Sentenza 18 ottobre 2016
Massime • 1
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2016, n. 25539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25539 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2016 |
Testo completo
ASTA 255 39-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - N. 2055/2016 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 24430/2016 Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di: EI AN UD N. IL 20/10/1991 avverso la sentenza n. 1548/2014 TRIBUNALE di ASTI, del 22/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Pol esta che ha concluso per nu llamento con uvi ildifensore Avv. Lombardo Domenico die for. di Powe Коше Udito, per la parte civile, l'Avv pu Andrei che chiede il referto del verso Udit Ritenuto in fatto e diritto Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2016 il Tribunale di Asti dichiarava il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di Andrei AN UD imputata del reato di cui all'art. 624 c.p. perché, al fine di trarne profitto, si impossessa di 27 confezioni di "Polident" adesivo per dentiere, di 4 bottigliette di olio "Argan"spray per capelli, di 9 bottigliette di "Gold Oil" per capelli, di 2 bottigliette di "Cristalli Liquidi" e di un tubetto di "Gliss", per un valore di complessivi euro 309,00 sottraendoli all'esercizio commerciale "Il Gigante" situato all'interno del centro commerciale "I Bricchi" in Isola d'Asti, Strada Pratoboschiero. Avverso tale pronuncia il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 469 co. 1 bis c.p.p. e 131 bis c.p. avendo il giudice di prime cure dichiarato l'imputata non punibile per particolare tenuità del fatto nonostante l'opposizione del pubblico ministero alla declaratoria di improcedibilità. Secondo il ricorrente, infatti, tale decisione si pone in contrasto con la tesi più volte espressa dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, co.
1-bis c.p.p., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Asti, infatti, ha pronunciato sentenza predibattimentale ex art. 469, comma 1-bis c.p.p. nonostante l'opposizione del Pubblico Ministero sulla base di una lettura della disposizione in esame non condivisibile (Cass. Sez. 2 n. 12305/2016 Rv. 266493). In particolare il giudice di primo grado ha considerato il predetto comma - aggiunto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 - del tutto svincolato da quello che lo precede, rilevando che la congiunzione "anche", utilizzata dal legislatore, sarebbe finalizzata esclusivamente a garantire la necessaria interlocuzione delle parti processuali, mancando ogni espresso riferimento al diritto di veto loro riconosciuto dal primo comma. Ebbene, come è noto, l'art. 469 c.p.p. stabilisce, al primo comma, che "salvo quanto previsto dall'art. 129 co. 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo". Il co.
1-bis, stabilisce che "la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare". Dunque dalla mera lettura dell'articolo, come attualmente formulato, non è dato rinvenire alcun intento, da parte del legislatore, di differenziare la procedura stabilita dal nuovo comma rispetto a quella originariamente prevista. Ciò trova conferma nell'impiego della congiunzione "anche", che pure il Pubblico Ministero evidentemente finalizzata a coordinare i due commi stabilendo, quindi, che la sentenza predibattimentale, oltre che nei casi 1 ево originariamente previsti, è pure applicabile nell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.p., con l'ulteriore, eventuale, interlocuzione della persona offesa. Proprio tale ultima previsione sembra costituire l'unico elemento di distinzione che giustifica l'introduzione di un comma distinto rispetto al mero inserimento, nel primo comma dell'art 469, della causa di non punibilità ora prevista dall'art. 131-bis (Cass. Sez. V n. 28660/2016 Rv. 267360). Peraltro, aderendo alla soluzione interpretativa prospettata dal Tribunale, tutta la scansione procedimentale prevista dall'art. 469, comma 1, c.p.p. camera di consiglio, audizione delle parti, pronuncia della sentenza inappellabile sarebbe identica per ciò che concerne la causa di non punibilità di cui tratta il comma 1-bis, - fatta eccezione per la possibilità di opposizione offerta alle parti, il che appare, quanto meno, singolare. Peraltro, se il legislatore avesse inteso differenziare in qualche modo la procedura da seguire durante la fase predibattimentale nell'applicazione della causa di non punibilità, lo avrebbe fatto espressamente o, comunque, di tale intento vi sarebbe traccia nei lavori preparatori, mentre la relazione allegata allo schema di decreto legislativo, si limita a precisare che la modifica all'art. 469 c.p.p. ha lo scopo di consentire alla persona offesa, sempre che compaia, di “interloquire sul tema della tenuità, al pari del pubblico ministero e dell'imputato, specificando che non è stata prevista analoga forma di interlocuzione nell'udienza preliminare ed in quella dibattimentale, poiché, in tali casi, il contraddittorio è già pienamente garantito. Il potere di opposizione alla definizione del procedimento con sentenza predibattimentale ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis trova, peraltro, giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento. L'imputato, infatti, potrebbe mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento, considerato anche che la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto comporta, quale conseguenza, l'iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale. Quanto al Pubblico Ministero, le finalità deflattive non sono le uniche che hanno ispirato l'emanazione delle disposizioni in esame, dovendosi considerare, evidentemente, anche quella di attuare il principio di proporzione e meritevolezza della sanzione penale Dunque occorre affermare il principio, secondo il quale, anche la sentenza di non doversi procedere, prevista ex art. 469, comma 1-bis c.p.p., perché l'imputato non è punibile ai sensi del131-bis c.p., presume che l'imputato medesimo ed il Pubblico Ministero consensualmente non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (Cass. Sez. III, n. 47039/2015 Rv. 265446). Tanto premesso l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Asti per il giudizio. Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2016. Il PresidenteRegistration Beach Il Consigliere estensoreConsiglier Depositata in Cancelleria Mariapia Savino Louisa Bianchi Oggi, 23 MAG./2017 A M 9 E 4 PR 0 Il Funzionato Giudiziario Patrizia Ciórra