Sentenza 12 maggio 2001
Massime • 1
Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento per ritardo nel deposito delle sentenze, senza adeguatamente motivare in ordine al carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato - svolgente, all'epoca, le funzioni di presidente di sezione di tribunale - e senza considerare gli apprezzamenti espressi dallo stesso CSM sul conto del predetto magistrato in altra e pressoché coeva occasione in sede di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente di tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2001, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sez. -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sez. -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NO, elett.te dom.to in LOCALITA1, presso lo studio del Prof. Avv. NOME2, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12.
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.
- intimato -
avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del 20.9.2000 (Reg. Dep. n. 97/2000). Sentita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 9.2.2001;
Udito l'Avv. NOME2 per il ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del Dott. Vincenzo Maccarone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo
A seguito di ispezione ordinaria effettuata presso il Tribunale di OC dal 5 novembre al 2 dicembre 1997, il Ministro della Giustizia promuoveva, facendone richiesta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, azione disciplinare nei confronti del Dott. NO, all'epoca Presidente di sezione presso il suddetto Tribunale e attualmente Presidente del Tribunale di TA, il quale veniva incolpato della violazione dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, per avere, negli anni dal 1993 al 1997, in violazione del proprio dovere di laboriosità e di diligenza, posto in essere ritardi abnormi nel deposito di provvedimenti giudiziari da lui redatti e, in particolare, per avere depositato duecentosei sentenze civili con ritardi superiori al 120' giorno, di cui centonovantadue dopo 180 giorni e, di queste, quarantadue con un ritardo superiore all'anno, per avere depositato un'ordinanza riservata oltre il trentesimo giorno e per non avere ancora effettuato il deposito delle minute delle sentenze in quindici cause civili decise da oltre 180 giorni.
A conclusione della fase istruttoria e del successivo dibattimento, il Dott. NO veniva dichiarato responsabile dell'incolpazione ascrittagli e al medesimo veniva inflitta la sanzione dell'ammonimento.
La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, premesso che il ritardo aveva riguardato il deposito di centoottantacinque e non di duecentosei sentenze e ritenuto che la dilazione nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali integra un illecito disciplinare qualora non sussistano eventi giustificativi quali l'eccessivo carico di lavoro o gravi situazioni personali o familiari, rilevava che il comportamento tenuto dal magistrato era privo di giustificazione, dato che il medesimo aveva un carico di lavoro non diverso da quello dei colleghi operanti nella sezione, rispetto ai quali aveva cifre di rendimento non dissimili e anche inferiori o, comunque, sicuramente non eccezionali. Il giudice disciplinare aggiungeva che non poteva essere considerata come valida scusante l'ansia di perfezionismo cui aveva fatto riferimento l'incolpato - il quale aveva fatto presente che non licenziava le sentenze senza averne curato ogni particolare, persino sotto il profilo grafico - dato che il provvedimento giudiziale non è il fine della condotta del giudicante, ma uno strumento posto a servizio dei cittadini per la soluzione dei concreti problemi di vita e dato che la giustificazione addotta costituiva la prova che il Dott. NO non aveva saputo organizzare il proprio lavoro trovando un giusto punto di equilibrio fra l'esigenza di redigere provvedimenti ben costruiti e ben motivati e la necessità di rispondere sollecitamente all'attesa dei destinatari, castigati da ritardi eccessivi. Nella sentenza, infine, quanto alla sanzione che doveva essere erogata, veniva osservato che occorreva tenere conto delle ragioni ispiratrici della condotta del magistrato e della ottima carriera del medesimo, ampiamente documentata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dott. NO, che ha dedotto un unico, complesso motivo.
Soltanto il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 511 e vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.).
Sostiene, in primo luogo, il Dott. NO che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nell'affermare che il semplice ritardo nella emanazione dei provvedimenti giudiziari integra, di per sè, un illecito disciplinare ammenoché non ricorrano comprovati eventi giustificativi, avrebbe omesso qualsiasi indagine sull'elemento della colpa, la cui dimostrazione occorrendo accertare se il comportamento del magistrato sia riconducibile a negligenza o trascuratezza, perché, in caso contrario, si finisce con l'introdurre nell'ordinamento il principio della responsabilità oggettiva e dell'inversione dell'onere della prova - è necessaria affinché il suddetto art. 18 superi il vaglio di legittimità costituzionale e, quindi, affinché possa essere erogata la sanzione.
Deduce, poi, il ricorrente, con particolare riferimento al vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 C.P.C., che l'accertamento relativo al carico di lavoro, peraltro compiuto dal giudice di merito senza che sia stato tenuto conto di una memoria difensiva da lui depositata e senza adeguata valutazione del rilevato scrupolo da lui impiegato nella stesura dei provvedimenti giudiziari, lungi dal costituire elemento di colpa, avrebbe dovuto assurgere a causa di giustificazione, come la stessa Sezione disciplinare aveva in precedenza affermato in numerose sue decisioni, soltanto se si fosse considerato che egli, al momento di assumere l'incarico di Presidente di sezione del Tribunale di OC (che avrebbe dovuto portargli un carico di lavoro di molto inferiore agli affari trattati dagli altri magistrati), aveva acquisito l'intero ruolo civile, estremamente pesante, di un altro giudice. Lamenta, in proposito, il medesimo ricorrente come dalla Sezione disciplinare non siano stati tenuti presenti i rapporti informativi che lo riguardavano, redatti nel corso dell'intera carriera, tanto più che la quinta commissione del medesimo Consiglio Superiore della Magistratura, in occasione del conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di TA, aveva sottolineato la notevole laboriosità che lo aveva sempre contraddistinto "nonostante i gravosi impegni collegati alla dirigenza delle sezioni presiedute, come si evince dalla lettura delle allegate statistiche".
Queste censure sono fondate nei limiti che saranno indicati. Non sussiste il vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nel ricorso per cassazione, dato che nella sentenza impugnata non è stato affermato, nemmeno implicitamente, che per accertare la responsabilità disciplinare del magistrato, in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, non occorre indagare sull'elemento della colpa, ma è stato invece asserito che dal comportamento posto in essere dall'incolpato deriva la prova della negligenza e della trascuratezza qualora non venga appurata l'esistenza di una valida causa di giustificazione. Il che è conforme a quanto è stato sempre sostenuto da queste Sezioni Unite, oltre che dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dal momento che, una volta accertato che i ritardi sono tali da superare i limiti oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità, la lesione del prestigio dell'ordine giudiziario è intrinseca alla condotta stessa del magistrato (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 1992 n. 13013; v. pure Sez disc. 25 novembre 1999 n. 106, secondo cui non è il ritardo in sè che contrasta con i doveri del magistrato, ma la condotta neghittosa di cui il ritardo stesso costituisce effetto e manifestazione senza trovare cause giustificatrici).
Ricorre, viceversa, il vizio di motivazione per uno dei profili fra quelli indicati nel ricorso per cassazione, dato che la sentenza impugnata non appare sufficientemente motivata su una delle circostanze dedotte dal magistrato per escludere la sua mancanza di operosità e di diligenza.
Da parte di queste Sezioni Unite è stato costantemente affermato che il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro (cfr., più o meno negli stessi termini, Cass. Sez. Un. 2 febbraio 1999 n. 94, Cass. Sez. Un. 29 dicembre 1994 n. 11283, Cass. Sez. Un. 9 dicembre 1992 n. 13013 e Cass. Sez. Un. 21 aprile 1989 n. 1924). Analoghi principi sono stati più volte enunciati dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo stato sostenuto che i ritardi nel deposito delle sentenze, anche se consistenti e gravi, non rilevano sotto il profilo della diligenza (che costituisce un dovere del magistrato) tutte le volte in cui i fatti ascritti risultino determinati non da un comportamento di scarsa laboriosità o da negligenza o neghittosità, bensì da un carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato (Sez. disc. 25 novembre 1999 n. 102, Sez. disc. 30 luglio 1999 n. 72, Sez. disc. 19 aprile 1999 n. 15 e Sez. disc. 13 maggio 1998 n. 65) . Ed è stato aggiunto che la valutazione che deve essere effettuata dal giudice del merito deve avere riguardo alla complessiva situazione di lavoro dell'incolpato, tenendo presenti i profili qualitativi e quantitativi nonché gli aspetti inerenti alla complessiva organizzazione dell'ufficio (Sez. disc. 30 luglio 1999 n. 29) con particolare riferimento alla situazione del magistrato qualora il medesimo, oltre ad altre funzioni espletate, abbia - contestualmente svolto funzioni presidenziali con compiti di redazione delle relative decisioni (Sez. disc. 21 luglio 1999 n. 22). Nel caso in esame, il giudice disciplinare ha appurato che il Dott. NO, che svolgeva, a quel tempo, le funzioni di presidente di sezione presso il Tribunale di OC - le quali, al contrario di quanto ora assume il Ministero resistente, non consistevano soltanto nel compito "di assegnare i procedimenti ai giudici della Sezione", ma certamente attenevano, nei casi di decisione collegiale, anche allo studio dei processi assegnati ai relatori nonché al controllo della motivazione dei singoli provvedimenti prima della loro pubblicazione - aveva un carico di lavoro particolarmente gravoso, non dissimile da quello degli altri componenti della Sezione, tanto da aver redatto nell'arco di circa cinque anni, tra il mese di gennaio 1993 e il mese di febbraio 1998, novecento sentenze, di cui ottocentonovantatrè civili e sette penali (v. i dati riferiti dall'incolpato, non smentiti e riportati a pag. 9 della sentenza della Sezione disciplinare).
Orbene, tenuto conto dei principi di diritto sopra indicati, per affermare la responsabilità dell'incolpato non bastava rilevare che il ritardo era dipeso dall'ansia di perfezionismo del medesimo - circostanza, codesta, che, di per sè, non costituisce un punto decisivo della controversia e in relazione alla quale, quindi, non si ravvisa il vizio di motivazione dedotto nel ricorso per cassazione - ma occorreva accertare, atteso il suddetto carico di lavoro e secondo quanto ora deduce il ricorrente, se il carico in questione fosse compatibile con i compiti derivanti dalle funzioni conferite al magistrato, se ciò fosse noto al capo dell'ufficio e, quindi, se al medesimo magistrato fosse stato o no affidato, complessivamente, un impegno di gran lunga superiore a quello degli altri componenti del collegio.
Pertanto, poiché è stata omessa siffatta verifica - che, se compiuta, avrebbe potuto determinare una decisione della controversia diversa da quella emessa - e considerato, oltre tutto, che il giudizio di responsabilità dell'incolpato mal si concilierebbe con gli apprezzamenti che sarebbero stati espressi sulla laboriosità del Dott. NO, come questi assume, dal Consiglio Superiore della Magistratura in altra e pressoché coeva occasione (quella relativa alla assegnazione delle funzioni di Presidente del Tribunale di TA), il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, alla medesima Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Giusti motivi sussistono, atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso, per compensare interamente le spese di questa fase del giudizio fra il ricorrente e il Ministero della Giustizia.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra il ricorrente e il Ministero della Giustizia.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2001