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14 aprile 1951
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28 agosto 2015
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Art. 2.
Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di ((dieci)) membri.
((Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124))
Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di ((dieci)) membri.
((Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124))
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- 1. Riforma della Pa approvata dal Parlamento. Ecco le novitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 agosto 2015 · 0.83810675