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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
(c.f. Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il Difensore OS RI
ATTORI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
SANT'EUFEMIA 28 PIACENZA presso il Difensore CU IA
IL NN † e per esso gli eredi , , Persona_2 Persona_3
; tutti elettivamente domiciliati in VIA ROMA 64 PIACENZA presso Persona_4
il Difensore ND GI
POLIAMBULATORIO PRIVATO IL IO SRL, elettivamente domiciliato in pagina 1 di 33 VIA ROMA 64 PIACENZA presso il Difensore ND GI
CONVENUTI
E nei confronti di
elettivamente domiciliata in LARGO Controparte_2
S.ILARIO 12 PIACENZA presso i Difensori , Controparte_3 CP_4
– terza chiamata dal convenuto CP_5 [...]
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_6
MAZZINI 69/A PIACENZA presso il Difensore – terza chiamata CP_7
dal convenuto
[...]
, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso i Difensori CP_8
e – terza chiamata dalla terza CP_9 Controparte_10
chiamata CP_11
HIAMATI
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 33 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c., nei limiti resi possibili dall'estrema complessità del caso.
1. La vicenda può essere così sintetizzata. In data 9 aprile 2015 il signor Pt_1
si recava dal proprio medico di medicina generale, dottor
[...] CP_1
lamentando un episodio di improvvisa perdita della vista all'occhio destro,
diagnosticato dal medico come "amaurosi fugace". Il dott. inquadrando la CP_1
sintomatologia come possibile attacco ischemico transitorio (TIA), prescriveva un esame ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici con quesito diagnostico “amaurosis
fugax”, senza tuttavia attribuire carattere di urgenza alla prescrizione. Il 10 aprile 2015
il signor i sottoponeva all'esame presso il Poliambulatorio VA IO, dove il Pt_1
dottor Giovanni VA eseguiva l'ecocolordoppler refertando: “Piccole placche
ateromasiche calcificate a carico di entrambe le biforcazioni ma non stenosi significative
cerebrali medie. Flusso regolare su tutto l'ambito. AA inf. diffusa aortosclerosi”. Il 16 aprile
2015 il signor tornava dal dottor per informarlo dell'esito dell'esame e Pt_1 CP_1
per richiedere un certificato di attività sportiva non agonistica per il tiro al piattello. Il
medico di base, preso atto del referto sostanzialmente tranquillizzante, prescriveva terapia antiaggregante, antipertensiva e antidislipidemica a scopo preventivo.
In data 25 maggio 2015 il signor i svegliava completamente paralizzato Pt_1
nella parte sinistra del corpo e impossibilitato a parlare. Veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fidenza con diagnosi di “ictus
ischemico con trombosi ACM dx” e successivamente trasferito presso il dipartimento di
Neuroscienze dell'Ospedale di Gli accertamenti diagnostici evidenziavano CP_8
una “trombosi acuta di carotide interna destra con infarto cerebrale”. In data 23 luglio 2015
veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “arteriotomia longitudinale estesa della
CCA predivisionale alla ICA extracranica”; veniva rimosso materiale di natura “fibro-
pagina 3 di 33 lipidica” che aveva causato l'occlusione del vaso arterioso. Residuavano al Signor
ravissimi postumi permanenti. Pt_1
Il Sig. insieme alla moglie Sig.ra in proprio e Parte_1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore agiva in Persona_1
giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vicenda,
ascritti a fatto e colpa dei convenuti: a) Dottor b) , CP_1 Persona_2 Per_3
, , n.q. eredi del dott. Giovanni VA;
c) Poliambulatorio VA IO
[...] Persona_4
s.r.l.. Solo in sede di precisazione delle conclusioni gli attori estendevano la domanda all' Agivano per il risarcimento dei seguenti danni: CP_8
i) danno non patrimoniale subito dall'attore, quantificato nella misura di euro
1.033.538,18, secondo la nuova Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R.
n. 12/2025, con personalizzazione massima (30%) in considerazione del totale sconvolgimento delle condizioni di vita del danneggiato
ii) danno patrimoniale sub specie di danno emergente, quantificato nella misura di euro 57.085,46, comprensivo di Euro 31.263,62 per spese mediche e di riabilitazione ed Euro 25.821,84 per spese di accertamenti medico-legali (CTU
e CTP in sede di ATP e di merito)
iii) danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dalla moglie del danneggiato, calcolato nella misura di euro 383.278,00 secondo le Tabelle
milanesi 2024 con sistema a punti;
iv) danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dalla figlia minore nella misura di euro 391.103,00 (limitato al massimo tabellare di euro
383.278,00).
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice rinunciava espressamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita pagina 4 di 33 della capacità lavorativa specifica, essendo emerso che il signor aveva Pt_1
continuato a percepire i medesimi compensi grazie alla generosità dei fratelli.
Si costituiva resistendo il Dott. chiedendo in via principale il CP_1
rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti, perché infondate e non provate;
in subordine, l'accertamento della responsabilità pro quota per ciascun convenuto;
chiamava in causa per essere, in ogni caso, Controparte_2
tenuto indenne, garantito e manlevato. Contestava nell' an e nel quantum la pretesa attorea;
rivendicava, nel merito, la correttezza del proprio operato.
Analoga difesa svolgevano gli eredi del dott. VA, evidenziando l'assenza di colpa in capo a quest'ultimo nell'esaminare e refertare il paziente. Contestavano, in ogni caso, il nesso causale con la patologia che ha colpito il sig. posto che la Pt_1
formazione di placche calcifiche non può aver inciso sull'evento ischemico, sia perché
lo stesso si è verificato improvvisamente ben 37 giorni dopo, sia perché nell'intervento chirurgico successivo si è accertato che il materiale ostruente la carotide aveva natura fibro-lipidica e dunque diversa.
Analoga difesa svolgeva altresì il Poliambulatorio VA, evidenziando che la responsabilità della struttura sanitaria richiede presupposti – inadeguatezza organizzativa, insufficienza o inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione del medico, inosservanza di protocolli e linee guida, culpa in vigilando, culpa in eligendo –
non ricorrenti nel caso di specie.
Censurano altresì i convenuti le conclusioni della CTU – la terza, e unica,
utilizzabile – che ha affermato la responsabilità paritaria del del VA senza Pt_3
tuttavia chiarire le ragioni di tale conclusione, che appare contraddittoria e non motivata.
Si costituiva resistendo chiedendo il rigetto di Controparte_2
pagina 5 di 33 ogni domanda proposta nei suoi confronti come infondata e non provata e, in subordine, che la garanzia verso il proprio assicurato (dottor fosse CP_1
riconosciuta nei soli confronti di quest'ultimo e nei limiti delle prestazioni contrattualmente pattuite;
chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa l' , sostenendo la responsabilità ex art. 1228 Controparte_12
c.c. per il fatto del medico convenzionato;
eccepiva al riguardo l'operatività della garanzia a “secondo rischio” rispetto ad eventuali polizze dell CP_8
Chiedeva in ogni caso limitarsi la garanzia ai danni propri del Ceci, essendo la copertura prevista solo per i “danni corporali” (morte o lesioni personali) e i “danni materiali” (distruzione di cose), con esclusione dunque dei pretesi danni dei familiari.
Si costituiva resistendo altresì , concludendo per il rigetto CP_13
delle domande attoree.
Si costituiva infine eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_8
passiva; il difetto di legittimazione attiva della chiamante l'inammissibilità CP_2
della domanda attorea svolta nei suoi confronti solo in sede di precisazione delle conclusioni;
il rigetto di ogni domanda avversa in quanto infondata nel merito.
2. Preliminarmente occorre respingere l'eccezione relativa all'ordinanza del 2
luglio 2025 con cui il Giudice, accogliendo l'istanza attorea, ha disposto la precisazione delle conclusioni dopo che tutte le altre parti avevano già depositato le proprie comparse conclusionali nei termini originariamente assegnati per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.. I convenuti hanno eccepito la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che parte attrice ha potuto beneficiare della lettura delle difese avversarie prima di depositare le proprie;
ma si tratta di censura infondata.
Non è dato infatti comprendere quale violazione del contraddittorio sia stata perpetrata, né quale grave ed irreparabile vulnus al diritto di difesa delle parti, mercè
un provvedimento finalizzato a recuperare la pienezza del contraddittorio, evitando pagina 6 di 33 di esporre la sentenza a censure di illegittimità o nullità, consentendo sì alla parte attrice di depositare la comparsa conclusionale omessa, ma – anche e soprattutto – alle parti convenute di controdedurre e replicare, così assicurando la più ampia difesa.
Nessuna preclusione o decadenza è infatti ravvisabile in capo ad alcuna delle parti convenute.
3. Sempre preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell' di Sul punto è sufficiente osservare che “L'art. CP_8 CP_8
183 c.p.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre, al
comma 4, consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e
le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate
dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la
precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la
proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Tale preclusione, peraltro, in quanto
volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve
essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della
controparte al riguardo” (Cassazione civile sez. I, 26/02/2016, n.3806, su . CP_14
Oltretutto si tratta di una domanda formulata in radicale contrasto con la precedente domanda di estromissione dell' svolta dalla stessa parte attrice;
tale CP_8
revirement configura non già una emendatio, bensì una radicale mutatio libelli come tale non ammessa, posto che parte attrice mostra chiaramente di considerare un rapporto giuridico diverso, e più ampio, rispetto a quello originariamente delineato come limitato ai soli convenuti e che l'aveva indotta ad opporsi a che fosse esteso al terzo chiamato (chiedendone l'estromissione). Nel caso di specie, oltretutto, è ferma la giurisprudenza nel ritenere la diversità dei rapporti dedotti, e – conseguentemente –
nel negare l'estensione automatica della domanda. “Nell'ipotesi in cui il convenuto in
giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della
pagina 7 di 33 pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza
di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto
oggettivamente unitario;
diversamente nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la
predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due
rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2023,
n.7930; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, n.15232; Tribunale Napoli Nord sez. II,
04/10/2023, n.3937); “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al
chiamato in causa dal convenuto non opera qualora il chiamante faccia valere, nei confronti del
chiamato, un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come accade,
ad esempio, nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, sia essa propria o impropria”
(Corte appello Torino sez. I, 06/06/2022, n.607). Parte attrice non ha dunque azione nei confronti dell' CP_8
4. Nel merito la domanda non appare fondata. La causa è stata, al riguardo, più
che sufficientemente istruita ancorché le conclusioni della CTU non appaiano condivisibili. Occorre al riguardo osservare che, vertendosi in tema di responsabilità
civile da asserita malpractice medico-sanitaria, il punto cruciale era il nesso di causalità
tra il danno subito e la condotta, asseritamente colposa perché negligente,
imprudente, imperita, ascritta ai medici. Al riguardo si osserva quanto segue.
4.1. Sul nesso di causalità in generale, è ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la pagina 8 di 33 necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta TT ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a
produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. ad es.– sia consentito il rinvio
– Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230). Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più
probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576).
“In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è
improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare
prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della
pagina 9 di 33 comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un
concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella
comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in
ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio
valido a sorreggere la decisione” (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805). In ogni caso, rammenta la giurisprudenza, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua
non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente
necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto
di per sé idoneo a determinare l'evento stesso” (Cass. 23915/2013).
4.2. Queste premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata sui seguenti principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su
di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra
un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente
qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale
relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione
di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il
concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo
dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva
in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo,
intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva
relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica
è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sè soli idonei a
determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali
pagina 10 di 33 precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della
dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione
del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove
questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente
praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura;
con l'ulteriore precisazione che,
nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare
- quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini,
accertare il collegamento evento / comportamento omissivo in termini di probabilità inversa,
onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non / probabilistica
con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse
stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso
di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte
dell'agente” (Cass. n. 7997 del 2005).
In definitiva, nell'ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento (cfr. Cass. 20904/2013).
Più recentemente la Cassazione ha così avuto modo di osservare che “In tema
di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale
tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura
convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame
eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata
la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del[l'evento (nel caso
pagina 11 di 33 di specie:decesso, n.d.r.)] all'operato dei sanitari” (Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21511, in un caso in cui risultava accertato che, quand'anche i medici si fossero tempestivamente attivati con gli opportuni accertamenti specialistici e con l'intervento più appropriato (nel caso di specie: induzione al parto), l'evento lesivo –
morte – si sarebbe comunque verificato a causa delle patologie pregresse).
Più in dettaglio, è stato ribadito che “Il creditore […] è tenuto a provare, anche
mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il
danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale
deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione a lui non imputabile. “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”. Di norma
[…]”la causalità materiale (...) non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché
quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno
evento (...). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema
di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto
di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere
del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la
prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità
materiale, deve essere solo allegato dal creditore”. Quando però viene in considerazione una
prestazione professionale, ove “l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale
all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a
distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno
evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione,
ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (...) la causalità
materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la
lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse
pagina 12 di 33 presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento
il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione,
non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento (...). Si riespande così, anche sul piano
funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva (...). Persiste, nonostante
l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione
dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di
inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente
naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione
patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il
danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella
connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di
inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori
sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è
indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento
dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica
(...)” (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 09/11/2022), n.32972).
Ancora, ed infine: “In tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore
l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione
risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici
e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli
esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica
secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in
ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cassazione civile sez. III,
15/03/2024, n.7074).
pagina 13 di 33 4.3. La lunga premessa svolta è necessaria per chiarire cosa, in applicazione dei suddetti principi, gli odierni attori fossero tenuti a provare: il nesso causale, sul piano naturalistico, non tra la condotta dei sanitari e direttamente l'ictus con infarto cerebrale che ha colpito il Sig. bensì, e piuttosto, tra la condotta dei sanitari e l' Pt_1
“aggravamento” di quel rischio. In altri termini: posto che la condizione del signor presentava profili di un certo rischio, il concetto di “aggravamento della Pt_1
condizione patologica” o di “insorgere di nuove patologie” si declina appunto come aumento del rischio di verificazione dell'evento lesivo, rischio già insito e caratterizzante la condizione del paziente al momento della presa in carico;
ed è tale aumento del rischio che va inteso come terminale diretto della relazione causale con l'inadempimento ascritto. In altri termini e più chiaramente. Parte attrice aveva l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra quell' aggravamento del rischio e la condotta dei medici;
mentre, posto che il danno evento (lesioni cerebrali conseguenti all'ischemia) non è immanente all'inadempimento allegato, aveva anche l'onere di provare quella connessione, e di provarla sul piano meramente naturalistico, dimostrando – giudizio controfattuale – che c'era almeno una condotta alternativa lecita in grado di evitare, con elevata probabilità logica, l'ischemia. Parte
convenuta, di contro, aveva l'onere di provare, alternativamente, l'esatto adempimento (cioè che la condotta tenuta fosse l'unica lecita) o l'insussistenza del nesso causale per concomitanza di un fattore causale esterno sopravvenuto,
imprevisto e/o imprevedibile, e comunque inevitabile, di per sé idoneo a determinare l'evento.
5.1. I CTU Dott.ri e hanno ricostruito compiutamente i fatti. Persona_5 CP_15
Quanto alla posizione del dott. osservano che “Alla visita del 9.4.2015 il ME CP_1
UR, interpellato per un unico episodio di possibile amaurosi fugax non databile, ha
correttamente prescritto un esame ecodoppler TSA al quale il paziente si è sottoposto il giorno
pagina 14 di 33 successivo. Il fatto che l'episodio fosse avvenuto giorni prima, fosse stato di brevissima durata
e che il soggetto fosse già in terapia con antiaggregante e con statina, rende ragionevole
(secondo i criteri di una buona pratica clinica) il non invio immediato in pronto soccorso e
giustifica invece l'invio del paziente ad una doverosa, opportuna valutazione ambulatoriale
con urgenza differita. L'esame ecocolordoppler TSA è senza dubbio il primo esame cui il
paziente deve essere sottoposto in queste circostanze. Il reperto di assenza di stenosi carotidea
all'esame, tuttavia, non esaurisce la problematica ed anzi apre le prospettive ad altri e più
complessi meccanismi etiopatogenetici. Sicuramente non spetta al ME UR chiarire
questi aspetti specialistici ma è suo compito indirizzare, prudentemente, il paziente ad una
valutazione clinica specialistica ovvero una visita oculistica e/o una visita neurologica con
urgenza differibile.” (CTU, pag. 37). Concludono poi nel senso che “Il dott. ha CP_1
correttamente posto il sospetto diagnostico di Amaurosi fugax, e cioè di episodio ischemico
transitorio a carico del circolo carotideo di destra. Tuttavia non possiamo considerare esaurito
il percorso diagnostico dopo un ecocolordoppler TSA che è stato refertato per assenza di stenosi
emodinamicamente significative. Sarebbe stato invece corretto e doveroso l'inizio di un
percorso diagnostico, ovvero l'invio del paziente a valutazione specialistica con urgenza
differibile. L'indicazione urgenza differibile si riferisce ai tempi per eseguire le prestazioni
sanitarie stabiliti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), sulla base di un
accordo tra Stato e Regioni. Il piano prevede diverse classi di priorità decise dal medico curante
nel momento in cui il paziente chiede, appuntamento, l'esame o la visita: urgente (U), urgente
differibile o breve (B), differibile (D) o programmabile (P). I tempi di esecuzioni dell'urgenza
differibile (B) sono 10 giorni, tempo entro il quale è ragionevole completare un iter diagnostico
in caso di episodio ischemico transitorio. Indipendentemente dagli esiti degli accertamenti
e dal fatto che non vi sarebbe stata probabilmente indicazione ad un trattamento
chirurgico, lo specialista neurologo avrebbe potuto modificare la terapia
antiaggregante (sostituire ASA con clopidogrel, adottare una duplice
antiaggregazione) o adottare un atteggiamento terapeutico più aggressivo nel
pagina 15 di 33 trattamento con statine. Il tal senso, in base alle sopra ricordata definizione del Pngla è stato
utilizzato il termine urgenza differibile. La mancanza di qualsiasi alert/ indicazione nei
confronti del paziente non ha permesso allo stesso di determinarsi nell'eventuale
esecuzione della opportuna filiera diagnostica in forma privata; da ultimo i termini
temporali massimi segnalati dai CT dei convenuti, entro i quali eseguire gli specifici
accertamenti, indicano appunto i tempi di “ attesa massima” entro i quali deve essere effettuato
l'accertamento, che avrebbe potuto essere svolto con tempistiche minori.” (pag. 50-51).
Risulta così delineata una responsabilità del dott. che, essendosi limitato a CP_1
prescrivere un esame ecocolordoppler, ma senza ulteriori indicazioni (non ha consigliato di avviare un percorso di approfondimento diagnostico con carattere di urgenza – ancorché differibile – né ha segnalato al paziente la necessità di rivolgersi a un neurologo) non ha messo il sig. in condizione di farsi esaminare – magari Pt_1
privatamente, non essendo i tempi della sanità pubblica compatibili con l'urgenza richiesta dal caso – e dunque alla medicina di intervenire. I CTU prospettano una terapia farmacologica adombrandone un'efficacia che, ad avviso di questo Giudice, è
valutabile come “più probabile che non” secondo l'insegnamento della Cassazione sopra ricordato. In altri termini, se si fossero eseguiti celermente gli approfondimenti diagnostici successivi all'ecocolordoppler, uno specialista neurologo avrebbe potuto prescrivere una terapia farmacologica che, ancorché in termini non di probabilità
assoluta, avrebbe potuto – con un grado probabilistico sufficientemente elevato –
evitare l'evento ischemico. E d'altra parte questa pare essere l'unica lettura possibile,
poiché – diversamente opinando – l'unica alternativa logica a questa ricostruzione è
teorizzare che un paziente nelle condizioni che all'epoca aveva il sig. fosse Pt_1
“condannato” ad avere comunque un'ischemia prima o poi. Il che, sul piano della pura metodologia logica e scientifica, non è strada seriamente percorribile. Risulta
invece più corretto ritenere responsabile – ma non da solo – il dott. le cui CP_1
omissioni hanno concorso a determinare l'aggravamento del rischio di verificazione pagina 16 di 33 dell'evento, pur non ponendosi come causa efficiente dello stesso: in altri termini,
apporto causale sì, ma non prevalente. Sul punto si tornerà in chiusura.
5.2. Quanto alla posizione del dott. VA, il discorso è più complesso. C'è un dato incontrovertibile: ha refertato placche calcificate, di natura e composizione diversa rispetto all'occlusione – fibrolipidica – che poi sarà rimossa chirurgicamente al sig.
Questo induce a porsi un unico quesito: se fosse ragionevolmente prevedibile, Pt_1
alla luce dell'esame eseguito, un evento trombotico occlusivo a distanza di 45 giorni circa, e del tipo di quello verificatosi (CTU pag. 51-52). Giova premettere che l'esame eseguito dal dott. VA è “in tempo reale” e si basa sulla valutazione da parte di chi lo esegue delle immagini che visualizza. Non è dunque possibile sindacarne la corretta esecuzione “ora per allora” in assenza di immagini registrate. Tuttavia, non è neanche possibile presumerne la cattiva esecuzione: la negligenza, imprudenza, imperizia del professionista vanno provate, non presuntivamente ritenute. Nulla lascia inferire errori di valutazione del Professionista, che dettagliatamente – e scrupolosamente –
referta “Piccole placche ateromasiche calcificate a carico di entrambe le biforcazioni ma non
stenosi significative carotidi interne. Flusso regolare su tutto l'ambito. AA inf. diffusa
angiosclerosi”. La domanda che i CTU si pongono – se sussista il nesso causale con l'evento, se cioè la situazione riscontrata dal clinico potesse “giustificare un evento
trombotico occlusivo, a destra ( “….trombosi ACM dx”), a distanza di 45 giorni circa” ha una risposta netta: “no, in quanto in letteratura un fenomeno di questo tipo non è segnalato
nemmeno per tempi viciniori a quelli del caso in oggetto. Non vi sono dati a sostegno
dell'ipotesi di una dissecazione (ecodoppler ed angioTAC eseguiti in urgenza non la
rilevano). La letteratura non descrive progressione di una stenosi e successiva
trombosi carotidea in tempi così rapidi. Descrive invece la presenza di placche
“vulnerabili” (non certamente placche ateromasiche calcifiche) che, anche se prive di
significatività emodinamica (non accelerazione del flusso), possono innescate improvvisi
pagina 17 di 33 fenomeni di trombosi. Si può ipotizzare che a livello della carotide interna di destra fosse
presente una placca instabile (per quanto non emodinamicamente significativa), in grado di
causare fenomeni embolici vaso vascolari e la conseguente ripetuta sintomatologia amaurotica
in OD, e originare un rapido e catastrofico fenomeno di trombosi arteriosa alla base del noto
ictus ischemico. Va però sottolineato che l'avvenuta descrizione di “ placche” calcifiche a
livello della carotide destra non è compatibile con tale ipotesi essendo le placche
instabili di tipo fibroso;
pertanto, con caratteristiche diverse da quella calcifica.
Inoltre la “consonanza” dei ripetuti disturbi ischemici transitori, sempre a destra e la
conseguente trombosi carotidea destra, sottolineano una “concordanza topografica” che vi
fosse una alterazione prodromica patogenetica a quel livello.”
Su queste premesse, non si comprende su che basi i CTU siano pervenuti alla più che sintetica affermazione per cui “Sulla ripartizione della responsabilità ad avviso di
chi scrive il caso si presta ad un principio di solidarietà nella determinazione del danno
sostanzialmente suddivisibile al 50% tra le parti resistenti”.
Il Dott. VA ha correttamente eseguito l'ecodoppler; ha refertato placche calcificate incompatibili con l'eziologia della patologia poi occorsa;
non era il medico curante;
l'unico modo per affermarne la corresponsabilità nell'evento sarebbe ritenerlo tenuto ad avvisare comunque il sig. ella necessità di rivolgersi ad uno Pt_1
specialista viste le sue condizioni: scavalcando il dott. suo medico curante. CP_1
La CTU, sul punto, è silente;
la valutazione di responsabilità paritaria tra i due medici
è francamente non sorretta da adeguata motivazione, non essendo dato comprendere l'iter logico-argomentativo sottostante;
si rivela tutt'altro che convincente e non può
pertanto essere condivisa.
5.3. C'è poi un ulteriore aspetto, non indagato dai CTU sebbene emergente chiaramente in atti: il concorso di colpa del danneggiato, eccepito dalla Difesa del dott.
VA e del Poliambulatorio VA IO srl. Sono documentate, nella CTU stessa, le pagina 18 di 33 ripetute raccomandazioni del medico curante circa l'adozione di uno stile di vita più
salutare (v. la valutazione del rischio cardiovascolare al 05/04/2013: pag. 19 della CTU)
ad un paziente sin dal 2013 “portatore di fattori di rischio in senso vascolare (ipertensione
arteriosa, tabagismo, ipertrigliceridemia ed ipercolesterolemia) per i quali era stata prescritta
terapia antiipertensiva, statina ed ASA. Inoltre nel 2013, per la comparsa di claudicatio
intermittens, era stato rilevato ad un esame ecocolordoppler: “… trombosi della femorale
superficiale destra con compenso incompleto della profonda e sospetta stenosi sensibile
dell'iliaca omolaterale” (CTU, pag. 39). La placca ostruttiva che ha causato l'evento, poi rimossa chirurgicamente, era fibro-lipidica: res ipsa loquitur. Appare pertanto corretto ricostruire l'evento ischemico come esito di una serie causale complessa, in cui almeno due fattori appaiono preponderanti: lo stile di vita del sig. (si perdoni Pt_1
l'espressione di brutale sintesi, utile solo per miglior comprensione del ragionamento)
e l'omissione, da parte del dott. di indicazioni essenziali come la necessità di CP_1
approfondimenti diagnostici ulteriori rispetto al prescritto esame ecodoppler e di consultare uno specialista neurologo. E poiché tale omissione da parte del medico, nel concorso dei due fattori, non appare di peso tale da porsi come causa efficiente (i.e.
idonea a determinare di per sé sola l'evento) non resta che concludere nel senso del concorso tra i due fattori: posso prescrivere tutti gli esami e gli approfondimenti necessari per un paziente a rischio come il sig. (il che peraltro non pare sia Pt_1
esattamente avvenuto nel caso di specie), ma non posso certo impedire che in quella condizione di ipertensione arteriosa, tabagismo, ipertrigliceridemia,
ipercolesterolemia, trombosi femorale pregressa, rischio cardiovascolare già valutato al 14,9% due anni prima, un evento ischemico per una placca lipidica si verifichi.
Semplicemente, quell' omissione può aver contribuito ad aggravare il rischio (v.
quanto detto in apertura sul nesso causale); ma non ha determinato da sola l'evento,
che può essere imputato al al 65% e al paziente stesso nella misura del 35%: CP_1
pagina 19 di 33 sul piano oggettivo e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili non si ravvisa altra possibile eziologia, pur con tutta l'umana comprensione possibile.
6. Il danno va liquidato di conseguenza. La Cassazione ha ormai da tempo scolpito a chiare lettere le direttive cui si deve attenere il giudice di merito. È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass.,
13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273). Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore
(Cass. 30/06/2011 n. 14402).
La liquidazione mirata a ristorare il nocumento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché alle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609).
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale, peraltro, “non può mai
corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione
equitativa. Tale valutazione, che attiene alla quantificazione e non già all'individuazione del
danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze
del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua
della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione;
i criteri di valutazione
pagina 20 di 33 equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono
essere idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad
una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve
rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente
simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma
tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno,
alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
b) deve concernere tutti gli
aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si
compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in
termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il
danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui
causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni
risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato
due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non
sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente
derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato” (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).
Appare doveroso concludere nel senso che spetta al giudice liquidare una unica somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, comprensiva delle singole voci di danno in quanto afferenti ad interessi aventi autonoma rilevanza sul piano giuridico, ma ciò all'unico e limitato fine di esplicitare la ratio decidendi e non già per ripristinare in forma più o meno surrettizia la frammentazione del concetto di danno faticosamente rimossa e ricomposta in unità dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale trasfusa nei noti arresti delle Sezioni Unite del 2008. In altri termini,
occorrerà sempre tener presente che il danno biologico (cioè la lesione della salute),
quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti pagina 21 di 33 definibile "esistenziale", e consistente nella modifica peggiorativa della personalità
da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare: v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)
costituiscono sì pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili,
ma la loro liquidazione resta pur sempre unitaria. L'affermazione della loro autonomia sul piano concettuale, difatti, non contrasta “col principio di unitarietà del
danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma
non una considerazione atomistica dei suoi effetti“(Cassazione civile sez. III, 20 novembre
2012, n. 20292). Le singole categorie concettuali sono perciò richiamabili solo per amor di precisione e completezza argomentativa, ma vanno ricondotte ad unità nella categoria del danno non patrimoniale, barriera logico-concettuale alla indebita duplicazione delle voci di danno.
I danni non patrimoniali patiti dal sig. ono stati ampiamente provati;
ed Pt_1
appaiono inquadrabili, secondo l'impostazione teorico-dogmatica ormai superata – e che senza adesione ma solo per comodità espositiva e ai fini di una miglior comprensione delle motivazioni della decisione qui si ripropone – nelle tradizionali categorie del danno biologico in senso stretto (lesione dell' integrità psicofisica e della salute), del danno morale soggettivo (sofferenza psichica patita in conseguenza dell'illecito) e del danno c.d. esistenziale (come sconvolgimento dell'assetto dell'esistenza della persona: v. retro); di tutti questi elementi il giudice può e deve tener conto procedendo alla c.d. personalizzazione del danno in ragione di tutte le circostanze del caso concreto, procedendo ad una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione pagina 22 di 33 del danno biologico, danno morale, senza dar luogo a duplicazioni (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 12/09/2011, n. 18641; Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431).
Ancor recentemente, pertanto, la Cassazione si è così, conclusivamente,
espressa: “Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle
alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze
che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il
quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori
di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della
personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto: 1) “Il danno
biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle
alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento
delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”. 2) “Esso va accertato
con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme”
medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce
proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”. 3) “Ai fini della sua unitaria
liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità
temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il
danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di
invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità
psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità
sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della
malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”. 4) “Ai fini della liquidazione
complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali
soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”. (Cassazione
civile sez. III, 19/09/2022, n.27380).
pagina 23 di 33 I CTU hanno quantificato un'invalidità permanente del 75% e una temporanea totale (100%) per 120 giorni. Il danno non patrimoniale patito dal sig. appare Pt_1
pertanto, alla stregua dei predetti criteri, quantificabile nell'importo di complessivi
Euro 639.979,00, tenuto conto dell'età del soggetto (54 anni), della menomazione a carico della sfera psichica e relazionale, considerando globalmente la compromissione della validità psico-fisica del soggetto danneggiato rispetto alle funzioni cui si estrinseca l'efficienza della persona, i pregiudizi anatomico-funzionali nella loro forma statica, gli aspetti dinamico-relazionali e l'insieme delle conseguenze negative nella vita quotidiana del danneggiato che in via standardizzata derivano da un determinato tipo di lesione.
Non è possibile procedere ad alcuna personalizzazione, come chiarito dalla
Cassazione. “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici
giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (Cassazione civile sez. III,
07/02/2025, n.3114); “La liquidazione delle conseguenze "normali" del danno viene già
ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze "peculiari" devono essere oggetto di
specifica prova e possono determinare una maggiorazione.” (Cassazione civile sez. III,
04/11/2025, n.29135). Le lesioni subite dal sig. per quanto gravissime, non Pt_1
sembrano conseguenze anomale, inconsuete, statisticamente infrequenti, del tipo di evento verificatosi.
Quanto alle spese, in sede di CTU sono state ritenute congrue e documentate.
Esse ammontano ad Euro 31.263,62 per spese mediche e diagnostiche, nonché ad pagina 24 di 33 ulteriori Euro 25.821,84 per spese di accertamenti giudiziari (ATP e CTU), per complessivi Euro 57.085,46 che esauriscono il danno patrimoniale, alla luce della espressa rinuncia in atti (resa possibile dalla generosità dei fratelli, che si sono fatti carico di tenerlo indenne delle conseguenze patrimoniali della sopravvenuta incapacità lavorativa).
I danni patiti dal sig. li vanno pertanto riconosciuti nella misura del 65% Pt_1
di entrambi gli importi (non patrimoniale e patrimoniale).
7. Le attrici e hanno subito invece un Parte_2 Persona_1
pregiudizio emergente in atti come danno non patrimoniale, e che va necessariamente inquadrato come danno alla vita di relazione, da lesione del rapporto parentale,
assimilabile alla nota categoria del danno esistenziale. “Il danno da lesione del rapporto
famigliare consiste in una sofferenza e/o in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del
congiunto del danneggiato/vittima. Tale tipologia di danno non è accertabile tramite metodi
scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni, per cui il parente della vittima ha
l'onere di dimostrare di aver subìto un danno dal sinistro a seguito della condizione fisica in
cui si trova il familiare” (Corte appello Brescia sez. II, 30/01/2025, n.84). Più in dettaglio,
così si esprime, con cristallina chiarezza, la Suprema Corte: “costituisce "affermazione
consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di
persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il
risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto
parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo
ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata
e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema
d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è
accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche
da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in
pagina 25 di 33 motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
Erra, dunque, la sentenza impugnata nel negare ristoro ai danni lamentati dagli odierni
ricorrenti (e accordati, invece, dal primo Giudice), in quanto - essa sostiene - gli stessi "sono
stati chiesti e riconosciuti in favore del marito e del figlio non in forza di un accertamento
medico", bensì "in virtù di "un generico richiamo astratto a "sofferenze psichico-morali e
lesioni di diritti costituzionalmente garantiti a tutela della famiglia", occorrendo, per contro,
secondo la Corte felsinea, "la prova di un effettivo pregiudizio biologico e psicologico iure
proprio, quale conseguenza del sinistro incorso alla moglie/madre".
Così erroneamente ragionando la sentenza impugnata relega, infatti, il danno da lesione del
rapporto parentale in una dimensione puramente "clinico-nosografica" che, per vero, non gli
è mai appartenuta, visto che "la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti",
indifferentemente, "sia una sofferenza d'animo", sia "una perdita vera e propria di salute",
sia, "una incidenza sulle abitudini di vita" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile
2020 n. 7748, Rv. 657507-01).
La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre
(anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria)
delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria
compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché
apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in
termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della
vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11
novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la
circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri", mentre,
in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo,
la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente
pagina 26 di 33 dirette", ragion per cui non "v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più
rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni" (cfr., sempre
in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume
rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere,
secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal
loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023,
cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il
valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità
effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame
parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio,
cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.).
Resta, inoltre, inteso che non sussiste "alcun "limite" normativo per il danno da lesione del
rapporto parentale", nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che "gli
effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati" (Cass. Sez. 3,
sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540
del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del
danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, "secondo i principi generali - e dunque anche per
via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per
cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la
controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del
predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a
differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza
che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro
ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, ancora una
volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre
pagina 27 di 33 2008, n. 26492).” (Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, n.23300, in motivazione).
“Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare
applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di
quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma ”
(Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Le Tabelle di Roma distinguono tra due componenti del danno: i) componente morale (aspetto interiore), relativa alla sofferenza psichica e al dolore per le condizioni del congiunto;
ii) componente dinamico-relazionale, concernente lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'assistenza prestata al danneggiato. Prevedono un sistema di calcolo integrato tra punti base, punti spettanti al richiedente, e coefficienti di moltiplicazione in ragione del numero di familiari conviventi.
Nel caso di specie, le Tabelle di Roma 2025 prevedono un valore del punto base che, quanto alla componente morale, è di Euro 3.533,06, e quanto alla componente dinamico-relazionale va da Euro 2.491,65 a Euro 3.533,06 a seconda del riconoscimento di sussidi pubblici.
L'attrice (moglie), ottiene come punteggio 34 punti (20 per la Parte_2
relazione di coniugio, 6 per l'età del coniuge danneggiato, 8 per la sua età); il coefficiente è 0,9 essendo tre i membri della famiglia;
ne risultano punti totali 30,6 (34
x 0,9). Per la componente morale, 30,6 × 3.533,06 × 75% (la percentuale di invalidità
del danneggiato) determina un importo di Euro 81.135,04. Per la componente dinamico-relazionale, occorre riconoscerlo trattandosi di persona che ha senz'altro patito un radicale sconvolgimento della propria esistenza in ragione dell'obbligo di provvedere all'assistenza quotidiana del congiunto danneggiato. Il che, ove mai occorresse, ha trovato conferma nelle prove orali esperite. Il calcolo è identico a quello già svolto per la componente morale (30,6 × 3.533,06 × 75%) e determina un uguale importo di Euro 81.135,04; sommati, fanno per l'attrice Euro 162.270,08;
pagina 28 di 33 L'attrice (figlia), ottiene come punteggio 49 punti (15 per la Persona_1
relazione di parentela, 6 per l'età del padre danneggiato, 28 per la sua età); il coefficiente è 0,9 essendo tre i membri della famiglia;
ne risultano punti totali 44,1 (49
x 0,9). Per la componente morale, 44,1 × 3.533,06 × 75% (la percentuale di invalidità
del danneggiato) determina un importo di Euro 116.871,74. Per la componente dinamico-relazionale, occorre riconoscerlo trattandosi di persona che ha senz'altro patito un radicale sconvolgimento della propria esistenza;
sull'obbligo di assistenza e su come adempierlo si può ampiamente discutere. Chi scrive ha ben presente l'orientamento della giurisprudenza e l'argomento per cui, trattandosi di una bambina di 5 anni alla data del sinistro, e che oggi ne ha 16, l'obbligo di assistenza morale e materiale al padre gravava principalmente sulla madre. Ma ben conosce anche le modalità con cui l'obbligo di assistenza si adempie: e il peso e l'effetto che ha la sola presenza di una figlia piccola, con i suoi gesti quotidiani, con gli svariati segni di amore, di attenzione di cui solo i bambini sono capaci: è il loro modo di prendersi cura di un papà e di una mamma specie se duramente provati nella quotidianità, e non può essere obliterato. si è certamente presa cura del papà, lo ha assistito Per_1
come ha potuto, come sapeva e poteva fare in ragione della sua età; appare equo pertanto riconoscerle una partecipazione all'obbligo di assistenza nella misura del
50% rispetto alla madre, per l'oggettiva maggior gravosità del peso gravante su quest'ultima. Il calcolo è identico a quello già svolto per la componente morale (30,6
× 3.533,06 × 75%) e determina, con la veduta decurtazione, un importo di Euro
58.435,87; sommati, fanno per Euro 175.307,61 Per_1
Occorre poi applicare l'art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, alla stregua del quale “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del
risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento
pagina 29 di 33 delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”. Nel caso di specie,
l'istruttoria svolta ha dimostrato uno sconvolgimento esistenziale di particolare gravità: la rinuncia all'attività lavorativa della moglie;
la separazione delle camere da letto;
l'impossibilità di andare in vacanza;
la limitazione delle relazioni sociali;
l'impatto psicologico certificato sulla figlia. Ben può dunque riconoscersi alla sig.ra una personalizzazione del 25%, e ad del 30%. Parte_2 Per_1
Ne risulta pertanto un danno esistenziale complessivo (per lesione del
rapporto parentale) di Euro 202.837,60 per la sig.ra e di Euro Parte_2
227.899,89 per . Per_1
La differenza rispetto alla quantificazione originaria di parte attrice (Euro
766.556,00) deriva dall'applicazione delle tabelle corrette per il danno da lesione anziché da perdita del rapporto parentale.
Gli importi andranno, tuttavia, decurtati del 35% in ragione del concorso di colpa del danneggiato sig. . Ne discende che le obbligazioni risarcitorie Parte_1
rimangono così definitivamente fissate:
1. Al sig. Euro 415.986,35 per danno non patrimoniale ed Parte_1
Euro 37.105,55 per danno patrimoniale;
2. Alla sig.ra Euro 131.844,44 per danno non Parte_2
patrimoniale;
3. Alla sig.na Euro 148.134,93 per danno non patrimoniale. Persona_1
Importi tutti da riconoscersi con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto
(25.05.2015, data dell'evento) all'effettivo soddisfo, trattandosi di debiti di valore.
Il pagamento va posto a carico del dott. personalmente, non CP_1
avendo gli attori mai svolto domanda nei confronti di e non potendo CP_2
operare alcuna estensione automatica della domanda (v. retro, §2, pag. 7-8).
pagina 30 di 33 8. Restano da esaminare le posizioni delle altre parti;
vi si procederà in estrema sintesi, per non appesantire ulteriormente la lettura del provvedimento.
Esclusa, come detto, ogni responsabilità del radiologo (il compianto dr. VA
Giovanni), resta esclusa di conseguenza qualsiasi ipotesi di addebito nei confronti
del Poliambulatorio in cui ha eseguito l'esame; cade pertanto ogni questione relativa
all'assicuratore per la r.c., Sul punto, gli attori sono chiaramente CP_6
soccombenti rispetto a queste parti e le spese si regoleranno di conseguenza.
Quanto alla posizione di risulta in atti come la stessa sia CP_2
chiaramente presente in causa solo e soltanto quale assicuratore del medico dr.
e in assenza di qualsiasi polizza assicurativa stipulata da con lo CP_1 CP_8
stesso. Ne discende che non ci sono i presupposti per l'invocata operatività “a secondo rischio”, essendo invece l'Assicuratore tenuto a tenere indenne, garantire e manlevare il limitatamente alla quota di danno ascrivibile allo stesso (il 65%del totale, CP_1
come detto) nonché per le spese di lite che egli dovrà, nella stessa misura, rifondere agli attori;
PO dovrà invece pagare le spese di lite al proprio assicurato, chiamante,
per la fondatezza dell'azione di garanzia.
Nei confronti di è invece da ritenere soccombente la sola CP_8 CP_16
chiamante; gli attori hanno infatti ab initio sostenuto il difetto di legittimazione passiva dell' ed il revirement tardivo – in sede di precisazione delle conclusioni CP_8
– risolvendosi in domanda inammissibile è rimasto privo di qualsiasi effetto processuale, risultando così inidoneo a configurare una soccombenza pur virtuale degli attori stessi.
Le spese si liquidano secondo soccombenza e causalità, e alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 31 di 33 disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità, per i danni patiti dagli attori, del convenuto dott. ella misura del 65%, e dell'attore CP_1 Parte_1
nella misura del 35%; e per l'effetto
Condanna il dott. a risarcire agli attori il danno nella misura a lui CP_1
imputata per le ragioni esposte in motivazione, e così precisamente:
1. Al sig. Euro 415.986,35 per danno non patrimoniale ed Parte_1
Euro 37.105,55 per danno patrimoniale;
2. Alla sig.ra Euro 131.844,44 per danno non Parte_2
patrimoniale;
3. Alla sig.na Euro 148.134,93 per danno non patrimoniale;
Persona_1
Importi tutti da riconoscersi con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto
(25.05.2015, data dell'evento) all'effettivo soddisfo, trattandosi di debiti di valore;
Condanna a tenere indenne, garantire e Controparte_2
manlevare il dott. er il pagamento degli importi predetti;
CP_1
Condanna il dott. rifondere agli attori le spese di lite, liquidate per CP_1
le ragioni di cui in motivazione in Euro 21.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Condanna a tenere indenne, garantire e Controparte_2
manlevare il dott. er il pagamento degli importi predetti;
CP_1
Condanna a rifondere al dott. Controparte_2 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in Euro 30.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti IL NN † (e per esso gli eredi , , ) e POLIAMBULATORIO Persona_2 Persona_3 Persona_4
IL IO SRL;
pagina 32 di 33 Condanna gli attori a rifondere ai predetti convenuti le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in Euro 40.000,00 complessivi, oltre IVA e accessori se dovuti;
Dichiara inammissibile la domanda tardivamente svolta dagli attori nei confronti di di CP_8 CP_8
Rigetta la domanda di nei confronti di di Controparte_2 CP_8
CP_8
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e manleva svolta nei confronti della terza chiamata Controparte_17
Compensa le spese di lite tra detta terza chiamata e la convenuta chiamante;
Condanna a rifondere ad di le Controparte_2 CP_8 CP_8
spese di lite, liquidate in Euro 21.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Pone a carico delle parti in solido le spese delle CTU esperite in questo giudizio.
Piacenza, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
(c.f. Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico presso il Difensore OS RI
ATTORI
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._4
SANT'EUFEMIA 28 PIACENZA presso il Difensore CU IA
IL NN † e per esso gli eredi , , Persona_2 Persona_3
; tutti elettivamente domiciliati in VIA ROMA 64 PIACENZA presso Persona_4
il Difensore ND GI
POLIAMBULATORIO PRIVATO IL IO SRL, elettivamente domiciliato in pagina 1 di 33 VIA ROMA 64 PIACENZA presso il Difensore ND GI
CONVENUTI
E nei confronti di
elettivamente domiciliata in LARGO Controparte_2
S.ILARIO 12 PIACENZA presso i Difensori , Controparte_3 CP_4
– terza chiamata dal convenuto CP_5 [...]
elettivamente domiciliata in VIA Controparte_6
MAZZINI 69/A PIACENZA presso il Difensore – terza chiamata CP_7
dal convenuto
[...]
, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso i Difensori CP_8
e – terza chiamata dalla terza CP_9 Controparte_10
chiamata CP_11
HIAMATI
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 33 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c., nei limiti resi possibili dall'estrema complessità del caso.
1. La vicenda può essere così sintetizzata. In data 9 aprile 2015 il signor Pt_1
si recava dal proprio medico di medicina generale, dottor
[...] CP_1
lamentando un episodio di improvvisa perdita della vista all'occhio destro,
diagnosticato dal medico come "amaurosi fugace". Il dott. inquadrando la CP_1
sintomatologia come possibile attacco ischemico transitorio (TIA), prescriveva un esame ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici con quesito diagnostico “amaurosis
fugax”, senza tuttavia attribuire carattere di urgenza alla prescrizione. Il 10 aprile 2015
il signor i sottoponeva all'esame presso il Poliambulatorio VA IO, dove il Pt_1
dottor Giovanni VA eseguiva l'ecocolordoppler refertando: “Piccole placche
ateromasiche calcificate a carico di entrambe le biforcazioni ma non stenosi significative
cerebrali medie. Flusso regolare su tutto l'ambito. AA inf. diffusa aortosclerosi”. Il 16 aprile
2015 il signor tornava dal dottor per informarlo dell'esito dell'esame e Pt_1 CP_1
per richiedere un certificato di attività sportiva non agonistica per il tiro al piattello. Il
medico di base, preso atto del referto sostanzialmente tranquillizzante, prescriveva terapia antiaggregante, antipertensiva e antidislipidemica a scopo preventivo.
In data 25 maggio 2015 il signor i svegliava completamente paralizzato Pt_1
nella parte sinistra del corpo e impossibilitato a parlare. Veniva immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fidenza con diagnosi di “ictus
ischemico con trombosi ACM dx” e successivamente trasferito presso il dipartimento di
Neuroscienze dell'Ospedale di Gli accertamenti diagnostici evidenziavano CP_8
una “trombosi acuta di carotide interna destra con infarto cerebrale”. In data 23 luglio 2015
veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “arteriotomia longitudinale estesa della
CCA predivisionale alla ICA extracranica”; veniva rimosso materiale di natura “fibro-
pagina 3 di 33 lipidica” che aveva causato l'occlusione del vaso arterioso. Residuavano al Signor
ravissimi postumi permanenti. Pt_1
Il Sig. insieme alla moglie Sig.ra in proprio e Parte_1 Parte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore agiva in Persona_1
giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vicenda,
ascritti a fatto e colpa dei convenuti: a) Dottor b) , CP_1 Persona_2 Per_3
, , n.q. eredi del dott. Giovanni VA;
c) Poliambulatorio VA IO
[...] Persona_4
s.r.l.. Solo in sede di precisazione delle conclusioni gli attori estendevano la domanda all' Agivano per il risarcimento dei seguenti danni: CP_8
i) danno non patrimoniale subito dall'attore, quantificato nella misura di euro
1.033.538,18, secondo la nuova Tabella Unica Nazionale introdotta dal D.P.R.
n. 12/2025, con personalizzazione massima (30%) in considerazione del totale sconvolgimento delle condizioni di vita del danneggiato
ii) danno patrimoniale sub specie di danno emergente, quantificato nella misura di euro 57.085,46, comprensivo di Euro 31.263,62 per spese mediche e di riabilitazione ed Euro 25.821,84 per spese di accertamenti medico-legali (CTU
e CTP in sede di ATP e di merito)
iii) danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dalla moglie del danneggiato, calcolato nella misura di euro 383.278,00 secondo le Tabelle
milanesi 2024 con sistema a punti;
iv) danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito dalla figlia minore nella misura di euro 391.103,00 (limitato al massimo tabellare di euro
383.278,00).
In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice rinunciava espressamente alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita pagina 4 di 33 della capacità lavorativa specifica, essendo emerso che il signor aveva Pt_1
continuato a percepire i medesimi compensi grazie alla generosità dei fratelli.
Si costituiva resistendo il Dott. chiedendo in via principale il CP_1
rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti, perché infondate e non provate;
in subordine, l'accertamento della responsabilità pro quota per ciascun convenuto;
chiamava in causa per essere, in ogni caso, Controparte_2
tenuto indenne, garantito e manlevato. Contestava nell' an e nel quantum la pretesa attorea;
rivendicava, nel merito, la correttezza del proprio operato.
Analoga difesa svolgevano gli eredi del dott. VA, evidenziando l'assenza di colpa in capo a quest'ultimo nell'esaminare e refertare il paziente. Contestavano, in ogni caso, il nesso causale con la patologia che ha colpito il sig. posto che la Pt_1
formazione di placche calcifiche non può aver inciso sull'evento ischemico, sia perché
lo stesso si è verificato improvvisamente ben 37 giorni dopo, sia perché nell'intervento chirurgico successivo si è accertato che il materiale ostruente la carotide aveva natura fibro-lipidica e dunque diversa.
Analoga difesa svolgeva altresì il Poliambulatorio VA, evidenziando che la responsabilità della struttura sanitaria richiede presupposti – inadeguatezza organizzativa, insufficienza o inadeguatezza dei mezzi messi a disposizione del medico, inosservanza di protocolli e linee guida, culpa in vigilando, culpa in eligendo –
non ricorrenti nel caso di specie.
Censurano altresì i convenuti le conclusioni della CTU – la terza, e unica,
utilizzabile – che ha affermato la responsabilità paritaria del del VA senza Pt_3
tuttavia chiarire le ragioni di tale conclusione, che appare contraddittoria e non motivata.
Si costituiva resistendo chiedendo il rigetto di Controparte_2
pagina 5 di 33 ogni domanda proposta nei suoi confronti come infondata e non provata e, in subordine, che la garanzia verso il proprio assicurato (dottor fosse CP_1
riconosciuta nei soli confronti di quest'ultimo e nei limiti delle prestazioni contrattualmente pattuite;
chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa l' , sostenendo la responsabilità ex art. 1228 Controparte_12
c.c. per il fatto del medico convenzionato;
eccepiva al riguardo l'operatività della garanzia a “secondo rischio” rispetto ad eventuali polizze dell CP_8
Chiedeva in ogni caso limitarsi la garanzia ai danni propri del Ceci, essendo la copertura prevista solo per i “danni corporali” (morte o lesioni personali) e i “danni materiali” (distruzione di cose), con esclusione dunque dei pretesi danni dei familiari.
Si costituiva resistendo altresì , concludendo per il rigetto CP_13
delle domande attoree.
Si costituiva infine eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_8
passiva; il difetto di legittimazione attiva della chiamante l'inammissibilità CP_2
della domanda attorea svolta nei suoi confronti solo in sede di precisazione delle conclusioni;
il rigetto di ogni domanda avversa in quanto infondata nel merito.
2. Preliminarmente occorre respingere l'eccezione relativa all'ordinanza del 2
luglio 2025 con cui il Giudice, accogliendo l'istanza attorea, ha disposto la precisazione delle conclusioni dopo che tutte le altre parti avevano già depositato le proprie comparse conclusionali nei termini originariamente assegnati per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.. I convenuti hanno eccepito la violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che parte attrice ha potuto beneficiare della lettura delle difese avversarie prima di depositare le proprie;
ma si tratta di censura infondata.
Non è dato infatti comprendere quale violazione del contraddittorio sia stata perpetrata, né quale grave ed irreparabile vulnus al diritto di difesa delle parti, mercè
un provvedimento finalizzato a recuperare la pienezza del contraddittorio, evitando pagina 6 di 33 di esporre la sentenza a censure di illegittimità o nullità, consentendo sì alla parte attrice di depositare la comparsa conclusionale omessa, ma – anche e soprattutto – alle parti convenute di controdedurre e replicare, così assicurando la più ampia difesa.
Nessuna preclusione o decadenza è infatti ravvisabile in capo ad alcuna delle parti convenute.
3. Sempre preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell' di Sul punto è sufficiente osservare che “L'art. CP_8 CP_8
183 c.p.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre, al
comma 4, consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e
le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate
dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la
precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la
proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Tale preclusione, peraltro, in quanto
volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve
essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della
controparte al riguardo” (Cassazione civile sez. I, 26/02/2016, n.3806, su . CP_14
Oltretutto si tratta di una domanda formulata in radicale contrasto con la precedente domanda di estromissione dell' svolta dalla stessa parte attrice;
tale CP_8
revirement configura non già una emendatio, bensì una radicale mutatio libelli come tale non ammessa, posto che parte attrice mostra chiaramente di considerare un rapporto giuridico diverso, e più ampio, rispetto a quello originariamente delineato come limitato ai soli convenuti e che l'aveva indotta ad opporsi a che fosse esteso al terzo chiamato (chiedendone l'estromissione). Nel caso di specie, oltretutto, è ferma la giurisprudenza nel ritenere la diversità dei rapporti dedotti, e – conseguentemente –
nel negare l'estensione automatica della domanda. “Nell'ipotesi in cui il convenuto in
giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della
pagina 7 di 33 pretesa dell'attore, la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza
di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto
oggettivamente unitario;
diversamente nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la
predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due
rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.” (Cassazione civile sez. I, 20/03/2023,
n.7930; Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, n.15232; Tribunale Napoli Nord sez. II,
04/10/2023, n.3937); “Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al
chiamato in causa dal convenuto non opera qualora il chiamante faccia valere, nei confronti del
chiamato, un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come accade,
ad esempio, nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, sia essa propria o impropria”
(Corte appello Torino sez. I, 06/06/2022, n.607). Parte attrice non ha dunque azione nei confronti dell' CP_8
4. Nel merito la domanda non appare fondata. La causa è stata, al riguardo, più
che sufficientemente istruita ancorché le conclusioni della CTU non appaiano condivisibili. Occorre al riguardo osservare che, vertendosi in tema di responsabilità
civile da asserita malpractice medico-sanitaria, il punto cruciale era il nesso di causalità
tra il danno subito e la condotta, asseritamente colposa perché negligente,
imprudente, imperita, ascritta ai medici. Al riguardo si osserva quanto segue.
4.1. Sul nesso di causalità in generale, è ben noto che – dopo ampia e travagliata elaborazione, che si dà per nota per ragioni di economia espositiva (le tappe della vicenda possono sintetizzarsi in Cass. Civ. 632/2000; Cass. Pen. 36805/2004; Cass. Civ.
4400/2004; Cass. Civ. 21619/2007; Cass. Civ. Sez. Un. 577/2008; Cass. Civ. 23676/2008)
- oggi la giurisprudenza è attestata sulla differenziazione metodologica tra l'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità penale, dove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, ed in materia di responsabilità civile,
ove vige la regola del “più probabile che non”. Nel primo caso, viene richiesta la pagina 8 di 33 necessaria presenza di una legge scientifica di copertura, che preveda che nella totalità
o quasi totalità dei casi ad un dato antecedente consegua un dato esito, con la conseguenza che, ove tale legge non si rinvenga, ovvero ove persistano margini pur minimi di dubbio nella valutazione, la pronuncia non può che essere negativa (in dubio, pro reo). Nel secondo caso, viceversa, proprio per la diversità di scala dei valori coinvolti (non più la libertà personale ma il patrimonio), ai fini dell'affermazione della responsabilità per quel medesimo fatto storico è sufficiente che sia ragionevolmente da escludere un diverso decorso causale (c.d. elevata probabilità logica).
La particolare conformazione del processo logico-argomentativo di verifica del nesso causale in ambito civilistico impone altresì di distinguere tra la causalità c.d.
generale – idoneità di un dato fattore a determinare un dato evento sul piano meramente teorico e statistico (regola dell'id quod plerumque accidit) – dalla causalità
c.d. individuale o del singolo caso (ragionevole probabilità di concretizzazione, in un singolo caso, della legge causale generale), in cui la più accorta TT ravvisa applicazione della teoria c.d. del rischio specifico;
vale a dire, si perviene all'accertamento del nesso causale tra fatto illecito e danno integrando il criterio della regolarità causale – che ravvisa la causa di un evento nel fatto normalmente adeguato a
produrlo (cfr. sul punto ex plurimis Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168) – con il criterio del rischio specifico – alla stregua del quale il nesso causale sussiste comunque, quando il danno, che non sia a rigore definibile quale normale conseguenza del fatto, realizza il rischio specifico creato da quel determinato fatto (cfr. ad es.– sia consentito il rinvio
– Trib. Piacenza 26.03.2013 n. 230). Ciò che si sintetizza appunto nella c.d. tesi del “più
probabile che non” (su cui ex plurimis v. Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008 n. 576).
“In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è
improntato al criterio giuridico del “più probabile che non”, il quale impone al giudice di dare
prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della
pagina 9 di 33 comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un
concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella
comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in
ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio
valido a sorreggere la decisione” (Cassazione civile sez. III, 26/09/2024, n.25805). In ogni caso, rammenta la giurisprudenza, tra la condotta (commissiva od omissiva) e l'evento lesivo “deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della “condicio sine qua
non” e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente
necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto
di per sé idoneo a determinare l'evento stesso” (Cass. 23915/2013).
4.2. Queste premesse di ordine generale vanno verificate ed integrate alla luce della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in subiecta materia, ormai consolidata sui seguenti principi: “1) il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su
di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra
un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato (e non ancora utilmente
qualificabile in termini di damnum iniuria datum) e l'evento; 2) nell'individuazione di tale
relazione primaria tra condotta ed evento, si prescinde, in prima istanza, da ogni valutazione
di prevedibilità, tanto soggettiva quanto oggettivata, da parte dell'autore del fatto, essendo il
concetto logico di previsione insito nella categoria giuridica della colpa (elemento qualificativo
dell'aspetto soggettivo del torto, la cui analisi si colloca in una dimensione temporale successiva
in seno alla ricostruzione della complessa fattispecie dell'illecito); 3) il nesso di causalità
materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo,
intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare, tale obbiettiva
relazione col fatto deve considerarsi causa dell'evento stesso;
4) il nesso di causalità giuridica
è, per converso, relazione eziologica per cui i fatti sopravvenuti, di per sè soli idonei a
determinare l'evento, interrompono il nesso con il fatto di tutti gli antecedenti causali
pagina 10 di 33 precedenti; 5) la valutazione del nesso di causalità giuridica, tanto sotto il profilo della
dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, quanto sotto l'aspetto della individuazione
del novus actus interveniens, va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove
questi risultino esaustivi;
b) di logica, se appare non praticabile (o insufficientemente
praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura;
con l'ulteriore precisazione che,
nell'illecito omissivo, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare
- quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi, in altri termini,
accertare il collegamento evento / comportamento omissivo in termini di probabilità inversa,
onde inferire che l'incidenza del comportamento omesso si pone in relazione non / probabilistica
con l'evento (che, dunque, si sarebbe probabilmente avverato anche se il comportamento fosse
stato posto in essere), a prescindere, ancora, dall'esame di ogni profilo di colpa intesa nel senso
di mancata previsione dell'evento e di inosservanza di precauzioni doverose da parte
dell'agente” (Cass. n. 7997 del 2005).
In definitiva, nell'ambito della responsabilità civile medica il nesso causale in senso materiale suppone che rispetto all'evento dannoso la condotta commissiva od omissiva del sanitario (riferibile alla struttura, che opera attraverso di esso) si ponga come antecedente necessario, anche in concorso con altri, rispetto alla verificazione dell'evento (cfr. Cass. 20904/2013).
Più recentemente la Cassazione ha così avuto modo di osservare che “In tema
di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale
tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura
convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame
eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (In applicazione di
tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno proposta dai genitori di un feto nato morto, sul rilievo che era mancata
la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica del[l'evento (nel caso
pagina 11 di 33 di specie:decesso, n.d.r.)] all'operato dei sanitari” (Cassazione civile sez. III,
31/07/2024, n.21511, in un caso in cui risultava accertato che, quand'anche i medici si fossero tempestivamente attivati con gli opportuni accertamenti specialistici e con l'intervento più appropriato (nel caso di specie: induzione al parto), l'evento lesivo –
morte – si sarebbe comunque verificato a causa delle patologie pregresse).
Più in dettaglio, è stato ribadito che “Il creditore […] è tenuto a provare, anche
mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e il
danno lamentato. Successivamente a tanto sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale
deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione a lui non imputabile. “Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo
all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”. Di norma
[…]”la causalità materiale (...) non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché
quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno
evento (...). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema
di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto
di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere
del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la
prestazione (art. 1218 c.c.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità
materiale, deve essere solo allegato dal creditore”. Quando però viene in considerazione una
prestazione professionale, ove “l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale
all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a
distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno
evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione,
ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (...) la causalità
materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la
lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse
pagina 12 di 33 presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento
il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione,
non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento (...). Si riespande così, anche sul piano
funzionale, la distinzione fra causalità ed imputazione soggettiva (...). Persiste, nonostante
l'inadempienza, la questione pratica del nesso eziologico fra il danno evento (lesione
dell'interesse primario) e la condotta materiale suscettibile di qualificazione in termini di
inadempimento. Il creditore ha l'onere di allegare la connessione puramente
naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione
patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il
danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella
connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di
inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori
sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è
indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento
dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica
(...)” (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, (ud. 08/06/2022, dep. 09/11/2022), n.32972).
Ancora, ed infine: “In tema di responsabilità sanitaria, pur gravando sull'attore
l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione
risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici
e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli
esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica
secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in
ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cassazione civile sez. III,
15/03/2024, n.7074).
pagina 13 di 33 4.3. La lunga premessa svolta è necessaria per chiarire cosa, in applicazione dei suddetti principi, gli odierni attori fossero tenuti a provare: il nesso causale, sul piano naturalistico, non tra la condotta dei sanitari e direttamente l'ictus con infarto cerebrale che ha colpito il Sig. bensì, e piuttosto, tra la condotta dei sanitari e l' Pt_1
“aggravamento” di quel rischio. In altri termini: posto che la condizione del signor presentava profili di un certo rischio, il concetto di “aggravamento della Pt_1
condizione patologica” o di “insorgere di nuove patologie” si declina appunto come aumento del rischio di verificazione dell'evento lesivo, rischio già insito e caratterizzante la condizione del paziente al momento della presa in carico;
ed è tale aumento del rischio che va inteso come terminale diretto della relazione causale con l'inadempimento ascritto. In altri termini e più chiaramente. Parte attrice aveva l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra quell' aggravamento del rischio e la condotta dei medici;
mentre, posto che il danno evento (lesioni cerebrali conseguenti all'ischemia) non è immanente all'inadempimento allegato, aveva anche l'onere di provare quella connessione, e di provarla sul piano meramente naturalistico, dimostrando – giudizio controfattuale – che c'era almeno una condotta alternativa lecita in grado di evitare, con elevata probabilità logica, l'ischemia. Parte
convenuta, di contro, aveva l'onere di provare, alternativamente, l'esatto adempimento (cioè che la condotta tenuta fosse l'unica lecita) o l'insussistenza del nesso causale per concomitanza di un fattore causale esterno sopravvenuto,
imprevisto e/o imprevedibile, e comunque inevitabile, di per sé idoneo a determinare l'evento.
5.1. I CTU Dott.ri e hanno ricostruito compiutamente i fatti. Persona_5 CP_15
Quanto alla posizione del dott. osservano che “Alla visita del 9.4.2015 il ME CP_1
UR, interpellato per un unico episodio di possibile amaurosi fugax non databile, ha
correttamente prescritto un esame ecodoppler TSA al quale il paziente si è sottoposto il giorno
pagina 14 di 33 successivo. Il fatto che l'episodio fosse avvenuto giorni prima, fosse stato di brevissima durata
e che il soggetto fosse già in terapia con antiaggregante e con statina, rende ragionevole
(secondo i criteri di una buona pratica clinica) il non invio immediato in pronto soccorso e
giustifica invece l'invio del paziente ad una doverosa, opportuna valutazione ambulatoriale
con urgenza differita. L'esame ecocolordoppler TSA è senza dubbio il primo esame cui il
paziente deve essere sottoposto in queste circostanze. Il reperto di assenza di stenosi carotidea
all'esame, tuttavia, non esaurisce la problematica ed anzi apre le prospettive ad altri e più
complessi meccanismi etiopatogenetici. Sicuramente non spetta al ME UR chiarire
questi aspetti specialistici ma è suo compito indirizzare, prudentemente, il paziente ad una
valutazione clinica specialistica ovvero una visita oculistica e/o una visita neurologica con
urgenza differibile.” (CTU, pag. 37). Concludono poi nel senso che “Il dott. ha CP_1
correttamente posto il sospetto diagnostico di Amaurosi fugax, e cioè di episodio ischemico
transitorio a carico del circolo carotideo di destra. Tuttavia non possiamo considerare esaurito
il percorso diagnostico dopo un ecocolordoppler TSA che è stato refertato per assenza di stenosi
emodinamicamente significative. Sarebbe stato invece corretto e doveroso l'inizio di un
percorso diagnostico, ovvero l'invio del paziente a valutazione specialistica con urgenza
differibile. L'indicazione urgenza differibile si riferisce ai tempi per eseguire le prestazioni
sanitarie stabiliti dal Piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla), sulla base di un
accordo tra Stato e Regioni. Il piano prevede diverse classi di priorità decise dal medico curante
nel momento in cui il paziente chiede, appuntamento, l'esame o la visita: urgente (U), urgente
differibile o breve (B), differibile (D) o programmabile (P). I tempi di esecuzioni dell'urgenza
differibile (B) sono 10 giorni, tempo entro il quale è ragionevole completare un iter diagnostico
in caso di episodio ischemico transitorio. Indipendentemente dagli esiti degli accertamenti
e dal fatto che non vi sarebbe stata probabilmente indicazione ad un trattamento
chirurgico, lo specialista neurologo avrebbe potuto modificare la terapia
antiaggregante (sostituire ASA con clopidogrel, adottare una duplice
antiaggregazione) o adottare un atteggiamento terapeutico più aggressivo nel
pagina 15 di 33 trattamento con statine. Il tal senso, in base alle sopra ricordata definizione del Pngla è stato
utilizzato il termine urgenza differibile. La mancanza di qualsiasi alert/ indicazione nei
confronti del paziente non ha permesso allo stesso di determinarsi nell'eventuale
esecuzione della opportuna filiera diagnostica in forma privata; da ultimo i termini
temporali massimi segnalati dai CT dei convenuti, entro i quali eseguire gli specifici
accertamenti, indicano appunto i tempi di “ attesa massima” entro i quali deve essere effettuato
l'accertamento, che avrebbe potuto essere svolto con tempistiche minori.” (pag. 50-51).
Risulta così delineata una responsabilità del dott. che, essendosi limitato a CP_1
prescrivere un esame ecocolordoppler, ma senza ulteriori indicazioni (non ha consigliato di avviare un percorso di approfondimento diagnostico con carattere di urgenza – ancorché differibile – né ha segnalato al paziente la necessità di rivolgersi a un neurologo) non ha messo il sig. in condizione di farsi esaminare – magari Pt_1
privatamente, non essendo i tempi della sanità pubblica compatibili con l'urgenza richiesta dal caso – e dunque alla medicina di intervenire. I CTU prospettano una terapia farmacologica adombrandone un'efficacia che, ad avviso di questo Giudice, è
valutabile come “più probabile che non” secondo l'insegnamento della Cassazione sopra ricordato. In altri termini, se si fossero eseguiti celermente gli approfondimenti diagnostici successivi all'ecocolordoppler, uno specialista neurologo avrebbe potuto prescrivere una terapia farmacologica che, ancorché in termini non di probabilità
assoluta, avrebbe potuto – con un grado probabilistico sufficientemente elevato –
evitare l'evento ischemico. E d'altra parte questa pare essere l'unica lettura possibile,
poiché – diversamente opinando – l'unica alternativa logica a questa ricostruzione è
teorizzare che un paziente nelle condizioni che all'epoca aveva il sig. fosse Pt_1
“condannato” ad avere comunque un'ischemia prima o poi. Il che, sul piano della pura metodologia logica e scientifica, non è strada seriamente percorribile. Risulta
invece più corretto ritenere responsabile – ma non da solo – il dott. le cui CP_1
omissioni hanno concorso a determinare l'aggravamento del rischio di verificazione pagina 16 di 33 dell'evento, pur non ponendosi come causa efficiente dello stesso: in altri termini,
apporto causale sì, ma non prevalente. Sul punto si tornerà in chiusura.
5.2. Quanto alla posizione del dott. VA, il discorso è più complesso. C'è un dato incontrovertibile: ha refertato placche calcificate, di natura e composizione diversa rispetto all'occlusione – fibrolipidica – che poi sarà rimossa chirurgicamente al sig.
Questo induce a porsi un unico quesito: se fosse ragionevolmente prevedibile, Pt_1
alla luce dell'esame eseguito, un evento trombotico occlusivo a distanza di 45 giorni circa, e del tipo di quello verificatosi (CTU pag. 51-52). Giova premettere che l'esame eseguito dal dott. VA è “in tempo reale” e si basa sulla valutazione da parte di chi lo esegue delle immagini che visualizza. Non è dunque possibile sindacarne la corretta esecuzione “ora per allora” in assenza di immagini registrate. Tuttavia, non è neanche possibile presumerne la cattiva esecuzione: la negligenza, imprudenza, imperizia del professionista vanno provate, non presuntivamente ritenute. Nulla lascia inferire errori di valutazione del Professionista, che dettagliatamente – e scrupolosamente –
referta “Piccole placche ateromasiche calcificate a carico di entrambe le biforcazioni ma non
stenosi significative carotidi interne. Flusso regolare su tutto l'ambito. AA inf. diffusa
angiosclerosi”. La domanda che i CTU si pongono – se sussista il nesso causale con l'evento, se cioè la situazione riscontrata dal clinico potesse “giustificare un evento
trombotico occlusivo, a destra ( “….trombosi ACM dx”), a distanza di 45 giorni circa” ha una risposta netta: “no, in quanto in letteratura un fenomeno di questo tipo non è segnalato
nemmeno per tempi viciniori a quelli del caso in oggetto. Non vi sono dati a sostegno
dell'ipotesi di una dissecazione (ecodoppler ed angioTAC eseguiti in urgenza non la
rilevano). La letteratura non descrive progressione di una stenosi e successiva
trombosi carotidea in tempi così rapidi. Descrive invece la presenza di placche
“vulnerabili” (non certamente placche ateromasiche calcifiche) che, anche se prive di
significatività emodinamica (non accelerazione del flusso), possono innescate improvvisi
pagina 17 di 33 fenomeni di trombosi. Si può ipotizzare che a livello della carotide interna di destra fosse
presente una placca instabile (per quanto non emodinamicamente significativa), in grado di
causare fenomeni embolici vaso vascolari e la conseguente ripetuta sintomatologia amaurotica
in OD, e originare un rapido e catastrofico fenomeno di trombosi arteriosa alla base del noto
ictus ischemico. Va però sottolineato che l'avvenuta descrizione di “ placche” calcifiche a
livello della carotide destra non è compatibile con tale ipotesi essendo le placche
instabili di tipo fibroso;
pertanto, con caratteristiche diverse da quella calcifica.
Inoltre la “consonanza” dei ripetuti disturbi ischemici transitori, sempre a destra e la
conseguente trombosi carotidea destra, sottolineano una “concordanza topografica” che vi
fosse una alterazione prodromica patogenetica a quel livello.”
Su queste premesse, non si comprende su che basi i CTU siano pervenuti alla più che sintetica affermazione per cui “Sulla ripartizione della responsabilità ad avviso di
chi scrive il caso si presta ad un principio di solidarietà nella determinazione del danno
sostanzialmente suddivisibile al 50% tra le parti resistenti”.
Il Dott. VA ha correttamente eseguito l'ecodoppler; ha refertato placche calcificate incompatibili con l'eziologia della patologia poi occorsa;
non era il medico curante;
l'unico modo per affermarne la corresponsabilità nell'evento sarebbe ritenerlo tenuto ad avvisare comunque il sig. ella necessità di rivolgersi ad uno Pt_1
specialista viste le sue condizioni: scavalcando il dott. suo medico curante. CP_1
La CTU, sul punto, è silente;
la valutazione di responsabilità paritaria tra i due medici
è francamente non sorretta da adeguata motivazione, non essendo dato comprendere l'iter logico-argomentativo sottostante;
si rivela tutt'altro che convincente e non può
pertanto essere condivisa.
5.3. C'è poi un ulteriore aspetto, non indagato dai CTU sebbene emergente chiaramente in atti: il concorso di colpa del danneggiato, eccepito dalla Difesa del dott.
VA e del Poliambulatorio VA IO srl. Sono documentate, nella CTU stessa, le pagina 18 di 33 ripetute raccomandazioni del medico curante circa l'adozione di uno stile di vita più
salutare (v. la valutazione del rischio cardiovascolare al 05/04/2013: pag. 19 della CTU)
ad un paziente sin dal 2013 “portatore di fattori di rischio in senso vascolare (ipertensione
arteriosa, tabagismo, ipertrigliceridemia ed ipercolesterolemia) per i quali era stata prescritta
terapia antiipertensiva, statina ed ASA. Inoltre nel 2013, per la comparsa di claudicatio
intermittens, era stato rilevato ad un esame ecocolordoppler: “… trombosi della femorale
superficiale destra con compenso incompleto della profonda e sospetta stenosi sensibile
dell'iliaca omolaterale” (CTU, pag. 39). La placca ostruttiva che ha causato l'evento, poi rimossa chirurgicamente, era fibro-lipidica: res ipsa loquitur. Appare pertanto corretto ricostruire l'evento ischemico come esito di una serie causale complessa, in cui almeno due fattori appaiono preponderanti: lo stile di vita del sig. (si perdoni Pt_1
l'espressione di brutale sintesi, utile solo per miglior comprensione del ragionamento)
e l'omissione, da parte del dott. di indicazioni essenziali come la necessità di CP_1
approfondimenti diagnostici ulteriori rispetto al prescritto esame ecodoppler e di consultare uno specialista neurologo. E poiché tale omissione da parte del medico, nel concorso dei due fattori, non appare di peso tale da porsi come causa efficiente (i.e.
idonea a determinare di per sé sola l'evento) non resta che concludere nel senso del concorso tra i due fattori: posso prescrivere tutti gli esami e gli approfondimenti necessari per un paziente a rischio come il sig. (il che peraltro non pare sia Pt_1
esattamente avvenuto nel caso di specie), ma non posso certo impedire che in quella condizione di ipertensione arteriosa, tabagismo, ipertrigliceridemia,
ipercolesterolemia, trombosi femorale pregressa, rischio cardiovascolare già valutato al 14,9% due anni prima, un evento ischemico per una placca lipidica si verifichi.
Semplicemente, quell' omissione può aver contribuito ad aggravare il rischio (v.
quanto detto in apertura sul nesso causale); ma non ha determinato da sola l'evento,
che può essere imputato al al 65% e al paziente stesso nella misura del 35%: CP_1
pagina 19 di 33 sul piano oggettivo e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili non si ravvisa altra possibile eziologia, pur con tutta l'umana comprensione possibile.
6. Il danno va liquidato di conseguenza. La Cassazione ha ormai da tempo scolpito a chiare lettere le direttive cui si deve attenere il giudice di merito. È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass.,
13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273). Tali aspetti debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore
(Cass. 30/06/2011 n. 14402).
La liquidazione mirata a ristorare il nocumento accusato dal danneggiato deve essere integrale, dovendo tener conto delle perdite cagionate alla vittima del fatto illecito, nonché alle sofferenze morali e future che il destinatario dell'azione lesiva si veda costretto a subire ovvero è presumibile che subisca o che possa subire in seguito
(cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 26/05/2011, n. 11609).
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale, peraltro, “non può mai
corrispondere alla relativa esatta commisurazione, sicché se ne impone la valutazione
equitativa. Tale valutazione, che attiene alla quantificazione e non già all'individuazione del
danno, deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze
del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua
della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione;
i criteri di valutazione
pagina 20 di 33 equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono
essere idonei a consentire altresì la c.d. personalizzazione del danno, al fine di addivenire ad
una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata. La liquidazione deve
rispondere ai principi dell'integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente
simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma
tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno,
alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
b) deve concernere tutti gli
aspetti (o voci) di cui la generale ma composita categoria del danno non patrimoniale si
compendia. Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato non si pone in
termini antitetici ma trova per converso correlazione con il principio in base al quale il
danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito a lui
causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone di evitarsi altresì duplicazioni
risarcitorie, le quali si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato
due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non
sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici diversi aspetti negativi causalmente
derivanti dal fatto illecito ed incidenti sulla persona del danneggiato” (questo il quadro di sintesi offerto da Cass. 1361/2014).
Appare doveroso concludere nel senso che spetta al giudice liquidare una unica somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, comprensiva delle singole voci di danno in quanto afferenti ad interessi aventi autonoma rilevanza sul piano giuridico, ma ciò all'unico e limitato fine di esplicitare la ratio decidendi e non già per ripristinare in forma più o meno surrettizia la frammentazione del concetto di danno faticosamente rimossa e ricomposta in unità dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale trasfusa nei noti arresti delle Sezioni Unite del 2008. In altri termini,
occorrerà sempre tener presente che il danno biologico (cioè la lesione della salute),
quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti pagina 21 di 33 definibile "esistenziale", e consistente nella modifica peggiorativa della personalità
da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare: v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)
costituiscono sì pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili,
ma la loro liquidazione resta pur sempre unitaria. L'affermazione della loro autonomia sul piano concettuale, difatti, non contrasta “col principio di unitarietà del
danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma
non una considerazione atomistica dei suoi effetti“(Cassazione civile sez. III, 20 novembre
2012, n. 20292). Le singole categorie concettuali sono perciò richiamabili solo per amor di precisione e completezza argomentativa, ma vanno ricondotte ad unità nella categoria del danno non patrimoniale, barriera logico-concettuale alla indebita duplicazione delle voci di danno.
I danni non patrimoniali patiti dal sig. ono stati ampiamente provati;
ed Pt_1
appaiono inquadrabili, secondo l'impostazione teorico-dogmatica ormai superata – e che senza adesione ma solo per comodità espositiva e ai fini di una miglior comprensione delle motivazioni della decisione qui si ripropone – nelle tradizionali categorie del danno biologico in senso stretto (lesione dell' integrità psicofisica e della salute), del danno morale soggettivo (sofferenza psichica patita in conseguenza dell'illecito) e del danno c.d. esistenziale (come sconvolgimento dell'assetto dell'esistenza della persona: v. retro); di tutti questi elementi il giudice può e deve tener conto procedendo alla c.d. personalizzazione del danno in ragione di tutte le circostanze del caso concreto, procedendo ad una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione pagina 22 di 33 del danno biologico, danno morale, senza dar luogo a duplicazioni (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 12/09/2011, n. 18641; Cassazione civile, sez. III, 01/06/2010, n. 13431).
Ancor recentemente, pertanto, la Cassazione si è così, conclusivamente,
espressa: “Al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle
alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze
che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana. Si è posto il
quesito: “Se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione della salute costituiscano fattori
di cui tenere conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, o della
personalizzazione del risarcimento”. Sono stati affermati 4 principi di diritto: 1) “Il danno
biologico è la lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle
alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento
delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali”. 2) “Esso va accertato
con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme”
medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce
proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità”. 3) “Ai fini della sua unitaria
liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità
temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il
danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di
invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità
psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità
sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della
malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi)”. 4) “Ai fini della liquidazione
complessiva del danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze morali
soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”. (Cassazione
civile sez. III, 19/09/2022, n.27380).
pagina 23 di 33 I CTU hanno quantificato un'invalidità permanente del 75% e una temporanea totale (100%) per 120 giorni. Il danno non patrimoniale patito dal sig. appare Pt_1
pertanto, alla stregua dei predetti criteri, quantificabile nell'importo di complessivi
Euro 639.979,00, tenuto conto dell'età del soggetto (54 anni), della menomazione a carico della sfera psichica e relazionale, considerando globalmente la compromissione della validità psico-fisica del soggetto danneggiato rispetto alle funzioni cui si estrinseca l'efficienza della persona, i pregiudizi anatomico-funzionali nella loro forma statica, gli aspetti dinamico-relazionali e l'insieme delle conseguenze negative nella vita quotidiana del danneggiato che in via standardizzata derivano da un determinato tipo di lesione.
Non è possibile procedere ad alcuna personalizzazione, come chiarito dalla
Cassazione. “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard"
del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici
giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con
motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto
peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (Cassazione civile sez. III,
07/02/2025, n.3114); “La liquidazione delle conseguenze "normali" del danno viene già
ricompresa nel risarcimento tabellare;
solo le conseguenze "peculiari" devono essere oggetto di
specifica prova e possono determinare una maggiorazione.” (Cassazione civile sez. III,
04/11/2025, n.29135). Le lesioni subite dal sig. per quanto gravissime, non Pt_1
sembrano conseguenze anomale, inconsuete, statisticamente infrequenti, del tipo di evento verificatosi.
Quanto alle spese, in sede di CTU sono state ritenute congrue e documentate.
Esse ammontano ad Euro 31.263,62 per spese mediche e diagnostiche, nonché ad pagina 24 di 33 ulteriori Euro 25.821,84 per spese di accertamenti giudiziari (ATP e CTU), per complessivi Euro 57.085,46 che esauriscono il danno patrimoniale, alla luce della espressa rinuncia in atti (resa possibile dalla generosità dei fratelli, che si sono fatti carico di tenerlo indenne delle conseguenze patrimoniali della sopravvenuta incapacità lavorativa).
I danni patiti dal sig. li vanno pertanto riconosciuti nella misura del 65% Pt_1
di entrambi gli importi (non patrimoniale e patrimoniale).
7. Le attrici e hanno subito invece un Parte_2 Persona_1
pregiudizio emergente in atti come danno non patrimoniale, e che va necessariamente inquadrato come danno alla vita di relazione, da lesione del rapporto parentale,
assimilabile alla nota categoria del danno esistenziale. “Il danno da lesione del rapporto
famigliare consiste in una sofferenza e/o in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del
congiunto del danneggiato/vittima. Tale tipologia di danno non è accertabile tramite metodi
scientifici, può essere provata anche tramite presunzioni, per cui il parente della vittima ha
l'onere di dimostrare di aver subìto un danno dal sinistro a seguito della condizione fisica in
cui si trova il familiare” (Corte appello Brescia sez. II, 30/01/2025, n.84). Più in dettaglio,
così si esprime, con cristallina chiarezza, la Suprema Corte: “costituisce "affermazione
consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di
persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il
risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto
parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo
ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata
e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema
d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è
accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche
da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in
pagina 25 di 33 motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv. 667659-01).
Erra, dunque, la sentenza impugnata nel negare ristoro ai danni lamentati dagli odierni
ricorrenti (e accordati, invece, dal primo Giudice), in quanto - essa sostiene - gli stessi "sono
stati chiesti e riconosciuti in favore del marito e del figlio non in forza di un accertamento
medico", bensì "in virtù di "un generico richiamo astratto a "sofferenze psichico-morali e
lesioni di diritti costituzionalmente garantiti a tutela della famiglia", occorrendo, per contro,
secondo la Corte felsinea, "la prova di un effettivo pregiudizio biologico e psicologico iure
proprio, quale conseguenza del sinistro incorso alla moglie/madre".
Così erroneamente ragionando la sentenza impugnata relega, infatti, il danno da lesione del
rapporto parentale in una dimensione puramente "clinico-nosografica" che, per vero, non gli
è mai appartenuta, visto che "la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti",
indifferentemente, "sia una sofferenza d'animo", sia "una perdita vera e propria di salute",
sia, "una incidenza sulle abitudini di vita" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 8 aprile
2020 n. 7748, Rv. 657507-01).
La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre
(anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria)
delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria
compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché
apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero "in
termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della
vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11
novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301).
Ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la
circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri", mentre,
in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo,
la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente
pagina 26 di 33 dirette", ragion per cui non "v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più
rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni" (cfr., sempre
in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7748 del 2020, cit.).
Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume
rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere,
secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal
loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023,
cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il
valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità
effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame
parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio,
cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.).
Resta, inoltre, inteso che non sussiste "alcun "limite" normativo per il danno da lesione del
rapporto parentale", nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che "gli
effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati" (Cass. Sez. 3,
sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n. 13540
del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del
danno. Difatti, chi agisce per il suo ristoro, "secondo i principi generali - e dunque anche per
via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per
cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la
controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del
predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a
differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza
che occorra alcuna allegazione o dimostrazione - danno che non trova cittadinanza nel nostro
ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte" (così, ancora una
volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit., che richiama Cass. S.U., sent. 11 novembre
pagina 27 di 33 2008, n. 26492).” (Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, n.23300, in motivazione).
“Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale si deve fare
applicazione a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di
quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma ”
(Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
Le Tabelle di Roma distinguono tra due componenti del danno: i) componente morale (aspetto interiore), relativa alla sofferenza psichica e al dolore per le condizioni del congiunto;
ii) componente dinamico-relazionale, concernente lo sconvolgimento delle abitudini di vita e l'assistenza prestata al danneggiato. Prevedono un sistema di calcolo integrato tra punti base, punti spettanti al richiedente, e coefficienti di moltiplicazione in ragione del numero di familiari conviventi.
Nel caso di specie, le Tabelle di Roma 2025 prevedono un valore del punto base che, quanto alla componente morale, è di Euro 3.533,06, e quanto alla componente dinamico-relazionale va da Euro 2.491,65 a Euro 3.533,06 a seconda del riconoscimento di sussidi pubblici.
L'attrice (moglie), ottiene come punteggio 34 punti (20 per la Parte_2
relazione di coniugio, 6 per l'età del coniuge danneggiato, 8 per la sua età); il coefficiente è 0,9 essendo tre i membri della famiglia;
ne risultano punti totali 30,6 (34
x 0,9). Per la componente morale, 30,6 × 3.533,06 × 75% (la percentuale di invalidità
del danneggiato) determina un importo di Euro 81.135,04. Per la componente dinamico-relazionale, occorre riconoscerlo trattandosi di persona che ha senz'altro patito un radicale sconvolgimento della propria esistenza in ragione dell'obbligo di provvedere all'assistenza quotidiana del congiunto danneggiato. Il che, ove mai occorresse, ha trovato conferma nelle prove orali esperite. Il calcolo è identico a quello già svolto per la componente morale (30,6 × 3.533,06 × 75%) e determina un uguale importo di Euro 81.135,04; sommati, fanno per l'attrice Euro 162.270,08;
pagina 28 di 33 L'attrice (figlia), ottiene come punteggio 49 punti (15 per la Persona_1
relazione di parentela, 6 per l'età del padre danneggiato, 28 per la sua età); il coefficiente è 0,9 essendo tre i membri della famiglia;
ne risultano punti totali 44,1 (49
x 0,9). Per la componente morale, 44,1 × 3.533,06 × 75% (la percentuale di invalidità
del danneggiato) determina un importo di Euro 116.871,74. Per la componente dinamico-relazionale, occorre riconoscerlo trattandosi di persona che ha senz'altro patito un radicale sconvolgimento della propria esistenza;
sull'obbligo di assistenza e su come adempierlo si può ampiamente discutere. Chi scrive ha ben presente l'orientamento della giurisprudenza e l'argomento per cui, trattandosi di una bambina di 5 anni alla data del sinistro, e che oggi ne ha 16, l'obbligo di assistenza morale e materiale al padre gravava principalmente sulla madre. Ma ben conosce anche le modalità con cui l'obbligo di assistenza si adempie: e il peso e l'effetto che ha la sola presenza di una figlia piccola, con i suoi gesti quotidiani, con gli svariati segni di amore, di attenzione di cui solo i bambini sono capaci: è il loro modo di prendersi cura di un papà e di una mamma specie se duramente provati nella quotidianità, e non può essere obliterato. si è certamente presa cura del papà, lo ha assistito Per_1
come ha potuto, come sapeva e poteva fare in ragione della sua età; appare equo pertanto riconoscerle una partecipazione all'obbligo di assistenza nella misura del
50% rispetto alla madre, per l'oggettiva maggior gravosità del peso gravante su quest'ultima. Il calcolo è identico a quello già svolto per la componente morale (30,6
× 3.533,06 × 75%) e determina, con la veduta decurtazione, un importo di Euro
58.435,87; sommati, fanno per Euro 175.307,61 Per_1
Occorre poi applicare l'art. 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, alla stregua del quale “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del
risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento
pagina 29 di 33 delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”. Nel caso di specie,
l'istruttoria svolta ha dimostrato uno sconvolgimento esistenziale di particolare gravità: la rinuncia all'attività lavorativa della moglie;
la separazione delle camere da letto;
l'impossibilità di andare in vacanza;
la limitazione delle relazioni sociali;
l'impatto psicologico certificato sulla figlia. Ben può dunque riconoscersi alla sig.ra una personalizzazione del 25%, e ad del 30%. Parte_2 Per_1
Ne risulta pertanto un danno esistenziale complessivo (per lesione del
rapporto parentale) di Euro 202.837,60 per la sig.ra e di Euro Parte_2
227.899,89 per . Per_1
La differenza rispetto alla quantificazione originaria di parte attrice (Euro
766.556,00) deriva dall'applicazione delle tabelle corrette per il danno da lesione anziché da perdita del rapporto parentale.
Gli importi andranno, tuttavia, decurtati del 35% in ragione del concorso di colpa del danneggiato sig. . Ne discende che le obbligazioni risarcitorie Parte_1
rimangono così definitivamente fissate:
1. Al sig. Euro 415.986,35 per danno non patrimoniale ed Parte_1
Euro 37.105,55 per danno patrimoniale;
2. Alla sig.ra Euro 131.844,44 per danno non Parte_2
patrimoniale;
3. Alla sig.na Euro 148.134,93 per danno non patrimoniale. Persona_1
Importi tutti da riconoscersi con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto
(25.05.2015, data dell'evento) all'effettivo soddisfo, trattandosi di debiti di valore.
Il pagamento va posto a carico del dott. personalmente, non CP_1
avendo gli attori mai svolto domanda nei confronti di e non potendo CP_2
operare alcuna estensione automatica della domanda (v. retro, §2, pag. 7-8).
pagina 30 di 33 8. Restano da esaminare le posizioni delle altre parti;
vi si procederà in estrema sintesi, per non appesantire ulteriormente la lettura del provvedimento.
Esclusa, come detto, ogni responsabilità del radiologo (il compianto dr. VA
Giovanni), resta esclusa di conseguenza qualsiasi ipotesi di addebito nei confronti
del Poliambulatorio in cui ha eseguito l'esame; cade pertanto ogni questione relativa
all'assicuratore per la r.c., Sul punto, gli attori sono chiaramente CP_6
soccombenti rispetto a queste parti e le spese si regoleranno di conseguenza.
Quanto alla posizione di risulta in atti come la stessa sia CP_2
chiaramente presente in causa solo e soltanto quale assicuratore del medico dr.
e in assenza di qualsiasi polizza assicurativa stipulata da con lo CP_1 CP_8
stesso. Ne discende che non ci sono i presupposti per l'invocata operatività “a secondo rischio”, essendo invece l'Assicuratore tenuto a tenere indenne, garantire e manlevare il limitatamente alla quota di danno ascrivibile allo stesso (il 65%del totale, CP_1
come detto) nonché per le spese di lite che egli dovrà, nella stessa misura, rifondere agli attori;
PO dovrà invece pagare le spese di lite al proprio assicurato, chiamante,
per la fondatezza dell'azione di garanzia.
Nei confronti di è invece da ritenere soccombente la sola CP_8 CP_16
chiamante; gli attori hanno infatti ab initio sostenuto il difetto di legittimazione passiva dell' ed il revirement tardivo – in sede di precisazione delle conclusioni CP_8
– risolvendosi in domanda inammissibile è rimasto privo di qualsiasi effetto processuale, risultando così inidoneo a configurare una soccombenza pur virtuale degli attori stessi.
Le spese si liquidano secondo soccombenza e causalità, e alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 31 di 33 disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara la esclusiva responsabilità, per i danni patiti dagli attori, del convenuto dott. ella misura del 65%, e dell'attore CP_1 Parte_1
nella misura del 35%; e per l'effetto
Condanna il dott. a risarcire agli attori il danno nella misura a lui CP_1
imputata per le ragioni esposte in motivazione, e così precisamente:
1. Al sig. Euro 415.986,35 per danno non patrimoniale ed Parte_1
Euro 37.105,55 per danno patrimoniale;
2. Alla sig.ra Euro 131.844,44 per danno non Parte_2
patrimoniale;
3. Alla sig.na Euro 148.134,93 per danno non patrimoniale;
Persona_1
Importi tutti da riconoscersi con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto
(25.05.2015, data dell'evento) all'effettivo soddisfo, trattandosi di debiti di valore;
Condanna a tenere indenne, garantire e Controparte_2
manlevare il dott. er il pagamento degli importi predetti;
CP_1
Condanna il dott. rifondere agli attori le spese di lite, liquidate per CP_1
le ragioni di cui in motivazione in Euro 21.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Condanna a tenere indenne, garantire e Controparte_2
manlevare il dott. er il pagamento degli importi predetti;
CP_1
Condanna a rifondere al dott. Controparte_2 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in Euro 30.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti IL NN † (e per esso gli eredi , , ) e POLIAMBULATORIO Persona_2 Persona_3 Persona_4
IL IO SRL;
pagina 32 di 33 Condanna gli attori a rifondere ai predetti convenuti le spese di lite, liquidate per le ragioni di cui in motivazione in Euro 40.000,00 complessivi, oltre IVA e accessori se dovuti;
Dichiara inammissibile la domanda tardivamente svolta dagli attori nei confronti di di CP_8 CP_8
Rigetta la domanda di nei confronti di di Controparte_2 CP_8
CP_8
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e manleva svolta nei confronti della terza chiamata Controparte_17
Compensa le spese di lite tra detta terza chiamata e la convenuta chiamante;
Condanna a rifondere ad di le Controparte_2 CP_8 CP_8
spese di lite, liquidate in Euro 21.000,00 oltre IVA e accessori se dovuti;
Pone a carico delle parti in solido le spese delle CTU esperite in questo giudizio.
Piacenza, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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