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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. GI LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. NC UC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10325 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARLA ITRIA BELLU che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GRAZIELLA MASSIDDA che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “dato atto della pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio, si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: - Dare atto che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile.
- Confermare le condizioni della separazione consensuale, e pertanto:
- la sig.ra conserverà l'attuale sistemazione abitativa e, pertanto, continuerà a CP_1
dimorare, conservandone l'uso esclusivo, nella porzione immobiliare di proprietà del che rappresentava l'abitazione coniugale;
Pt_1
- il sig. conserverà il diritto di abitazione nel bilocale di comune proprietà Pt_1
realizzato nel corpo dell'immobile che ospita anche l'abitazione coniugale,
conservandone l'uso esclusivo;
- ognuna delle parti continuerà a pagare il 50% delle tasse comunali e dell'utenza di fornitura idrica relative alla casa coniugale e maturate dal 1 gennaio 2017;
- il continuerà ad estinguere le posizioni debitorie relative a pregresse tasse Pt_1
comunali ed all'utenza di fornitura idrica rimaste impagate e maturate fino al 31
dicembre 2016;
- la proprietà dell'immobile che ospita l'abitazione coniugale sarà divisa in parti uguali,
restando inteso che il trasferimento della quota di proprietà del in favore della Pt_1
è totalmente satisfattivo di ogni pretesa economica anche ai sensi e agli effetti di CP_1
quanto previsto dall'art. 5 della L. 01-12-1970 n. 898.
Con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse del resistente: “Considerato che il Tribunale con la sentenza parziale n.
61/2020, pubblicata in data 09.01.2020, ha già deciso sullo status, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capoterra il 14.05.1977,
conferma le restanti conclusioni rassegnate nella memoria 183 n. 1 c.p.c. che appresso si trascrivono:
“Voglia riconoscere il diritto della Signora a percepire un assegno CP_1
divorzile e conseguentemente porre a carico del Signor l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla Signora a tale titolo la somma mensile non inferiore a CP_1
200,00 euro, o la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare congrua in
2 ragione della capacità economica del coniuge onerato;
da adeguare annualmente in misura pari agli indici ISTAT;
2) con vittoria dei compensi del presente giudizio”.
In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'ordinanza istruttoria di rigetto del
21.10.2021, l'Avv. Massidda insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la memoria 183 n.2 c.p.c. (interrogatorio formale e prova per testimoni) volti principalmente a dimostrare il consistente apporto economico e contributo personale della moglie alle esigenze della famiglia ed alla formazione e accrescimento del patrimonio personale (immobiliare e mobiliare) del marito nel corso del matrimonio durato oltre 40 anni, nonché la sperequazione dei redditi dei coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/12/2018, ha domandato la pronuncia Parte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
data 14/05/1977 in CAPOTERRA, senza determinazione di un assegno divorzile e con conferma della disciplina della separazione consensuale.
Il ricorrente ha esposto che i coniugi si erano separati con omologa del 28/11/2016
riconoscendo la rispettiva autosufficienza economica e pattuendo che ciascuno avrebbe continuato a godere della porzione di immobile familiare di fatto utilizzata fino a quel momento, con condivisione degli oneri fiscali relativi all'immobile e previsione del suo obbligo di estinguere le esposizioni debitorie per tasse e utenza idrica non pagate.
Avevano inoltre previsto che avrebbero definito gli ulteriori rapporti economici con il divorzio mediante la divisione in parti uguali dell'immobile coniugale e l'attribuzione alla della quota di proprietà del ricorrente a soddisfazione di ogni pretesa ai CP_1
sensi dell'art. 5 legge 898/1970. I coniugi, infine, non si erano mai riconciliati.
si è costituita in giudizio non opponendosi alla pronuncia del CP_1
divorzio ma chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile non inferiore ad euro 200,00.
3 La resistente ha in particolare allegato di avere sposato il ricorrente nel 1977, e che
Per_ dall'unione coniugale erano nati i figli (1978) e (1980); la coppia aveva in Per_1
principio fissato la residenza familiare in un appartamento sito in un fabbricato edificato su un terreno di proprietà del e successivamente aveva realizzato un'altra Pt_1
abitazione nel medesimo fabbricato dove si era trasferita la famiglia;
i coniugi erano inoltre comproprietari di un immobile destinato ad attività produttiva rimasto nella disponibilità del per accordi raggiunti con la separazione mentre la casa Pt_1
familiare era stata assegnata alla il primo piano del fabbricato familiare era CP_1
stato diviso in due appartamenti che erano stati donati ai figli.
La resistente ha inoltre affermato di percepire la pensione di euro 820,00 e di avere sempre lavorato durante il matrimonio, precisando che dal 1979 aveva lavorato alle dipendenze dell'Unione dal 1988 ricoperto la carica di Sindaco Revisore Controparte_2
della società “Piombo Zincifera”, dal 1993 al 1998 alle dipendenze della
[...]
, e dal 2000 al 2012 alle dipendenze della con contratto part time, CP_3 CP_4
mentre il marito, titolare della pensione di euro 1.600 al mese, aveva prestato attività
lavorativa presso la AR IM.
Ha infine sostenuto di avere destinato le sue risorse alle esigenze della famiglia e alla crescita del patrimonio personale del marito e della coppia, e di avere dedicato il suo tempo libero alla cura della famiglia consentendo al marito di coltivare passioni quali la politica, la musica, la montagna e lo sport.
Sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il presidente f.f. ha confermato le condizioni di cui alla separazione.
Mutato il rito, le parti hanno confermato le domande formulate.
Con sentenza non definitiva n. 61/2020, pubblicata in data 9/01/2020, il Tribunale di
Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la causa è
proseguita per la decisione sulle ulteriori domande.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi rimessa al Collegio per la
4 decisione sulle domande formulate.
***
La resistente ha domandato il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Occorre a tal fine tenere conto dei criteri contemplati dalla norma, quali condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune, da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Come è noto, le Sezioni Unite hanno sancito con la sentenza n. 18287/2018 il definitivo superamento dello “storico” criterio del tenore di vita dei coniugi quale parametro di determinazione dell'assegno divorzile, chiarendo la funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa dell'assegno.
Devono quindi compararsi le condizioni economico patrimoniali dei coniugi e, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, devono essere accertate le cause del divario economico verificando se vi sia correlazione causale col contributo dato dal richiedente alla famiglia e alla creazione del patrimonio comune col sacrificio delle proprie aspettative personali e professionali,
e in prognosi futura, tenendo conto dell'età e dello stato di salute del richiedente.
Venendo al caso concreto, con la separazione (2016) i coniugi non hanno previsto il versamento di un assegno di mantenimento in favore della richiedente riconoscendo reciprocamente la loro piena autosufficienza economica.
Rispetto alla richiesta di assegno divorzile, la resistente si basa sull'asserito sacrificio di sue aspettative professionali a favore della realizzazione del marito, e sulla esistenza di un divario reddituale fra le rispettive condizioni economiche.
5 In proposito, il ricorrente ha documentato un reddito da pensione netto per 12 mensilità
pari ad euro 1.537,08 (730/2021), euro 1.629,50 (730/2022), euro 1.594,50 (730/2023),
attualmente non gravato da spese per prestiti o finanziamenti né oneri abitative.
Egli ha documentato inoltre di avere contratto nuove nozze (certificato matrimonio depositato il 13/11/2023) e che l'attuale moglie (62 anni) è priva di occupazione
(anagrafe lavorativa-contributiva in atti).
La resistente ha invece documentato un reddito da pensione netto per 12 mesi pari a euro 837,16 (730/2021), euro 837,83 (730/2022), euro 868,00 (730/2023), ugualmente non gravato da spese abitative in quanto dimora nell'abitazione coniugale, di proprietà
del ricorrente, in base agli accordi di separazione.
Le parti condividono al 50% le spese per oneri fiscali e utenze dell'immobile
(omologa).
Ebbene, alla luce di quanto allegato e documentato, non è ravvisabile un significativo divario fra le rispettive condizioni economiche delle parti, vieppiù considerato che il ricorrente provvede al mantenimento proprio e della attuale moglie;
né la richiedente può ritenersi priva di mezzi adeguati essendo titolare di una pensione di circa 850 euro al mese con la quale deve provvedere alle sue sole esigenze in assenza di oneri abitativi.
Sotto altro profilo, non risulta neppure ben comprensibile quali sacrifici concreti in termini di mancata realizzazione lavorativa e professionale la richiedente avrebbe sostenuto a vantaggio del patrimonio del coniuge o della famiglia, sia perché non è stata offerta alcuna specifica allegazione al riguardo, sia perché del patrimonio costituito durante il matrimonio è anch'essa titolare essendo comproprietaria del locale ad uso attività produttive nonché promissaria acquirente della quota del 50% della proprietà
della casa coniugale nella quale comunque, in base agli accordi di separazione, ha diritto di abitare in via esclusiva senza termine né condizioni.
In ogni caso, per sua stessa affermazione, la richiedente ha sempre stabilmente lavorato a tempo pieno durante il matrimonio, e soltanto tra il 2000 e il 2012, quando i figli
6 erano già maggiorenni e quindi era attendibilmente ridotto anche l'impegno di cura, ha lavorato part time.
Per le considerazioni svolte, la domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
Le domande istruttorie reiterate conclusivamente in via subordinata dalla resistente devono essere respinte.
È infatti condiviso dal Collegio il giudizio di inammissibilità della dedotta prova per interpello e per testi, giacché vertente su circostanze irrilevanti o non concludenti ai fini della decisione sulla domanda di assegno divorzile in funzione assistenziale o compensativa, oltre che in parte genericamente formulate e capitolate in modo da implicare giudizi e valutazioni preclusi al teste, nonché in parte non contestate
(memoria n. 2 art. 183 cpc di parte resistente: “1) “vero che al principio del matrimonio e fino al 1997 i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un Parte_2
appartamento sito al primo piano del fabbricato ubicato in Capoterra, alla Via Mameli,
n. 50; 2) “vero che durante il matrimonio i coniugi hanno costruito Parte_2
un'altra unità abitativa al piano terra del fabbricato sito in Capoterra alla Via Mameli, n.
50 che riconosce nel documento n. 8 che le viene esibito;
3) “vero che fino al mese di febbraio 2017, ovvero fino alla separazione, i coniugi hanno adibito ad abitazione familiare il piano terra del fabbricato di cui al punto 2; 4) “vero che durante il matrimonio i coniugi hanno acquistato in comunione tra loro al 50% ciascuno l'immobile ubicato al civico n. 52 della Via Mameli in Capoterra, originariamente destinato a falegnameria gestita dal padre della signora;
5) “vero che dopo la CP_1
separazione il signor ha concesso in locazione a terzi l'immobile di cui al Pt_1
precedente punto 4, trasformandolo in palestra”; 6) “vero che in costanza di matrimonio i coniugi hanno diviso il primo piano in due appartamenti che hanno donato ai due figli nell'anno 2010”; 7) “vero che le spese notarili per il rogito degli atti di donazione di cui al precedente punto 6 e per il mutuo fondiario concesso al figlio grazie alla Per_1
garanzia prestata dalla madre, sono state interamente sostenute dalla signora per CP_1
7 l'importo rispettivamente di € 6.700,00 al notaio come documenta la matrice Per_3
dell'assegno tratto sul conto Banca di Credito SA (doc. n. 9) che le viene esibito e €
2.200,00 al Notaio come da fattura (doc. n. 10) che le viene esibita”; 8) “vero che Per_4
con assegno in data 20.09.2011, tratto sul conto Banca di Credito SA, la signora ha donato al marito la somma di € 11.500,00 come da matrice dell'assegno (doc. CP_1
n. 11) che le viene esibita”; 9) “vero che durante la vita matrimoniale il signor Pt_1
ha lavorato alle dipendenze della AR IM con orario dalle 8,00 alle 17,00”; 10)
“vero che durante la vita matrimoniale la signora ha svolto i seguenti lavori: dal CP_1
1979 alle dipendenze dell'Unione Italiana Ciechi con orario full time, dal 1988 come
Sindaco Revisore della società “Piombo Zincifera”, dal 1993 al 1998 alle dipendenze del sempre con contratto a tempo pieno, infine, dal 2000 al 2012 alle CP_3
dipendenze della con contratto part-time dalle ore 8,15 alle 14,45”; 11) “vero CP_4
che la signora ha contribuito alla famiglia con il suo apporto economico che ha CP_1
interamente destinato alla famiglia”; 12) “vero che la signora ha dedicato alla CP_1
famiglia tutto il suo tempo libero”; 13) “vero che la signora durante il lungo CP_1
matrimonio si è occupata direttamente in prima persona della gestione della casa e della cura dei figli e del marito”; 14) “vero che negli anni 1990 e 1992 il signor ha Pt_1
frequentato l'Istituto Eleonora d'Arborea dove ha conseguito il diploma di scuola magistrale”; 15) “vero che il signor dal 1977 al 2005 ha praticato la caccia Pt_1
grossa ogni domenica (secondo il calendario venatorio)”; 16) “vero che per tutto l'anno
2009 il signor non ha percepito la pensione per cui, rimasto privo di risorse, ha Pt_1
potuto contare sull'apporto economico della moglie”; 17) “vero che il signor Pt_1
durante la lunga vita matrimoniale ha impegnato tutto il suo tempo libero dal lavoro per coltivare le proprie passioni: politica (è stato consigliere comunale del comune di
Capoterra, assessore dello stesso comune, consigliere provinciale e presidente della comunità montana), musica e sport”; 18) “vero che il signor dal 2011 al 2013 Pt_1
ha giocato a rugby con la squadra denominata “Old Rugby” ed ha partecipato alle
8 partite che si disputavano in varie città della nazione e estere quali: Alghero, Avezzano,
Spagna, Dublino e molte altre”; 19) “vero che il signor durante il mandato di Pt_1
consigliere provinciale, dal 2005 al 2010 e di presidente degli Enti dal Parte_3
2010 al 2015 si è recato spesso sia in Italia che all'estero (Russia, Cracovia, Amsterdam
e altre destinazioni)”; 20) “vero che il signor dal 14 al 26 agosto 2013 ha Pt_1
frequentato un master di strumento musicale (sassofono) in Francia”; 21) “vero che,
durante il matrimonio, il signor ha fatto parte di una compagnia teatrale”; 22) Pt_1
“vero che la signora mentre il marito era impegnato nelle attività ricreative e di CP_1
svago, restava a casa con i figli ad aspettare il suo rientro”; 23) “vero che ancora oggi il signor usufruisce delle detrazioni dei redditi (decennali) nel 730 per la Pt_1
sostituzione degli infissi in alluminio della casa familiare, acquistati con il contributo economico della moglie durante la convivenza”).
Le spese del giudizio, tenuto conto del rigetto della domanda di assegno divorzile e considerato il comune interesse alla pronuncia del divorzio, devono porsi in capo alla resistente per la metà e per il resto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 61/2020, pubblicata in data 9/01/2020, è stato pronunciato il divorzio fra le parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata da
CP_1
2. Condanna alla rifusione della metà delle spese del giudizio in CP_1
favore di che liquida in euro 1.800 (già dimidiati) per compensi Parte_1
di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva.
Cagliari, 15/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC UC GI LA
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