Art. 1. 1. La Repubblica promuove l'accesso alla funzione pubblica internazionale e riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, di seguito denominate «organizzazioni internazionali».
2. Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Ai fini della presente legge, e' funzionario internazionale il cittadino italiano che ha svolto o che svolge funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.
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Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.