Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
In tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, e non potendosi fare applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto volti a evitare l'elusione del principio del "ne bis in idem" e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2017, n. 57202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57202 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
57202- 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente- Sent. n. sez. 1438/2017 CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.27001/2016 Rel. Consigliere - SALVATORE DOVERE - EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA VA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/03/2016 del GIP TRIBUNALE di ASTI sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentitele conclusioni del PG G. Dileo, in the client' zifeto il cons: чодесто RITENUTO IN FATTO 1. BE OV ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Asti, più dettagliatamente indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str. Censura che con la sentenza gli sia stata inflitta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che l'accordo non contemplava, ravvisando l'erronea applicazione dell'art. 445, co. 1 cod. proc. pen. in relazione alla citata norma incriminatrice e agli artt. 11 e 117 Cost. Il ricorrente rammenta che l'art. 445, co. 1 cod. proc. pen. esclude che unitamente alla pena applicata possano essere inflitte pene accessorie e misure di sicurezza, eccezion fatta per la confisca di cui all'art. 240 cod. pen. Quindi sostiene che la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str. ha solo formalmente natura amministrativa, trattandosi all'inverso di sanzione di natura sostanzialmente penale, sì da essere vera e propria pena accessoria. Ritiene che tale conclusione sia necessitata, alla luce della giurisprudenza formatasi in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dalla sentenza Engel c. Paesi Bassi dell'8.6.1976 e ribadita sino al tempo attuale. Una diversa qualificazione della sospensione della patente di guida in parola - della quale indica i caratteri che ne farebbero una sanzione penale integrerebbe una - violazione degli artt. 11 e 117 Cost., poiché frutto di una interpretazione in contrasto con gli artt. 6 e 7 DU, come interpretati tra le altre dalle sentenza CH c. Regno Unito del 9.2.1995 e Sud Fondi c. Italia del 20.1.2009, per le quali "tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto". Tale interpretazione è direttamente cogente per il giudice nazionale. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle medesime norme di legge, in relazione alla determinazione della durata della sospensione della patente in misura doppia, secondo la previsione dell'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str. per il caso di veicolo appartenente a persona estranea al reato. Sostiene il ricorrente che tale previsione è stata introdotta per il caso che non possa disporsi la confisca, la quale prima della novella recata dalla legge n. 120/2010 era riconosciuta essere sanzione penale. Da qui trae argomento per affermare che, in ragione del raddoppio della durata, la sospensione della patente di guida deve essere qualificata come sanzione penale. Aggiunge che la detta previsione del raddoppio della sanzione risulta anche irragionevole perché mentre colui che guida un veicolo che gli appartiene si vedrà confiscato il bene, con statuizione che può essere revocata in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, colui che guida un veicolo non confiscabile subisce il gravoso trattamento sanzionatorio determinato dal raddoppio della durata della sospensione della patente anche in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità. Avanza, in subordine, richiesta di proporre questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che gli sia stata applicata una pena accessoria con la sentenza di patteggiamento, ancorché ciò sia vietato dall'art. 445, co. 1 cod. proc. pen. Al fine di sostenere la censura asserisce che la sospensione della patente di guida deve essere qualificata come sanzione penale accessoria, anche per la necessità di attenersi alla definizione che della sanzione penale ha dato la Corte europea dei diritti dell'uomo; diversamente si profilerebbe una violazione degli artt. 11 e 117 Cost. Orbene, ritiene il Collegio che il ricorrente operi una personale rivisitazione dei principi che sono emersi nella giurisprudenza della DU (e della Corte di giustizia eurounitaria) a riguardo del divieto di bis in idem, dei quali non coglie l'ambito di applicazione. In primo luogo non può trovare consenso l'affermazione per la quale dalla giurisprudenza della Corte e.d.u. deriverebbe che "tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto", perché estrapolata dalla complessiva ricostruzione e quindi manipolata nel significato. La questione posta dal ricorrente non richiede di ripercorrere le ormai risalenti cadenze ricostruttive attraverso le quali si è pervenuti, nell'attualità, a individuare la concezione del divieto di bis in idem assunta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo. E' sufficiente rammentare che, secondo l'interpretazione della norma stessa fornita dalla corte di Strasburgo con le sentenze Engel c. Paesi Bassi dell'8.6.1976 e ND Stevens c. Italia del 4.3.2014, la reale natura delle misure sanzionatorie previste negli ordinamenti nazionali viene apprezzata alla luce delle loro concrete peculiarità e conseguenze, occorrendo analizzare i parametri idonei a rivelare la sostanziale essenza penale di un determinato provvedimento secondo i criteri della qualificazione dell'infrazione, della natura dell'infrazione e dell'intensità della sanzione comminata. Ma quel che qui rileva più direttamente è che, come si rammenta nella seconda delle decisioni appena 11citate, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 deve essere inteso nel senso che esso vieta di perseguire o giudicare una persona per un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di quest'ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli stessi. La garanzia sancita all'articolo 4 del Protocollo n. 7 entra in gioco quando viene avviato un nuovo procedimento e la precedente decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato". Si vuole evidenziare, quindi, che il tema della natura penale o meno di una sanzione, anche in contrasto con la qualificazione ad essa attribuita dall'ordinamento nazionale, è posto dalla giurisprudenza della Corte e.d.u. non per sindacare la potestà del legislatore di articolare il trattamento sanzionatorio in un ventaglio di strumenti, reperendoli nei diversi ordinamenti settoriali;
tecnica che, peraltro, al legislatore italiano è costituzionalmente imposta dal principio di sussidiarietà. La tutela apprestata dalla convenzione si oppone all'evenienza che si venga sottoposti ad un secondo giudizio per il medesimo fatto e quindi puniti due volte per il medesimo fatto. Non v'è preclusione, per contro, alla previsione e all'inflizione di una pluralità di sanzioni, applicate nel medesimo procedimento. Come accade per il reato che qui occupa.
3.3. Il secondo rilievo è manifestamente infondato. Si assume che se pure potesse riconoscersi natura di sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida quando applicata nelle misure 'ordinarie', essa ha senz'altro natura di sanzione penale quando applicata in misura raddoppiata;
e che il fatto di essere prevista in luogo della confisca ne svela la natura di sanzione penale, come d'altronde era questa prima della legge n. 120/2010. Orbene, osservato che non si vede in ragione di quale principio la durata di una sanzione può mutarne la natura (certo non può farsi perno sulla sola notevole afflittività della sanzione per identificarne la natura), risulta pregiudiziale la considerazione della conclusione alla quale mira l'argomentazione: dimostrare la inapplicabilità della sospensione della patente di guida, perché sanzione penale. Vale quindi quanto esplicato al precedente paragrafo 3.2., da sé sufficiente a dare conto della ritenuta manifesta infondatezza del rilievo.
3.4. Né si rinvengono quei profili di irragionevolezza della disciplina indicati dal ricorrente. La previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida la confisca per coloro che guidano stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori 1,5 g/l un veicolo a loro non appartenente in non appare manifestamente irragionevole perché con essa si persegue ulteriormente la finalità di prevenzione dei reati;
e perché il differente trattamento a seconda che the il veicolo condotto appartenga o meno a persona estranea al reato trova giustificazione nella diversa situazione fattuale, la quale impone strumenti di prevenzione differenziati. Né risponde al vero che il raddoppio non è connesso alla condotta del reo. Mentre non adeguatamente esplicato è il sospetto di illegittimità dell'art. 19 cod. pen. nella parte in cui non annovera tra le pene accessorie anche la sospensione della patente di guida, per contrasto con l'art. 3 Cost.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/9/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere سامن مالان Depositata in Cancelleria Oggi. 21 DIC. 2017/ Funzionano IZ TR Ciarra f