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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9347 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, in esito alla udienza del
11.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. ed in relazione alle quali le parti hanno depositato le relative note , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 7237 / 2023 vertente
TRA
, nato/a il 21/10/1967 , rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to PUCA DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to MARESCA ANTONIO CP_1
Resistente
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.023 parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune con la convenuta ed CP_1 accertamento altresì del fatto che gli sbarchi disposti nei suoi confronti da avevano comportato CP_1 un'unilaterale sospensione del rapporto,
-la condanna della convenuta alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro 19.967,17, a titolo di retribuzione maturata nei periodi non lavorati tra uno sbarco ed il successivo imbarco nell'arco temporale dal dicembre 2018 al dicembre 2023, oltre accessori di legge;
CP_
-la condanna della convenuta società alla regolarizzazione contributiva con obbligo dell' di riceversi i contributi su dette somme.
All'uopo la difesa del ricorrente ha indicato in punto di fatto:
- che il ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato della soc. con qualifica di CP_1 marinaio ed utilizzato sugli aliscafi per la tratta Napoli – Casamicciola, Napoli – Capri;
Controparte_3
- che l'assunzione originaria era avvenuta con contratti a termine a partire dagli anni '90 sempre prorogati;
1 - che per la declaratoria di nullità di detti contratti il ricorrente ebbe a promuovere domanda giudiziale presso il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, ed il relativo giudizio fu dapprima rigettato in primo grado e poi accolto con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6475 del 2018 che nel dispositivo statuiva: “ tra Parte_1
e la è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30.5.1996” ed anche “
[...] CP_1
Condanna l'appellata al pagamento dell'indennità prevista dall'art 32 del Dlgs n 183/2010 liquidata nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale pari ad € 13.024,80 oltre interessi e rivalutazione”;
- che la predetta sentenza non veniva impugnata da alcuna delle parti e passava in cosa giudicata;
- che, nonostante tale pronuncia, la resistente teneva in servizio parte ricorrente facendolo CP_1 sbarcare per brevi periodi, cui seguivano ulteriori assunzioni sempre a tempo indeterminato sia pure con la dizione a viaggio ed effettuando lo sbarco del ricorrente dopo alcuni mesi di lavoro;
- che il ricorrente ha sempre impugnato i provvedimenti di sbarco e la ha provveduto a richiamarlo CP_1 in servizio, come da ricevute di consegna relative agli sbarchi anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- che con ricorso NE Rg. 16543/2020 parte ricorrente impugnava lo sbarco disposto nell'anno 2020 e chiedeva la reintegra in servizio;
- che la nel costituirsi nel predetto giudizio precisava nuovamente che tra le parti intercorreva CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che gli sbarchi erano avvenuti in quanto tra le parti intercorrerebbe uno speciale contratto marittimo prevedente che tra uno sbarco ed altro il lavoratore non ha diritto a retribuzione;
- che il Tribunale di Napoli con ordinanza resa in data 04.01.2021 rigettava il ricorso NE precisando in ordine alla comunicazione di sbarco che: “tale comunicazione va considerata come atto con funzione meramente ricognitiva della interruzione del rapporto determinata dalla clausola collettiva richiamata dalle parti e non idonea a determinare una risoluzione dello stesso”;
- avverso tale provvedimento non veniva presentata alcuna opposizione e lo stesso diveniva definitivo.
Cio premesso in fatto, la difesa di parte ricorrente ha asserito che era interesse del ricorrente accertare in maniera precisa la tipologia del rapporto che intercorreva tra le parti e il pagamento delle mensilità dovute tra uno sbarco e l'altro.
Ha dedotto all'uopo.
- che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune era stata dichiarata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza 6475 del 2018, ove la Corte verificata l'illegittima successione dei contratti a termine ne dichiarava la nullità precisando che tra le parti era intercorso un rapporto a tempo indeterminato fin dal 30 maggio 1996, lamentando che, nonostante la pronunzia della predetta sentenza, la convenuta aveva proseguito illegittimamente a assumere il ricorrente a tempo indeterminato per periodi di imbarco autonomamente decisi anche superiori ai quattro mesi;
- che la convenuta aveva giustificato tale tipologia anomala di assunzioni con l'esistenza di un accordo sindacale concluso nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo prevedente l'assunzione a tempo indeterminato per tutti i dipendenti e il periodo di imbarco per 8 mesi e giorni 20 minimo
(turno A) oppure per un periodo massimo di mesi 5 e giorni 20 (turno B ).
- che la asserzione della convenuta non era fondata atteso che tale accordo sindacale non consentiva alla parte resistente di stipulare contratti a proprio piacimento in dispregio del provvedimento giudiziale, dovendo il contratto a tempo indeterminato prevedente la prestazione solo per un determinato periodo dell'anno o per determinati periodi essere regolarizzato tramite il contratto a part time verticale, che consente al lavoratore di sapere in anticipo i periodi di imbarco e di sbarco e
2 regolarsi di conseguenza, oppure con il contratto a chiamata o nelle forme del contratto marittimo di cui all'articolo 18 del CCNL .
- che la sentenza n. 6475 del 2018 della Corte di appello di Napoli passava in cosa giudicata, tant'è che la stessa resistente fino a settembre 2019 lo teneva in servizio, mentre dopo il 06/09/2019 veniva disposto un primo sbarco poi reiterato anche per periodi successivi e che egli per detti periodi presentava domanda di cosa che farebbe propendere per una risoluzione del rapporto;
Pt_2
- che il Tribunale di Napoli nell'ordinanza resa nell'ambito del procedimento NE del gennaio
2021 aveva tuttavia ritenuto che gli sbarchi non configurano atti di licenziamento, sicché deve ritenersi gli stessi costituiscono sicuramente sospensione unilaterale del rapporto, venendosi in questi caso attuarsi un'inammissibile dicotomia tra rapporto intercorrente tra datore e lavoratore e rapporto intercorrente con istituto previdenziale, cui viene comunicata la risoluzione del rapporto CP_ tant'è che l ha provveduto a corrispondere il trattamento di Naspi;
- che la esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con periodi di sbarco configurava una elusione del giudicato, sulla base del quale egli doveva passare dal turno particolare tempo determinato al turno generale tempo indeterminato.
Ha dedotto pure che l' assenza nella fattispecie di Continuità Rapporto di Lavoro non è motivo è sufficiente per escludere la retribuzione per i periodi intercorrenti tra uno sbarco ed il successivo imbarco, in quanto a tale scopo sarebbe stata necessaria una sospensione concordata del rapporto di lavoro oppure la stipula di un contratto part-time verticale, oppure la stipula di uno speciale contratto marittimo, che non ricorre nel caso di specie;
che si trattava all'evidenza di una sospensione unilaterale del rapporto, che come tale andava regolarmente retribuita.
Ha aggiunto infine che “era pure provato dall'estratto contributivo che il ricorrente tra uno sbarco e l'altra CP_ ha percepito la sicché per forza di cose all' è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, Pt_2 atteso che il presupposto per la Naspi è la risoluzione involontaria del rapporto di lavoro, fin da ora chiedendo CP_ che il giudicante a tal riguardo volesse ordinare all' di produrre in giudizio copia della comunicazione di CP_ risoluzione rapporto inviata dalla relativamente agli sbarchi dal 2018 al 2022”.
La si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione ogni del ricorso in quanto destituito di CP_1 fondamento in fatto e in diritto oltre che sfornito di prova, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ed inoltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 cpc per avere i agito in giudizio con malafede o colpa grave ovvero in via subordinata ai sensi dell'articolo 91 cpc.
CP_ L' si è costituito in giudizio rimettendosi alla Giustizia quanto all'accertamento della natura, della tipologia e della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la Società convenuta, indicando che, in ipotesi di accoglimento della domanda, ne deriverebbe l'obbligo del datore di lavoro al versamento in favore dell'Istituto dei maggiori oneri contributivi di legge nella misura che sarà quantificata dai competenti Uffici e nei limiti della prescrizione eventualmente maturata, così come disposto dalla Legge
n. 335/1995 il cui art. 3, comma 9 e 10. L'Istituto previdenziale ha in aggiunta dedotto che nella predetta ipotesi di accoglimento della domanda, all' accertamento giudiziale del diritto del a conseguire Pt_1 dalla Società datrice le retribuzioni per i periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo imbarco, avendoe CP_ CP_ per tali periodi percepito dall' la ne discendeva all'evidenza il diritto di alla ripetizione dei Pt_2 predetti trattamenti di disoccupazione, incompatibili con la percezione rella retribuzione. Concludeva pertanto chiedendo:
- decidere la domanda secondo giustizia;
- ove risultasse giudizialmente accertato il diritto del Sig. a conseguire dalla Società datrice le Pt_1 CP_ CP_ retribuzioni per i periodi per i quali il ricorrente ha percepito dall' la dichiarare il diritto di Pt_2 alla ripetizione dei predetti trattamenti di disoccupazione;
3 con condanna della parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
La domanda non è fondata e va pertanto respinta .
Va premesso che il ricorrente ha in precedenza esercitato contro la convenuta una prima azione giudiziaria con cui ha lamentato la violazione dell'art. 326 del codice della navigazione e dell'art. 1 del c.c.n.l., richiedendo l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'esito della riforma della pronunzia di primo grado emessa su tale domanda, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6475 del
2018, in applicazione del codice della navigazione (art 326) e della disciplina collettiva (art 1 CCNL 24.11.94 rinnovato il 5.8.1999), ha rilevato il superamento del periodo di 4 mesi di durata continuativa dell'imbarco e la mancanza di un intervallo maggiore di 60 giorni tra uno sbarco e il successivo imbarco, concludendo per la declaratoria della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30.05.1996.
Appare utile riportare che la parte ricorrente nelle conclusioni dell'odierno ricorso ha chiesto il preventivo accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato di diritto comune ed inoltre l'accertamento del fatto che gli sbarchi disposti da costituivano una CP_1 unilaterale sospensione del rapporto lavorativo, accertamenti funzionale alla domanda di condanna della al pagamento a titolo retributivo della somma di euro. 19.967,17. CP_1
Orbene, a parere dello scrivente giudice, non è revocabile in dubbio che gli accertamenti predetti, che costituiscono il presupposto giuridico per l'accoglimento della domanda giudiziaria volta all'affermazione del diritto del di ottenere la retribuzione anche nei periodi non lavorati tra uno sbarco e successivo Pt_1 imbarco e della conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento, implicano in qualche misura una riproposizione innanzi al giudice di questioni giuridiche già affrontate nei precedenti giudizi svoltisi tra le parti.
Ciò considerando che la parte ricorrente operando pertanto ai limiti della violazione del principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, e della regola della irretrattabilità della res iudicata., nel richiedere i positivi accertamenti di cui appena sopra, auspica una soluzione delle questioni giuridiche già proposte in sede giudiziaria difforme da quella sancita nelle pronunzie ottenute.
CP_
Difatti, circa in particolare l'accertamento del fatto che gli sbarchi disposti dalla costituiscano una unilaterale sospensione del rapporto lavorativo, va rilevato che nel ricorso ex art 1 comma 47 n.92 del 2012 proposto avverso dal ricorrente in data 14.10.2020 avente R.G. n. 16543/2020, tali sbarchi, ed in CP_1 particolare quello disposto in data 24.03.2020 erano impugnati in quanto qualificati come licenziamenti per motivi economici;
tale qualificazione ( come si evince dal testo della ordinanza NE resa a conclusione del predetto giudizio R.G. n. 16543/2020 ) era argomentata dalla considerazione del fatto che tra le parti - così come accertato dalla sentenza n. 6475/2018 della Corte di Appello di Napoli - pendeva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che la mancata la corresponsione della retribuzione, sostituita dalla indennità Naspi, non poteva che conseguire dalla risoluzione del rapporto.
Appare francamente opinabile che sia possibile, senza violare il principio del dedotto e deducibile, impugnare in prima battuta una tipologia di sbarchi per avvicendamento in quanto atti di licenziamento, ed poi, solo all' esito della reiezione giudiziaria della propria tesi, res iudicata, nuovamente adire la giustizia riqualificando i medesimi sbarchi come sospensione un ilaterale del rapporto .
Inaccettabile da tale punto di vista la opzione espressa in ricorso dalla difesa del a giustificazione Pt_1 del nuovo ricorso alla sede giudiziaria;
si legge invero nell'odierno ricorso: ” …il Tribunale con l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento “NE” ha ritenuto che tali atti di sbarco non configurano licenziamento sicché occorre verificare se tale sospensione rapporto di lavoro poteva esser unilateralmente disposta dalla resistente e se essa non dà diritto a ricevere la retribuzione. Per giungere a tale risposta occorre accertare
4 quale sia il contratto che intercorre tra le parti per cui fermo rimanendo che si tratta di contratto a tempo CP_ indeterminato come ha sempre ammesso la occorre chiarire se tale contratto sia: a) contratto di diritto comune;
b) contratto speciale marittimo di cui all'art. 18 del CCNL;
c) contratto speciale disciplinato in sede di accordo sindacale. “
Se la parte ricorrente intendeva impugnare la tipologia di sbarchi per avvicendamento di cui la datrice di CP_ lavoro la ha fatta destinataria anche quali sospensioni unilaterali, avrebbe dovuto proporre tale opzione in via alternativa o gradata nel precedente giudizio svolto. E d'altro canto vale la pena di rimarcare che il
Tribunale nello statuire con l'ordinanza resa in data 14.12.2020 sulla impugnativa di licenziamento proposta, ha pure in via incidentale preso precisa posizione sulla natura del rapporto di lavoro esistente tra le parti e degli sbarchi per avvicendamento, anche doverosamente pronunziandosi sugli argomenti difensivi sollevati CP_ dalla all'atto della costituzione in quel giudizio (ed in particolare sul richiamo fatto dalla società ai pregressi accordi sindacali ed alla iscrizione del ricorrente in data 14.09.2020 al proprio Turno Particolare di
MB ) oggi nuovamente riproposti.
Preme poi evidenziare, a conferma della ripetitività delle questioni oggi sub iudice rispetto a precedenti statuizioni giudiziarie pronunziate tra le medesime parti, ormai passate in giudicato, che nella sentenza n. 42 del 2022 conclusiva della opposizione proposta dal avverso la ordinanza NE resa a Parte_1 conclusione del giudizio iscritto ex art. 1 comma 48 e ssg della l. 92/2022, res iudicata , viene affermato:
“ In questa sede, nel richiamare le argomentazioni già espresse dal giudice della prima fase , va ribadito che la società datrice di lavoro nell'avvicendare periodi di imbarco a successivi periodi di sbarco non abbia violato le statuizioni della Corte di Appello di Napoli che pure ha accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro marittimo con effetti dal maggio 1996, senza tuttavia dichiarare invalidi o comunque nulli gli accordi contrattuali sottoscritti in epoca successiva dalle parti e dallo stesso lavoratore . Invero va sottolineato che la stessa Corte con la sentenza del 14.11.2018 – lungi dal pronunciarsi sulla qualificazione del contratto di lavoro nautico- ha disatteso la domanda di reintegra , pure formulata in quella sede, proprio sul presupposto che ...il attualmente è inserito nei turni particolari, previsti dagli accordi con le Pt_1 organizzazioni sindacali, sottoscritti dallo stesso ricorrente, in qualità di RSA, ed anche nel 2013 risulta imbarcato, ribadendo subito dopo che non va disposta la riammissione, perché già con l'accordo collettivo del
28.2.2011 il è diventato dipendente a tempo indeterminato”. Pt_1
In coerenza a quanto sin qui argomentato, va senz'altro condivisa la eccezione difensiva sollevata in memoria di costituzione dalla convenuta secondo cui la allegazione dell' odierno ricorso contiene una CP_1 rappresentazione non completa dei presupposti in fatto della domanda, con particolare specifico riguardo alla ricostruzione del contenuto delle pronunzie giudiziarie rese a conclusione dei giudizi in precedenza svoltisi tra il ricorrente e la . CP_1
La completa disamina del contenuto di dette pronunzie, in atti, invero rende palese che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del nell'odierno ricorso giudiziario - la esistenza di un rapporto Pt_1 lavorativo subordinato a tempo indeterminato tra le parti non è stata riconosciuta solo a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6475/2018, ma era già operante tra le parti per effetto CP_ dell'Accordo sindacale del 28 febbraio 2011 con il quale la aveva riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i marittimi iscritti nelle liste allegate al proprio Turno Particolare di imbarco: conforta quanto appena affermato
- Il fatto che nella sentenza n. 12298/2013, il Tribunale rigettò la domanda proposta da al Pt_1 fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato motivando:” ……. la domanda principale va rigettata, in quanto il rapporto di lavoro del ricorrente risulta già̀ a tempo indeterminato”;
5 - ed altresì il fatto che, coerentemente a quanto innanzi, nella sentenza n. 6475/2018, conclusiva del giudizio di appello sulla sentenza n 12298/2013, la Corte di Appello ha statuito :” Non può ordinarsi la riammissione in servizio perché già̀ con l'accordo collettivo del 28.2.2011 il è diventato Pt_1 dipendente a tempo indeterminato”.
Ciò doverosamente osservato circa le questioni preliminari, comunque nel merito valgono le osservazioni di cui appresso.
Nell'odierno giudizio la parte ricorrente ha asserito il diritto ad ottenere la retribuzione per i periodi di CP_ sospensione lavorativa determinati dagli sbarchi e dai successivi reimbarchi disposti dalla sua datrice di lavoro. La affermazione di tale diritto passa necessariamente per il positivo accertamento della esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune, e su tale base che gli sbarchi per avvicendamento costituivano una sospensione del rapporto lavorativo disposta unilateralmente dal datore di lavoro a proprio piacimento.
Orbene, va affermata la inesistenza nella odierna fattispecie di entrambi i presupposti indicati dalla difesa di parte ricorrente quali fondamento della pretesa retributiva ( e dunque dell'esistenza ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune tra le parti, tale che gli sbarchi per avvicendamento figurassero quali sospensioni unilaterali del rapporto determinate dal datore di lavoro a proprio piacimento), piuttosto dovendosi rilevare che tra le parti intercorre un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo nautico, difforme dal comune contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato da sospensioni stabilite non a libitum dal datore di lavoro ma sulla scorta delle previsioni normative convenzionali esistenti, peraltro certamente note all' odierno ricorrente, sottoscrittore per il suo ruolo sindacale degli accordi aziendali stessi.
Invero secondo la difesa del la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 indeterminato di diritto comune è stata sancita dalla sentenza della Corte di Appello, tanto che la condotta CP_ della che non ha riconosciuto tale natura comune e non speciale del rapporto, disponendo sbarchi e successivi reimbarchi, è stata affermata in ricorso quale condotta come elusiva del giudicato di cui alla predetta statuizione giudiziaria .
L'assunto difensivo di parte ricorrente è tuttavia smentito dalla piana lettura della sentenza della Corte di
Appello di cui sopra, che non interviene a specificare la natura di diritto comune del contratto a tempo indeterminato che riconosce come già intercorrente tra le parti. La considerazione di tale pronunzia in grado di appello unitamente alla parte della pronunzia di primo grado n. 12298 del 2013 dalla stessa non riformata
( e dunque confermata) convincono che sulla base dei predetti titoli giudiziari è res iudicata la riconduzione del contratto intercorrente tra le parti nell'ambito della disciplina speciale del lavoro nautico ( essendo stata invero riconosciuta peraltro la legittimità dell'iscrizione del ricorrente nel turno particolare e dell'accordo dell'anno 2011, sottoscritto ai fini della definizione del contratto caratterizzato da sbarchi e successivi imbarchi, in linea con le previsioni dell'articolo 83 CCNL ).
Vale la pena poi di ricordare che nella sentenza 44 del 2022 pure resa tra le parti, allegata dalla difesa di parte convenuta, anch'essa ormai res iudicata, si legge che: “……….la società datrice di lavoro nell'avvicendare periodi di imbarco a successivi periodi di sbarco non abbia violato le statuizioni della Corte di Appello di Napoli che pure ha accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro marittimo con effetti dal maggio
1996, senza tuttavia dichiarare invalidi o comunque nulli gli accordi contrattuali sottoscritti in epoca successiva dalle parti e dallo stesso lavoratore. Invero va sottolineato che la stessa Corte con la sentenza del 14.11.2018
– lungi dal pronunciarsi sulla qualificazione del contratto di lavoro nautico – ha disatteso la domanda di reintegra , pure formulata in quella sede, proprio sul presupposto che ...il attualmente è inserito nei Pt_1 turni particolari, previsti dagli accordi con le organizzazioni sindacali, sottoscritti dallo stesso ricorrente, in qualità di RSA, ed anche nel 2013 risulta imbarcato, ribadendo subito dopo che non va disposta la
6 riammissione, perché già con l'accordo collettivo del 28.2.2011 il è diventato dipendente a tempo Pt_1 indeterminato. Ne consegue che la stessa Corte riconosce la piena legittimità dell'iscrizione del ricorrente nel
Turno particolare e dell'accordo sottoscritto ai fini della definizione del contratto di arruolamento caratterizzato da sbarchi e successivi imbarchi in linea con le previsioni dell'art. 83 CCNL.”
Circa la natura dello sbarco per avvicendamento, come sancito anche in precedenti pronunzie di codesta sezione lavoro in fattispecie del tutto analoghe alla odierna ( ed in particolare nella sentenza 4519/2022, est.
Dott. Galante, versata in produzione dalla parte convenuta le cui condivisibili motivazioni vanno qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. ), la convenuta è impresa armatrice di aliscafi e natanti veloci ed occupa marittimi iscritti nelle liste di Turno Particolare (TP) di imbarco, depositate presso la Capitaneria di
Porto di Napoli sin dal 4 marzo 2011, a conclusione dell'Accordo sindacale del 28 febbraio 2011, con il quale
è stato riconosciuto ai marittimi iscritti nei T.P. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, nell'accordo citato si evince che, nelle trattative, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto: la conferma del Turno Particolare cd. “storico''; l'istituzione di un nuovo Turno Particolare, formato dagli appartenenti alla ex lista stagionale e da marittimi prelevati dal Turno Generale;
la garanzia del “tempo indeterminato'', per i marittimi iscritti nelle liste di Turno Particolare;
l'utilizzo dell'“Avvicendamento” per lo sbarco e la rotazione dei marittimi.
CP_ La accogliendo tali richieste, ha convenuto con le Organizzazioni sindacali e le RSA: l'istituzione del Turno di imbarco denominato T.P. “A”, formato dagli iscritti nel vecchio Turno Particolare, ai quali garantire un periodo di imbarco di 8 mesi e 20 giorni, nell'arco dell'anno solare;
l'istituzione del Turno di imbarco denominato T.P. “B” , formato dai marittimi facenti parte della ex lista stagionale, ai quali garantire un periodo di imbarco di 6 mesi e 20 giorni, nell'arco dell'anno solare;
il riconoscimento della natura “a tempo indeterminato” del rapporto di lavoro dei marittimi iscritti nei T.P. e la garanzia che l'arruolamento sarebbe stato stipulato conformemente al modello (contratto a tempo indeterminato) allegato al C.c.n.l., innanzi l'Autorità Marittima;
lo sbarco per “avvicendamento”, al termine del periodo di imbarco, per consentire il massimo impiego dei marittimi;
la composizione delle liste degli iscritti ai Turni Particolari, depositate presso la Capitaneria di Porto in data 4.3.2011.
CP_ Nell'anno 2012, la ha poi avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale.
Per evitare i licenziamenti, è pervenuta ad un nuovo Accordo sindacale sui Turni Particolari, sottoscritto in data 3 aprile con le OO.SS. FILT/Cgil -FIT/Cisl e e in data 11 aprile con la . Detti CP_4 CP_5 accordi sindacali, tutt'ora vigenti, con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali e della rotazione negli imbarchi, hanno confermato: l'avvicendamento come modalità di sbarco;
i Turni Particolari già istituti con il precedente accordo, denominati: T.P. “A”, ai cui iscritti è garantito un periodo minimo di imbarco di 8 mesi e 20 giorni e T.P. “B” ai cui iscritti non è più garantito alcun periodo minimo di imbarco, ma un periodo che non può essere superiore ai 6 mesi e 20 giorni;
le liste degli iscritti ai turni, già depositata in Capitaneria di Porto il 4.3.2011.
Il ricorrente, con qualifica di Marinaio, è stato iscritto nella lista di Turno Particolare “B”.
La disciplina collettiva nazionale applicata sino al 31 dicembre 2020 (c.c.n.l. ) e quella applicata dal CP_6
1 gennaio 2021, (c.c.n.l. per il Settore Privato dell'Industria del 16 dicembre 2020 -Sezione CP_7
Equipaggi Unità Veloci di tipo HSC, DHC e Aliscafi per trasporto passeggeri) – e i citati Accordi Sindacali prescrivono, dunque, che l'imbarco dei marittimi avvenga con prelievo dalle liste di Turno Particolare (cfr. art. 80, ultimo comma c.c.n.l.
1.7.2015 e art. 1 dell'allegato 10 < Regolamento Turni Particolari > del c.c.n.l.
16.12.2020); l'armatore ha l'obbligo, dopo lo sbarco, di riscrivere il marittimo nel Turno cui appartiene nell'ordine cronologico di presentazione del libretto di navigazione che a cura del marittimo deve avvenire entro 30 giorni dallo sbarco o dalla data di cessazione della malattia, ovvero dalla consegna del certificato di guarigione (art. 84 c.c.n.l. 1.7.2015, art. 2 dell'allegato 10 < Regolamento Turni Particolari > del c.c.n.l.
7 CP_ 16.12.2020 e accordi aziendali). Quindi, i marittimi della dopo lo sbarco vengono reiscritti nel Turno di appartenenza, con il seguente iter:
-si recano all'Ufficio Armamento e dichiarano la disponibilità ad un nuovo imbarco e, nel caso di sbarco per malattia o di malattia successiva ad esso, consegnano il certificato di guarigione;
-l'Ufficio Armamento predispone la richiesta di reiscrizione che viene consegnata al marittimo che provvede a depositarla alla Capitaneria di Porto, che cura l'adempimento;
-i marittimi vengono, poi, avviati all'imbarco progressivamente in relazione alle esigenze sociali e agli accordi sindacali in vigore;
-la durata del periodo di imbarco è normalmente quello previsto nell'accordo sindacale, ovvero quello che consente alla società la equa rotazione di tutti i marittimi nel corso dell'anno solare.
Ricordato in via generale, che in tema di lavoro nautico sono previste tre diverse forme di rapporti: quello dei marittimi iscritti al Turno Generale, corrispondente alle liste di collocamento dei lavoratori comuni, quello degli iscritti al Turno Particolare, che può essere istituito dalle singole Compagnie di navigazione, purchè possiedano più di tre navi, ed infine il rapporto in regime di continuità, cui accede il personale iscritto al T.P. dopo aver maturato un determinato periodo di servizio che varia tra il settore dell'armamento pubblico e quello dell'armamento privato.
Nei primi due casi, i marittimi sono chiamati a stipulare di volta in volta diversi contratti di imbarco, che possono essere a termine, a viaggio o a più viaggi a tempo indeterminato.
Nel regime di continuità (C.R.L.), invece, riservato dalla contrattazione collettiva ad una determinata percentuale dell'equipaggio, si dà vita ad un rapporto di lavoro stabile, che dura non solo durante i periodi di imbarco, ma anche durante i periodi di tempo che il marittimo trascorre a terra.
Ebbene, mentre la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro in regime di continuità presuppone per definizione l'esistenza di un contratto di arruolamento a tempo indeterminato, di cui costituisce una speciale tipologia contrattuale, non è vero il contrario;
in regime di Turno Particolare, infatti, può sussistere un contratto a viaggio o a termine, ma anche un rapporto a tempo indeterminato.
Pertanto, affermare che il marittimo è iscritto al Turno Particolare di una determinata società non è ex se significativo dell'esistenza di un particolare tipo di contratto di arruolamento, potendo ivi essere iscritti marittimi indifferentemente con contratti di arruolamento a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato che sono sottoposti a regime diversi e, di conseguenza, l'iscrizione al Turno Particolare neppure significa di per sé negare la natura a tempo indeterminato del rapporto.
Lo sbarco ed il successivo imbarco, invero, sono modalità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro nautico (atteso che il lavoratore non può essere imbarcato continuativamente per anni senza mai scendere a terra) e lo sono finanche nel rapporto di lavoro in regime di continuità, cioè nel regime di massima stabilità del posto di lavoro (la cui unica differenza rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato è la garanzia retributiva che è assicurata anche nei periodi di sbarco).
E', quindi, errato il presupposto secondo cui lo sbarco per avvicendamento voluto dall'armatore costituisce una precarizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che lo sbarco è previsto anche per il personale in C.R.L. che certamente non è precario.
Lo sbarco, necessario al godimento delle ferie e dei riposi compensativi, risolve la convenzione di imbarco, ma non il contratto di arruolamento che rimane a tempo indeterminato;
in tale ottica, il lavoratore non può dolersi nella richiesta reiscrizione al Turno Particolare della società di navigazione che è lo strumento attraverso cui si attua il rapporto di lavoro attraverso una serie di imbarchi e sbarchi successivi.
8 Nel caso di specie, poi, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6475/2018, passata in giudicato, con cui è stata dichiarata l'intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal maggio del 1996 (per conversione dei precedenti rapporti a termine), non ha accertato anche il diritto del ricorrente all'iscrizione a CRL, cioè in regime di continuità lavorativa, né ha indicato le modalità attuative del rapporto (non costituendo l'individuazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione l'oggetto del giudizio).
La Corte di Cassazione ha affermato, in termini generali (cfr. Cass. n. 24672 del 2016, n. Cass. n. 21230 del
2015), che, in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuita' del rapporto di lavoro (CRL), che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosita' tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, non e' generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicche', in assenza di essa, l'attivita' del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, e' costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'articolo 325 c.n..
Nondimeno la Corte ha osservato che il contratto di lavoro nautico a tempo indeterminato ben può essere determinato nella durata, atteso che lo sbarco del lavoratore non coincide necessariamente con la risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa (Cass.
3869/2001).
La disciplina collettiva dell'istituto del Turno Particolare, analogamente a quanto previsto dal D.M. 13 ottobre
1992 n. 584, non giustifica poi una valida deroga alla disciplina legale in materia di durata dei rapporti di lavoro e di limiti alla risoluzione dei medesimi ad iniziativa del datore di lavoro e incide solo sulla disciplina del collocamento-ricollocamento del lavoratore sul naviglio dell'armatore titolare del ruolo e non sulla qualificazione del rapporto ovvero sulla sua cessazione (cfr. Cass. 9296/2016; Cass. n. 9468 del 2016).
Infatti, in relazione alla fattispecie dell'iscrizione al turno particolare va affermato, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte (Cass. n. 7823 del 2001), che la disciplina collettiva dell'istituto - che disciplina il collocamento sul piano meramente regolamentare e che esonera dall'obbligo del collocamento i marittimi in regime di CRL senza esplicitare alcuna distinzione tra arruolamento e mero nuovo imbarco relativamente ai marittimi iscritti nei turni particolari – è caratterizzata dall'esclusivo scopo di facilitare le operazioni di reclutamento del personale nonche' dalla finalita' di assicurare al marittimo disoccupato una priorita' nell'imbarco delle navi dell'armatore al cui turno sia iscritto. L'iscrizione al turno consente, inoltre, all'armatore medesimo di avere una propria riserva di personale: si tratta, pertanto, esclusivamente di una forma di avviamento al lavoro che non conferisce alcun diritto soggettivo alla stipula del contratto di imbarco;
ne consegue che le relative previsioni contrattuali non possono giustificare una valida deroga alla disciplina legale in materia di durata dei rapporti di lavoro e di limiti alla risoluzione dei medesimi ad iniziativa del datore di lavoro.
Le regole per la formazione e la gestione dei turni particolari di imbarco sono rinvenibili nella legge, nella contrattazione collettiva e negli accordi sindacali aziendali che, propriamente, dettano le modalità di iscrizione e reiscrizione al turno particolare (c.c.n.l. art. 80 e 81 del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 1 e 2 e seguenti dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), la durata di ciascun periodo di imbarco (art. 83 e art. 69 del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 4 e seguenti dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), l'avvicendamento come modalità di sbarco (c.c.n.l. art. 83, secondo comma del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 4, 2° comma dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), la durata del riposo a terra (art. 83, comma 8 del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 6, comma 1 dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), l'obbligo di reiscrizione al turno a cura dell'armatore e le relative modalità (art. 18, ultimo comma e 84, quinto comma del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 2 e 3 dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020).
9 L'istituto dell'avvicendamento, nato con finalità solidaristiche in periodo di eccedenza di mano d'opera per consentire al maggior numero di marittimi di avvicendarsi negli imbarchi, pur se oggi non più previsto tra le cause di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, è stato inserito dalla contrattazione collettiva nella disciplina del Turno Particolare per scandire la fine dei periodi di imbarco degli iscritti ad esso e favorire l'occupazione tramite la rotazione e la sicurezza della navigazione. Il limite temporale al periodo di permanenza a bordo stabilito negli accordi sindacali, scandito con l'avvicendamento, dunque, ha lo scopo di evitare che il marittimo rimanga imbarcato oltre un certo periodo di tempo e assolve a diverse funzioni sotto il profilo: della garanzia della maggior occupazione possibile, attraverso la rotazione negli imbarchi;
della tutela personale del marittimo, in quanto gli consente di meglio esercitare i diritti personali e individuali invece incompatibili con una indeterminata presenza a bordo;
della previsione di una pausa fisiologica nella prestazione lavorativa che sottende a evidenti ragioni di tutela della salute dei marittimi, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e della navigazione.
Lo sbarco per avvicendamento non realizza, quindi, l'interruzione definitiva del rapporto lavorativo, il cui prosieguo giuridico è garantito dall'obbligo della reiscrizione del marittimo al turno di appartenenza (c.c.n.l. art. 18, ultimo comma e 84 quinto comma (del c.c.n.l. del 16.12.2020 e attualmente art. 2 dell'allegato 10 del c.c.n.l. 16.12.2020) e pone in attesa “privilegiata” sino al successivo imbarco. L'imbarco segna, poi, la provvisoria cancellazione dal turno perché il marittimo si occupa ed esce dalla graduatoria per dar spazio al successivo, ma allo sbarco viene nuovamente iscritto (riscritto) a cura ed obbligo dell'armatore (art. 18, ultimo comma e 84, quinto comma del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 2 e 3 dell'allegato 10 al c.c.n.l. del
16.12.2020) e ciò segna la diversità con marittimo di Turno Generale che pur può essere avviato a tempo indeterminato, ma deve provvedere personalmente alla richiesta di iscrizione al detto turno e non fruisce di diritto alla chiamata ad altro imbarco (art. 18 ultimo comma del c.c.n.l. 1.7.2015).
Dunque, lo sbarco per avvicendamento e la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ad esso consegue, lungi dal poter essere qualificati come atti unilaterali di provenienza datoriale, rispondono pienamente alla disciplina del Turno Particolare, per come disegnata dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi sindacali aziendali.
CP_ Conseguentemente, il è stato iscritto nel Turno Particolare di imbarco della e, dunque: Pt_1 imbarcato, stipulando ogni volta una convenzione (contratto) di arruolamento a tempo indeterminato;
effettua il periodo di imbarco previsto dagli accordi sindacali e/o quello possibile in omaggio al criterio dell'equa rotazione fra gli iscritti al turno;
sbarca per avvicendamento, per garantire la detta rotazione e ad esso consegue la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non la sua interruzione, perché, dopo un periodo di riposo a terra, imbarca nuovamente.
Detta modalità incide, invero, solo sulla disciplina del collocamento-ricollocamento del lavoratore sul naviglio dell'armatore titolare del ruolo e non sulla qualificazione del rapporto ovvero sulla sua cessazione.
Conclusivamente, la sospensione del rapporto di lavoro del ricorrente in esito a ciascuno sbarco per avvicendamento non è, come sostenuto in ricorso, un atto di natura unilaterale di provenienza datoriale, tale pertanto da non far venire meno l'obbligazione retributiva;
è invece un atto che interviene in osservanza di quanto gli accordi sindacali hanno convenuto in tema di durata e di modalità di imbarco per garantire occupazione e sicurezza alla navigazione.
La domanda di accertamento del diritto del ad ottenere la retribuzione nei periodi tra uno sbarco Pt_1 per avvicendamento ed il successivo imbarco va, dunque, rigettata essendo coerente che a fronte del venire meno della prestazione lavorativa per volontà non unilaterale ma in applicazione degli accordi sindacali in tema di durata e di modalità di imbarco per garantire occupazione e sicurezza alla navigazione, corrisponda specularmente il venir meno dell'obbligo retributivo, nell'ambito del principio di corrispettività tra le
10 prestazioni . Soccorre in tal senso la percezione della Naspi, che trova il suo titolo normativo nello stato di inoccupazione involontaria da parte del soggetto in possesso dei requisiti contributivi di legge.
Conforta quanto sin qui affermato Cassazione n. 19365 del 2025, che ha affermato in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna che: “ lo sbarco incide in senso estintivo soltanto sulla convenzione di imbarco, determinando sul versante del rapporto di lavoro esclusivamente una vicenda sospensiva delle principali obbligazioni corrispettive, sicché per riattivare questa corrispettività occorre una nuova manifestazione di volontà dei contraenti in occasione dell'imbarco successivo, ossia una nuova convenzione di imbarco, salvo che non sussiste il regime della CRL, per il quale pure in difetto di prestazioni lavorative il marittimo conserva il diritto a un determinato trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo” precisando la Corte che: “nel caso di esame, invece, è pacifico che il rapporto di lavoro non goda nel regime della CRL. Pertanto, da un lato, in conseguenza dello sbarco, la sospensione del rapporto di lavoro è legittima, quale conseguenza dell'estinzione della convenzione di imbarco;
dall'altro è altrettanto legittima l'assenza di retribuzione perché manca la prestazione lavorativa, in omaggio al principio di corrispettività tra le prestazioni”.
Sol dovendo rilevarsi per completezza osservare che quanto sin qui argomentato invece non è contrastato dai due precedenti di legittimità prodotti dalla difesa di parte ricorrente ( sent. 29775 del 2022 e sent. 32433 del 2024), il primo in quanto riferito ad una fattispecie non sovrapponibile alla presente di marittimo in CRL
e l'altro in quanto disattende un motivo di impugnazione sulla base di una specifica carenza dell'atto di impugnazione da cui discende la non autosufficienza del ricorso in cassazione.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la CP_1 soccombenza, con attribuzione;
la natura delle questioni affrontate induce a compensare integralmente le CP_ spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed
Quanto alla domanda formulata dalla parte resistente in ordine alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorra, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno, il cui onere grava su chi agisce ex art. 96 c.p.c..
Nel caso di specie, la parte resistente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte ricorrente nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui il rigetto di tale domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
CP_
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed nei rapporti invece tra parte ricorrente e la convenuta condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società CP_1 CP_1
[...
, che liquida in complessivi euro 2.570,00 oltre iva, cpa e rimborsi, con attribuzione all'avv.to Antonio
Maresca anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 11.12.2025 .
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
11
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, in esito alla udienza del
11.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. ed in relazione alle quali le parti hanno depositato le relative note , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 7237 / 2023 vertente
TRA
, nato/a il 21/10/1967 , rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to PUCA DOMENICO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to MARESCA ANTONIO CP_1
Resistente
n persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.023 parte ricorrente ha chiesto, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune con la convenuta ed CP_1 accertamento altresì del fatto che gli sbarchi disposti nei suoi confronti da avevano comportato CP_1 un'unilaterale sospensione del rapporto,
-la condanna della convenuta alla corresponsione, in suo favore, della somma di euro 19.967,17, a titolo di retribuzione maturata nei periodi non lavorati tra uno sbarco ed il successivo imbarco nell'arco temporale dal dicembre 2018 al dicembre 2023, oltre accessori di legge;
CP_
-la condanna della convenuta società alla regolarizzazione contributiva con obbligo dell' di riceversi i contributi su dette somme.
All'uopo la difesa del ricorrente ha indicato in punto di fatto:
- che il ricorrente è dipendente con contratto a tempo indeterminato della soc. con qualifica di CP_1 marinaio ed utilizzato sugli aliscafi per la tratta Napoli – Casamicciola, Napoli – Capri;
Controparte_3
- che l'assunzione originaria era avvenuta con contratti a termine a partire dagli anni '90 sempre prorogati;
1 - che per la declaratoria di nullità di detti contratti il ricorrente ebbe a promuovere domanda giudiziale presso il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, ed il relativo giudizio fu dapprima rigettato in primo grado e poi accolto con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6475 del 2018 che nel dispositivo statuiva: “ tra Parte_1
e la è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30.5.1996” ed anche “
[...] CP_1
Condanna l'appellata al pagamento dell'indennità prevista dall'art 32 del Dlgs n 183/2010 liquidata nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale pari ad € 13.024,80 oltre interessi e rivalutazione”;
- che la predetta sentenza non veniva impugnata da alcuna delle parti e passava in cosa giudicata;
- che, nonostante tale pronuncia, la resistente teneva in servizio parte ricorrente facendolo CP_1 sbarcare per brevi periodi, cui seguivano ulteriori assunzioni sempre a tempo indeterminato sia pure con la dizione a viaggio ed effettuando lo sbarco del ricorrente dopo alcuni mesi di lavoro;
- che il ricorrente ha sempre impugnato i provvedimenti di sbarco e la ha provveduto a richiamarlo CP_1 in servizio, come da ricevute di consegna relative agli sbarchi anno 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- che con ricorso NE Rg. 16543/2020 parte ricorrente impugnava lo sbarco disposto nell'anno 2020 e chiedeva la reintegra in servizio;
- che la nel costituirsi nel predetto giudizio precisava nuovamente che tra le parti intercorreva CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che gli sbarchi erano avvenuti in quanto tra le parti intercorrerebbe uno speciale contratto marittimo prevedente che tra uno sbarco ed altro il lavoratore non ha diritto a retribuzione;
- che il Tribunale di Napoli con ordinanza resa in data 04.01.2021 rigettava il ricorso NE precisando in ordine alla comunicazione di sbarco che: “tale comunicazione va considerata come atto con funzione meramente ricognitiva della interruzione del rapporto determinata dalla clausola collettiva richiamata dalle parti e non idonea a determinare una risoluzione dello stesso”;
- avverso tale provvedimento non veniva presentata alcuna opposizione e lo stesso diveniva definitivo.
Cio premesso in fatto, la difesa di parte ricorrente ha asserito che era interesse del ricorrente accertare in maniera precisa la tipologia del rapporto che intercorreva tra le parti e il pagamento delle mensilità dovute tra uno sbarco e l'altro.
Ha dedotto all'uopo.
- che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune era stata dichiarata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza 6475 del 2018, ove la Corte verificata l'illegittima successione dei contratti a termine ne dichiarava la nullità precisando che tra le parti era intercorso un rapporto a tempo indeterminato fin dal 30 maggio 1996, lamentando che, nonostante la pronunzia della predetta sentenza, la convenuta aveva proseguito illegittimamente a assumere il ricorrente a tempo indeterminato per periodi di imbarco autonomamente decisi anche superiori ai quattro mesi;
- che la convenuta aveva giustificato tale tipologia anomala di assunzioni con l'esistenza di un accordo sindacale concluso nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo prevedente l'assunzione a tempo indeterminato per tutti i dipendenti e il periodo di imbarco per 8 mesi e giorni 20 minimo
(turno A) oppure per un periodo massimo di mesi 5 e giorni 20 (turno B ).
- che la asserzione della convenuta non era fondata atteso che tale accordo sindacale non consentiva alla parte resistente di stipulare contratti a proprio piacimento in dispregio del provvedimento giudiziale, dovendo il contratto a tempo indeterminato prevedente la prestazione solo per un determinato periodo dell'anno o per determinati periodi essere regolarizzato tramite il contratto a part time verticale, che consente al lavoratore di sapere in anticipo i periodi di imbarco e di sbarco e
2 regolarsi di conseguenza, oppure con il contratto a chiamata o nelle forme del contratto marittimo di cui all'articolo 18 del CCNL .
- che la sentenza n. 6475 del 2018 della Corte di appello di Napoli passava in cosa giudicata, tant'è che la stessa resistente fino a settembre 2019 lo teneva in servizio, mentre dopo il 06/09/2019 veniva disposto un primo sbarco poi reiterato anche per periodi successivi e che egli per detti periodi presentava domanda di cosa che farebbe propendere per una risoluzione del rapporto;
Pt_2
- che il Tribunale di Napoli nell'ordinanza resa nell'ambito del procedimento NE del gennaio
2021 aveva tuttavia ritenuto che gli sbarchi non configurano atti di licenziamento, sicché deve ritenersi gli stessi costituiscono sicuramente sospensione unilaterale del rapporto, venendosi in questi caso attuarsi un'inammissibile dicotomia tra rapporto intercorrente tra datore e lavoratore e rapporto intercorrente con istituto previdenziale, cui viene comunicata la risoluzione del rapporto CP_ tant'è che l ha provveduto a corrispondere il trattamento di Naspi;
- che la esecuzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con periodi di sbarco configurava una elusione del giudicato, sulla base del quale egli doveva passare dal turno particolare tempo determinato al turno generale tempo indeterminato.
Ha dedotto pure che l' assenza nella fattispecie di Continuità Rapporto di Lavoro non è motivo è sufficiente per escludere la retribuzione per i periodi intercorrenti tra uno sbarco ed il successivo imbarco, in quanto a tale scopo sarebbe stata necessaria una sospensione concordata del rapporto di lavoro oppure la stipula di un contratto part-time verticale, oppure la stipula di uno speciale contratto marittimo, che non ricorre nel caso di specie;
che si trattava all'evidenza di una sospensione unilaterale del rapporto, che come tale andava regolarmente retribuita.
Ha aggiunto infine che “era pure provato dall'estratto contributivo che il ricorrente tra uno sbarco e l'altra CP_ ha percepito la sicché per forza di cose all' è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, Pt_2 atteso che il presupposto per la Naspi è la risoluzione involontaria del rapporto di lavoro, fin da ora chiedendo CP_ che il giudicante a tal riguardo volesse ordinare all' di produrre in giudizio copia della comunicazione di CP_ risoluzione rapporto inviata dalla relativamente agli sbarchi dal 2018 al 2022”.
La si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione ogni del ricorso in quanto destituito di CP_1 fondamento in fatto e in diritto oltre che sfornito di prova, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite ed inoltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 cpc per avere i agito in giudizio con malafede o colpa grave ovvero in via subordinata ai sensi dell'articolo 91 cpc.
CP_ L' si è costituito in giudizio rimettendosi alla Giustizia quanto all'accertamento della natura, della tipologia e della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e la Società convenuta, indicando che, in ipotesi di accoglimento della domanda, ne deriverebbe l'obbligo del datore di lavoro al versamento in favore dell'Istituto dei maggiori oneri contributivi di legge nella misura che sarà quantificata dai competenti Uffici e nei limiti della prescrizione eventualmente maturata, così come disposto dalla Legge
n. 335/1995 il cui art. 3, comma 9 e 10. L'Istituto previdenziale ha in aggiunta dedotto che nella predetta ipotesi di accoglimento della domanda, all' accertamento giudiziale del diritto del a conseguire Pt_1 dalla Società datrice le retribuzioni per i periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo imbarco, avendoe CP_ CP_ per tali periodi percepito dall' la ne discendeva all'evidenza il diritto di alla ripetizione dei Pt_2 predetti trattamenti di disoccupazione, incompatibili con la percezione rella retribuzione. Concludeva pertanto chiedendo:
- decidere la domanda secondo giustizia;
- ove risultasse giudizialmente accertato il diritto del Sig. a conseguire dalla Società datrice le Pt_1 CP_ CP_ retribuzioni per i periodi per i quali il ricorrente ha percepito dall' la dichiarare il diritto di Pt_2 alla ripetizione dei predetti trattamenti di disoccupazione;
3 con condanna della parte che risulterà soccombente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell' CP_2
La domanda non è fondata e va pertanto respinta .
Va premesso che il ricorrente ha in precedenza esercitato contro la convenuta una prima azione giudiziaria con cui ha lamentato la violazione dell'art. 326 del codice della navigazione e dell'art. 1 del c.c.n.l., richiedendo l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'esito della riforma della pronunzia di primo grado emessa su tale domanda, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 6475 del
2018, in applicazione del codice della navigazione (art 326) e della disciplina collettiva (art 1 CCNL 24.11.94 rinnovato il 5.8.1999), ha rilevato il superamento del periodo di 4 mesi di durata continuativa dell'imbarco e la mancanza di un intervallo maggiore di 60 giorni tra uno sbarco e il successivo imbarco, concludendo per la declaratoria della intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30.05.1996.
Appare utile riportare che la parte ricorrente nelle conclusioni dell'odierno ricorso ha chiesto il preventivo accertamento della esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato di diritto comune ed inoltre l'accertamento del fatto che gli sbarchi disposti da costituivano una CP_1 unilaterale sospensione del rapporto lavorativo, accertamenti funzionale alla domanda di condanna della al pagamento a titolo retributivo della somma di euro. 19.967,17. CP_1
Orbene, a parere dello scrivente giudice, non è revocabile in dubbio che gli accertamenti predetti, che costituiscono il presupposto giuridico per l'accoglimento della domanda giudiziaria volta all'affermazione del diritto del di ottenere la retribuzione anche nei periodi non lavorati tra uno sbarco e successivo Pt_1 imbarco e della conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento, implicano in qualche misura una riproposizione innanzi al giudice di questioni giuridiche già affrontate nei precedenti giudizi svoltisi tra le parti.
Ciò considerando che la parte ricorrente operando pertanto ai limiti della violazione del principio per cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, e della regola della irretrattabilità della res iudicata., nel richiedere i positivi accertamenti di cui appena sopra, auspica una soluzione delle questioni giuridiche già proposte in sede giudiziaria difforme da quella sancita nelle pronunzie ottenute.
CP_
Difatti, circa in particolare l'accertamento del fatto che gli sbarchi disposti dalla costituiscano una unilaterale sospensione del rapporto lavorativo, va rilevato che nel ricorso ex art 1 comma 47 n.92 del 2012 proposto avverso dal ricorrente in data 14.10.2020 avente R.G. n. 16543/2020, tali sbarchi, ed in CP_1 particolare quello disposto in data 24.03.2020 erano impugnati in quanto qualificati come licenziamenti per motivi economici;
tale qualificazione ( come si evince dal testo della ordinanza NE resa a conclusione del predetto giudizio R.G. n. 16543/2020 ) era argomentata dalla considerazione del fatto che tra le parti - così come accertato dalla sentenza n. 6475/2018 della Corte di Appello di Napoli - pendeva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che la mancata la corresponsione della retribuzione, sostituita dalla indennità Naspi, non poteva che conseguire dalla risoluzione del rapporto.
Appare francamente opinabile che sia possibile, senza violare il principio del dedotto e deducibile, impugnare in prima battuta una tipologia di sbarchi per avvicendamento in quanto atti di licenziamento, ed poi, solo all' esito della reiezione giudiziaria della propria tesi, res iudicata, nuovamente adire la giustizia riqualificando i medesimi sbarchi come sospensione un ilaterale del rapporto .
Inaccettabile da tale punto di vista la opzione espressa in ricorso dalla difesa del a giustificazione Pt_1 del nuovo ricorso alla sede giudiziaria;
si legge invero nell'odierno ricorso: ” …il Tribunale con l'ordinanza resa nell'ambito del procedimento “NE” ha ritenuto che tali atti di sbarco non configurano licenziamento sicché occorre verificare se tale sospensione rapporto di lavoro poteva esser unilateralmente disposta dalla resistente e se essa non dà diritto a ricevere la retribuzione. Per giungere a tale risposta occorre accertare
4 quale sia il contratto che intercorre tra le parti per cui fermo rimanendo che si tratta di contratto a tempo CP_ indeterminato come ha sempre ammesso la occorre chiarire se tale contratto sia: a) contratto di diritto comune;
b) contratto speciale marittimo di cui all'art. 18 del CCNL;
c) contratto speciale disciplinato in sede di accordo sindacale. “
Se la parte ricorrente intendeva impugnare la tipologia di sbarchi per avvicendamento di cui la datrice di CP_ lavoro la ha fatta destinataria anche quali sospensioni unilaterali, avrebbe dovuto proporre tale opzione in via alternativa o gradata nel precedente giudizio svolto. E d'altro canto vale la pena di rimarcare che il
Tribunale nello statuire con l'ordinanza resa in data 14.12.2020 sulla impugnativa di licenziamento proposta, ha pure in via incidentale preso precisa posizione sulla natura del rapporto di lavoro esistente tra le parti e degli sbarchi per avvicendamento, anche doverosamente pronunziandosi sugli argomenti difensivi sollevati CP_ dalla all'atto della costituzione in quel giudizio (ed in particolare sul richiamo fatto dalla società ai pregressi accordi sindacali ed alla iscrizione del ricorrente in data 14.09.2020 al proprio Turno Particolare di
MB ) oggi nuovamente riproposti.
Preme poi evidenziare, a conferma della ripetitività delle questioni oggi sub iudice rispetto a precedenti statuizioni giudiziarie pronunziate tra le medesime parti, ormai passate in giudicato, che nella sentenza n. 42 del 2022 conclusiva della opposizione proposta dal avverso la ordinanza NE resa a Parte_1 conclusione del giudizio iscritto ex art. 1 comma 48 e ssg della l. 92/2022, res iudicata , viene affermato:
“ In questa sede, nel richiamare le argomentazioni già espresse dal giudice della prima fase , va ribadito che la società datrice di lavoro nell'avvicendare periodi di imbarco a successivi periodi di sbarco non abbia violato le statuizioni della Corte di Appello di Napoli che pure ha accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro marittimo con effetti dal maggio 1996, senza tuttavia dichiarare invalidi o comunque nulli gli accordi contrattuali sottoscritti in epoca successiva dalle parti e dallo stesso lavoratore . Invero va sottolineato che la stessa Corte con la sentenza del 14.11.2018 – lungi dal pronunciarsi sulla qualificazione del contratto di lavoro nautico- ha disatteso la domanda di reintegra , pure formulata in quella sede, proprio sul presupposto che ...il attualmente è inserito nei turni particolari, previsti dagli accordi con le Pt_1 organizzazioni sindacali, sottoscritti dallo stesso ricorrente, in qualità di RSA, ed anche nel 2013 risulta imbarcato, ribadendo subito dopo che non va disposta la riammissione, perché già con l'accordo collettivo del
28.2.2011 il è diventato dipendente a tempo indeterminato”. Pt_1
In coerenza a quanto sin qui argomentato, va senz'altro condivisa la eccezione difensiva sollevata in memoria di costituzione dalla convenuta secondo cui la allegazione dell' odierno ricorso contiene una CP_1 rappresentazione non completa dei presupposti in fatto della domanda, con particolare specifico riguardo alla ricostruzione del contenuto delle pronunzie giudiziarie rese a conclusione dei giudizi in precedenza svoltisi tra il ricorrente e la . CP_1
La completa disamina del contenuto di dette pronunzie, in atti, invero rende palese che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del nell'odierno ricorso giudiziario - la esistenza di un rapporto Pt_1 lavorativo subordinato a tempo indeterminato tra le parti non è stata riconosciuta solo a seguito della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6475/2018, ma era già operante tra le parti per effetto CP_ dell'Accordo sindacale del 28 febbraio 2011 con il quale la aveva riconosciuto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutti i marittimi iscritti nelle liste allegate al proprio Turno Particolare di imbarco: conforta quanto appena affermato
- Il fatto che nella sentenza n. 12298/2013, il Tribunale rigettò la domanda proposta da al Pt_1 fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato motivando:” ……. la domanda principale va rigettata, in quanto il rapporto di lavoro del ricorrente risulta già̀ a tempo indeterminato”;
5 - ed altresì il fatto che, coerentemente a quanto innanzi, nella sentenza n. 6475/2018, conclusiva del giudizio di appello sulla sentenza n 12298/2013, la Corte di Appello ha statuito :” Non può ordinarsi la riammissione in servizio perché già̀ con l'accordo collettivo del 28.2.2011 il è diventato Pt_1 dipendente a tempo indeterminato”.
Ciò doverosamente osservato circa le questioni preliminari, comunque nel merito valgono le osservazioni di cui appresso.
Nell'odierno giudizio la parte ricorrente ha asserito il diritto ad ottenere la retribuzione per i periodi di CP_ sospensione lavorativa determinati dagli sbarchi e dai successivi reimbarchi disposti dalla sua datrice di lavoro. La affermazione di tale diritto passa necessariamente per il positivo accertamento della esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune, e su tale base che gli sbarchi per avvicendamento costituivano una sospensione del rapporto lavorativo disposta unilateralmente dal datore di lavoro a proprio piacimento.
Orbene, va affermata la inesistenza nella odierna fattispecie di entrambi i presupposti indicati dalla difesa di parte ricorrente quali fondamento della pretesa retributiva ( e dunque dell'esistenza ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto comune tra le parti, tale che gli sbarchi per avvicendamento figurassero quali sospensioni unilaterali del rapporto determinate dal datore di lavoro a proprio piacimento), piuttosto dovendosi rilevare che tra le parti intercorre un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di tipo nautico, difforme dal comune contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, caratterizzato da sospensioni stabilite non a libitum dal datore di lavoro ma sulla scorta delle previsioni normative convenzionali esistenti, peraltro certamente note all' odierno ricorrente, sottoscrittore per il suo ruolo sindacale degli accordi aziendali stessi.
Invero secondo la difesa del la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Pt_1 indeterminato di diritto comune è stata sancita dalla sentenza della Corte di Appello, tanto che la condotta CP_ della che non ha riconosciuto tale natura comune e non speciale del rapporto, disponendo sbarchi e successivi reimbarchi, è stata affermata in ricorso quale condotta come elusiva del giudicato di cui alla predetta statuizione giudiziaria .
L'assunto difensivo di parte ricorrente è tuttavia smentito dalla piana lettura della sentenza della Corte di
Appello di cui sopra, che non interviene a specificare la natura di diritto comune del contratto a tempo indeterminato che riconosce come già intercorrente tra le parti. La considerazione di tale pronunzia in grado di appello unitamente alla parte della pronunzia di primo grado n. 12298 del 2013 dalla stessa non riformata
( e dunque confermata) convincono che sulla base dei predetti titoli giudiziari è res iudicata la riconduzione del contratto intercorrente tra le parti nell'ambito della disciplina speciale del lavoro nautico ( essendo stata invero riconosciuta peraltro la legittimità dell'iscrizione del ricorrente nel turno particolare e dell'accordo dell'anno 2011, sottoscritto ai fini della definizione del contratto caratterizzato da sbarchi e successivi imbarchi, in linea con le previsioni dell'articolo 83 CCNL ).
Vale la pena poi di ricordare che nella sentenza 44 del 2022 pure resa tra le parti, allegata dalla difesa di parte convenuta, anch'essa ormai res iudicata, si legge che: “……….la società datrice di lavoro nell'avvicendare periodi di imbarco a successivi periodi di sbarco non abbia violato le statuizioni della Corte di Appello di Napoli che pure ha accertato la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro marittimo con effetti dal maggio
1996, senza tuttavia dichiarare invalidi o comunque nulli gli accordi contrattuali sottoscritti in epoca successiva dalle parti e dallo stesso lavoratore. Invero va sottolineato che la stessa Corte con la sentenza del 14.11.2018
– lungi dal pronunciarsi sulla qualificazione del contratto di lavoro nautico – ha disatteso la domanda di reintegra , pure formulata in quella sede, proprio sul presupposto che ...il attualmente è inserito nei Pt_1 turni particolari, previsti dagli accordi con le organizzazioni sindacali, sottoscritti dallo stesso ricorrente, in qualità di RSA, ed anche nel 2013 risulta imbarcato, ribadendo subito dopo che non va disposta la
6 riammissione, perché già con l'accordo collettivo del 28.2.2011 il è diventato dipendente a tempo Pt_1 indeterminato. Ne consegue che la stessa Corte riconosce la piena legittimità dell'iscrizione del ricorrente nel
Turno particolare e dell'accordo sottoscritto ai fini della definizione del contratto di arruolamento caratterizzato da sbarchi e successivi imbarchi in linea con le previsioni dell'art. 83 CCNL.”
Circa la natura dello sbarco per avvicendamento, come sancito anche in precedenti pronunzie di codesta sezione lavoro in fattispecie del tutto analoghe alla odierna ( ed in particolare nella sentenza 4519/2022, est.
Dott. Galante, versata in produzione dalla parte convenuta le cui condivisibili motivazioni vanno qui richiamate ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. ), la convenuta è impresa armatrice di aliscafi e natanti veloci ed occupa marittimi iscritti nelle liste di Turno Particolare (TP) di imbarco, depositate presso la Capitaneria di
Porto di Napoli sin dal 4 marzo 2011, a conclusione dell'Accordo sindacale del 28 febbraio 2011, con il quale
è stato riconosciuto ai marittimi iscritti nei T.P. il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, nell'accordo citato si evince che, nelle trattative, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto: la conferma del Turno Particolare cd. “storico''; l'istituzione di un nuovo Turno Particolare, formato dagli appartenenti alla ex lista stagionale e da marittimi prelevati dal Turno Generale;
la garanzia del “tempo indeterminato'', per i marittimi iscritti nelle liste di Turno Particolare;
l'utilizzo dell'“Avvicendamento” per lo sbarco e la rotazione dei marittimi.
CP_ La accogliendo tali richieste, ha convenuto con le Organizzazioni sindacali e le RSA: l'istituzione del Turno di imbarco denominato T.P. “A”, formato dagli iscritti nel vecchio Turno Particolare, ai quali garantire un periodo di imbarco di 8 mesi e 20 giorni, nell'arco dell'anno solare;
l'istituzione del Turno di imbarco denominato T.P. “B” , formato dai marittimi facenti parte della ex lista stagionale, ai quali garantire un periodo di imbarco di 6 mesi e 20 giorni, nell'arco dell'anno solare;
il riconoscimento della natura “a tempo indeterminato” del rapporto di lavoro dei marittimi iscritti nei T.P. e la garanzia che l'arruolamento sarebbe stato stipulato conformemente al modello (contratto a tempo indeterminato) allegato al C.c.n.l., innanzi l'Autorità Marittima;
lo sbarco per “avvicendamento”, al termine del periodo di imbarco, per consentire il massimo impiego dei marittimi;
la composizione delle liste degli iscritti ai Turni Particolari, depositate presso la Capitaneria di Porto in data 4.3.2011.
CP_ Nell'anno 2012, la ha poi avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale.
Per evitare i licenziamenti, è pervenuta ad un nuovo Accordo sindacale sui Turni Particolari, sottoscritto in data 3 aprile con le OO.SS. FILT/Cgil -FIT/Cisl e e in data 11 aprile con la . Detti CP_4 CP_5 accordi sindacali, tutt'ora vigenti, con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali e della rotazione negli imbarchi, hanno confermato: l'avvicendamento come modalità di sbarco;
i Turni Particolari già istituti con il precedente accordo, denominati: T.P. “A”, ai cui iscritti è garantito un periodo minimo di imbarco di 8 mesi e 20 giorni e T.P. “B” ai cui iscritti non è più garantito alcun periodo minimo di imbarco, ma un periodo che non può essere superiore ai 6 mesi e 20 giorni;
le liste degli iscritti ai turni, già depositata in Capitaneria di Porto il 4.3.2011.
Il ricorrente, con qualifica di Marinaio, è stato iscritto nella lista di Turno Particolare “B”.
La disciplina collettiva nazionale applicata sino al 31 dicembre 2020 (c.c.n.l. ) e quella applicata dal CP_6
1 gennaio 2021, (c.c.n.l. per il Settore Privato dell'Industria del 16 dicembre 2020 -Sezione CP_7
Equipaggi Unità Veloci di tipo HSC, DHC e Aliscafi per trasporto passeggeri) – e i citati Accordi Sindacali prescrivono, dunque, che l'imbarco dei marittimi avvenga con prelievo dalle liste di Turno Particolare (cfr. art. 80, ultimo comma c.c.n.l.
1.7.2015 e art. 1 dell'allegato 10 < Regolamento Turni Particolari > del c.c.n.l.
16.12.2020); l'armatore ha l'obbligo, dopo lo sbarco, di riscrivere il marittimo nel Turno cui appartiene nell'ordine cronologico di presentazione del libretto di navigazione che a cura del marittimo deve avvenire entro 30 giorni dallo sbarco o dalla data di cessazione della malattia, ovvero dalla consegna del certificato di guarigione (art. 84 c.c.n.l. 1.7.2015, art. 2 dell'allegato 10 < Regolamento Turni Particolari > del c.c.n.l.
7 CP_ 16.12.2020 e accordi aziendali). Quindi, i marittimi della dopo lo sbarco vengono reiscritti nel Turno di appartenenza, con il seguente iter:
-si recano all'Ufficio Armamento e dichiarano la disponibilità ad un nuovo imbarco e, nel caso di sbarco per malattia o di malattia successiva ad esso, consegnano il certificato di guarigione;
-l'Ufficio Armamento predispone la richiesta di reiscrizione che viene consegnata al marittimo che provvede a depositarla alla Capitaneria di Porto, che cura l'adempimento;
-i marittimi vengono, poi, avviati all'imbarco progressivamente in relazione alle esigenze sociali e agli accordi sindacali in vigore;
-la durata del periodo di imbarco è normalmente quello previsto nell'accordo sindacale, ovvero quello che consente alla società la equa rotazione di tutti i marittimi nel corso dell'anno solare.
Ricordato in via generale, che in tema di lavoro nautico sono previste tre diverse forme di rapporti: quello dei marittimi iscritti al Turno Generale, corrispondente alle liste di collocamento dei lavoratori comuni, quello degli iscritti al Turno Particolare, che può essere istituito dalle singole Compagnie di navigazione, purchè possiedano più di tre navi, ed infine il rapporto in regime di continuità, cui accede il personale iscritto al T.P. dopo aver maturato un determinato periodo di servizio che varia tra il settore dell'armamento pubblico e quello dell'armamento privato.
Nei primi due casi, i marittimi sono chiamati a stipulare di volta in volta diversi contratti di imbarco, che possono essere a termine, a viaggio o a più viaggi a tempo indeterminato.
Nel regime di continuità (C.R.L.), invece, riservato dalla contrattazione collettiva ad una determinata percentuale dell'equipaggio, si dà vita ad un rapporto di lavoro stabile, che dura non solo durante i periodi di imbarco, ma anche durante i periodi di tempo che il marittimo trascorre a terra.
Ebbene, mentre la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro in regime di continuità presuppone per definizione l'esistenza di un contratto di arruolamento a tempo indeterminato, di cui costituisce una speciale tipologia contrattuale, non è vero il contrario;
in regime di Turno Particolare, infatti, può sussistere un contratto a viaggio o a termine, ma anche un rapporto a tempo indeterminato.
Pertanto, affermare che il marittimo è iscritto al Turno Particolare di una determinata società non è ex se significativo dell'esistenza di un particolare tipo di contratto di arruolamento, potendo ivi essere iscritti marittimi indifferentemente con contratti di arruolamento a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato che sono sottoposti a regime diversi e, di conseguenza, l'iscrizione al Turno Particolare neppure significa di per sé negare la natura a tempo indeterminato del rapporto.
Lo sbarco ed il successivo imbarco, invero, sono modalità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro nautico (atteso che il lavoratore non può essere imbarcato continuativamente per anni senza mai scendere a terra) e lo sono finanche nel rapporto di lavoro in regime di continuità, cioè nel regime di massima stabilità del posto di lavoro (la cui unica differenza rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato è la garanzia retributiva che è assicurata anche nei periodi di sbarco).
E', quindi, errato il presupposto secondo cui lo sbarco per avvicendamento voluto dall'armatore costituisce una precarizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che lo sbarco è previsto anche per il personale in C.R.L. che certamente non è precario.
Lo sbarco, necessario al godimento delle ferie e dei riposi compensativi, risolve la convenzione di imbarco, ma non il contratto di arruolamento che rimane a tempo indeterminato;
in tale ottica, il lavoratore non può dolersi nella richiesta reiscrizione al Turno Particolare della società di navigazione che è lo strumento attraverso cui si attua il rapporto di lavoro attraverso una serie di imbarchi e sbarchi successivi.
8 Nel caso di specie, poi, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6475/2018, passata in giudicato, con cui è stata dichiarata l'intercorrenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal maggio del 1996 (per conversione dei precedenti rapporti a termine), non ha accertato anche il diritto del ricorrente all'iscrizione a CRL, cioè in regime di continuità lavorativa, né ha indicato le modalità attuative del rapporto (non costituendo l'individuazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione l'oggetto del giudizio).
La Corte di Cassazione ha affermato, in termini generali (cfr. Cass. n. 24672 del 2016, n. Cass. n. 21230 del
2015), che, in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuita' del rapporto di lavoro (CRL), che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosita' tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, non e' generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicche', in assenza di essa, l'attivita' del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, e' costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'articolo 325 c.n..
Nondimeno la Corte ha osservato che il contratto di lavoro nautico a tempo indeterminato ben può essere determinato nella durata, atteso che lo sbarco del lavoratore non coincide necessariamente con la risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa (Cass.
3869/2001).
La disciplina collettiva dell'istituto del Turno Particolare, analogamente a quanto previsto dal D.M. 13 ottobre
1992 n. 584, non giustifica poi una valida deroga alla disciplina legale in materia di durata dei rapporti di lavoro e di limiti alla risoluzione dei medesimi ad iniziativa del datore di lavoro e incide solo sulla disciplina del collocamento-ricollocamento del lavoratore sul naviglio dell'armatore titolare del ruolo e non sulla qualificazione del rapporto ovvero sulla sua cessazione (cfr. Cass. 9296/2016; Cass. n. 9468 del 2016).
Infatti, in relazione alla fattispecie dell'iscrizione al turno particolare va affermato, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale della suprema Corte (Cass. n. 7823 del 2001), che la disciplina collettiva dell'istituto - che disciplina il collocamento sul piano meramente regolamentare e che esonera dall'obbligo del collocamento i marittimi in regime di CRL senza esplicitare alcuna distinzione tra arruolamento e mero nuovo imbarco relativamente ai marittimi iscritti nei turni particolari – è caratterizzata dall'esclusivo scopo di facilitare le operazioni di reclutamento del personale nonche' dalla finalita' di assicurare al marittimo disoccupato una priorita' nell'imbarco delle navi dell'armatore al cui turno sia iscritto. L'iscrizione al turno consente, inoltre, all'armatore medesimo di avere una propria riserva di personale: si tratta, pertanto, esclusivamente di una forma di avviamento al lavoro che non conferisce alcun diritto soggettivo alla stipula del contratto di imbarco;
ne consegue che le relative previsioni contrattuali non possono giustificare una valida deroga alla disciplina legale in materia di durata dei rapporti di lavoro e di limiti alla risoluzione dei medesimi ad iniziativa del datore di lavoro.
Le regole per la formazione e la gestione dei turni particolari di imbarco sono rinvenibili nella legge, nella contrattazione collettiva e negli accordi sindacali aziendali che, propriamente, dettano le modalità di iscrizione e reiscrizione al turno particolare (c.c.n.l. art. 80 e 81 del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 1 e 2 e seguenti dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), la durata di ciascun periodo di imbarco (art. 83 e art. 69 del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 4 e seguenti dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), l'avvicendamento come modalità di sbarco (c.c.n.l. art. 83, secondo comma del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 4, 2° comma dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), la durata del riposo a terra (art. 83, comma 8 del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 6, comma 1 dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020), l'obbligo di reiscrizione al turno a cura dell'armatore e le relative modalità (art. 18, ultimo comma e 84, quinto comma del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 2 e 3 dell'allegato 10 al c.c.n.l. del 16.12.2020).
9 L'istituto dell'avvicendamento, nato con finalità solidaristiche in periodo di eccedenza di mano d'opera per consentire al maggior numero di marittimi di avvicendarsi negli imbarchi, pur se oggi non più previsto tra le cause di risoluzione automatica del rapporto di lavoro, è stato inserito dalla contrattazione collettiva nella disciplina del Turno Particolare per scandire la fine dei periodi di imbarco degli iscritti ad esso e favorire l'occupazione tramite la rotazione e la sicurezza della navigazione. Il limite temporale al periodo di permanenza a bordo stabilito negli accordi sindacali, scandito con l'avvicendamento, dunque, ha lo scopo di evitare che il marittimo rimanga imbarcato oltre un certo periodo di tempo e assolve a diverse funzioni sotto il profilo: della garanzia della maggior occupazione possibile, attraverso la rotazione negli imbarchi;
della tutela personale del marittimo, in quanto gli consente di meglio esercitare i diritti personali e individuali invece incompatibili con una indeterminata presenza a bordo;
della previsione di una pausa fisiologica nella prestazione lavorativa che sottende a evidenti ragioni di tutela della salute dei marittimi, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e della navigazione.
Lo sbarco per avvicendamento non realizza, quindi, l'interruzione definitiva del rapporto lavorativo, il cui prosieguo giuridico è garantito dall'obbligo della reiscrizione del marittimo al turno di appartenenza (c.c.n.l. art. 18, ultimo comma e 84 quinto comma (del c.c.n.l. del 16.12.2020 e attualmente art. 2 dell'allegato 10 del c.c.n.l. 16.12.2020) e pone in attesa “privilegiata” sino al successivo imbarco. L'imbarco segna, poi, la provvisoria cancellazione dal turno perché il marittimo si occupa ed esce dalla graduatoria per dar spazio al successivo, ma allo sbarco viene nuovamente iscritto (riscritto) a cura ed obbligo dell'armatore (art. 18, ultimo comma e 84, quinto comma del c.c.n.l.
1.7.2015 e attualmente art. 2 e 3 dell'allegato 10 al c.c.n.l. del
16.12.2020) e ciò segna la diversità con marittimo di Turno Generale che pur può essere avviato a tempo indeterminato, ma deve provvedere personalmente alla richiesta di iscrizione al detto turno e non fruisce di diritto alla chiamata ad altro imbarco (art. 18 ultimo comma del c.c.n.l. 1.7.2015).
Dunque, lo sbarco per avvicendamento e la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ad esso consegue, lungi dal poter essere qualificati come atti unilaterali di provenienza datoriale, rispondono pienamente alla disciplina del Turno Particolare, per come disegnata dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi sindacali aziendali.
CP_ Conseguentemente, il è stato iscritto nel Turno Particolare di imbarco della e, dunque: Pt_1 imbarcato, stipulando ogni volta una convenzione (contratto) di arruolamento a tempo indeterminato;
effettua il periodo di imbarco previsto dagli accordi sindacali e/o quello possibile in omaggio al criterio dell'equa rotazione fra gli iscritti al turno;
sbarca per avvicendamento, per garantire la detta rotazione e ad esso consegue la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non la sua interruzione, perché, dopo un periodo di riposo a terra, imbarca nuovamente.
Detta modalità incide, invero, solo sulla disciplina del collocamento-ricollocamento del lavoratore sul naviglio dell'armatore titolare del ruolo e non sulla qualificazione del rapporto ovvero sulla sua cessazione.
Conclusivamente, la sospensione del rapporto di lavoro del ricorrente in esito a ciascuno sbarco per avvicendamento non è, come sostenuto in ricorso, un atto di natura unilaterale di provenienza datoriale, tale pertanto da non far venire meno l'obbligazione retributiva;
è invece un atto che interviene in osservanza di quanto gli accordi sindacali hanno convenuto in tema di durata e di modalità di imbarco per garantire occupazione e sicurezza alla navigazione.
La domanda di accertamento del diritto del ad ottenere la retribuzione nei periodi tra uno sbarco Pt_1 per avvicendamento ed il successivo imbarco va, dunque, rigettata essendo coerente che a fronte del venire meno della prestazione lavorativa per volontà non unilaterale ma in applicazione degli accordi sindacali in tema di durata e di modalità di imbarco per garantire occupazione e sicurezza alla navigazione, corrisponda specularmente il venir meno dell'obbligo retributivo, nell'ambito del principio di corrispettività tra le
10 prestazioni . Soccorre in tal senso la percezione della Naspi, che trova il suo titolo normativo nello stato di inoccupazione involontaria da parte del soggetto in possesso dei requisiti contributivi di legge.
Conforta quanto sin qui affermato Cassazione n. 19365 del 2025, che ha affermato in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna che: “ lo sbarco incide in senso estintivo soltanto sulla convenzione di imbarco, determinando sul versante del rapporto di lavoro esclusivamente una vicenda sospensiva delle principali obbligazioni corrispettive, sicché per riattivare questa corrispettività occorre una nuova manifestazione di volontà dei contraenti in occasione dell'imbarco successivo, ossia una nuova convenzione di imbarco, salvo che non sussiste il regime della CRL, per il quale pure in difetto di prestazioni lavorative il marittimo conserva il diritto a un determinato trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo” precisando la Corte che: “nel caso di esame, invece, è pacifico che il rapporto di lavoro non goda nel regime della CRL. Pertanto, da un lato, in conseguenza dello sbarco, la sospensione del rapporto di lavoro è legittima, quale conseguenza dell'estinzione della convenzione di imbarco;
dall'altro è altrettanto legittima l'assenza di retribuzione perché manca la prestazione lavorativa, in omaggio al principio di corrispettività tra le prestazioni”.
Sol dovendo rilevarsi per completezza osservare che quanto sin qui argomentato invece non è contrastato dai due precedenti di legittimità prodotti dalla difesa di parte ricorrente ( sent. 29775 del 2022 e sent. 32433 del 2024), il primo in quanto riferito ad una fattispecie non sovrapponibile alla presente di marittimo in CRL
e l'altro in quanto disattende un motivo di impugnazione sulla base di una specifica carenza dell'atto di impugnazione da cui discende la non autosufficienza del ricorso in cassazione.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la CP_1 soccombenza, con attribuzione;
la natura delle questioni affrontate induce a compensare integralmente le CP_ spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed
Quanto alla domanda formulata dalla parte resistente in ordine alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorra, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno, il cui onere grava su chi agisce ex art. 96 c.p.c..
Nel caso di specie, la parte resistente non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte ricorrente nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui il rigetto di tale domanda.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
CP_
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed nei rapporti invece tra parte ricorrente e la convenuta condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società CP_1 CP_1
[...
, che liquida in complessivi euro 2.570,00 oltre iva, cpa e rimborsi, con attribuzione all'avv.to Antonio
Maresca anticipatario.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 11.12.2025 .
Il Giudice del lavoro
Dott. Annamaria Lazzara
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