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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1187/2021 R.G., avente ad oggetto: proprietà, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Epomeo 85 presso lo studio dell'avv. Parte_1
Colella Mario, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione attrice
e
, residente in [...], Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Arpaise (BN) alla via Casino Papa n. 20 (foglio 6, particella 543 - sub 8 e particella 564 - sub
5) e di un terreno (fl. 4, particella 528) nelle vicinanze, conveniva in giudizio la per sentir CP_1
accertare la violazione delle distanze legali di un forno-barbecue con condanna alla demolizione dello stesso e alla restituzione di una porzione di fondo, nonché alla rimozione di una tubatura posta nel proprio terreno.
pagina 1 di 5 In particolare, lamentava l'immissione di fumi molesti e dannosi provenienti da un forno-barbecue installato dalla a ridosso del confine del proprio fondo, in violazione della normativa sulla CP_1
distanza legale, uno sconfinamento nella propria proprietà in esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, nonché l'apposizione sul proprio fondo di una tubazione in PVC con immissione di liquidi di natura incerta.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e pertanto con provvedimento del 2 luglio 2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2024, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per note.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
E' noto che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890
c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;
mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto (nella specie, un barbecue) dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino. La presunzione de qua non è una presunzione di danno, bensì una presunzione di pericolo che si produca il danno e prescinde dall'accertamento in concreto del danno medesimo, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno, ancorché non in attività (Cassazione civile sez. II,
20/06/2017, n.15246).
Ancora, con particolare riferimento alle immissioni, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati debba sempre fondarsi sull'art. 844 c.c., sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto.
In particolare è stato precisato che il richiamato articolo "detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita" (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 14180 del
12/07/2016).
pagina 2 di 5 Ciò premesso in punto di diritto, non può trovare accoglimento nella specie l'azione di ripristino relativa al forno, non sussistendone i relativi presupposti.
In particolare, la ctu espletata, improntata a criteri logici e sufficientemente motivata, le cui conclusioni pertanto ben possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, ha verificato che il
Regolamento Comunale non prevede norme circa la messa in opera di barbecue e piccoli forni, nulla prescrivendo circa le distanze da rispettare riguardo ai confini relativamente a tali elementi accessori alle costruzioni;
ha precisato che in ogni caso il forno-barbecue non è immediatamente prospiciente il balcone di parte attrice, anzi non confina affatto con quest'ultimo e si trova in vicinanza del confine con via pubblica (una mulattiera non in adiacenza alla proprietà attrice), concludendo che i fumi prodotti non possono produrre una quantità e concentrazione di fumi -peraltro continuata nel tempo- tale da arrecare molestia e pregiudicare la vita della parte attrice all'interno della sua abitazione.
Non colgono nel segno sul punto le contestazioni concernenti la mancata verifica del forno in funzione, attesa l'irrilevanza di un simile accertamento essendo invece sufficiente la potenzialità dell'esalazione nociva o molesta, potenzialità che nella specie è stata esclusa dal CTU.
Parimenti non può essere accolta la domanda volta alla rimozione della tubatura, avendo sul punto il consulente precisato che l'intera linea di scolo (di cui la tubazione fa parte) è interrotta in più punti, in maniera tale da non costituire uno scarico diretto dalla sommità (part. 1022 convenuta) a valle (part. 528 attorea). Ha evidenziato che il sistema di scolo di terrazzo e copertura riversava in passato i liquidi raccolti nella tubazione di scarico fino a giungere nei pressi del confine tra le due proprietà, risultando ad oggi l'intera linea interrotta in maniera tale da non giungere fino al fondo di parte attrice.
Né può determinarsi il danno causato dal presunto scolo passato, in assenza di elementi certi da cui evincere concretamente l'effettivo periodo di riferimento.
Ed invero, sul punto il ctu ha effettuato una stima meramente presuntiva considerando un periodo solo presumibile (dal sopralluogo effettuato dal ctp nel novembre 2020 alla citazione presentata in data febbraio 2021).
Neanche può soccorrere ai fini della quantificazione l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, posto che lo stesso presuppone che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
pagina 3 di 5 Deve invece essere accolta la domanda di restituzione della porzione di fondo con riferimento al lamentato sconfinamento, avvenuto con la realizzazione da parte della convenuta di opere di sistemazione e pavimentazione di un terrazzamento situato al confine.
Sul punto il ctu ha effettivamente verificato che l'attuale terrazzamento insistente sulle particelle della convenuta si estende all'interno della particella dell'attrice per circa 50 cm e che l'area occupata dalle opere eseguite da parte convenuta è pari a circa 1,85 mq. Ha precisato che oltre il confine attoreo, su particella 1022, dovranno essere realizzate opere dalla parte convenuta per contenere il proprio terrazzamento e rifinirlo lungo la linea di demolizione e ha individuato precipuamente le opere che invece dovranno essere realizzate da parte attrice (demolizione di 50 cm di terrazzamento e delle connesse opere di fondazione;
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
oneri di discarica;
riempimento con terreno vegetale;
spese tecniche e diritti di segreteria) calcolando per gli interventi la somma di euro 700,00 oltre IVA, per le sole spese tecniche, comprensive di rilievi, presentazione comunicazione agli Uffici comunali competenti la spesa di euro 700,00 oltre IVA ed euro 100,00 per la presentazione della pratica di SCIA.
Pertanto, in definitiva la convenuta deve essere condannata alla restituzione della porzione di fondo come meglio indicato in consulenza con condanna al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 1.400,00 euro oltre IVA e 100,00 euro di spese per le opere necessarie per l'eliminazione fisica della porzione sconfinata, assorbita ogni altra questione.
Atteso l'esito della lite, le spese vanno compensate per la metà, rimanendo a carico di parte convenuta la residua parte che si liquida come da dispositivo che segue.
Vanno infine poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale ed in solido, le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulle domande proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione della porzione di fondo meglio indicata in consulenza e al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 1.500,00 oltre IVA, ci cui euro 100,00 di spese, per le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi meglio indicate nella consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente ritrascritta ed a cui si fa espresso rinvio con riferimento ad ogni migliore descrizione dei lavori indicati;
--compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione della restante parte, in favore dell'attrice, che liquida nell'importo di € 3.700,00, comprensivo di spese,
pagina 4 di 5 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
--pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali ed in solido, le spese occorse per la redazione della relazione di Consulenza tecnica di ufficio.
Benevento, 2 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1187/2021 R.G., avente ad oggetto: proprietà, vertente tra
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Epomeo 85 presso lo studio dell'avv. Parte_1
Colella Mario, dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione attrice
e
, residente in [...], Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Arpaise (BN) alla via Casino Papa n. 20 (foglio 6, particella 543 - sub 8 e particella 564 - sub
5) e di un terreno (fl. 4, particella 528) nelle vicinanze, conveniva in giudizio la per sentir CP_1
accertare la violazione delle distanze legali di un forno-barbecue con condanna alla demolizione dello stesso e alla restituzione di una porzione di fondo, nonché alla rimozione di una tubatura posta nel proprio terreno.
pagina 1 di 5 In particolare, lamentava l'immissione di fumi molesti e dannosi provenienti da un forno-barbecue installato dalla a ridosso del confine del proprio fondo, in violazione della normativa sulla CP_1
distanza legale, uno sconfinamento nella propria proprietà in esecuzione di alcuni lavori di manutenzione, nonché l'apposizione sul proprio fondo di una tubazione in PVC con immissione di liquidi di natura incerta.
La convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e pertanto con provvedimento del 2 luglio 2021 ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2024, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per note.
Ciò premesso, la domanda è fondata nei limiti di seguito precisati.
E' noto che il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'art. 890
c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni, è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima;
mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto (nella specie, un barbecue) dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino. La presunzione de qua non è una presunzione di danno, bensì una presunzione di pericolo che si produca il danno e prescinde dall'accertamento in concreto del danno medesimo, dovendo invece essere valutata in concreto la pericolosità del forno, ancorché non in attività (Cassazione civile sez. II,
20/06/2017, n.15246).
Ancora, con particolare riferimento alle immissioni, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati debba sempre fondarsi sull'art. 844 c.c., sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto.
In particolare è stato precisato che il richiamato articolo "detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita" (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 14180 del
12/07/2016).
pagina 2 di 5 Ciò premesso in punto di diritto, non può trovare accoglimento nella specie l'azione di ripristino relativa al forno, non sussistendone i relativi presupposti.
In particolare, la ctu espletata, improntata a criteri logici e sufficientemente motivata, le cui conclusioni pertanto ben possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, ha verificato che il
Regolamento Comunale non prevede norme circa la messa in opera di barbecue e piccoli forni, nulla prescrivendo circa le distanze da rispettare riguardo ai confini relativamente a tali elementi accessori alle costruzioni;
ha precisato che in ogni caso il forno-barbecue non è immediatamente prospiciente il balcone di parte attrice, anzi non confina affatto con quest'ultimo e si trova in vicinanza del confine con via pubblica (una mulattiera non in adiacenza alla proprietà attrice), concludendo che i fumi prodotti non possono produrre una quantità e concentrazione di fumi -peraltro continuata nel tempo- tale da arrecare molestia e pregiudicare la vita della parte attrice all'interno della sua abitazione.
Non colgono nel segno sul punto le contestazioni concernenti la mancata verifica del forno in funzione, attesa l'irrilevanza di un simile accertamento essendo invece sufficiente la potenzialità dell'esalazione nociva o molesta, potenzialità che nella specie è stata esclusa dal CTU.
Parimenti non può essere accolta la domanda volta alla rimozione della tubatura, avendo sul punto il consulente precisato che l'intera linea di scolo (di cui la tubazione fa parte) è interrotta in più punti, in maniera tale da non costituire uno scarico diretto dalla sommità (part. 1022 convenuta) a valle (part. 528 attorea). Ha evidenziato che il sistema di scolo di terrazzo e copertura riversava in passato i liquidi raccolti nella tubazione di scarico fino a giungere nei pressi del confine tra le due proprietà, risultando ad oggi l'intera linea interrotta in maniera tale da non giungere fino al fondo di parte attrice.
Né può determinarsi il danno causato dal presunto scolo passato, in assenza di elementi certi da cui evincere concretamente l'effettivo periodo di riferimento.
Ed invero, sul punto il ctu ha effettuato una stima meramente presuntiva considerando un periodo solo presumibile (dal sopralluogo effettuato dal ctp nel novembre 2020 alla citazione presentata in data febbraio 2021).
Neanche può soccorrere ai fini della quantificazione l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, posto che lo stesso presuppone che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.
pagina 3 di 5 Deve invece essere accolta la domanda di restituzione della porzione di fondo con riferimento al lamentato sconfinamento, avvenuto con la realizzazione da parte della convenuta di opere di sistemazione e pavimentazione di un terrazzamento situato al confine.
Sul punto il ctu ha effettivamente verificato che l'attuale terrazzamento insistente sulle particelle della convenuta si estende all'interno della particella dell'attrice per circa 50 cm e che l'area occupata dalle opere eseguite da parte convenuta è pari a circa 1,85 mq. Ha precisato che oltre il confine attoreo, su particella 1022, dovranno essere realizzate opere dalla parte convenuta per contenere il proprio terrazzamento e rifinirlo lungo la linea di demolizione e ha individuato precipuamente le opere che invece dovranno essere realizzate da parte attrice (demolizione di 50 cm di terrazzamento e delle connesse opere di fondazione;
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
oneri di discarica;
riempimento con terreno vegetale;
spese tecniche e diritti di segreteria) calcolando per gli interventi la somma di euro 700,00 oltre IVA, per le sole spese tecniche, comprensive di rilievi, presentazione comunicazione agli Uffici comunali competenti la spesa di euro 700,00 oltre IVA ed euro 100,00 per la presentazione della pratica di SCIA.
Pertanto, in definitiva la convenuta deve essere condannata alla restituzione della porzione di fondo come meglio indicato in consulenza con condanna al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 1.400,00 euro oltre IVA e 100,00 euro di spese per le opere necessarie per l'eliminazione fisica della porzione sconfinata, assorbita ogni altra questione.
Atteso l'esito della lite, le spese vanno compensate per la metà, rimanendo a carico di parte convenuta la residua parte che si liquida come da dispositivo che segue.
Vanno infine poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale ed in solido, le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulle domande proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione della porzione di fondo meglio indicata in consulenza e al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 1.500,00 oltre IVA, ci cui euro 100,00 di spese, per le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi meglio indicate nella consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente ritrascritta ed a cui si fa espresso rinvio con riferimento ad ogni migliore descrizione dei lavori indicati;
--compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna la convenuta alla rifusione della restante parte, in favore dell'attrice, che liquida nell'importo di € 3.700,00, comprensivo di spese,
pagina 4 di 5 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
--pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali ed in solido, le spese occorse per la redazione della relazione di Consulenza tecnica di ufficio.
Benevento, 2 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Enrica Nasti
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