all' , CP_5
non è richiesta ulteriore prova (cfr. sul punto, sentenze n. 1412/2025 e n. 1866/2023 → nonché n. 1691/25 Corte d'Appello di Bologna).
Ad abundantiam, anche il CTU incaricato nel giudizio di primo grado, il dott. agronomo nel suo elaborato peritale ha potuto appurare la titolarità id Persona_2
est la detenzione qualificata, dei fondi nelle colture danneggiati in capo all CP_2
de qua, raffrontando i poderi vittima del passaggio degli ungulati con il
[...]
suddetto piano colturale. Nello specifico, il CTU ha precisato che sono stati verificati
< i mappali e le superfici riportate nell'atto di citazione per ciascuna coltura, la corrispondenza con fogli e mappali, il periodo di validità dell'affitto >> (cfr. relazione peritale pag. 12). Lo stesso CTU ha altresì descritto la Superfice Agricola Utilizzata
(S.A.U.) dell'Azienda de qua per ha 298.33.45 complessivi, costituiti da << terreni in affitto ed in parte in proprietà, tutti compresi nel distretto >> (cfr. ibidem CP_6
pag. 10).
Del resto è evidente che la tutela de qua è invocabile dal titolare delle colture danneggiate a prescindere dalla proprietà, essendo sufficiente la detenzione del fondo, e questo aspetto è indiscutibilmente sussistente sia per la mancanza di una seria contestazione sia perché comprovata documentalmente, per quanto appena visto.
Per quanto concerne l'asserita mancanza di prova del danno e del nesso causale, l'appellante sostiene erroneamente che << L'Azienda agricola si è limitata a depositare una perizia di parte, peraltro redatta non nell'immediatezza dei fatti.
Il suddetto elaborato e le fotografie assolutamente prive di data e georeferenziazione ad esso allegate non sono certamente idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 9, enfasi propria dell'originale).
pagina 9 di 21 Difatti, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, sono state allegate << oltre alle 19 fotografie allegate alla perizia tecnica a firma del perito agr. geom. (cfr. docc. 8a e 8b, fascicolo di primo grado) […] la bellezza di ulteriori Per_1
64 fotografie (cfr. docc. da 10 a 74, fascicolo di primo grado), tutte datate e geolocalizzate, che hanno documentato il danno causato dal passaggio della fauna selvatica sui coltivi attorei.
Peraltro il CTU ha potuto esaminare, oltre alle 83 fotografie versate in atti dalla colà attrice, ulteriori 30 ortofoto (foto aeree) estratte dagli archivi regionali, arrivando a determinare che “le mancate produzioni lamentate per l'annata agraria 2017-2018 sono effettivamente riconducibili a danni operati dalla presenza inopportuna di fauna selvatica in tali territori” (relazione CTU, pag. 31), e stimando un danno complessivo di € 10.000,00 >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 5, enfasi propria dell'originale).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii.
Difetto di titolarità/legittimazione passiva della CP_4 CP_4
Titolarità/legittimazione passiva dell' >> Controparte_3
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 11-12, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato << nella Controparte_1
il soggetto legittimato passivamente relativamente alla domanda
[...]
subordinata di tutela indennitaria proposta da parte attrice, nonché nella parte in cui ha ritenuto pacifico il difetto di legittimazione passiva dell' sia Pt_1
implicitamente rispetto alla predetta tutela indennitaria, sia rispetto alla domanda di manleva avanzata dalla nei confronti del terzo chiamato >> Controparte_4
(cfr. ibidem pag. 21, enfasi propria dell'originale).
4.2.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi sostiene, richiamando la normativa regionale (nello specifico l'art. 17 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii), che la Regione è CP_4
pagina 10 di 21 competente << solo riguardo agli oneri relativi ai contributi per i danni verificatisi in determinate zone non cacciabili ovvero dei danni cagionati da animali protetti anche in zone cacciabili e […] non certamente di danni causati da cinghiali o comunque animali non protetti in area cacciabile di competenza dell >> (cfr. Atto di Pt_1
citazione in appello pag. 12, enfasi propria dell'originale).
A sostegno di quanto asserito, richiama la giurisprudenza della
Suprema Corte espressasi nella pronuncia n. 12727/2016, in virtù della quale si affermerebbe, per analogia, che il prelievo venatorio e i danni provocati dalla fauna Contr selvatica, verificatisi all'interno dei terreni ricompresi nell'ambito degli , sarebbe di esclusiva competenza di questi ultimi.
Innanzitutto, si deve rilevare che la richiamata sentenza non è pertinente al caso de quo, in quanto, nel caso esaminato dalla stessa, i danni provocati dalla fauna selvatica ( da ritenersi specie cacciabile a determinate condizioni e comunque Per_3
non assimilabile a specie non cacciabili) si erano verificati all'interno di un territorio gestito da un punto di vista faunistico, non dalla (ratione temporis CP_9
considerata responsabile ai sensi dell'art. 16 L.R. Emilia Romagna n. 8 del 1994 -ai sensi dell'art. 19 L.157/1992- anteriormente alla sostituzione operata dall'art. 13 L.R.
Emilia Romagna n. 1 del 2016 che ha attribuito il potere dovere di sorveglianza alla
, ma da una associazione privata (riserva venatoria privata gestita dalla CP_4
Società Cooperativa Monte Evangelo), quindi, da un ente centro privato e, quindi, al di fuori del controllo dell'ente o azienda pubblici.
In ogni caso, sul punto della legittimazione, la stessa giurisprudenza di merito di questa Corte (cfr. ex multis sent. n. 1412/2025, n. 2218/2024, n. 775/2014, n.
372/2013), sorretta dalle conferme della Suprema Corte, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, è << granitica nel riconoscere il difetto di legittimazione passiva degli A.T.C. rispetto ai danni alle coltivazioni agricole causati dalla fauna selvatica, per il cui risarcimento unica legittimata passiva ed unica responsabile è la dopo la L.R. n. 1 del 26.02.2016 che ha trasferito all'ente regionale tutte le CP_4
pagina 11 di 21 competenze precedentemente previste dalla L.R. n. 8/94 in capo alla
[...]
(e ancor prima alla Provincia di Bologna) >> (cfr. comparsa Controparte_10
di costituzione e risposta pag. 8, enfasi propria dell'originale).
Difatti, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante e conforme nel riconoscere il principio secondo cui << la - (leggasi la Controparte_11
dopo la citata L.R. n. 1 del 26.02.2016) - è l'unico soggetto legittimato CP_4
passivamente a fronte di azioni proposte dai terzi per ottenere la riparazione degli eventuali danni provocati dalla fauna selvatica >> (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 2374 e n.
2375 del 08.02.2016). Come correttamente affermato dall'appellata, << La ripartizione di responsabilità tra ed ente pubblico prevista dall'art. 17 della L.R. n. 8/94 è CP_6
stata affrontata in via presuntiva, dichiarando la Corte che “appare rivolto esclusivamente ad una regolamentazione e ripartizione interna tra la e gli CP_9
altri enti esistenti in ambito territoriale provinciale ed aventi anch'essi compiti (derivati dalla organizzazione dettata dalla ) in materia faunistico venatoria, del peso CP_9
economico derivante dall'obbligo di risarcire i danni da fauna selvatica”.
Tali pronunce, chiarendo che l'art. 17 L.R. n. 8/94 ha soltanto una rilevanza interna nei rapporti economici tra ente pubblico e gli hanno attribuito in via CP_6
esclusiva alla ogni onere prevenzionale e risarcitorio ed al contempo hanno CP_4
inquadrato gli come enti senza rapporti con i terzi danneggiati >> (cfr. CP_6
comparsa costituzione e risposta pagg. 9-10; nello stesso senso si vedano ex multis sent. n. 1412/2025, n. 2218/2024, n. 1866/2023 Corte d'Appello di Bologna).
Pertanto, secondo quanto emerge dai principi sopra richiamati, è inesatto affermare che gli ATC siano dotati di poteri e competenze in materia faunistico- ambientale tali da configurarsi come “enti ad ampia autonomia decisionale”, posto che gli stessi operano quale longa manus della P.A., sotto il controllo della medesima, come previsto dalla stessa L. Reg. E.R. n. 8/1994 che, all'art. 31, recita <<
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma pagina 12 di 21 programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della >> e come altresì riconosciuto CP_4
dalla Suprema Corte nelle due sentenze sopra citate.
Le citate sentenze della Suprema Corte hanno altresì confermato che
<< la responsabilità ricade sul soggetto [ora la che ha il potere-dovere di CP_4
controllo su una determinata attività e che sia individuabile come tale all'esterno >>, in quanto << non si può attribuire a questa singola norma [l'art. 17 della L. reg. E.R.
n. 8/1994] la funzione di individuare il legittimato passivo delle azioni per il ristoro del pregiudizio provocato dalla fauna selvatica, diversificandolo a secondo se il danno sia stato provocato in zona di protezione o in ambito territoriale di caccia ed imponendo al soggetto danneggiato, per poter accedere alla riparazione del danno, di individuare se l'area privata invasa dagli animali selvatici rientri in tutto o in parte nelle aree di protezione (nel qual caso sarebbe responsabile ed unica legittimata la [ora CP_9
la ) o rientri piuttosto in un ambito territoriale di caccia (nel qual caso CP_4
sarebbe responsabile e legittimato passivo l'ATC) >>.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra argomentato, può essere altresì richiamata la decisione della Suprema Corte che ha nuovamente ribadito che la legittimazione passiva rispetto ai danni da fauna selvatica compete esclusivamente alla
CP_4
<< dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche la funzione amministrativa di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni >> (cfr. Cass. Civ, III Sez., n. 7969 del 20.04.2020
[agricoltura]; in senso conforme si v. Cass. n. 8383 [agricoltura], n. 8384 e n. 8385 del
29 aprile 2020 [auto], nonché Cass. n. 13848 del 06.07.2020 [auto], Cass. n. 19101 del
15.09.2020 [auto] e Cass. n. 41429 del 23.12.2021 [agricoltura] e da ultimo Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024 Rv. 671802 – 01 [auto]).
pagina 13 di 21 Alla luce di quanto sopra richiamato, l'assunto dell'appellante, secondo cui <<
Non è previsto e non è mai stato previsto normativamente un qualsivoglia fondo della Regione destinato a erogare indennizzi per danni alle colture CP_4
agricole provocati da specie cacciabili di fauna selvatica in zone in cui è consentita la caccia >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14, enfasi propria dell'originale) è manifestamente errato. Difatti, l' art. 26, comma 1, L. n. 157/1992 recita testualmente:
<< Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23 >>. Pertanto, è normativamente previsto che ogni regione istituisca un fondo per la prevenzione e i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica ovvero provocati da tutta la fauna selvatica, e per inciso anche dall'attività venatoria che di certo non può riguardare la fauna protetta, posto che la legge non ha differenziato i danni risarcibili a seconda che siano stati causati da specie cacciabili oppure protette, né ha previsto alcuna condizionalità per l'accesso a detto fondo.
Quanto sopra argomentato consente di statuire altresì l'infondatezza della chiamata in causa dell sulla cui legittimazione l'appellante insiste CP_6
nonostante che il tema della legittimazione passiva degli ATC sia ormai consolidato in giurisprudenza. Pertanto, s'impone altresì il rigetto della domanda di manleva formulata dall'appellante in via subordinata nei confronti dell' CP_6
4.3 Con il terzo motivo, rubricato << Violazione del Trattato UE e dei princìpi comunitari in materia di concorrenza e non discriminazione. Violazione ed errata applicazione degli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020”. Violazione ed errata applicazione della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii. e della Legge regionale n. 8/1994 e ss.mm.ii. Violazione ed errata applicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c. >> (cfr. Atto di pagina 14 di 21 citazione in appello pagg. 21-22, enfasi propria dell'originale), censura la sentenza impugnata nella parte in cui, condannando la Regione a corrispondere CP_4
all' la somma di €. 10.000,00, viola, secondo la tesi dell'appellante, la Controparte_2
normativa comunitaria e nazionale.
4.3.1 La censura non è fondata.
In estrema sintesi, l'appellante sostiene che << Gli indennizzi erogati da enti privati quali sono gli Ambiti Territoriali di Caccia con proprie risorse non sono soggetti alla rigorosa disciplina degli Aiuti di Stato, che deve invece trovare applicazione quanto agli indennizzi di competenza della Pubblica Amministrazione >>
(cfr. Atto di citazione in appello pag. 22) e, pertanto, dato che gli ungulati asseritamente responsabili del danno non rientrano tra le specie protette di fauna selvatica, l'erogazione della somma richiesta da parte del Parte_2
configurerebbe una violazione della normativa comunitaria e, nello specifico, degli
“Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020” (v. doc. 16 fascicolo primo grado appellante).
Orbene, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata, << La citata normativa europea porrebbe dei vincoli (obbligo di notificazione alla Commissione
Europea) soltanto in caso di aiuti degli enti statali in relazione ai disastri ambientali, alle calamità naturali e ai danni provocati alle coltivazioni agricole da specie protette, come peraltro riconosciuto dalla stessa appellante, ma la sentenza impugnata ha ad oggetto il danneggiamento di coltivazioni agricole da parte di fauna cacciabile
(cinghiali) e quindi nulla ha a che vedere con le specie “protette” di cui sole si occupa la normativa citata ex adverso >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 13-14, enfasi propria dell'originale). La stessa Commissione Europea, in risposta ad un'interrogazione sul punto, ha avuto modo di precisare che << il cinghiale non è una specie di interesse europeo protetta dalla direttiva Habitat e la sua gestione, di norma, non è legata ad obiettivi di tutela ambientale. Spetta pertanto agli Stati membri garantire che le popolazioni siano gestite in modo da evitare o ridurre al minimo gli pagina 15 di 21 impatti negativi sui terreni agricoli. L'orientamento delle politiche di sviluppo rurale, alla base della normativa vigente e di quella futura in materia, prevede soltanto un sostegno ad azioni di prevenzione volte a ridurre il rischio di danni causati dagli animali selvatici e contempla inoltre la possibilità di un sostegno agli investimenti destinati a proteggere dai danni causati dagli animali selvatici (ad esempio recinzioni)……………..Nel quadro dei nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo forestale, la Commissione sta valutando la possibilità di includere disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato per danni causati dagli animali protetti dalla legislazione nazionale o unionale. In alternativa, gli Stati membri possono concedere agli agricoltori aiuti per i danni causati da animali selvatici, protetti o non protetti, fino a 15.000 EUR nell'arco di un triennio, in virtù del regolamento agricolo “de minimis” (UE n. 1408/2013 di recente adozione3 >>1
(Risposta della Commissione Europea del 26.02.2014 in riferimento all'interrogazione
E-000241/2014 in www.europarl.europa.eu.). Pertanto, tutto quanto argomentato dall'appellante riguardo agli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020” è inconferente, avendo la disciplina comunitaria ad oggetto esclusivamente i danni provocati dalla fauna protetta e non quelli provocati da fauna cacciabile, oggetto del presente contenzioso, rispetto alla quale e ai danni procurati alle coltivazioni è comunque possibile concedere ristori.
In ogni caso, come correttamente affermato dall'appellata << CP_2
l'articolo 26, comma 2, della legge n. 157/1992 stabilisce che ogni Regione deve istituire ed alimentare un “Fondo” destinato a prevenire e risarcire i danni cagionati da tutta la fauna selvatica (e non soltanto da quella “protetta”, come sostenuto ex adverso): proprio in ragione di tale obbligo, la Regione E.R. avrebbe dovuto utilizzare le risorse di detto “Fondo” per approntare misure precauzionali, come, ad esempio, predisporre barriere di contenimento, installare recinzioni, posizionare fili elettrificati, 1 Cfr. nota 3 del testo : GU L 352 del 24.12.2013. pagina 16 di 21 collocare appositi dissuasori olfattivi o acustici, oppure per creare zone di abbeveraggio e pascolo in aree remote, lontano dalle attività antropiche, oppure ancora, qualora l'utilizzo di dette misure precauzionali si fosse rivelato insufficiente, per incrementare il piano di abbattimento selettivo, evidentemente non adeguato alla situazione in essere, nonché, infine, per risarcire i danni subiti dalle coltivazioni dell'azienda agricola appellata.
E' evidente che tali attività, imposte da un obbligo di legge, certamente non possano trovare ostacolo nella normativa comunitaria citata ex adverso.
Se la ha deciso di non istituire detto non Controparte_1 Pt_2
provvedendo neppure alla costituzione del suo Comitato di Gestione, come candidamente ammesso nei suoi scritti, non rispettando quanto previsto ex lege, tale omissione non può certo rappresentare un'esimente di responsabilità dell'appellante, bensì costituisce grave inadempimento della stessa >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 13-14).
L'appellante lamenta altresì che l'erogazione dell'indennizzo a carico del fondo regionale << integrerebbe certamente danno erariale, oltre a far scattare la cosiddetta clausola comunitaria GE, che vieta l'erogazione di qualsivoglia forma di aiuto (anche da parte di altri Fondi europei per l'agricoltura) a imprese che devono restituire precedenti aiuti illegali e incompatibili con le norme del Trattato UE >> (cfr.
Atto di citazione in appello pag. 24).
L'eccezione de qua è inconferente in quanto la c.d. clausola GE << vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea >>, caso che non ricorre nella fattispecie in esame. Difatti, << non risulta che la Commissione Europea abbia applicato detta clausola alla Regione E.R. per aver indennizzato i danni all'azienda agricola appellata >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 14).
Con riferimento, poi, al riconoscimento della tutela indennitaria, lamenta altresì che << Il Giudice di prime cure doveva […] dichiarare che l' agricola, a CP_2
pagina 17 di 21 prescindere da qualsiasi valutazione di colpa soggettiva e prescindendo dall'applicazione degli artt. 1227 c.c. e 2055 c.cc., era comunque tenuta a porre in essere idonee misure di protezione delle proprie colture onde poter accedere alla pretesa tutela indennitaria.
Conseguentemente, a seguito dell'accertamento che le suddette misure sono risultate, nella fattispecie, del tutto assenti, non avrebbe dovuto essere riconosciuto all' de qua alcun diritto all'indennizzo ex artt. 17 e 18 della Legge regionale CP_2
n. 8/1994 e ss.mm.ii. e dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 157/1992 e ss.mm.ii.>>
(cfr. ibidem pag. 27, enfasi propria dell'originale), non sussistendo, anche sotto l'aspetto de quo, i presupposti per erogare in favore dell contributi Controparte_2
pubblici, che non sono previsti da alcuna legge e che si configurano come aiuti di stato illegittimi in contrasto con la disciplina comunitaria.
In sostanza, l'appellante asserisce che l'imprenditore agricolo sarebbe tenuto a porre in essere opere di protezione delle colture in considerazione del fatto che <<
l'attività agricola viene esercitata in un contesto naturale >> e che <la tendenza di determinati ungulati (soprattutto i cinghiali e caprioli) ad invadere campi agricoli per nutrirsi è nota>> (cfr. Atto di citazione in appello pagg. 25-26).
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, in un primo momento investita e pronunciatasi sulle questioni odierne, ritiene che << non è configurabile in capo al proprietario di un fondo danneggiato per l'invasione di fauna selvatica la responsabilità o corresponsabilità per la mancata recinzione dell'area di proprietà; la “chiusura del fondo” costituisce, infatti, una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza >>2 2 <
2.1. Dalla disamina di precedenti giurisprudenziali impostati su elementi argomentativi trasponibili nel caso qui in esame – si evince un orientamento costantemente contrario a configurare ipotesi di responsabilità o corresponsabilità del proprietario dell'area danneggiata, fondate sull'addebito della mancata recinzione dell'area di proprietà (Cons. Stato, sez. IV, n. 5911/2017; Id., sez. V, n. 705/2016 e n. 4504/2015; T.A.R. Bari, sez. I, n. 287/2017; Tar Parma sez. I, n. 253/2017). Rileva in tal senso considerare che, per principio generale di diritto (cfr. art. 841 cod. civ.), la "chiusura del fondo" costituisce una mera facoltà del proprietario, il cui mancato esercizio non può dunque ridondare in un giudizio di responsabilità per condotta omissiva o inottemperante ad un obbligo di diligenza (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 9276/2014). pagina 18 di 21 (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 16/07/2018, n. 4316; id. n. 5911/2017; id. n. 705/2016; id. n. 4504/2015). Pertanto, come correttamente affermato dalla difesa dell'Azienda appellata, << è a dir poco incomprensibile la tesi dell'appellante che, sulla base del
“contesto naturale” in cui si esercita l'attività agricola e della tendenza dei cinghiali ad invadere i campi agricoli, vorrebbe trasferire in capo all'azienda agricola un onere prevenzionale che, al contrario, appartiene per legge solo allo Stato.
[…] l'agricoltore può sì segnalare all'ente pubblico la necessità dell'adozione di accorgimenti precauzionali volti ad evitare i danni, ma è dovere dell'ente pubblico predisporre dette misure >> (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 15).
Il solco tracciato dalla Giurisprudenza amministrativa trova peraltro riscontro in una risalente seppur sempre valida pronuncia della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che < Il secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l'inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a questi una condotta attiva o positiva diretta ad impedire le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso. A tal fine, si intendono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici
(nella specie, un agricoltore aveva subito gravi danni ad un frutteto a causa dell'invasione di lepri provenienti da una limitrofa zona di ripopolamento dell'amministrazione provinciale. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che l'agricoltore, al fine di evitare il danno, avesse il dovere di recintare il proprio fondo). >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 09/04/1996 (Rv. 496859 -
01)].
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento
Né sussistono alternativa basi normative per fondare un obbligo di recinzione in capo al proprietario del fondo.
2.2. Se anche se ne dovesse ravvisare un fondamento normativo, resta comunque da considerare che un obbligo di condotta di tal genere andrebbe valutato secondo criteri di ordinaria diligenza e, quindi, di proporzionata e ragionevole esigibilità. In generale, infatti, deve escludersi la responsabilità per colpa allorquando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.>> (Cfr. ibidem) pagina 19 di 21 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza in base al DM 55/2014 e succ. mod. per le fasi previste in relazione allo scaglione di valore calcolato sul decisum.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese Controparte_4
del presente grado di giudizio in favore di Controparte_2
che liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
[...]
oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese Controparte_4
del presente grado di giudizio in favore di Controparte_3
3, che liquida in €. €. 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario,
[...]
oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo unificato. CP_4
pagina 20 di 21 Così deciso in Bologna il 25.11.2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 21 di 21