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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3736/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2013
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2014
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2015 - PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2016
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2017
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2007
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2008
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2009
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2010
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2011
- INGIUNZIONE n. 86/2014 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13523/2023 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13523/2023 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13523/2023 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 511/2022 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 511/2022 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5353/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3315/2021 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 1129/2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5386/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rapp. e difeso dall'avv. Difensore_1 contro il comune di Castel Volturno e SO.GE.R.T. S.p.A. impugna l'atto in epigrafe.
Eccepisce:
- difetto di motivazione;
- omessa notifica atti presupposti;
- prescrizione.
Chiede:
- annullamento atto impugnato;
- spese di lite con attribuzione.
Si costituisce in giudizio SO.GE.R.T. SPA. Chiede:
- l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici;
- la prescrizione non è intervenuta;
- spese di lite, diritti e onorari oltre con da attribuirsi al procuratore quale antistatario.
Non si costituisce il comune di Castel Volturno.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato è sufficientemente motivato;
- che è infondata l'eccezione di omessa notifica atti presupposti. Dalla documentazione prodotta in atti da
SO.GE.R.T. S.p.A., l'atto prodromico notificato regolarmente al ricorrente è l'intimazione n.
CVIZ50202240008520 notificata in data 18/11/2024 con modalità di notificazione semplificata, la mancata impugnazione entro i termini prescrizionali hanno determinato il consolidamento della pretesa;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione. Non è maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di Sogert Spa, con distrazione in favore dell'avv. Nominativo_1, dichiaratasi antistataria.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3736/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2013
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2014
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2015 - PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2016
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 IMU 2017
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2007
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2008
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2009
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2010
- PREAVV ISCR IPO n. CVIP8020250000064 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 8520/2024 I.C.I. 2011
- INGIUNZIONE n. 86/2014 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 237/2015 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13523/2023 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13523/2023 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13523/2023 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 511/2022 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 511/2022 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5353/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3315/2021 IMU 2016
- INGIUNZIONE n. 1129/2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5386/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rapp. e difeso dall'avv. Difensore_1 contro il comune di Castel Volturno e SO.GE.R.T. S.p.A. impugna l'atto in epigrafe.
Eccepisce:
- difetto di motivazione;
- omessa notifica atti presupposti;
- prescrizione.
Chiede:
- annullamento atto impugnato;
- spese di lite con attribuzione.
Si costituisce in giudizio SO.GE.R.T. SPA. Chiede:
- l'inammissibilità del ricorso per irretrattabilità della pretesa stante l'omessa impugnazione degli atti prodromici;
- la prescrizione non è intervenuta;
- spese di lite, diritti e onorari oltre con da attribuirsi al procuratore quale antistatario.
Non si costituisce il comune di Castel Volturno.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di difetto di motivazione in quanto l'atto impugnato è sufficientemente motivato;
- che è infondata l'eccezione di omessa notifica atti presupposti. Dalla documentazione prodotta in atti da
SO.GE.R.T. S.p.A., l'atto prodromico notificato regolarmente al ricorrente è l'intimazione n.
CVIZ50202240008520 notificata in data 18/11/2024 con modalità di notificazione semplificata, la mancata impugnazione entro i termini prescrizionali hanno determinato il consolidamento della pretesa;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione. Non è maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore di Sogert Spa, con distrazione in favore dell'avv. Nominativo_1, dichiaratasi antistataria.