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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA GG Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.11.1976, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Erika Sporchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 pertanto eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, verranno quindi adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno di volta in volta assunte dal genitore con il quale il minore in quel momento si troverà.
2. I genitori si impegnano, reciprocamente, a riferirsi qualsiasi comunicazione importante riguardo al figlio;
si impegnano, altresì, a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro, in caso di eventuali spostamenti di più giorni consecutivi in altra località, quando l'uno abbia con sé il minore.
3. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre IG.ra , presso la quale Per_1 Pt_1 pertanto sarà prevalentemente collocato.
4. Il IG. potrà vedere ogni volta che lo desidera, compatibilmente agli impegni Pt_2 Per_1 scolastici ed extrascolastici e soprattutto alla volontà del minore tenuto conto dell'età dello stesso ormai quindicenne, secondo le seguenti modalità:
- Un giorno intero a settimana o due pomeriggi a settimana, secondo i turni lavorativi del IG.
Il IG. il venerdì (quando riceverà i turni della settimana successiva) comunicherà Pt_2 Pt_2 prontamente alla IG.ra il giorno o i pomeriggi in cui andrà a prendere con Pt_1 Per_1 pernottamento da introdurre gradualmente, entro sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
- Festività Natalizie e Pasquali, secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
Analogamente per le altre festività ed i ponti (ad. es. 25.4, 1.5, 2.6) ed il compleanno di Per_1
- Vacanze estive con il padre, dalla fine delle lezioni alla ripresa della scuola, da concordare con congruo anticipo (entro il 31.5 di ogni anno): una settimana (anche con pernotto, secondo i desideri e la volontà di per il primo anno dalla sottoscrizione del ricorso;
a far data dal Per_1 secondo anno, due settimane, con pernotto, anche non consecutive.
5. Ciascun genitore, nei tempi di permanenza del figlio presso l'altro genitore, potrà sentire telefonicamente purché le telefonate (sia per numero che per durata) non vadano ad Per_1 incidere sul tempo trascorso con l'altro genitore (con particolare riferimento al tempo di permanenza del minore presso il padre, alla luce del calendario pattuito).
6. Resta, in ogni caso, salva la facoltà, per i genitori, di accordarsi diversamente dai termini sopra esposti.
7. A titolo di contributo al mantenimento del figlio ancora minorenne, sino alla sua Per_1 indipendenza economica, il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma di euro Pt_2 Pt_1
300,00 (trecento/00) mensili, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT costo vita. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, secondo le coordinate bancarie che saranno fornite dalla IG.ra , impegnandosi il Pt_1
IG. al rispetto di tale termine. Pt_2
8. Il IG. si impegna altresì a corrispondere alla IG.ra la somma omnicompresiva di Pt_2 Pt_1
€ 300,00 relativamente al contributo al mantenimento di per i mesi di marzo e aprile 2024, Per_1 rimasto integralmente a carico della IG.ra a seguito del prelievo da parte del IG. del Pt_1 Pt_2 proprio stipendio dal conto corrente comune. Tale somma verrà versata in n. 3 rate mensili dell'importo di € 100,00 ciascuna a partire dal mese di ottobre 2025.
9. In applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018 devono ritenersi ricompresi nel mantenimento ordinario di cui al punto 7) che precede: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento (comprese le spese per il cambio di stagione); contributi alle spese di abitazione
(canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby- sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola.
10. Il IG. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche Pt_2 straordinarie debitamente documentate sostenute dalla IG.ra in favore del figlio Pt_1 Per_1 fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente, quali in applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di
Monza del 7.5.2018:
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese mediche urgenti;
- nonché in via esemplificativa e non esaustiva, previo accordo tra i genitori, spese mediche per Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
11. Il IG. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Pt_2 scolastiche e di istruzione straordinarie debitamente documentate sostenute dalla IG.ra in Pt_1 favore del figlio fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà Per_1 economicamente indipendente, quali in applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
12. Il IG. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle altre spese Pt_2 straordinarie debitamente documentate sostenute dalla IG.ra in favore del figlio Pt_1 Per_1 fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente, quali in applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di
Monza del 7.5.2018: in via esemplificativa e non esaustiva, previo accordo tra i genitori, spese per
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). 13. In applicazione delle Linee Guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018, la richiesta di consenso alle spese straordinarie per il figlio ove occorrente, Per_1 verrà inoltrata dalla IG.ra al IG. in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione Pt_1 Pt_2 telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui derivi la spesa, salvo urgenze, a cui dovrà fare seguito, entro sette giorni, l'eventuale dissenso, specificamente motivato, da parte del
IG. in assenza del quale la spesa dovrà intendersi approvata ad ogni effetto. Pt_2
14. In applicazione delle Linee Guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018, la IG.ra sarà quindi tenuta ad inviare al IG. in forma scritta, anche a
Pt_1 Pt_2 mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), la propria richiesta di rimborso delle spese anticipate con i relativi giustificativi, con un anticipo di almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a 500 euro, ciascun genitore dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Il IG. si impegna a corrispondere Pt_2 alla IG.ra il proprio contributo alle spese straordinarie per il figlio entro i termini
Pt_1 Per_1 sopra indicati, ovvero, in caso di difficoltà, a concordare con la IG.ra termini diversi per il
Pt_1 pagamento previa disponibilità della stessa. Quanto alle spese straordinarie (spese dentistiche) anticipate dalla IG.ra e ad oggi non ancora saldate, il IG. si impegna a corrispondere
Pt_1 Pt_2 la propria quota, pari ad € 200,00 in forma rateizzata in rate mensili dell'importo di € 50,00 ciascuna a partire dal mese di ottobre 2025.
15. L'Assegno unico e universale continuerà ad essere percepito integralmente ed in via esclusiva dalla IG.ra , con la quale il figlio minore continuerà ad abitare. Pt_1 Per_1
16. Ove consentito, eventuali detrazioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% e le spese straordinarie detratte, da ciascun genitore, pro quota al 50%, con obbligo, ove ciò sia possibile, di intestare i relativi documenti di spesa al figlio. In ogni caso, al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
17. La casa coniugale sita in Monza (MB), Via San Rocco, 27, in affitto con contratto di locazione intestato alla sola IG.ra , rimane assegnata nello specifico interesse del figlio minore alla Pt_1
IG.ra , in quanto convivente con lo stesso. Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
18. Con riguardo alla casa coniugale, sita in Monza (MB), Via San Rocco, 27, i Ricorrenti concordano che, qualora la IG.ra dovesse reperire una diversa soluzione abitativa, al Pt_1 momento del rilascio rifonderà al IG. il 50% delle due mensilità a suo tempo corrisposte a Pt_2 titolo di cauzione.
19. Quanto al box cointestato, sito in Monza (MB), via Benvenuto Cellini n. 3, i Ricorrenti concordano che lo stesso venga venduto, con suddivisione al 50% del ricavato che residuerà dopo l'estinzione del finanziamento e al netto delle spese e oneri di vendita. A tal fine i Ricorrenti danno atto di avere già individuato una agenzia immobiliare a cui hanno conferito incarico in esclusiva per la vendita. Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del mandato conferito all'Agenzia attualmente incaricata, non fosse stata realizzata la vendita del bene, ciascun coniuge individuerà un'agenzia, a cui verrà conferito incarico, senza esclusiva, da entrambe le parti e previa stima dell'immobile, sul cui prezzo di vendita i IGg.ri e dovranno esprimere il proprio assenso. Pt_1 Pt_2
20. Sino alla vendita del box, i Ricorrenti si impegnano a far pervenire le rispettive quote mensili delle rate di finanziamento relative al box sul conto corrente comune, tempestivamente e comunque prima del prelievo delle stesse da parte della al fine di evitare altresì che il conto risulti CP_1 scoperto.
21. Il conto corrente acceso presso la Banca Intesa SanPaolo e intestato ad entrambi i coniugi resterà aperto sino alla vendita del box e solo per il pagamento del relativo finanziamento.
Successivamente alla vendita del box, il conto corrente comune verrà chiuso ed il relativo saldo attivo verrà suddiviso al 50% tra i Ricorrenti.
22. La vettura Mini Cooper, targata GH415FT, intestata al IG. resterà al IG. che ne Pt_2 Pt_2 sosterrà integralmente ed in via esclusiva le relative spese (quali a solo titolo esemplificativo bollo, assicurazione e finanziamento).
23. Il finanziamento per l'acquisto della vettura del IG. se non potrà essere chiuso e riaperto Pt_2
a nome del solo IG. senza coobbligazione a carico della IG.ra , verrà comunque Pt_2 Pt_1 pagato dal solo IG. il quale si impegna sin d'ora, ove non riuscisse a pagare le rate del Pt_2 finanziamento, a vendere la macchina ed estinguere con il ricavato il residuo finanziamento. In ogni caso il IG. rimborserà alla IG.ra le eventuali rate di finanziamento che questa fosse Pt_2 Pt_1 chiamata a versare al suo posto, quale coobbligata.
24. Il IG. si farà altresì carico integralmente ed in via esclusiva del pagamento dei bolli auto Pt_2 arretrati (anche afferenti ad un'autovettura precedente).
25. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, godendo di redditi propri, e di rinunciare pertanto a qualunque assegno divorzile di mantenimento.
26. I coniugi esprimono sin d'ora il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, anche valido per l'espatrio, in favore l'uno dell'altro e del figlio minore Per_1
27. I coniugi dichiarano infine di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto espressamente previsto dalle clausole contenute nel presente atto.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 21.11.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Monza in data 19.07.2008 (atto n. 105, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025.
Il Presidente est.
RA GG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA GG Presidente dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.11.1976, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Erika Sporchia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore rimane affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 pertanto eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, verranno quindi adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno di volta in volta assunte dal genitore con il quale il minore in quel momento si troverà.
2. I genitori si impegnano, reciprocamente, a riferirsi qualsiasi comunicazione importante riguardo al figlio;
si impegnano, altresì, a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro, in caso di eventuali spostamenti di più giorni consecutivi in altra località, quando l'uno abbia con sé il minore.
3. Il figlio minore continuerà ad abitare con la madre IG.ra , presso la quale Per_1 Pt_1 pertanto sarà prevalentemente collocato.
4. Il IG. potrà vedere ogni volta che lo desidera, compatibilmente agli impegni Pt_2 Per_1 scolastici ed extrascolastici e soprattutto alla volontà del minore tenuto conto dell'età dello stesso ormai quindicenne, secondo le seguenti modalità:
- Un giorno intero a settimana o due pomeriggi a settimana, secondo i turni lavorativi del IG.
Il IG. il venerdì (quando riceverà i turni della settimana successiva) comunicherà Pt_2 Pt_2 prontamente alla IG.ra il giorno o i pomeriggi in cui andrà a prendere con Pt_1 Per_1 pernottamento da introdurre gradualmente, entro sei mesi dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
- Festività Natalizie e Pasquali, secondo il principio dell'alternanza tra i genitori.
Analogamente per le altre festività ed i ponti (ad. es. 25.4, 1.5, 2.6) ed il compleanno di Per_1
- Vacanze estive con il padre, dalla fine delle lezioni alla ripresa della scuola, da concordare con congruo anticipo (entro il 31.5 di ogni anno): una settimana (anche con pernotto, secondo i desideri e la volontà di per il primo anno dalla sottoscrizione del ricorso;
a far data dal Per_1 secondo anno, due settimane, con pernotto, anche non consecutive.
5. Ciascun genitore, nei tempi di permanenza del figlio presso l'altro genitore, potrà sentire telefonicamente purché le telefonate (sia per numero che per durata) non vadano ad Per_1 incidere sul tempo trascorso con l'altro genitore (con particolare riferimento al tempo di permanenza del minore presso il padre, alla luce del calendario pattuito).
6. Resta, in ogni caso, salva la facoltà, per i genitori, di accordarsi diversamente dai termini sopra esposti.
7. A titolo di contributo al mantenimento del figlio ancora minorenne, sino alla sua Per_1 indipendenza economica, il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma di euro Pt_2 Pt_1
300,00 (trecento/00) mensili, per dodici mensilità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT costo vita. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 25 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, secondo le coordinate bancarie che saranno fornite dalla IG.ra , impegnandosi il Pt_1
IG. al rispetto di tale termine. Pt_2
8. Il IG. si impegna altresì a corrispondere alla IG.ra la somma omnicompresiva di Pt_2 Pt_1
€ 300,00 relativamente al contributo al mantenimento di per i mesi di marzo e aprile 2024, Per_1 rimasto integralmente a carico della IG.ra a seguito del prelievo da parte del IG. del Pt_1 Pt_2 proprio stipendio dal conto corrente comune. Tale somma verrà versata in n. 3 rate mensili dell'importo di € 100,00 ciascuna a partire dal mese di ottobre 2025.
9. In applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018 devono ritenersi ricompresi nel mantenimento ordinario di cui al punto 7) che precede: vitto e mensa scolastica;
abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
farmaci da banco;
abbigliamento (comprese le spese per il cambio di stagione); contributi alle spese di abitazione
(canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi); materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
baby- sitter, frequenza del cd. tempo prolungato, del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola.
10. Il IG. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche Pt_2 straordinarie debitamente documentate sostenute dalla IG.ra in favore del figlio Pt_1 Per_1 fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente, quali in applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di
Monza del 7.5.2018:
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); Spese mediche urgenti;
- nonché in via esemplificativa e non esaustiva, previo accordo tra i genitori, spese mediche per Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
11. Il IG. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Pt_2 scolastiche e di istruzione straordinarie debitamente documentate sostenute dalla IG.ra in Pt_1 favore del figlio fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà Per_1 economicamente indipendente, quali in applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018: Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
Partecipazione
a gite scolastiche senza pernottamento;
Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
12. Il IG. continuerà a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle altre spese Pt_2 straordinarie debitamente documentate sostenute dalla IG.ra in favore del figlio Pt_1 Per_1 fintanto che il figlio continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente, quali in applicazione delle Linee guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di
Monza del 7.5.2018: in via esemplificativa e non esaustiva, previo accordo tra i genitori, spese per
Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). 13. In applicazione delle Linee Guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018, la richiesta di consenso alle spese straordinarie per il figlio ove occorrente, Per_1 verrà inoltrata dalla IG.ra al IG. in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione Pt_1 Pt_2 telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui derivi la spesa, salvo urgenze, a cui dovrà fare seguito, entro sette giorni, l'eventuale dissenso, specificamente motivato, da parte del
IG. in assenza del quale la spesa dovrà intendersi approvata ad ogni effetto. Pt_2
14. In applicazione delle Linee Guida condivise dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Monza del 7.5.2018, la IG.ra sarà quindi tenuta ad inviare al IG. in forma scritta, anche a
Pt_1 Pt_2 mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), la propria richiesta di rimborso delle spese anticipate con i relativi giustificativi, con un anticipo di almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a 500 euro, ciascun genitore dovrà anticipare, e quindi versare prima dell'erogazione, i relativi costi per la quota di sua spettanza. Il IG. si impegna a corrispondere Pt_2 alla IG.ra il proprio contributo alle spese straordinarie per il figlio entro i termini
Pt_1 Per_1 sopra indicati, ovvero, in caso di difficoltà, a concordare con la IG.ra termini diversi per il
Pt_1 pagamento previa disponibilità della stessa. Quanto alle spese straordinarie (spese dentistiche) anticipate dalla IG.ra e ad oggi non ancora saldate, il IG. si impegna a corrispondere
Pt_1 Pt_2 la propria quota, pari ad € 200,00 in forma rateizzata in rate mensili dell'importo di € 50,00 ciascuna a partire dal mese di ottobre 2025.
15. L'Assegno unico e universale continuerà ad essere percepito integralmente ed in via esclusiva dalla IG.ra , con la quale il figlio minore continuerà ad abitare. Pt_1 Per_1
16. Ove consentito, eventuali detrazioni fiscali per il figlio saranno ripartite al 50% e le spese straordinarie detratte, da ciascun genitore, pro quota al 50%, con obbligo, ove ciò sia possibile, di intestare i relativi documenti di spesa al figlio. In ogni caso, al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
17. La casa coniugale sita in Monza (MB), Via San Rocco, 27, in affitto con contratto di locazione intestato alla sola IG.ra , rimane assegnata nello specifico interesse del figlio minore alla Pt_1
IG.ra , in quanto convivente con lo stesso. Pt_1
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
18. Con riguardo alla casa coniugale, sita in Monza (MB), Via San Rocco, 27, i Ricorrenti concordano che, qualora la IG.ra dovesse reperire una diversa soluzione abitativa, al Pt_1 momento del rilascio rifonderà al IG. il 50% delle due mensilità a suo tempo corrisposte a Pt_2 titolo di cauzione.
19. Quanto al box cointestato, sito in Monza (MB), via Benvenuto Cellini n. 3, i Ricorrenti concordano che lo stesso venga venduto, con suddivisione al 50% del ricavato che residuerà dopo l'estinzione del finanziamento e al netto delle spese e oneri di vendita. A tal fine i Ricorrenti danno atto di avere già individuato una agenzia immobiliare a cui hanno conferito incarico in esclusiva per la vendita. Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del mandato conferito all'Agenzia attualmente incaricata, non fosse stata realizzata la vendita del bene, ciascun coniuge individuerà un'agenzia, a cui verrà conferito incarico, senza esclusiva, da entrambe le parti e previa stima dell'immobile, sul cui prezzo di vendita i IGg.ri e dovranno esprimere il proprio assenso. Pt_1 Pt_2
20. Sino alla vendita del box, i Ricorrenti si impegnano a far pervenire le rispettive quote mensili delle rate di finanziamento relative al box sul conto corrente comune, tempestivamente e comunque prima del prelievo delle stesse da parte della al fine di evitare altresì che il conto risulti CP_1 scoperto.
21. Il conto corrente acceso presso la Banca Intesa SanPaolo e intestato ad entrambi i coniugi resterà aperto sino alla vendita del box e solo per il pagamento del relativo finanziamento.
Successivamente alla vendita del box, il conto corrente comune verrà chiuso ed il relativo saldo attivo verrà suddiviso al 50% tra i Ricorrenti.
22. La vettura Mini Cooper, targata GH415FT, intestata al IG. resterà al IG. che ne Pt_2 Pt_2 sosterrà integralmente ed in via esclusiva le relative spese (quali a solo titolo esemplificativo bollo, assicurazione e finanziamento).
23. Il finanziamento per l'acquisto della vettura del IG. se non potrà essere chiuso e riaperto Pt_2
a nome del solo IG. senza coobbligazione a carico della IG.ra , verrà comunque Pt_2 Pt_1 pagato dal solo IG. il quale si impegna sin d'ora, ove non riuscisse a pagare le rate del Pt_2 finanziamento, a vendere la macchina ed estinguere con il ricavato il residuo finanziamento. In ogni caso il IG. rimborserà alla IG.ra le eventuali rate di finanziamento che questa fosse Pt_2 Pt_1 chiamata a versare al suo posto, quale coobbligata.
24. Il IG. si farà altresì carico integralmente ed in via esclusiva del pagamento dei bolli auto Pt_2 arretrati (anche afferenti ad un'autovettura precedente).
25. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, godendo di redditi propri, e di rinunciare pertanto a qualunque assegno divorzile di mantenimento.
26. I coniugi esprimono sin d'ora il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, anche valido per l'espatrio, in favore l'uno dell'altro e del figlio minore Per_1
27. I coniugi dichiarano infine di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, oltre a quanto espressamente previsto dalle clausole contenute nel presente atto.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 21.11.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Monza in data 19.07.2008 (atto n. 105, Parte II, Serie A del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025.
Il Presidente est.
RA GG