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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/05/2025
r.g.n. 6776/2019
Dinnanzi al Giudice dott. Francesco Rossini con l'affiancamento del Gop , dott. Gennaro
Pagano, s ono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Andrea Vele il quale, in via preliminare, chiede che il Tribunale non tenga in considerazione le note di trattazione depositate dalla controparte in quanto non autorizzate, impugnandone in ogni caso il contenuto
- per parte convenuta, l'avv. Filomena Di Nardo, per delega dell'avv. Carla Concilio.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti e contestando quelli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, auto rizzando i difens ori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N. R.G. 6776/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 07/05/2025, nella causa iscritta al n.6776/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(cf rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'Avv. Andrea Vele ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in
Battipaglia alla via Fiorignano n.29;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carla Concilio, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale in Battipaglia via Aldo Moro n.1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note e la causa veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno, il , esponendo: Controparte_1
- che il giorno 13/11/2016, alle ore 19,40 circa, mentre giocava una partita di calcetto all'interno del campo sportivo comunale in via C. Colombo in Battipaglia, cadeva al suolo a causa di un accumulo di sabbia in una zona del campo;
- che l'insidia non era né visibile nè segnalata;
2 - che, a seguito della caduta, a causa delle lesioni riportate, veniva trasportato in Ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Battipaglia, ove gli veniva diagnosticato “frattura scomposta radio ed ulna sinistra
(diafisi)” e sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi interna con placca e viti con dimissioni il
21.11.2016;
- che in data 12/05/2017, a mezzo pec, veniva inoltrata al convenuto richiesta risarcimento dei danni CP_1
patiti a seguito del sinistro de quo;
- che, successivamente, il Comune veniva invitato alla stipula della negoziazione assistita, senza riscontro.
1.2. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, nella causazione del sinistro di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per l'effetto 2) CP_1 condannare il , in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_1 morale e biologico, estetico, alla vita di relazione, esistenziale e comunque di tutti i danni fisici, nessuno escluso, subiti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi in corso di Parte_1
causa previa CTU medico legale che sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulle somme rivalutate;
3)in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del l.r.p.t., Controparte_1
nella causazione del sinistro di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento del danno patrimoniale, morale biologico, estetico, CP_1 alla vita di relazione, esistenziale e comunque di tutti i danni fisici, nessuno escluso, subiti dal sig. Parte_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi in corso di causa previa CTU medico legale
[...]
che sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulle somme rivalutate;
4)in ogni caso condannare il
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio, oltre CP_1
rimborso spese generali, iva, c.p.a., con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
2.Con comparsa di risposta si costituiva il contestando nel merito tutto quanto dedotto Controparte_1
da parte attrice, sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. In particolare deduceva:
- che l'impianto sportivo, teatro del sinistro, non era aperto all'uso pubblico, in quanto il cancello di accesso era chiuso da un lucchetto, come da nota prot. n. 66335/2019 versata in atti;
- che, nonostante il divieto di accesso, l'attore poi danneggiato aveva violato tale divieto così interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dell'ente, tenuto alla manutenzione, ed il fatto lesivo.
2.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e , per
l'effetto, rigettare la domanda proposta dall' attore, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
• in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di
3 colpa ex art. 1227, co.1, c.c. con conseguente riduzione del quantum debeatur;
• condannare, in ogni caso,
l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 07/05/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
***
1. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c., presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
1.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al caso di specie l'istruttoria documentale e orale espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Può ritenersi accertato che in data 13.11.2016, alle ore 19,40 circa, il sig. mentre giocava Parte_1 una partita di calcetto nel campo sportivo comunale di via Colombo in Battipaglia, a causa della presenza di un accumulo di sabbia in una zona del campo, cadeva al suolo.
2.2. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa dai testi e Testimone_1 Testimone_2
, indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
[...]
Entrambi i testi hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di “sabbiolina” difficilmente visibile nella zona del campetto di calcio ove
è avvenuto il sinistro.
4 ha così descritto la dinamica: “Ricordo di aver visto correre da solo mentre non era Testimone_1 Pt_1
impegnato in una azione di gioco ed improvvisamente cadere in terra e lamentare dolori…Confermo e ribadisco che dove è caduto vi era un cumulo di sabbia. Ricordo che lamentava dolore al Pt_1 Pt_1 braccio sinistro e la madre chiamò l'ambulanza che arrivò sui luoghi.”.
ha così ricostruito l'accaduto: “Ricordo che stava correndo ma non vi era Testimone_2 Pt_1
in corso un'azione di gioco nel senso che non vi erano altri vicino a con il pallone mentre lui si stava Pt_1
dirigendo verso il pallone. Ho visto correre e poi scivolare mettendo il braccio sinistro in avanti. Dopo Pt_1
la caduta ha cominciato a lamentare dolore al braccio. Ricordo che entrando io stesso, mentre mi accingevo
a prestare soccorso a , stavo per scivolare in quanto vi era troppa sabbia. Il campo non era Pt_1 particolarmente nuovo e vi era sabbia ben visibile nell'entrare in esso”.
I testi hanno confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e che la zona si presentava scivolosa per effetto dell'accumulo di sabbia.
2.3. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti si evince la presenza di sabbiolina sul campo, certamente insidiosa in quanto non facilmente individuabile poiché cromaticamente si confondeva con la colorazione del resto del suolo del campetto in buono stato.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore
19,40 (d'inverno) non consentivano una piena visibilità al sig. Pt_1
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è effettivamente caduto mentre Parte_1
correva nel campetto di calcio comunale: nello specifico, cadeva a causa di un accumulo di sabbia sul terreno reso insidioso dalla sua posizione – lungo il campetto– e dallo stato dei luoghi.
L'insidia si presentava cromaticamente simile al resto della pavimentazione del campetto, in zona non ben illuminata, data l'ora tarda. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il , Controparte_1
trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento della suolo ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento
5 dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dell'accumulo di sabbia, in sostanza, l'attore non sarebbe caduto).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
3.2. Può solo aggiungersi che deve essere disattesa per difetto di prova l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la presenza di un lucchetto sul cancello di accesso che avrebbe impedito il libero ingresso al campetto.
Il non ha fornito adeguata prova in merito, tale non potendosi ritenere l'ordinanza del 2019 prot. n. CP_1
66335 di chiusura del campetto.
Tale ordinanza, all'evidenza, non è dirimente in quanto successiva alla data dell'evento, verificatosi nel 2017. CP_
3.3. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del : a maggior ragione trattandosi pacificamente di un Pt_2 luogo di frequente utilizzazione avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
4. Ritiene Il Tribunale, anche in riferimento alla natura intrinseca della pericolosità del gioco del calcio, che la conoscenza da parte dei giocatori della pericolosità del campetto, per insufficiente illuminazione (l'infortunio si è verificato alle 19,40, quando non vi era altra illuminazione che quella artificiale) e per la presenza comunque evidente di un manto non in buone condizioni, abbia conseguenze in ordine al riconoscimento del concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
4.1. La giurisprudenza, in casi simili, ha richiesto una valutazione che tenga conto anche del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, ha stabilito che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. (Cas.. Ord. n.9315/2019).
4.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
4.3. Nella specie, il sig. ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed andatura Pt_1
alle particolari condizioni di stato del terreno: perché notoriamente vi può essere la presenza di sabbia su un campetto da calcio e perché le condizioni di luce e di tenuta del manto evidentemente non erano delle migliori.
6 Sulla base di siffatte complessive valutazioni, questo Giudice ritiene di dover dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso, ma dichiarare anche la corresponsabilità del danneggiato, CP_1 per comportamento imprudente, nella misura del 50%.
5.In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività adeguate CP_1
alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno;
il sig.
da parte sua, non adeguandosi alle condizioni del campo e di scarsa visibilità, ha contribuito Pt_1
causalmente alla verificazione del sinistro.
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.ssa - con motivazione sostanzialmente scevra da Persona_1 vizi logici e scientifici, per euro 228,40.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura scomposta radio ed ulna sinistra (diafisi)” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 8 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 82 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 10% del totale.
Sul punto il Tribunale ritiene congrua ed equa una riduzione all'8% in quanto, come riferito dal ctu, è prospettabile una revisione delle cicatrici riportate dal con conseguente notevole contenimento Pt_1 degli aspetti estetici del danno.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del suolo del campetto comunale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
7 Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
6.3. Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (16 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni
-Percentuale di invalidità permanente 8%
-Punto danno biologico € 2.264,08
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 8
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 82
- Danno non patrimoniale risarcibile € 20.943,00
-Invalidità temporanea totale € 920,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.715,00
-Totale danno biologico temporaneo € 5.635,00
- Totale generale: € 26.578,00
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
6.4. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 26.806,40
(26.578,00 + 228,40).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 13.403,20.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro 13.403,20 Controparte_1
in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
8.1. Non resta che disciplinare le spese di lite.
8.2. Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del , Controparte_1
in applicazione del principio della soccombenza, secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
8 Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6776/2019, R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al , con un concorso di colpa Controparte_1
dell'infortunato al 50%;
B) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t, al pagamento a favore di Controparte_1
della somma di euro 13.403,20 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come da legali Parte_1
dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 545,00 per esborsi (di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed € 1.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del Comune di Battipaglia;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Vele Andrea, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 07/05/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
9
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/05/2025
r.g.n. 6776/2019
Dinnanzi al Giudice dott. Francesco Rossini con l'affiancamento del Gop , dott. Gennaro
Pagano, s ono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Andrea Vele il quale, in via preliminare, chiede che il Tribunale non tenga in considerazione le note di trattazione depositate dalla controparte in quanto non autorizzate, impugnandone in ogni caso il contenuto
- per parte convenuta, l'avv. Filomena Di Nardo, per delega dell'avv. Carla Concilio.
I difensori, precisate le conclusioni discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti e contestando quelli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, auto rizzando i difens ori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N. R.G. 6776/2019
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 07/05/2025, nella causa iscritta al n.6776/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia stradale, vertente
TRA
(cf rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 C.F._1
citazione, dall'Avv. Andrea Vele ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del predetto difensore in
Battipaglia alla via Fiorignano n.29;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Carla Concilio, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale in Battipaglia via Aldo Moro n.1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note e la causa veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno, il , esponendo: Controparte_1
- che il giorno 13/11/2016, alle ore 19,40 circa, mentre giocava una partita di calcetto all'interno del campo sportivo comunale in via C. Colombo in Battipaglia, cadeva al suolo a causa di un accumulo di sabbia in una zona del campo;
- che l'insidia non era né visibile nè segnalata;
2 - che, a seguito della caduta, a causa delle lesioni riportate, veniva trasportato in Ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale Battipaglia, ove gli veniva diagnosticato “frattura scomposta radio ed ulna sinistra
(diafisi)” e sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi interna con placca e viti con dimissioni il
21.11.2016;
- che in data 12/05/2017, a mezzo pec, veniva inoltrata al convenuto richiesta risarcimento dei danni CP_1
patiti a seguito del sinistro de quo;
- che, successivamente, il Comune veniva invitato alla stipula della negoziazione assistita, senza riscontro.
1.2. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, nella causazione del sinistro di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per l'effetto 2) CP_1 condannare il , in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento del danno patrimoniale, Controparte_1 morale e biologico, estetico, alla vita di relazione, esistenziale e comunque di tutti i danni fisici, nessuno escluso, subiti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi in corso di Parte_1
causa previa CTU medico legale che sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulle somme rivalutate;
3)in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del l.r.p.t., Controparte_1
nella causazione del sinistro di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento del danno patrimoniale, morale biologico, estetico, CP_1 alla vita di relazione, esistenziale e comunque di tutti i danni fisici, nessuno escluso, subiti dal sig. Parte_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi in corso di causa previa CTU medico legale
[...]
che sin da questo momento se ne invoca la nomina, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulle somme rivalutate;
4)in ogni caso condannare il
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio, oltre CP_1
rimborso spese generali, iva, c.p.a., con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
2.Con comparsa di risposta si costituiva il contestando nel merito tutto quanto dedotto Controparte_1
da parte attrice, sostenendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare una situazione di pericolo.
2.1. In particolare deduceva:
- che l'impianto sportivo, teatro del sinistro, non era aperto all'uso pubblico, in quanto il cancello di accesso era chiuso da un lucchetto, come da nota prot. n. 66335/2019 versata in atti;
- che, nonostante il divieto di accesso, l'attore poi danneggiato aveva violato tale divieto così interrompendo il nesso di causalità tra il comportamento omissivo dell'ente, tenuto alla manutenzione, ed il fatto lesivo.
2.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa dello stesso e , per
l'effetto, rigettare la domanda proposta dall' attore, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
• in subordine e senza recesso dalle superiori eccezioni, dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di
3 colpa ex art. 1227, co.1, c.c. con conseguente riduzione del quantum debeatur;
• condannare, in ogni caso,
l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
3. Ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medico-legale, acquisita documentazione conferente, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 07/05/2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
***
1. Preliminarmente appare opportuno evidenziare che la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di responsabilità della P.A. ex art.2051 c.c., presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass.n. 11016/2011).
1.1. E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, tale fattore esterno può essere di due tipologie, potendo produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure consistere in un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, e perciò imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/07), che renda la cosa fattore eziologico dell'evento dannoso (c.d. fortuito incidentale).
1.2. Tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043
c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche), esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n. 9546/10).
2. Venendo al caso di specie l'istruttoria documentale e orale espletata consente di ricostruire la dinamica del sinistro in termini conformi alla prospettazione di parte attrice.
2.1. Può ritenersi accertato che in data 13.11.2016, alle ore 19,40 circa, il sig. mentre giocava Parte_1 una partita di calcetto nel campo sportivo comunale di via Colombo in Battipaglia, a causa della presenza di un accumulo di sabbia in una zona del campo, cadeva al suolo.
2.2. Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa dai testi e Testimone_1 Testimone_2
, indifferenti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
[...]
Entrambi i testi hanno confermato, per conoscenza diretta, la dinamica del sinistro come prospettata in citazione, riferendo della presenza di “sabbiolina” difficilmente visibile nella zona del campetto di calcio ove
è avvenuto il sinistro.
4 ha così descritto la dinamica: “Ricordo di aver visto correre da solo mentre non era Testimone_1 Pt_1
impegnato in una azione di gioco ed improvvisamente cadere in terra e lamentare dolori…Confermo e ribadisco che dove è caduto vi era un cumulo di sabbia. Ricordo che lamentava dolore al Pt_1 Pt_1 braccio sinistro e la madre chiamò l'ambulanza che arrivò sui luoghi.”.
ha così ricostruito l'accaduto: “Ricordo che stava correndo ma non vi era Testimone_2 Pt_1
in corso un'azione di gioco nel senso che non vi erano altri vicino a con il pallone mentre lui si stava Pt_1
dirigendo verso il pallone. Ho visto correre e poi scivolare mettendo il braccio sinistro in avanti. Dopo Pt_1
la caduta ha cominciato a lamentare dolore al braccio. Ricordo che entrando io stesso, mentre mi accingevo
a prestare soccorso a , stavo per scivolare in quanto vi era troppa sabbia. Il campo non era Pt_1 particolarmente nuovo e vi era sabbia ben visibile nell'entrare in esso”.
I testi hanno confermato lo stato dei luoghi così come descritto in citazione e che la zona si presentava scivolosa per effetto dell'accumulo di sabbia.
2.3. Effettivamente, dalla disamina della documentazione fotografica acquisita in atti si evince la presenza di sabbiolina sul campo, certamente insidiosa in quanto non facilmente individuabile poiché cromaticamente si confondeva con la colorazione del resto del suolo del campetto in buono stato.
A ciò si aggiunga che la mancata segnalazione da parte del custode e l'ora in cui si verificava il sinistro ore
19,40 (d'inverno) non consentivano una piena visibilità al sig. Pt_1
2.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'attore a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
3. Tali essendo le risultanze di fatto ed applicando i principi richiamati al caso di specie la domanda attorea è fondata in quanto, come detto, deve ritenersi provato che è effettivamente caduto mentre Parte_1
correva nel campetto di calcio comunale: nello specifico, cadeva a causa di un accumulo di sabbia sul terreno reso insidioso dalla sua posizione – lungo il campetto– e dallo stato dei luoghi.
L'insidia si presentava cromaticamente simile al resto della pavimentazione del campetto, in zona non ben illuminata, data l'ora tarda. Parte attrice ha dunque fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ove è avvenuto il sinistro ed il , Controparte_1
trattandosi di immobile legato da una evidente e comunque pacifica situazione di appartenenza all'ente convenuto;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un dissesto lasciato privo di riparazione e non specificamente segnalato nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta (cioè con un'attività preventiva di adeguato livellamento della suolo ovvero di posizionamento a regola d'arte di specifici segnali del pericolo) l'evento
5 dannoso - in forza di una giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza dell'accumulo di sabbia, in sostanza, l'attore non sarebbe caduto).
3.1 La detta presunzione -come detto- potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto - trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene- dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
3.2. Può solo aggiungersi che deve essere disattesa per difetto di prova l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la presenza di un lucchetto sul cancello di accesso che avrebbe impedito il libero ingresso al campetto.
Il non ha fornito adeguata prova in merito, tale non potendosi ritenere l'ordinanza del 2019 prot. n. CP_1
66335 di chiusura del campetto.
Tale ordinanza, all'evidenza, non è dirimente in quanto successiva alla data dell'evento, verificatosi nel 2017. CP_
3.3. Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà del : a maggior ragione trattandosi pacificamente di un Pt_2 luogo di frequente utilizzazione avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
4. Ritiene Il Tribunale, anche in riferimento alla natura intrinseca della pericolosità del gioco del calcio, che la conoscenza da parte dei giocatori della pericolosità del campetto, per insufficiente illuminazione (l'infortunio si è verificato alle 19,40, quando non vi era altra illuminazione che quella artificiale) e per la presenza comunque evidente di un manto non in buone condizioni, abbia conseguenze in ordine al riconoscimento del concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
4.1. La giurisprudenza, in casi simili, ha richiesto una valutazione che tenga conto anche del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, ha stabilito che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno. (Cas.. Ord. n.9315/2019).
4.2. La valutazione di quanto sopra va effettuata, naturalmente, in relazione al tipo di bene ed all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle peculiari condizioni di luogo e di tempo dell'occorso.
4.3. Nella specie, il sig. ben avrebbe potuto e dovuto adeguare la propria attenzione ed andatura Pt_1
alle particolari condizioni di stato del terreno: perché notoriamente vi può essere la presenza di sabbia su un campetto da calcio e perché le condizioni di luce e di tenuta del manto evidentemente non erano delle migliori.
6 Sulla base di siffatte complessive valutazioni, questo Giudice ritiene di dover dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso, ma dichiarare anche la corresponsabilità del danneggiato, CP_1 per comportamento imprudente, nella misura del 50%.
5.In conclusione, la condotta del è stata negligente, non avendo posto in essere le attività adeguate CP_1
alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse per l'utente una situazione di pericolo e arrecasse danno;
il sig.
da parte sua, non adeguandosi alle condizioni del campo e di scarsa visibilità, ha contribuito Pt_1
causalmente alla verificazione del sinistro.
6. Venendo alla quantificazione del danno, deve, innanzitutto, ritenersi dimostrato il danno connesso a spese mediche, come accertato dal c.t.u. – dott.ssa - con motivazione sostanzialmente scevra da Persona_1 vizi logici e scientifici, per euro 228,40.
6.1. Sul danno non patrimoniale (inclusivo del c.d. danno biologico e del c.d. danno morale soggettivo) ritiene, poi, il giudicante che - alla stregua della documentazione esibita e della espletata c.t.u. (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata) – può ritenersi provato che a seguito della caduta l'attore ha riportato una “frattura scomposta radio ed ulna sinistra (diafisi)” in rapporto di sicura causalità con la caduta: esiti che, anche con riguardo al nesso di causalità caduta-lesioni, il Tribunale condivide in quanto frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
Possono pertanto ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste:
- 8 giorni d'inabilità temporanea assoluta;
- 82 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%.
Quanto al danno biologico, il CTU ha ritenuto una quantificazione pari al 10% del totale.
Sul punto il Tribunale ritiene congrua ed equa una riduzione all'8% in quanto, come riferito dal ctu, è prospettabile una revisione delle cicatrici riportate dal con conseguente notevole contenimento Pt_1 degli aspetti estetici del danno.
6.2. Ciò posto, quanto alle tabelle da utilizzare per la liquidazione, vale evidenziare che il danno provocato all'infortunato è derivato non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, bensì, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal legittimo uso di un bene (la strada pubblica) custodito dall'ente convenuto, avendo il danneggiato del resto espressamente dedotto di aver subito danni alla persona a seguito a caduta verificatosi a causa di un dissesto del suolo del campetto comunale.
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono del resto oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (sul punto, ex multis. Cass. ordinanza n. 32373/2023).
7 Il danno non patrimoniale, complessivamente sofferto, può essere quindi liquidato sulla base delle nuove tabelle del Tribunale di Milano (2024) contenente tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale normalmente sofferti.
6.3. Sviluppando i calcoli, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (16 anni) avremo pertanto:
-Età del danneggiato alla data del sinistro 16 anni
-Percentuale di invalidità permanente 8%
-Punto danno biologico € 2.264,08
-Punto base I.T.T. € 115,00
-Giorni di invalidità temporanea totale 8
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 82
- Danno non patrimoniale risarcibile € 20.943,00
-Invalidità temporanea totale € 920,00
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.715,00
-Totale danno biologico temporaneo € 5.635,00
- Totale generale: € 26.578,00
Non risultano allegati né provati danni ulteriori né sono emersi elementi tali da consentire la personalizzazione di tali voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie.
6.4. Tenuto conto delle spese mediche ammesse a rimborso, l'importo totale è pari ad euro 26.806,40
(26.578,00 + 228,40).
7. Tenuto conto del concorso di colpa al 50%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di euro 13.403,20.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
8. Segue, in definitiva, la condanna del al pagamento della somma di euro 13.403,20 Controparte_1
in favore di , oltre interessi da calcolarsi come sopra. Parte_1
8.1. Non resta che disciplinare le spese di lite.
8.2. Le stesse atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico del , Controparte_1
in applicazione del principio della soccombenza, secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
8 Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico del convenuto. CP_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6776/2019, R.G. così provvede:
A) accerta la responsabilità del sinistro in capo al , con un concorso di colpa Controparte_1
dell'infortunato al 50%;
B) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t, al pagamento a favore di Controparte_1
della somma di euro 13.403,20 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come da legali Parte_1
dalla data del sinistro fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre ancora interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
C) condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 545,00 per esborsi (di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo) ed € 1.500,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente e per intero le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del Comune di Battipaglia;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Vele Andrea, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 07/05/2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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