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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3341/2024 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3341/2024 R.G., promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Occhipinti
-attrice- contro
(C.F. CP_1 C.F._2
-convenuta contumace-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e, al contempo, per morosità, accompagnato da contestuale citazione per la convalida del solo sfratto per finita locazione, atto notificato in data 18.10.2024, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 deducendo l'intervenuta scadenza del contratto di locazione di natura transitoria stipulato tra le parti in data 14.11.2023, per la durata di 12 mesi, senza necessità di disdetta, sino al
13.10.2024, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa nella via
Solferino n.15, piano secondo;
l'intimante deduceva altresì il mancato pagamento, da parte della conduttrice, dei canoni di locazione e del canone idrico relativi ai mesi da maggio ad ottobre 2024, nonché di una somma residua pari ad € 140,00 per il mese di marzo 2024 ed € 15,00 per il mese di aprile 2024, e così complessivi € 1.745,00. L'attrice specificava che, con tale contratto, le parti avevano convenuto un canone mensile di locazione pari ad € 250,00, da corrispondersi anticipatamente entro il quattordicesimo giorno di ogni mese, unitamente all'importo di € 15,00 per quota canone idrico, per un totale di € 265,00 mensili;
chiedeva, pertanto, la convalida dello sfratto intimato per finita locazione (alla data del 13.10.2024), non anche di quello intimato per pagina 1 di 3 morosità, oltre che l'ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, dei canoni scaduti e da scadere sino alla data di effettivo rilascio. non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica CP_1 dell'atto di citazione, pur comparendo personalmente all'udienza fissata per la convalida, nella quale si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto per finita locazione.
In data 9/12/2024, il Giudice denegava la chiesta ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, nonché l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
In seno alle proprie note scritte ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., depositate in data 22.5.2025, l'intimante dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della conduttrice.
<<<>>>
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, anche se CP_1 regolarmente citata, è comparsa personalmente all'udienza fissata per la convalida, nella fase sommaria, ma non si è costituita in giudizio neppure nell'ulteriore fase a cognizione ordinaria del giudizio stesso.
Nel merito, si osserva che, secondo la prospettazione attorea, le parti avrebbero costituito il loro rapporto locatizio giusta contratto di locazione di natura transitoria, stipulato in data 14.11.2023, per la durata di mesi dodici e, si legge nella citazione,
“registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14.112.2024 al n. 359/3”.
Tuttavia, nella specie – a tacere del fatto che il contratto di locazione abitativa sub iudice difetta dei presupposti per potersi qualificare quale contratto di locazione di natura transitoria ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. 431/98 (v. sul punto quanto esposto nell'ordinanza del 9.12.2024) - non v'è prova in atti del requisito di validità del contratto, rappresentato - ex art. 1, co. 346, L. 311/2004 - dalla sua registrazione;
invero, il giudice, con l'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito, ha rilevato la mancanza agli atti della prova dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione inter partes e, tuttavia, l'intimante non ha fornito detta prova neppure nella fase a cognizione ordinaria del giudizio.
Non avendo, dunque, l'attrice dimostrato, come era invece suo onere, la fonte negoziale del diritto fatto valere, le domande proposte da nei confronti Parte_1 di - di declaratoria di cessazione, a far data dal 13.10.2024, degli effetti del CP_1 contratto di locazione inter partes, oltre che di pagamento dei canoni di locazione e per consumo idrico - non possono essere accolte.
In corso di causa, poi, siccome attestato dall'intimante all'udienza cartolare del
23.5.2025, l'immobile locato è stato rilasciato dall'intimata, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio.
pagina 2 di 3 Le spese processuali seguono la soccombenza (anche virtuale) e, stante la contumacia di parte convenuta, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3341/2024 R.G., nella contumacia di , CP_1
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato.
RIGETTA le ulteriori domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 20.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3341/2024 R.G., promossa
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Occhipinti
-attrice- contro
(C.F. CP_1 C.F._2
-convenuta contumace-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e, al contempo, per morosità, accompagnato da contestuale citazione per la convalida del solo sfratto per finita locazione, atto notificato in data 18.10.2024, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 deducendo l'intervenuta scadenza del contratto di locazione di natura transitoria stipulato tra le parti in data 14.11.2023, per la durata di 12 mesi, senza necessità di disdetta, sino al
13.10.2024, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa nella via
Solferino n.15, piano secondo;
l'intimante deduceva altresì il mancato pagamento, da parte della conduttrice, dei canoni di locazione e del canone idrico relativi ai mesi da maggio ad ottobre 2024, nonché di una somma residua pari ad € 140,00 per il mese di marzo 2024 ed € 15,00 per il mese di aprile 2024, e così complessivi € 1.745,00. L'attrice specificava che, con tale contratto, le parti avevano convenuto un canone mensile di locazione pari ad € 250,00, da corrispondersi anticipatamente entro il quattordicesimo giorno di ogni mese, unitamente all'importo di € 15,00 per quota canone idrico, per un totale di € 265,00 mensili;
chiedeva, pertanto, la convalida dello sfratto intimato per finita locazione (alla data del 13.10.2024), non anche di quello intimato per pagina 1 di 3 morosità, oltre che l'ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, dei canoni scaduti e da scadere sino alla data di effettivo rilascio. non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica CP_1 dell'atto di citazione, pur comparendo personalmente all'udienza fissata per la convalida, nella quale si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto per finita locazione.
In data 9/12/2024, il Giudice denegava la chiesta ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, nonché l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
In seno alle proprie note scritte ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., depositate in data 22.5.2025, l'intimante dava atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della conduttrice.
<<<>>>
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di la quale, anche se CP_1 regolarmente citata, è comparsa personalmente all'udienza fissata per la convalida, nella fase sommaria, ma non si è costituita in giudizio neppure nell'ulteriore fase a cognizione ordinaria del giudizio stesso.
Nel merito, si osserva che, secondo la prospettazione attorea, le parti avrebbero costituito il loro rapporto locatizio giusta contratto di locazione di natura transitoria, stipulato in data 14.11.2023, per la durata di mesi dodici e, si legge nella citazione,
“registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 14.112.2024 al n. 359/3”.
Tuttavia, nella specie – a tacere del fatto che il contratto di locazione abitativa sub iudice difetta dei presupposti per potersi qualificare quale contratto di locazione di natura transitoria ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. 431/98 (v. sul punto quanto esposto nell'ordinanza del 9.12.2024) - non v'è prova in atti del requisito di validità del contratto, rappresentato - ex art. 1, co. 346, L. 311/2004 - dalla sua registrazione;
invero, il giudice, con l'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito, ha rilevato la mancanza agli atti della prova dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione inter partes e, tuttavia, l'intimante non ha fornito detta prova neppure nella fase a cognizione ordinaria del giudizio.
Non avendo, dunque, l'attrice dimostrato, come era invece suo onere, la fonte negoziale del diritto fatto valere, le domande proposte da nei confronti Parte_1 di - di declaratoria di cessazione, a far data dal 13.10.2024, degli effetti del CP_1 contratto di locazione inter partes, oltre che di pagamento dei canoni di locazione e per consumo idrico - non possono essere accolte.
In corso di causa, poi, siccome attestato dall'intimante all'udienza cartolare del
23.5.2025, l'immobile locato è stato rilasciato dall'intimata, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio.
pagina 2 di 3 Le spese processuali seguono la soccombenza (anche virtuale) e, stante la contumacia di parte convenuta, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3341/2024 R.G., nella contumacia di , CP_1
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato.
RIGETTA le ulteriori domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 20.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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