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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: LU SEBASTIANI Presidente ET DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2215/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Lazzoni e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 113/2025 del 31.03.2025, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. L'udienza prevista per la nuova comparizione personale dei coniugi, a seguito di apposita istanza, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Nelle note di trattazione scritta depositate le parti hanno quindi confermato di non volersi riconciliare e di non aver nel frattempo ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, insistendo altresì per la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. I coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con regime condiviso, ferma restando Per_1 la collocazione prevalente presso la madre, in abitazione sita in Via Verrazzano n. 66 in Treviglio (BG) ove la stessa, unitamente alla figlia, per prossimi motivi di lavoro, trasferirà la residenza non appena sarà emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Sig. Pt_2 concorda con il trasferimento della residenza della figlia e resta inteso che i due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé.
1 4. Considerata l'età di , il padre si intratterrà con la stessa secondo le di lei richieste, Per_1 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extrascolastici della figlia. La madre avrà cura che la frequentazione tra il padre e la figlia avvenga regolarmente, anche consentendo ampi periodi di permanenza presso lo stesso durante le festività e l'estate ed almeno per due week end al mese.
5. Per le vacanze natalizie e pasquali sarà seguito il criterio dell'alternanza, ovvero Per_1 trascorrerà il periodo natalizio e quello pasquale ad anni alterni. Entrambi i genitori si impegnano a non ostacolare periodi prolungati di permanenza della figlia con ciascuno di essi durante il periodo estivo, previo accordo con la stessa. Sarà cura dei genitori accertarsi, ad inizio di ogni anno scolastico, dei ponti previsti e stabilire concordemente le date in cui la figlia sarà presso ciascuno di loro. Resta chiaro che i genitori potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze della figlia legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici ed alle problematiche legate alla salute (malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé la figlia fuori Italia dovrà avere il previo consenso scritto dell'altro genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro, senza indugio, ogni problema, questione o novità inerente alla salute della figlia. Ciascun genitore dovrà sempre comunicare all'altro i propri recapiti, anche telefonici e, durante i periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, l'altro genitore potrà comunque comunicare con la stessa.
6. Il padre corrisponderà per il mantenimento di la somma mensile di Euro 200,00 (duecento) Per_1 mensili, da avere in valuta entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario o mezzo equipollente, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. 1 due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie e/o utili per i figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia. Pertanto, entrambi godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e ed allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore.
7. L'Assegno unico verrà percepito dalla madre.
8. I coniugi prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento di identità valido per l'espatrio per sé e la figlia minore.
9. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo, ad eccezione di quanto sopra scritto e rinunciano ai termini per l'impugnazione della sentenza.
10. Le spese legali del presente procedimento restano a carico del marito”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta.
2 Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra
[...]
e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data Pt_1 Parte_2
27.07.2013 ad Arcola (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2013, al numero 6, parte II, serie A;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di TO LU IA
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