Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4787/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 4787 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Foggia al Corso Emanuele n. 28, presso lo studio dell'Avv. Costantino Roberta (C.F. ), dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._3
domiciliato in Carapelle alla Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 39, presso lo studio dell'Avv. Cericola Rocchina Anna Rita (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._4
procura in calce della memoria di costituzione
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 22.01.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 27.01.2025, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06.10.2023 ha chiesto, Parte_1
a modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 1550/2022, pubblicata il 07.06.2022, di rideterminare il contributo al mantenimento dei figli (nt. il 20.01.2011) e Per_1 Parte_2
(nt. il 11.10.2014), aumentando l'importo mensile di € 400,00 (200,00 in favore di ciascun figlio), previsto nella sentenza di separazione, nella maggior somma di € 600,00 (300,00 in favore di ciascun figlio), oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente, in particolare, ha dedotto:
• che con sentenza definitiva n. 1550/2022 del 07.06.2022, il Tribunale di Foggia ha posto a carico di il versamento CP_1
dell'assegno mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e oltre alle spese straordinarie al 50%; Per_1 Parte_2
• che l'importo stabilito con la sentenza di separazione, senza alcuna considerazione delle aumentate esigenze di vita dei figli minori, ha meramente confermato quanto previsto dal Presidente del Tribunale di
Foggia in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, allorquando i minori avevano sei e due anni;
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• che le attuali ed aumentate esigenze di vita dei figli minori, giustificano la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, prevendendo così una rideterminazione in aumento dell'assegno di mantenimento;
• che detto importo allo stato è insufficiente per far fronte alle esigenze di vita dei minori, legate alla loro crescita, essendo entrambi i figli in età adolescenziale, rispettivamente di anni quattordici il primo e nove la seconda;
• che il resistente ha omesso e ritardato il pagamento delle spese straordinarie;
• che la somma corrisposta a titolo di mantenimento ad oggi necessità di una revisione in quanto sul potere di acquisto delle somme erogate a titolo di mantenimento ha inciso significativamente nell'ultimo anno anche lo stato di guerra in Ucraina, determinando come conseguenza l'aumento della spesa alimentare, delle utenze domestiche oltre che dei costi di benzina.
Con memoria di costituzione del 11.10.2023, il resistente ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, di confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza di separazione n.
1550/2022, pubblicata in data 7.6.2022, del Tribunale di Foggia, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il resistente ha evidenziato:
• l'errata premessa del ricorso in punto di aggiornamento delle condizioni di separazione, precisando come la sentenza di separazione nello stabilire la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento aveva verificato le reali ed effettive condizioni economiche delle parti nonché le esigenze dei minori fino alla conclusione del giudizio, nel
2022, richiedendo tra l'altro anche il deposito di certificazione reddituale aggiornata;
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• la mancanza del presupposto fattuale dell'azione esperita, precisando come nel caso di specie la parte ricorrente abbia richiesto un
“aggiornamento” del mantenimento che, erroneamente si vuole rapportare ad una crescita anagrafica dei minori, già valutata dal
Giudice della separazione, senza allegazione di un effettivo sopraggiungere di specifiche e concrete esigenze a tale crescita;
• la totale carenza di prove in ordine alle sopraggiunte esigenze di vita dei minori, in quanto la richiesta di modifica viene fatta a distanza di un solo anno dalla sentenza di separazione;
• la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza di separazione, quale strumento che la controparte avrebbe dovuto concretamente utilizzare al fine di contestare la recente sentenza di separazione;
• la carenza di prove in ordine all'aumento delle esigenze ed alla perdita del potere di acquisto;
• l'infondatezza e irrilevanza del comportamento del resistente rispetto alle spese straordinarie, precisando come lo stesso ha sempre contribuito al pagamento di dette spese e che, comunque, trattasi di due obbligazioni che per quanto connesse tra di loro e ricomprese nell'obbligo di assistenza, sono indipendenti e prevedono procedure differenti;
• la mancata allegazione in ordine alla variazione delle condizioni economiche dei coniugi, allogando a tal proposito, certificazione reddituale aggiornata dalla quale si evince un ulteriore peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione della causa all'udienza dell'15.05.2024, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e
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conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c.
All'udienza del 15.5.2024, stante il carico di ruolo la causa è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.01.2025, all'esito della quale il
Giudice Istruttore si è riservato di riferire al collegio per la decisione, come da nuovo rito Cartabia.
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In via preliminare, si osserva come il ricorrente, con le note a trattazione scritta depositate in data 20.12.2024, abbia chiesto “ex art. 281 sexies c.p.c.
c.p.c.” rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione, sebbene il nuovo rito famiglia consenta per i nuovi procedimenti di famiglia l'applicazione esclusiva del nuovo rito all'uopo rubricato come da d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto sui procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Pertanto, la norma richiamata dal ricorrente non è pacificamente applicabile, essendo stato il presente giudizio introdotto il
06.10.2023. Si applica, quindi, il vigente art. 473 bis 22 co. 4° c.p.c., ratione temporis.
Passando all'esame del merito della domanda, si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti e le condizioni
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preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n. 28436/2017; Cass., n. 11488/2008).
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti
(economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. Nell'ambito del procedimento in discorso il giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante (cfr. Cass., n. 2147/2003).
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio
(o separazione) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui
“ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto
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e il deducibile” (così, di recente, Cass., n. 2953/2017; cfr. anche Cass., n.
17320/2005 e Cass., n. 30033/2011).
D'altra parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n.
174/2020).
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue.
Come prima cosa l'odierno procedimento è stato instaurato dalla ricorrente a distanza di un solo anno dalla intervenuta sentenza di separazione, pertanto, questo dato già di per sé costituisce un valido motivo di rigetto non potendo sussistere de plano accresciute esigenze dei minori tali da integrare una sopravvenienza in mancanza di specifiche deduzioni sul punto.
La ricorrente erra nell'argomentare la sopraggiunta accresciuta esigenza utilizzando come parametro i provvedimenti provvisori assunti all'inizio del giudizio di separazione in quanto gli stessi sono stati confermati, rebus sic stantibus, dall'emessa sentenza del 2022 con ciò confermandone la ritenuta attualità. Pertanto, è solo in riferimento a questo momento ed a quella statuizione che occorre far riferimento. Ecco spiegato perché l'accrescimento delle esigenze dei minori non può essere automatico, dovendosi considerare trascorso solo un anno dalla statuizione che si chiede di modificare e dovendosi ritenere quindi gravata l'istante di un onere di esplicita e specifica allegazione in ordine alla sopravvenienza giustificativa della richiesta modifica. Laddove, invece, la ricorrente abbia inteso censurare la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto dell'implicita accresciuta esigenza dei minori, di tal guisa a suo dire erroneamente confermando i provvedimenti
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provvisori, ebbene allora la parte istante avrebbe dovuto proporre appello avverso la stessa nei termini e nei modi di legge. Si rileva altresì che avverso la sentenza di separazione, divenuta oramai definitiva, non è stata proposta alcuna impugnazione della parte ricorrente, pur lamentando la stessa nell'odierno giudizio motivi di errata e/o carente motivazione.
Tanto premesso, andando, con maggiore impegno esplicativo, ad analizzare i motivi per i quali ad oggi la chiede la modifica delle condizioni Parte_1
di separazione, va rilevato che gli stessi non meritano accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Come anticipato, la non ha dedotto, né provato una specifica Parte_1
accresciuta esigenza dei minori rispetto alla sentenza di separazione né una modifica delle rispettive condizioni patrimoniali. Neppure risulta conferente l'utilizzata argomentazione relativa dalla perdita di potere di acquisto del denaro asseritamente determinata dalla guerra in Ucraina, dovendosi in ogni caso ritenere assodato come la rivalutazione prevista per legge, ex art 337 ter cc, degli assegni mantenimentali già copra il richiamato aspetto.
Ed ancora la stessa – nel dedurre come il Giudice della separazione, nel confermare le statuizioni assunte con l'ordinanza presidenziale del 21.1.2017, non abbia tenuto conto delle accresciute esigenze di vita dei minori, rimaste ferme allorquando gli stessi avevano rispettivamente sei e due anni – ha palesato come la doglianza fosse volta a censurare quella decisione e non a proporre una modifica giustificata da una sopravvenienza, rendendo evidente come la censura dovesse essere formulata in sede di impugnazione e non con il presente procedimento.
Infatti, il Giudice della separazione nel confermare le statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale del 21.01.2027, oltre a verificare le reali capacità economiche dei coniugi, invitando gli stessi al deposito di certificazione reddituale aggiornata, aveva valutato anche le esigenze di vita dei minori rapportate alla loro età sino a quel determinato momento storico (sentenza del
2022).
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Pertanto, le accresciute esigenze di vita dei minori oggi lamentate dalla ricorrente, sono stata già ampliamente considerate e valutate dal Giudice della separazione nel 2022, allorquando trattenuta la causa in decisione, confermava il quantum del mantenimento disposto con l'ordinanza presidenziale, mancando di tal guisa in questa sede il presupposto che giustifica la richiesta modifica.
Ed ancora alcuna rilevanza può assumere nell'odierno giudizio la condotta assunta dal resistente in ordine al mancato o tardivo pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, in quanto trattandosi di obbligazioni di natura differente la ricorrente munita di apposito titolo poteva tranquillamente procedere al recupero delle stesse.
Ciò posto, applicando i principi sopra menzionati, la domanda risulta infondata e va rigettata atteso che non risulta essere stato provata l'esistenza di fatti sopravvenuti rispetto alle circostanze già valutate in sede di emissione della sentenza di separazione, quali ad esempio, la modifica della situazione patrimoniale dei coniugi e le accresciute esigenze di vita dei minori a quella data e, dovendo la parte, se del caso, impugnare quel provvedimento ove non ne avesse condiviso le valutazioni. Si rileva ad ogni modo come le statuizioni in vigore potranno in ogni caso essere riviste nell'eventuale giudizio di divorzio o in un eventuale ulteriore giudizio di modifica, ove se ne presentassero le effettive condizioni.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano ex
D.M. n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con l'esclusione della fase istruttoria, nella specie non tenutasi e con riduzione del 50 % ex art. 4, comma 9, attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa o assorbita o dalle parti abbandonata, così provvede:
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• rigetta il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione proposto da per le ragioni esposte in parte Parte_1
motiva;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del procedimento che liquida in euro 1.698,50 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 31.01.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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