Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 27/03/2026, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so Lodi,76;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca dei nulla osta al lavoro subordinato nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. AU AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione comunicato, con nota n. 13461 del 2.3.26, depositata in giudizio in data 22.1.26, di aver riscontrato positivamente l’istanza del ricorrente, come confermato dal suo legale nel corso della camera di consiglio, che ha dichiarato di non avere più interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della parziale sopravvenienza dei fatti posti a fondamento del nuovo provvedimento, rispetto all’emanazione di quello oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OS, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU AT | AR OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.