Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
È legittima la delibazione - eseguita "incidenter tantum" dal giudice di rinvio cui sia stato demandato l'approfondimento istruttorio circa il numero dei concorrenti nel reato ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. - di responsabilità di correo frattanto deceduto e per il quale sia stata pronunciata la relativa declaratoria di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 49968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49968 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 992
Dott. BONITO Francesco M. S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28059/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS NN N. IL 23/05/1953;
avverso la sentenza n. 4808/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del dì 8 giugno 2009 questa Corte di Cassazione, sezione quinta, giudicando sulla legittimità della pronuncia resa dalla Corte di Appello di Milano l'11 novembre 2004 all'esito di una complessa vicenda fallimentare, la annullava con rinvio, per quanto di interesse nel presente giudizio, limitatamente alla pena inflitta a OS OV, a carico del quale confermava il giudizio di colpevolezza per le condotte contestate al capo A/1 della rubrica, che riqualificava come "fatto distrattivo" e rigettando il gravame di legittimità proposto da altri coimputati.
Le ragioni del disposto rinvio venivano in tal guisa precisate: "... la risposta fornita in sentenza circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 112 si limita ad un asserto, che non consente d'intendere quale sorte abbia avuto la ER, per poterla includere nel novero dei concorrenti.... ". Tanto perché detta posizione processuale, quella della ER appunto, nel complesso della vicenda processuale si atteggiava come determinante ai fini della sanzione, dappoiché l'aggravante applicata a carico dell'imputato-ricorrente dai giudici di merito, implica la partecipazione a titolo di concorso nella condotta fallimentare contestata di almeno cinque persone (art. 112 c.p., n.1, nella motivazione del giudice di legittimità divenuto, per mero errore materiale, L. Fall., art. 112). Giudicando in sede di rinvio, la terza sezione della Corte di Appello di Milano, preso atto del pronunciato di legittimità, con sentenza del 20.1.2009, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p. e della riqualificazione della condotta superiormente operata, rideterminava la pena a carico di OS OV, primieramente condannato ad anni sei, in anni quattro di reclusione, con la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque (la sanzione impugnata contemplava, viceversa, la interdizione perpetua dai pubblici uffici). A sostegno della sentenza la Corte distrettuale deduceva che, in seguito agli esperiti accertamenti istruttori, era stato accertato che la posizione processuale di ME ER era stata definita con sentenza del GIP n. 1507/1998, resa il 21.1.1998, con la quale, a mente dell'art. 425 c.p.p., era stato dichiarato non doversi procedere a suo carico perché il fatto non sussiste.
Cionondimeno riteneva la Corte di merito sussistente a carico del OS l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, considerando che il decreto con il quale a suo tempo venne disposto il giudizio a carico dello stesso OS OV in relazione alla contestazione per cui è causa, contemplava la individuazione nella posizione di concorrenti nel reato di AL AB, AV LE, Di VI GH e D'EC VI.
Per il AV ed il Di VI G., osservava il giudice dell'appello, la sentenza della Corte di legittimità inizialmente indicata aveva confermato la colpevolezza dei ricorrenti, unitamente a quella del OS, mentre altro concorrente, tale CI, aveva chiesto ed ottenuto di patteggiare la pena, come da sentenza resa dal GIP in data 17.3.1994, passata in giudicato.
Ai quattro concorrenti nel reato in tal guisa individuati (OS, AV, Di VI G. e CI) la Corte di merito aggiungeva altresì D'EC VI, inizialmente imputato di concorso nel reato fallimentare unitamente ai predetti imputati, ma a carico del quale era poi intervenuta sentenza dibattimentale di non doversi procedere perché estinto il reato per morte del reo.
Ad avviso della Corte, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, poteva legittimamente considerarsi la partecipazione del D'EC V. anche in assenza di una sentenza di condanna a suo carico, tenuto conto della natura procedimentale della sentenza di improcedibilità dell'azione penale nel frattempo intervenuta, giacché comunque accertato il fatto storico della sua partecipazione alla consumazione della condotta contestata a titolo di concorso.
Ed al rilievo difensivo che opponeva l'irritualità della considerazione del D'EC V. tra i concorrenti nel reato, dappoiché estraneo costui al giudizio rescindente, la Corte milanese ha opposto che il nuovo esame demandato al giudice di merito atteneva alla "pena inflitta al OS", con espresso riferimento alla ".... valenza dell'aggravante, non posta espressamente in campo per la determinazione dell'aumento di pena.....".
2. Si duole di tale sentenza con ricorso per cassazione l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento. Lamenta in particolare la difesa ricorrente che la seconda sezione della Corte di Appello di Milano, nel pronunciare il suo giudizio di colpevolezza a carico del OS, giudizio poi annullato dal giudice di legittimità, aveva espresso la sua valutazione di colpevolezza involgendo tra i concorrenti ai fini anche della determinazione della pena, CI, AV, Di VI G. e ER, in relazione alla quale la sentenza di rinvio ha chiesto un approfondimento motivazionale circa la sua reale partecipazione al reato. Di qui la tesi difensiva secondo cui la terza sezione della Corte di Appello milanese avrebbe travalicato i limiti del devolutum di legittimità, dappoiché, dopo aver accertato la non partecipazione della ER alla condotta incriminata, essa Corte ha accertato la partecipazione a titolo di concorso di altra persona, non considerata dalla sentenza di merito, annullata "limitatamente" determinazione della pena per il OS e passata in giudicato per tutto il resto.
Denuncia inoltre la difesa ricorrente che, a tutto concedere, la partecipazione del D'EC V. al concorso per cui è causa risulterebbe affermata dalla Corte milanese in violazione della presunzione di innocenza, dappoiché da nessuna autorità giudiziaria risulta essere stato espresso un giudizio di colpevolezza del predetto per i fatti contestati al OS, ne' può consentirsi un giudizio di colpevolezza "incidenter tantum" del D'EC V., come quello espresso dalla stessa Corte di merito nella sentenza impugnata al fine di irrobustire il giudizio relativo alla ricorrenza nel caso di specie dell'aggravante in parola.
Su tali premesse poggiano le conclusioni del ricorrente, il quale, chiede:
a) che si consideri la posizione della ER come giudizialmente definita con sentenza passata in giudicato;
b) che si affermi la illegittimità dell'affermata partecipazione a titolo di concorso del D'EC V. alla condotta consumata dal OS, sia perché accertata travalicando i limiti del devolutum di legittimità, sia perché mai dichiarata da alcuna autorità giudiziaria la sua colpevolezza;
c) che si dichiari estinto il reato per prescrizione, giacché il venir meno dell'aggravante in discussione riduce i limiti edittali della sanzione relativa alla fattispecie criminosa accertata e, conseguentemente, l'applicazione di un termine prescrizionale pari, nel massimo, ad anni quindici a decorrere dal 28.8.1990. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il gravame pone delicate questioni giuridiche relative alla nozione di giudicato progressivo ed ai limiti imposti al giudice di rinvio dalla sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, questioni peraltro tra esse strettamente connesse. La difesa ricorrente fonda le sue ragioni sulla nozione di giudicato progressivo, assumendo, come già innanzi sintetizzato, che al giudice di rinvio non competerebbe alcuna valutazione di merito esclusa quella circa la partecipazione della ER al concorso contestato agli altri imputati.
Al fine di valutare la fondatezza o meno della tesi ricorrente, giova prendere le mosse dall'insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con sentenza non recentissima ma tutt'ora attualissima nell'affermazione del principio di diritto dichiarato. Hanno affermato le sezioni unite con pronuncia n. 373/1990 che, anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia, come nel caso in esame, ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate ne' a queste inscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 624 c.p.p. ha inteso, dunque, fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico - concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato caso di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuino aspetti non più suscettibili di riesame:
anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto (Cass., Sez. Unite, 23/11/1990, n. 373, ric. Agnese).
3.2 Ciò posto osserva la Corte che, nel caso di specie, l'accertamento del fatto richiesto dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio perché censurata quella annullata per difetto di motivazione, fa riferimento alla sussistenza, nel caso di specie, di una condotta in concorso con il ricorrente OS, consumata da almeno altre quattro persone, a partire da quella riferibile a ME ER, della quale, ad avviso del giudice di legittimità, il concorso nel reato sarebbe stata affermato assertivamente e per il quale (concorso) la Corte riteneva necessario una motivata riconsiderazione. Ne consegue che la Corte di merito, ancorché in sede di rinvio, ha ogni potestà cognitiva su tale punto e cioè su quello della sussistenza o meno a carico del OS dell'aggravante data dall'art. 112 c.p., n. 1, integrando tale complessiva questione il devolutum della fase rescindente rinveniente dal giudizio di legittimità, assunto, esso giudizio, sul rilievo di una insufficiente motivazione al riguardo del giudice di merito. Il giudice di rinvio infatti, per costante insegnamento di questa Corte, giudica con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di merito nel caso in cui non sussista una preclusione che osti ad una nuova valutazione del fatto (Cass., Sez. 1^, 21/03/1996, n. 4882) fatto nello specifico dato dalla sussistenza o meno di un concorso penalmente rilevante a carico del OS nella consumazione del reato fallimentare e non già limitato alla sussistenza di una responsabilità della ER a titolo di concorso.
In applicazione di tali principi la Corte distrettuale milanese ha pertanto correttamente motivato nel senso che, oltre al OS ed a tre concorrenti la cui partecipazione al reato non è in contestazione, anche D'EC VI va considerato concorrente nel reato, e ciò ha fatto con delibazione di responsabilità incidenter tantum, posto che il D'EC V. è deceduto nel corso del giudizio di primo grado e per lo stesso è stata dichiarata l'estinzione del reato per questo.
Nè sul punto può darsi ingresso ai rilievi difensivi in premessa sintetizzati, dappoiché, per un verso, nei confronti di quest'ultimo era a suo tempo intervenuta una pronuncia di natura procedimentale (estinzione del reato per morte del reo) e, per altro verso, consentito al giudice di rinvio la delibazione incidenter tantum, ai soli fini cioè di valutare la sussistenza dell'aggravante a carico di un coimputato concorrente, in assenza di qualsivoglia implicazione processuale diretta di alcuno se non dell'imputato ricorrente.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenza di cui all'art. 616 c.p.p. quanto all'onere delle spese processuali.
P.T.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009