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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11630/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2
Parte_1 minorenne
3 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 24.02.2025 alle ore 19,15 innanzi al dott. GI Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e post Unità D'Italia il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 20,20 Il Giudice
Dott. GI Calasso
Dott. GI Calasso 1
n. 11630/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. GI
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11630 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2
Parte_1 minorenne
3 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 11.08.2023
1. , nato a [...] il giorno 12/05/1980, e Controparte_1 residente in [...], Apto 42, CAP 05411- 000, San Paolo (Brasile);
Dott. GI Calasso 2
2. , nata a [...] il giorno 05/08/2017, e per Parte_1 essa i genitori esercenti la potestà genitoriale con i quali i la minore risiede, Controparte_1
, nato a [...] il giorno 12/05/1980 e , nata a
[...] Controparte_4
Varginha (Brasile) il giorno 12/06/1981 tutti residenti in [...], Apto 42, CAP 05411- 000, San Paolo (Brasile);
3. , nata a [...] il giorno 12/06/1981, Persona_1 residente in [...], n. 710 Apto. 172, Vila Romana, San Paolo (Brasile), CAP:
05047-000
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che, sono tutti cittadini italiani per tutto quanto esposto in narrativa i
Ricorrenti identificati in epigrafe: ; Controparte_1 Parte_1
; , come sopra rappresentati e difesi;
[...] Persona_1
B. per effetto della pronuncia di accertamento dello status di cittadinanza italiana sub A, mandare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_3
Asolo (TV) individuato ai sensi dell'art. 17, DPR 369/2000, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri della cittadinanza, dello stato civile ed anagrafici del Comune, facendo le necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. per effetto delle pronunce sub A e B, disporre espressamente che la sentenza conclusiva del presente giudizio è provvisoriamente esecutiva.
Per l'effetto, contestualmente, mandare alla Cancelleria del Tribunale, una volta trascorsi i termini di impugnazione, di accertare e certificare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c. e senza indugio comunicare ex art. 14, l'art. 14 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 copia autenticata della sentenza unitamente alla certificazione di passaggio in giudicato della stessa.
Per l'effetto, a seguito del compimento di quanto ordinato al Cancelliere, mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asolo (TV) di provvedere ex artt. 10, 23 e 24 lett. e), D.P.R. n. 396/2000, alla trascrizione della sentenza così ricevuta nei registri di cittadinanza, di stato civile ed anagrafici del Comune ai sensi degli artt. 15 ss. D.P.R. n.
396/2000 ed in materia anagrafica ai sensi dell'art. 12, comma 5, DPR 223/1989, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 1, commi 3 e 5, Legge 27 ottobre 1988, n. 470, unitamente a tutti gli atti di stato civile dei Ricorrenti in originale.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato ad [...] Persona_2
GI ES e , il 06/07/1877 il quale si trasferiva in Brasile senza mai Persona_3 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai acquisire quella brasiliana e dove il
21/08/1897 sposava la Sig.ra a OR (Brasile): Dall'unione Persona_4 coniugale nasceva:
• il 19/08/1901 a OR (Brasile) ÃO ES il quale il 10/06/1922 a OR (Brasile) sposava la sig.ra e dall'unione coniugale nasceva: Controparte_5
Dott. GI Calasso 3
➢ a OR (Brasile) il 02/09/1925 la quale il Parte_2
14/09/1950 a NT DR (Brasile) sposava . Da Persona_5 detta unione nasceva:
✓ il 26/07/1951 a NT DR (Brasile) , il quale il Parte_3
18/09/1977 a HA (Brasile) sposava la sig.ra CP_6
e dall'unione coniugale nascevano due figl:
[...]
❖ il 12/05/1980 alle ore 17:40 a Controparte_1
NT DR (Brasile) il quale sposava il 03/11/2012 a SÃ UL (Brasile) la sig.ra e CP_4 Controparte_4 dalla loro unione nasceva
▪ , nata il Parte_1
05/08/2017
A SÃ UL (Brasile)
❖ il 12/06/1981 alle ore 13:30 a Persona_1
NT DR (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato ad Persona_2
Asolo (TV) da e , il 06/07/1877 Persona_6 Persona_3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. GI Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
20,20
Lecce-Venezia, 24.02.2025.
IL GOP
Dott. GI Calasso
Dott. GI Calasso 5
Dott. GI Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11630/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2
Parte_1 minorenne
3 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 24.02.2025 alle ore 19,15 innanzi al dott. GI Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e post Unità D'Italia il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 20,20 Il Giudice
Dott. GI Calasso
Dott. GI Calasso 1
n. 11630/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. GI
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11630 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2
Parte_1 minorenne
3 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 11.08.2023
1. , nato a [...] il giorno 12/05/1980, e Controparte_1 residente in [...], Apto 42, CAP 05411- 000, San Paolo (Brasile);
Dott. GI Calasso 2
2. , nata a [...] il giorno 05/08/2017, e per Parte_1 essa i genitori esercenti la potestà genitoriale con i quali i la minore risiede, Controparte_1
, nato a [...] il giorno 12/05/1980 e , nata a
[...] Controparte_4
Varginha (Brasile) il giorno 12/06/1981 tutti residenti in [...], Apto 42, CAP 05411- 000, San Paolo (Brasile);
3. , nata a [...] il giorno 12/06/1981, Persona_1 residente in [...], n. 710 Apto. 172, Vila Romana, San Paolo (Brasile), CAP:
05047-000
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che, sono tutti cittadini italiani per tutto quanto esposto in narrativa i
Ricorrenti identificati in epigrafe: ; Controparte_1 Parte_1
; , come sopra rappresentati e difesi;
[...] Persona_1
B. per effetto della pronuncia di accertamento dello status di cittadinanza italiana sub A, mandare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_3
Asolo (TV) individuato ai sensi dell'art. 17, DPR 369/2000, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri della cittadinanza, dello stato civile ed anagrafici del Comune, facendo le necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. per effetto delle pronunce sub A e B, disporre espressamente che la sentenza conclusiva del presente giudizio è provvisoriamente esecutiva.
Per l'effetto, contestualmente, mandare alla Cancelleria del Tribunale, una volta trascorsi i termini di impugnazione, di accertare e certificare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c. e senza indugio comunicare ex art. 14, l'art. 14 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 copia autenticata della sentenza unitamente alla certificazione di passaggio in giudicato della stessa.
Per l'effetto, a seguito del compimento di quanto ordinato al Cancelliere, mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asolo (TV) di provvedere ex artt. 10, 23 e 24 lett. e), D.P.R. n. 396/2000, alla trascrizione della sentenza così ricevuta nei registri di cittadinanza, di stato civile ed anagrafici del Comune ai sensi degli artt. 15 ss. D.P.R. n.
396/2000 ed in materia anagrafica ai sensi dell'art. 12, comma 5, DPR 223/1989, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 1, commi 3 e 5, Legge 27 ottobre 1988, n. 470, unitamente a tutti gli atti di stato civile dei Ricorrenti in originale.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato ad [...] Persona_2
GI ES e , il 06/07/1877 il quale si trasferiva in Brasile senza mai Persona_3 rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai acquisire quella brasiliana e dove il
21/08/1897 sposava la Sig.ra a OR (Brasile): Dall'unione Persona_4 coniugale nasceva:
• il 19/08/1901 a OR (Brasile) ÃO ES il quale il 10/06/1922 a OR (Brasile) sposava la sig.ra e dall'unione coniugale nasceva: Controparte_5
Dott. GI Calasso 3
➢ a OR (Brasile) il 02/09/1925 la quale il Parte_2
14/09/1950 a NT DR (Brasile) sposava . Da Persona_5 detta unione nasceva:
✓ il 26/07/1951 a NT DR (Brasile) , il quale il Parte_3
18/09/1977 a HA (Brasile) sposava la sig.ra CP_6
e dall'unione coniugale nascevano due figl:
[...]
❖ il 12/05/1980 alle ore 17:40 a Controparte_1
NT DR (Brasile) il quale sposava il 03/11/2012 a SÃ UL (Brasile) la sig.ra e CP_4 Controparte_4 dalla loro unione nasceva
▪ , nata il Parte_1
05/08/2017
A SÃ UL (Brasile)
❖ il 12/06/1981 alle ore 13:30 a Persona_1
NT DR (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato ad Persona_2
Asolo (TV) da e , il 06/07/1877 Persona_6 Persona_3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. GI Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
20,20
Lecce-Venezia, 24.02.2025.
IL GOP
Dott. GI Calasso
Dott. GI Calasso 5
Dott. GI Calasso 6