Art. 2.
Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di ((dieci)) membri.
((Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124))
Capo dell'Ordine e' il Presidente della Repubblica.
L'Ordine e' retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di ((dieci)) membri.
((Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124))