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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Elena SOLLAZZO Presidente
Dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice relatore
Dott.ssa Francesca GRASSI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Valentina Porcellato del Foro di Padova
ADOTTANTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA con l'intervento del
Curatore speciale avv. , giusta nomina d'ufficio in Controparte_2
data 26 aprile 2024, per la minore (c.f. Persona_1
) C.F._3
INTERVENUTA
1 e con l'intervento del
MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica CP_3
presso il Tribunale di Vicenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Voglia far luogo all'adozione di c.f. Controparte_1
, nata a [...] il [...], da C.F._2
parte di , c.f. , nato a [...]_1 C.F._1 il 12/06/1972, con tutti gli effetti di Legge, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento, compreso provvedere ad anteporre al cognome dell'adottata il cognome dell'adottante”.
Per l'intervenuta:
“A fronte di quanto sopra esposto ed a fronte dell'esame della documentazione allegata dal patrocinio del ricorrente, il sottoscritto
Curatore Speciale della minore ritiene pertanto Persona_1
di poter fornire il suo consenso alla adozione da parte del sig.
di figlia della Parte_1 Controparte_1 moglie”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 8.04.2024, Pt_1
ha esposto:
[...]
2 - di aver contratto matrimonio il 24.10.2016 a Manila (Filippine) con la sig.ra , da cui è nata la figlia in Parte_2 Persona_1
data 15.10.2019;
- che i coniugi risiedono a Vicenza e, nel predetto nucleo familiare, è inserita stabilmente, sin dalla data del matrimonio, l'adottanda figlia della propria moglie, nata dalla Controparte_1 relazione di quest'ultima con il sig. ; Controparte_4
- che non ha mai conosciuto il padre Controparte_1
naturale, oggi deceduto;
- che, all'epoca del suo matrimonio con la madre, la ragazza aveva undici anni ed ha sempre considerato il ricorrente come genitore, risultando unita allo stesso da un fortissimo legame tanto da averlo indotto a presentare domanda di adozione, sussistendo il consenso della madre;
- che l'adottanda è di stato libero e non è stata adottata da altra persona;
- di aver compiuto gli anni 35 e di superare di 18 anni l'età dell'adottanda; tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto, previa acquisizione anche dell'assenso della figlia , da esprimere attraverso un curatore Per_1 speciale all'uopo nominato in ragione della sua minore età, di pronunciarsi l'adozione, da parte sua, di Controparte_1
a tutti gli effetti di legge;
rilevato che all'udienza dell'1.10.2024 avanti al Giudice delegato sono comparsi (adottanda), Controparte_1 Parte_1
(adottante) e (madre dell'adottanda e coniuge Parte_2 dell'adottante) che hanno prestato i consensi di legge, nonché il curatore speciale della minore (sorella Persona_1 dell'adottanda) che nulla ha opposto alla chiesta adozione;
3 rilevato che non è stato acquisito anche il consenso del padre naturale dell'adottanda, avendo il ricorrente documentato, attraverso la produzione in giudizio del certificato di morte, che il sig. CP_4
è deceduto in data 21.11.2023;
[...]
rilevato che le conclusioni del Pubblico Ministero sono favorevoli all'accoglimento del ricorso;
rilevato che l'adottante ha compiuto cinquantadue anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda; ritenuto, in definitiva, che sussistono tutte le condizioni di legge per far luogo alla richiesta adozione, che non ricorrono condizioni ostative ai sensi di legge e, in particolare, che l'adozione risulta conveniente per l'adottanda, corrispondendo ad un suo preciso interesse, come emerge dal ricorso, considerato il legame di natura familiare ormai presente da molti anni tra il sig. e l'adottanda, figlia Parte_1 dell'attuale coniuge;
rilevato, altresì, che l'art. 299 cod. civ. prevede, come regola generale, che l'adottato nell'ambito del procedimento di adozione dei maggiorenni assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo o aggiungendolo a quello originario proprio, e che in tal senso va disposto con la presente pronuncia in quanto conseguenza prevista dalla legge;
considerato che
debbano essere disposti gli ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 314 cod. civ., ad intervenuta definitività della presente sentenza;
ritenuto che
il pagamento delle competenze del curatore speciale della minore , liquidate come da dispositivo ex D.M. n. Persona_1
55/2014 con applicazione dei valori medi per la fase di studio e dei valori minimi per la fase introduttiva in riferimento alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, debba essere posto a
4 carico di parte ricorrente, con versamento da effettuare in favore dell'Erario, stante l'ammissione della minore al Persona_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, visti gli artt. 291 e segg. cod. civ., così provvede:
1) decide farsi luogo all'adozione da parte di , nato Parte_1
a Bari il 12.06.1972 - adottante - di Controparte_1
nata a [...] il [...], - adottata -, la
[...] quale, ai sensi dell'art. 299, comma 1, cod. civ., assumerà il cognome dell'adottante ( ) e lo aggiungerà al proprio, così che risulti Pt_1
Controparte_5
2) dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta sua definitività, alla trascrizione della presente sentenza nonché alla sua comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
3) pone a carico di parte ricorrente il pagamento delle competenze del curatore speciale della minore , liquidate per Persona_1 intero in complessivi € 2.303,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile del 7.01.2025.
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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