Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2001, n. 195
CASS
Sentenza 12 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, ancorché sia sistematico, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato, dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo in questione sia sintomo di mancanza di operosità oppure se trovi giustificazione in situazioni particolari, che occorre adeguatamente dimostrare, collegate o allo stato di salute dell'incolpato o ad un eccessivo carico di lavoro. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento per ritardo nel deposito delle sentenze, senza adeguatamente motivare in ordine al carico di lavoro individualmente eccezionale gravante sul magistrato - svolgente, all'epoca, le funzioni di presidente di sezione di tribunale - e senza considerare gli apprezzamenti espressi dallo stesso CSM sul conto del predetto magistrato in altra e pressoché coeva occasione in sede di conferimento dell'ufficio direttivo di presidente di tribunale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2001, n. 195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 195
    Data del deposito : 12 maggio 2001

    Testo completo