Ordinanza collegiale 29 gennaio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/03/2026, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14207 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato RL ON, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare -
-DEL DINIEGO DI VISTO CO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER RI DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con Ordinanza n. 1716 del 29/1/2026, il Collegio dopo il passaggio in decisione della causa, ha rilevato seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso - notificato il 22/10/2025 e depositato il 29/11/2025 - in difetto di una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, conformemente ai criteri enunciati nella sentenza n.11 del 2/10/2025, resa in Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato , assegnando ex art. 73 cpa alle parti trenta giorni per presentare memorie vertenti su tale questione. Nondimeno -in occasione della successiva udienza camerale del 10/3/2026 - ha constatato che nulla è stato depositato al riguardo.
Considerato che
-pertanto, il Collegio - pur ritenendo equo disporre la compensazione delle spese di lite -dichiara il ricorso inammissibile, atteso il rilevato difetto di una valida procura speciale alle liti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
ER RI DA, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RI DA | RA RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.