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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1420/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Pietro Paolo Parte_1 C.F._1
AMICONI, presso il cui studio in Avezzano alla Via A. Diaz n. 52 è domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo NUCCETELLI, presso il cui studio in Avezzano alla Via Cesare Battisti n. 101 è domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
Materia: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “previa rivalutazione del caso, rimettere la causa in istruttoria per la ctu, nel caso non si ritenga necessario si intendano trascritte tutte le conclusioni gia' rassegnate al capo a) della Pa citazione;
al capo b) condannare l con valutazione equitativa per violazione dell'obbligo di consenso informato e danno non patrimoniale. c) spese di patrocinio come da allegato del 2022”;
Parte convenuta ha richiamato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta, appresso riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: - In via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza;
- Nel merito, il difetto del nesso causale tra quanto lamentato da parte attrice e la ASL 1 convenuta per i fatti di causa, con conseguente rigetto di tutte le domande. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità nella vicenda dell accertare Parte_3
1 le condizioni psico-fisiche del sig nonché la natura e l'entità dei danni subiti. In ogni Parte_1 caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di questa procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 in seguito all'intervento chirurgico del 21.3.2016 di impianto di protesi di spalla non cementata.
A sostegno della domanda ha dedotto come, dopo essere rimasto vittima di una caduta accidentale in data 10.3.2016, si fosse recato presso il nosocomio di Avezzano, ove gli venne refertata una “frattura plurima scomposta dell'omero prossimale sx”, con conseguente programmazione dell'intervento di osteosintesi per la giornata del 21.3.2016. Ha, poi, allegato come, sebbene egli avesse prestato il proprio consenso in relazione a tale intervento, nel corso dell'operazione chirurgica i sanitari dell'Ospedale di Avezzano decisero di optare per un intervento di endoprotesi, eseguito con imperizia e superficialità domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e/o anche da perdita di chances subiti in conseguenza dell'intervento e per la violazione del proprio diritto di autodeterminazione.
B. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_2 sicché infondata in fatto e in diritto eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi e, nel merito, l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato dall'attore.
C. Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 164
c.p.c., la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e con l'acquisizione del fascicolo
R.G. n. 436/2019 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Come noto l'accettazione del paziente in un presidio pubblico o privato deputato a fornire assistenza sanitaria – ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in forza del quale la stessa si obbliga ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di ulteriori prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliare e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie;
le prestazioni latu sensu alberghiere (cfr. Cass. Sez. 3, 26.6.2012, n. 10616; Cass. Sez. 3,
8.6.2023, Ord. 16272). L'art. 7, co. 1 L. 24/2017, peraltro, qualifica positivamente il dato già evincibile dall'ampio formante giurisprudenziale, definendo come contrattuale la responsabilità della struttura.
2 Tale responsabilità può conseguire, quindi, a norma dell'art. 1218 c.c., sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente ospedaliero sia, a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, 15.3.2024, n. 7074).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, stante la natura contrattuale di detta responsabilità, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto c.d. di spedalità, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, nonché del nesso di causalità tra dette patologie e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre ricade sulla struttura sanitaria l'onere di provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione professionale o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria (ex multis
Cass Civ., sez. III, sent. n. 20547 del 30 settembre 2014; sent. n. 27855 del 12 dicembre 2013; sent. n.
4792 del 26 febbraio 2013).
Invero, quando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno-evento con la lesione dell'interesse presupposto (finale) a quello contrattualmente regolato (interesse strumentale), non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine alla produzione del danno evento, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento ma occorre provare che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza delle nuove patologie siano direttamente connesse alla violazione delle legis artis e non abbiano, dunque, una diversa eziologia: la prestazione non è infatti la guarigione ma la adozione delle legis artis necessarie per il perseguimento di tale auspicato risultato (Cass. Sez. 3, 11.11.2019, n. 28991). La causalità materiale è, dunque, elemento costante non solo della responsabilità aquiliana ma anche di quella contrattuale (meglio si direbbe da inadempimento di obbligazioni) solo che ove sia inadempiuta una obbligazione la cui prestazione realizzi ex se l'interesse l'inadempimento tende a divenire un uno inscindibile con la mancata realizzazione di tale interesse e, dunque, dal secondo può desumersi il primo: la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza tra eziologia e imputazione, sul rilievo per cui la meritevolezza dell'interesse dipenda dalla corrispondenza dello stesso alla prestazione dedotta in obbligazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento perché questo corrisponde lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno-evento cosicché assume pratica rilevanza il solo danno-conseguenza.
In tema di prestazioni di facere professionale, la causalità materiale riemerge in conseguenza del rilievo che l'interesse sotteso alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore e il danno- evento consiste nella lesione dell'interesse finale e non di quello strumentale. Coerentemente, dunque, occorre che il danneggiato dia prova, anche per via presuntiva, del nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno-evento. Emerge, così, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento
3 dannoso a monte (con onere a carico del danneggiato) e l'altro relativo alla impossibilità di adempiere a valle (con onere a carico del debitore): consegue che se resta ignota, nonostante l'impiego di presunzioni, la causa dell'evento dannoso, le conseguenze pregiudizievoli restano a carico definitivo di chi si affermi creditore mentre se resta ignota la causa dell'impossibilità di adempiere la prestazione di diligenza professionale ovvero non si dimostri la imprevedibilità e inevitabilità della stessa le conseguenze sono sopportate dal debitore.
Nell'anomia definitoria della causalità materiale è alle nozioni di cui all'art. 40 e 41 c.p. che deve aversi riguardo seppure con l'adattamento che quanto alla regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta professionale negligente o imperita e l'evento dannoso, vale il diverso del “più probabile che non” con la precisazione che “detto standard di “certezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – stilistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto” (c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. SS.UU. 11.1.2008, n. 576).
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può mancare da parte del danneggiato in ipotesi di malpractice medica, l'allegazione di un inadempimento qualificato, cioè astrattamente (secondo una regola di causalità adeguata) idoneo a cagionare il danno affermato, che assurge dunque a primo elemento da vagliare logicamente (Cass. 14.11.2019, n. 29498). Dalla intersezione delle regole statistiche regolanti il nesso di causalità materiale, con quelle in punto di prova presuntiva e di relativo onere, discende come nei c.d. “interventi routinari”, caratterizzati da un elevato tasso di successo, la posizione del paziente ne risulti apprezzabilmente favorita: l'insuccesso, parziale o totale, dell'intervento implica presunzione di inadempimento e di derivazione causale dell'evento dallo stesso. Se è vero, infatti, che il mancato o imperfetto raggiungimento del risultato non può di per sé denotare inadempimento dell'obbligazione, è pur vero che il totale insuccesso di un intervento dagli esiti normalmente favorevoli si presenta come altamente probabile conseguenza di inesatto adempimento
(Cass. Sez. 3, 16.1.2009, n. 975).
2. Ciò premesso, nella vicenda per cui è controversia, l'attore deduce una duplice responsabilità della struttura: per la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione sostenendo di aver prestato il proprio consenso limitatamente all'intervento di osteosintesi originariamente concordato e non anche per l'intervento, effettivamente eseguito, di apposizione di un impianto protesico;
per difettosa esecuzione dell'atto chirurgico in sé considerato.
Come noto “ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi)
4 possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (Cass. Sez. 3, 12.6.2023,
Ord. 16633).
2.a. Quanto al profilo di responsabilità per lesione del diritto all'autodeterminazione diagnostica e terapeutica, giova rammentare che incombe sul richiedente l'onere di dimostrare con ogni mezzo di prova che, ove debitamente informato, egli avrebbe rifiutato il trattamento. Pertanto, “il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto
5 della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit” che potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, quest'ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, “ipso facto”, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, alla luce dell'impredicabilità di danni “in re ipsa” nell'attuale sistema della responsabilità civile (cfr. Css. Sez. 3, 11.11.2019, n.28985).
Dalla documentazione in atti e dall'accertamento peritale svolto nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vertente tra le medesime parti risulta come l'attore, in data 19.3.2019, sottoscrisse
“un dettagliato modulo per consenso informato contenente informazioni relative all'intervento proposto
(osteosintesi con placca), ai molteplici possibili rischi e complicanze, nonché alla possibilità di insuccesso della procedura e alla correlata necessità di ricorrere ad interventi alternativi (“informato sulle percentuali di insuccesso dell'intervento e sul fatto che potrebbero essere necessarie modifiche tecniche durante il suo svolgimento autorizzo fin da ora gli eventuali interventi alternativi proposti”) (v. pagina 16 perizia) prestando, quindi, il proprio consenso anche in ordine ad eventuali interventi alternativi ove, al momento dell'operazione, la soluzione prescelta si fosse rivelata inadeguata al caso concreto.
Non vi è, quindi, prova né della carente informazione resa al paziente circa gli eventuali rischi dell'operazione né che, in base ad una valutazione ex ante, cioè riferita al momento della prestazione del consenso, egli non avrebbe dato la propria autorizzazione all'intervento di apposizione della protesi in luogo dell'intervento inizialmente programmato di osteosintesi.
2.b. Quanto alla distinta allegazione di inadempimento della prestazione medica deve preliminarmente osservarsi e ribadirsi come non sia stata accolta la richiesta di parte attrice di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica atteso che la perizia resa nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., vertente tra le medesime parti e avente ad oggetto lo stesso fatto, appare sufficientemente chiara e completa ed immune da vizi logici anche alla luce delle contestazioni mosse dall'attore nei propri scritti difensivi.
Si ritengono, dunque, condivisibili le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al. n. 436/2019 R.G.,
Dott. il quale ha evidenziato la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in Persona_1 cura il n seguito alla frattura pluriframmentaria scomposta dell'omero prossimale sinistro. Parte_1
6 Il consulente infatti, dopo aver compiutamente descritto i trattamenti eseguibili secondo la miglior scienza in caso di fratture prossimali dell'omero e chiarito che, per tale patologia, non esistono delle linee guida codificate in quanto si rende necessaria una valutazione caso per caso, ha confermato che i sanitari correttamente selezionarono per il caso concreto, tenuto conto dell'età del paziente e del tipo di frattura evidenziata dagli esami diagnostici svolti, la programmazione di un intervento di osteosintesi con placca. Ha, altresì, evidenziato che, diligentemente, i chirurghi decisero di optare per la sostituzione protesica “dopo aver preso atto, in sede intraoperatoria, della completa disgregazione della testa omerale e dopo aver effettivamente posto in essere ripetuti tentativi di osteosintesi rivelatisi fallimentari” (v. pag. 27 perizia) e che tale intervento “fu correttamente eseguito ed i controlli post- operatori confermarono il corretto posizionamento della protesi”.
Ha, dunque, chiarito che “la complicanza successivamente insorta e diagnosticata (dislocazione antero-superiore della protesi impiantata in occasione dell'intervento chirurgica di cui sopra) è da addebitare ad una sfavorevole evoluzione post-operatoria non imputabile al comportamento dei chirurghi operatori” e che la grave situazione menomativa riscontrata a carico dell'articolazione scapolo-omerale sinistra “non costituisce, pertanto, danno biologico risarcibile” risultando, il comportamento diagnostico – terapeutico tenuto dal personale sanitario che ebbe in cura il Parte_1
“conforme alle legis artis, con particolare riferimento all'intervento chirurgico eseguito il 21.3.2019” (v. pag. 29 perizia).
Il Dott. ha, infatti, esaustivamente chiarito che molteplici sono i fattori che possono determinare Per_1 la dislocazione o mobilizzazione della protesi e che, dunque, in assenza di errori nel posizionamento della protesi da parte dei sanitari intervenuti, “non è fondatamente evocabile un errore da parte dei chirurghi che effettuarono l'intervento chirurgico” apparendo, l'addebito formulato nei loro confronti,
“fondato esclusivamente su una pretesa “responsabilità oggettiva” e privo di effettivi rilievi di elementi colposi addebitabili al chirurgo o alla struttura sanitaria configurabili come antecedenti causali della successiva dislocazione della protesi.
In sostanza e in disparte la nozione di “complicanza”, che invero è irrilevante (se non nocivo sul piano giuridico) (Cass. Sez. 6 - 3, 29.11.2022, Ord. 35024), quel che rileva è che il CTU abbia positivamente riscontrato il corretto adempimento della prestazione medica, escludendo dunque una erronea selezione o esecuzione del trattamento chirurgico, causalmente efficiente rispetto alla dedotto danno- evento.
Ne discende, dunque, come la domanda attorea debba essere conclusivamente rigettata.
3. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, pur tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal CTU e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore riferimento, facendo applicazione, in considerazione delle dirimenti valutazioni della consulenza
7 percipiente, dei parametri al valore minimo ex D.M. 55/2014 ss.mm.ii. con riferimento a tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre spese generali (15%), Controparte_2 rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Così deciso in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1420 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Pietro Paolo Parte_1 C.F._1
AMICONI, presso il cui studio in Avezzano alla Via A. Diaz n. 52 è domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo NUCCETELLI, presso il cui studio in Avezzano alla Via Cesare Battisti n. 101 è domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
Materia: Responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha così concluso: “previa rivalutazione del caso, rimettere la causa in istruttoria per la ctu, nel caso non si ritenga necessario si intendano trascritte tutte le conclusioni gia' rassegnate al capo a) della Pa citazione;
al capo b) condannare l con valutazione equitativa per violazione dell'obbligo di consenso informato e danno non patrimoniale. c) spese di patrocinio come da allegato del 2022”;
Parte convenuta ha richiamato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di risposta, appresso riportate: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis, accertare e dichiarare: - In via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza;
- Nel merito, il difetto del nesso causale tra quanto lamentato da parte attrice e la ASL 1 convenuta per i fatti di causa, con conseguente rigetto di tutte le domande. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità nella vicenda dell accertare Parte_3
1 le condizioni psico-fisiche del sig nonché la natura e l'entità dei danni subiti. In ogni Parte_1 caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di questa procedura”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
sentire condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti Controparte_2 in seguito all'intervento chirurgico del 21.3.2016 di impianto di protesi di spalla non cementata.
A sostegno della domanda ha dedotto come, dopo essere rimasto vittima di una caduta accidentale in data 10.3.2016, si fosse recato presso il nosocomio di Avezzano, ove gli venne refertata una “frattura plurima scomposta dell'omero prossimale sx”, con conseguente programmazione dell'intervento di osteosintesi per la giornata del 21.3.2016. Ha, poi, allegato come, sebbene egli avesse prestato il proprio consenso in relazione a tale intervento, nel corso dell'operazione chirurgica i sanitari dell'Ospedale di Avezzano decisero di optare per un intervento di endoprotesi, eseguito con imperizia e superficialità domandando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e/o anche da perdita di chances subiti in conseguenza dell'intervento e per la violazione del proprio diritto di autodeterminazione.
B. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_2 sicché infondata in fatto e in diritto eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi e, nel merito, l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato dall'attore.
C. Rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 164
c.p.c., la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e con l'acquisizione del fascicolo
R.G. n. 436/2019 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento.
Come noto l'accettazione del paziente in un presidio pubblico o privato deputato a fornire assistenza sanitaria – ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in forza del quale la stessa si obbliga ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di ulteriori prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliare e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie;
le prestazioni latu sensu alberghiere (cfr. Cass. Sez. 3, 26.6.2012, n. 10616; Cass. Sez. 3,
8.6.2023, Ord. 16272). L'art. 7, co. 1 L. 24/2017, peraltro, qualifica positivamente il dato già evincibile dall'ampio formante giurisprudenziale, definendo come contrattuale la responsabilità della struttura.
2 Tale responsabilità può conseguire, quindi, a norma dell'art. 1218 c.c., sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente ospedaliero sia, a norma dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore (cfr. Cass. Sez. 3, 15.3.2024, n. 7074).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, stante la natura contrattuale di detta responsabilità, il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto c.d. di spedalità, dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie, nonché del nesso di causalità tra dette patologie e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre ricade sulla struttura sanitaria l'onere di provare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione professionale o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria (ex multis
Cass Civ., sez. III, sent. n. 20547 del 30 settembre 2014; sent. n. 27855 del 12 dicembre 2013; sent. n.
4792 del 26 febbraio 2013).
Invero, quando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno-evento con la lesione dell'interesse presupposto (finale) a quello contrattualmente regolato (interesse strumentale), non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine alla produzione del danno evento, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento ma occorre provare che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza delle nuove patologie siano direttamente connesse alla violazione delle legis artis e non abbiano, dunque, una diversa eziologia: la prestazione non è infatti la guarigione ma la adozione delle legis artis necessarie per il perseguimento di tale auspicato risultato (Cass. Sez. 3, 11.11.2019, n. 28991). La causalità materiale è, dunque, elemento costante non solo della responsabilità aquiliana ma anche di quella contrattuale (meglio si direbbe da inadempimento di obbligazioni) solo che ove sia inadempiuta una obbligazione la cui prestazione realizzi ex se l'interesse l'inadempimento tende a divenire un uno inscindibile con la mancata realizzazione di tale interesse e, dunque, dal secondo può desumersi il primo: la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza tra eziologia e imputazione, sul rilievo per cui la meritevolezza dell'interesse dipenda dalla corrispondenza dello stesso alla prestazione dedotta in obbligazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento perché questo corrisponde lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno-evento cosicché assume pratica rilevanza il solo danno-conseguenza.
In tema di prestazioni di facere professionale, la causalità materiale riemerge in conseguenza del rilievo che l'interesse sotteso alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore e il danno- evento consiste nella lesione dell'interesse finale e non di quello strumentale. Coerentemente, dunque, occorre che il danneggiato dia prova, anche per via presuntiva, del nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno-evento. Emerge, così, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento
3 dannoso a monte (con onere a carico del danneggiato) e l'altro relativo alla impossibilità di adempiere a valle (con onere a carico del debitore): consegue che se resta ignota, nonostante l'impiego di presunzioni, la causa dell'evento dannoso, le conseguenze pregiudizievoli restano a carico definitivo di chi si affermi creditore mentre se resta ignota la causa dell'impossibilità di adempiere la prestazione di diligenza professionale ovvero non si dimostri la imprevedibilità e inevitabilità della stessa le conseguenze sono sopportate dal debitore.
Nell'anomia definitoria della causalità materiale è alle nozioni di cui all'art. 40 e 41 c.p. che deve aversi riguardo seppure con l'adattamento che quanto alla regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra la condotta professionale negligente o imperita e l'evento dannoso, vale il diverso del “più probabile che non” con la precisazione che “detto standard di “certezza probabilistica” in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – stilistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto” (c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. SS.UU. 11.1.2008, n. 576).
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può mancare da parte del danneggiato in ipotesi di malpractice medica, l'allegazione di un inadempimento qualificato, cioè astrattamente (secondo una regola di causalità adeguata) idoneo a cagionare il danno affermato, che assurge dunque a primo elemento da vagliare logicamente (Cass. 14.11.2019, n. 29498). Dalla intersezione delle regole statistiche regolanti il nesso di causalità materiale, con quelle in punto di prova presuntiva e di relativo onere, discende come nei c.d. “interventi routinari”, caratterizzati da un elevato tasso di successo, la posizione del paziente ne risulti apprezzabilmente favorita: l'insuccesso, parziale o totale, dell'intervento implica presunzione di inadempimento e di derivazione causale dell'evento dallo stesso. Se è vero, infatti, che il mancato o imperfetto raggiungimento del risultato non può di per sé denotare inadempimento dell'obbligazione, è pur vero che il totale insuccesso di un intervento dagli esiti normalmente favorevoli si presenta come altamente probabile conseguenza di inesatto adempimento
(Cass. Sez. 3, 16.1.2009, n. 975).
2. Ciò premesso, nella vicenda per cui è controversia, l'attore deduce una duplice responsabilità della struttura: per la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione sostenendo di aver prestato il proprio consenso limitatamente all'intervento di osteosintesi originariamente concordato e non anche per l'intervento, effettivamente eseguito, di apposizione di un impianto protesico;
per difettosa esecuzione dell'atto chirurgico in sé considerato.
Come noto “ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi)
4 possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti),
c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (Cass. Sez. 3, 12.6.2023,
Ord. 16633).
2.a. Quanto al profilo di responsabilità per lesione del diritto all'autodeterminazione diagnostica e terapeutica, giova rammentare che incombe sul richiedente l'onere di dimostrare con ogni mezzo di prova che, ove debitamente informato, egli avrebbe rifiutato il trattamento. Pertanto, “il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto
5 della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit” che potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, quest'ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, “ipso facto”, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, alla luce dell'impredicabilità di danni “in re ipsa” nell'attuale sistema della responsabilità civile (cfr. Css. Sez. 3, 11.11.2019, n.28985).
Dalla documentazione in atti e dall'accertamento peritale svolto nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vertente tra le medesime parti risulta come l'attore, in data 19.3.2019, sottoscrisse
“un dettagliato modulo per consenso informato contenente informazioni relative all'intervento proposto
(osteosintesi con placca), ai molteplici possibili rischi e complicanze, nonché alla possibilità di insuccesso della procedura e alla correlata necessità di ricorrere ad interventi alternativi (“informato sulle percentuali di insuccesso dell'intervento e sul fatto che potrebbero essere necessarie modifiche tecniche durante il suo svolgimento autorizzo fin da ora gli eventuali interventi alternativi proposti”) (v. pagina 16 perizia) prestando, quindi, il proprio consenso anche in ordine ad eventuali interventi alternativi ove, al momento dell'operazione, la soluzione prescelta si fosse rivelata inadeguata al caso concreto.
Non vi è, quindi, prova né della carente informazione resa al paziente circa gli eventuali rischi dell'operazione né che, in base ad una valutazione ex ante, cioè riferita al momento della prestazione del consenso, egli non avrebbe dato la propria autorizzazione all'intervento di apposizione della protesi in luogo dell'intervento inizialmente programmato di osteosintesi.
2.b. Quanto alla distinta allegazione di inadempimento della prestazione medica deve preliminarmente osservarsi e ribadirsi come non sia stata accolta la richiesta di parte attrice di rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica atteso che la perizia resa nel corso del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., vertente tra le medesime parti e avente ad oggetto lo stesso fatto, appare sufficientemente chiara e completa ed immune da vizi logici anche alla luce delle contestazioni mosse dall'attore nei propri scritti difensivi.
Si ritengono, dunque, condivisibili le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al. n. 436/2019 R.G.,
Dott. il quale ha evidenziato la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in Persona_1 cura il n seguito alla frattura pluriframmentaria scomposta dell'omero prossimale sinistro. Parte_1
6 Il consulente infatti, dopo aver compiutamente descritto i trattamenti eseguibili secondo la miglior scienza in caso di fratture prossimali dell'omero e chiarito che, per tale patologia, non esistono delle linee guida codificate in quanto si rende necessaria una valutazione caso per caso, ha confermato che i sanitari correttamente selezionarono per il caso concreto, tenuto conto dell'età del paziente e del tipo di frattura evidenziata dagli esami diagnostici svolti, la programmazione di un intervento di osteosintesi con placca. Ha, altresì, evidenziato che, diligentemente, i chirurghi decisero di optare per la sostituzione protesica “dopo aver preso atto, in sede intraoperatoria, della completa disgregazione della testa omerale e dopo aver effettivamente posto in essere ripetuti tentativi di osteosintesi rivelatisi fallimentari” (v. pag. 27 perizia) e che tale intervento “fu correttamente eseguito ed i controlli post- operatori confermarono il corretto posizionamento della protesi”.
Ha, dunque, chiarito che “la complicanza successivamente insorta e diagnosticata (dislocazione antero-superiore della protesi impiantata in occasione dell'intervento chirurgica di cui sopra) è da addebitare ad una sfavorevole evoluzione post-operatoria non imputabile al comportamento dei chirurghi operatori” e che la grave situazione menomativa riscontrata a carico dell'articolazione scapolo-omerale sinistra “non costituisce, pertanto, danno biologico risarcibile” risultando, il comportamento diagnostico – terapeutico tenuto dal personale sanitario che ebbe in cura il Parte_1
“conforme alle legis artis, con particolare riferimento all'intervento chirurgico eseguito il 21.3.2019” (v. pag. 29 perizia).
Il Dott. ha, infatti, esaustivamente chiarito che molteplici sono i fattori che possono determinare Per_1 la dislocazione o mobilizzazione della protesi e che, dunque, in assenza di errori nel posizionamento della protesi da parte dei sanitari intervenuti, “non è fondatamente evocabile un errore da parte dei chirurghi che effettuarono l'intervento chirurgico” apparendo, l'addebito formulato nei loro confronti,
“fondato esclusivamente su una pretesa “responsabilità oggettiva” e privo di effettivi rilievi di elementi colposi addebitabili al chirurgo o alla struttura sanitaria configurabili come antecedenti causali della successiva dislocazione della protesi.
In sostanza e in disparte la nozione di “complicanza”, che invero è irrilevante (se non nocivo sul piano giuridico) (Cass. Sez. 6 - 3, 29.11.2022, Ord. 35024), quel che rileva è che il CTU abbia positivamente riscontrato il corretto adempimento della prestazione medica, escludendo dunque una erronea selezione o esecuzione del trattamento chirurgico, causalmente efficiente rispetto alla dedotto danno- evento.
Ne discende, dunque, come la domanda attorea debba essere conclusivamente rigettata.
3. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, pur tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal CTU e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore riferimento, facendo applicazione, in considerazione delle dirimenti valutazioni della consulenza
7 percipiente, dei parametri al valore minimo ex D.M. 55/2014 ss.mm.ii. con riferimento a tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
- CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre spese generali (15%), Controparte_2 rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%).
Così deciso in data 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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