Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A 0 1 7 99 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 16236/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 4083 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 27 novembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio n. 21, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 4875 FI AN, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Govoni ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Pietro Borgieri n. 3, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 230/1999 del 9 settembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 5193/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Luigi Fiorillo e Mauro Govoni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 228 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al ET-Giudice del Lavoro di Bologna AN IN conveniva in giudizio l'Ente Poste esponendo “di aver maturato il diritto alla promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. per aver esercitato nel trimestre prescritto dalla legge, successivamente al 1° gennaio 1994, mansioni superiori a quelle di effettivo inquadramento di ex Vª categoria e per avere espletato con continuità fino al 25 novembre 1994 mansioni superiori, in forza di atti di conferimento formale, di fatto di ex VI categoria". La ricorrente 2 richiedeva, quindi, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella "ex VI categoria" dal 1° aprile 1994, nonché alle relative differenze retributive. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto che impugnava integralmente la domanda giudiziale della ricorrente e ne chiedeva il rigetto con ogni relativa conseguenza. L'adito ET accoglieva parzialmente il ricorso “dichiarando il diritto della ricorrente all'inquadramento nella VI categoria a partire dal 26 febbraio 1995" e condannava l'Ente “a corrispondere alla stessa ricorrente le relative differenze retributive" e -su appello "principale" dell'Ente Poste e su “appello incidentale” della IN - il Tribunale di Bologna (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) confermava integralmente la decisione impugnata e condannava l'Ente appellante for al pagamento delle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) con l'entrata in vigore del primo contratto collettivo di diritto privato, si applica anche ai dipendenti delle poste la regola generale, prevista dall'art. 2103 cod. civ., secondo cui l'assegnazione di un lavoratore a mansioni superiori, ove non effettuata in sostituzione di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del -posto, diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi (o come 190, sul stabilisce l'art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 3 1 "riconoscimento giuridico dei quadri intermedi” dopo il termine maggiore stabilito dalla contrattazione collettiva qualora si tratti di assegnazione a mansioni di quadro o a mansioni dirigenziali)>>; b) ciò significa che, quando - come nel caso di specie - non si tratti di mansioni di quadro o dirigenziali, il singolo lavoratore che sia stato assegnato (o che sia rimasto assegnato) a mansioni superiori dopo il 26 novembre 1994, senza che tale assegnazione sia stata effettuata, nei casi previsti, in sostituzione di un collega avente diritto alla conservazione del posto, matura il termine di tre mesi previsto dalla legge (appunto all'art. 2103 cod. civ.), e del resto dallo stesso c.c.n.l., esattamente il 26 febbraio 1995>>; c) questo è avvenuto nel caso di specie, per cui deve essere riconosciuto il diritto dell'appellata ad -2 ottenere in via definitiva l'inquadramento nelle mansioni superiori 01 prima svolte in via di fatto>>; d) l'Ente Poste non contesta che anche dopo il termine di riferimento del 26 novembre 1995 la signora IN abbia continuato a svolgere le medesime mansioni che svolgeva prima di tale data, ma si limita a sostenere in proposito che dal momento lo svolgimento di mansioni di pertinenza della ex sesto livello da parte di un dipendente inquadrato - come appunto appellata - nell'ex quinto livello non può essere considerato svolgimento di mansioni superiori: opinione che contrasta con il testo dell'art. 2103 cod. civ., e non può trovare accoglimento>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. POSTE ITALIANE propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'intimata AN IN resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 2103 cod. civ., 6 della legge n. 71/1994 e 1362 e segg. cod. civ. correlati agli artt. 37, 40, 41, 47 e 53 del c.c.n.I. ed all'accordo integrativo del 23 maggio 1995, nonché vizi di motivazione” - a) rileva che correttamente le sentenze, prima del ET, poi del Tribunale, hanno individuato nella data del 26 novembre 1994 (data di stipulazione del primo c.c.n.l. di diritto privato del personale non dirigente dell'Ente Poste) il momento dal quale applicare, al rapporto di lavoro dei postelegrafonici, la disciplina privatistica e l'art. 41 di detto c.c.n.l. ha classificato l'intero personale non dirigente in quattro aree funzionali così denunziate: area "di base, area "operativa", area "quadri di secondo livello", area “quadri di primo livello">>; b) deduce che, a norma degli artt. 46 e 47 c.c.n.l., in ciascuna delle aree e nel proprio settore di appartenenza il dipendente può essere adibito allo svolgimento di qualunque mansione 5 in essi ricompresa, a prescindere dal livello stipendiale di cui gode e del profilo rivestito>>; c) rimarca che il riferimento al contratto è in tutto e per tutto mancato nella sentenza che si impugna che anzi ha travalicato la volontà degli agenti contrattuali garantendo ultrattività alla declaratoria della disciplina pubblicistica che non poteva (e non doveva) rivestire efficacia alcuna, mentre la valutazione dell'inquadramento andava compiuta soltanto alla stregua della previsione del c.c.n.l. ... [sicché] il Tribunale ha privato di qualsivoglia efficacia, contravvenendo alle pattuizioni chiaramente espresse dalle parti collettive, l'intero impianto contrattuale voluto dagli agenti>>; d) censura la decisione del Tribunale che ha apoditticamente affermato che il mancato riconoscimento delle superiori (rispetto ad una dinami- تھے ca di inquadramento superata) mansioni violerebbe l'art. 2103 cod. civ.: la proposizione si mostra assolutamente apodittica specie alla luce della chiara volontà contrattuale in relazione alla quale (e ad essa sola) doveva essere compiuto l'accertamento imposto dall'art. 2103 cit.>>. ".Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa fondato e, quindi, II deve essere accolto. Infatti, non appare suffragata da alcuna valida argomentazione l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui vi sarebbe stata, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato il 26 novembre, una prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche 6 funzionali e delle categorie, sicché il nuovo sistema di classificazione del personale sarebbe diventato operativo solo con la stipulazione del contratto integrativo 23 maggio 1995. Nella considerazione che l'art. 6 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha disposto che ai dipendenti postali, sebbene il rapporto di lavoro fosse divenuto di diritto privato, continuava ad applicarsi la disciplina (sostanziale) pubblicistica fino alla stipulazione di un nuovo contratto, solo la volontà delle parti collettive avrebbe avuto il potere di stabilire che, sia pure transitoriamente, la regolazione di alcuni aspetti del rapporto fosse la stessa già prevista dalla predetta disciplina (che sarebbe diventata così di carattere negoziale). Ma il Tribunale ha omesso del tutto di scrutinare la volontà espressa dalle parti con il contratto 26 novembre 1994, l'unico che avrebbe potuto disporre in tal senso, desumendo, con evidente errore R M logico-giuridico, tale regola pattizia dal successivo accordo integrativo al quale, con evidente contraddizione, nega qualunque effetto retroattivo;
omettendo comunque di considerare le clausole del contratto nazionale e di verificare se, ancor prima della stipulazione dell'integrativo, si fosse già proceduto ai nuovi inquadramenti. In ordine alla doverosa ratio decidendi, secondo cui le mansioni di fatto svolte, corrispondenti alla ex VI (o V) categoria, da dipendente 7 già inquadrato nella V (o IV) categoria, controversie del tutto analoghe sono state già decise dalla Corte con le sentenze 18 luglio 2002, n. 10461, 18 luglio 2002 n. 10462 e 19 luglio 2002, n. 10625, delle quali si riporta integralmente la motivazione. E' pacifico che il contratto collettivo, in vigore dal 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'azienda postale, aveva previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale ripartito su quattro aree, assegnando, in particolare, ad un'unica "Area operativa" il personale già appartenente alla IV, V e VI categoria nel regime pubblicistico e facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata. Precisavano al riguardo le clausole contrattuali (in particolare, art. 37 e 40) che le differenti posizioni retributive - con un sistema di progressione dall'una all'altra basata 0 8 sull'esperienza lavorativa e su accertamenti di professionalità -non costituivano posizioni giuridiche diversificate collegate a mansioni differenti, concretando assegnazione di mansioni superiori soltanto quelle corrispondenti ad un'area diversa (superiore) a quella di inquadramento. Con riguardo a questa classificazione dei dipendenti postali, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo, sia pure incidentalmente, di affermare, con esclusivo riguardo al periodo lavorativo svoltosi successivamente al 26 novembre 1994 (di cd. "privatizzazione 8 sostanziale" del rapporto di lavoro), la necessità di verificare, nel nuovo sistema di classificazione del personale, se realmente alle tre posizioni retributive differenziate all'interno dell'area operativa non corrispondessero distinti profili professionali;
che se, invece, così fosse risultato, la norma inderogabile dell'art. 2103 c.c. non avrebbe consentito all'autonoma collettiva di considerare equivalenti, agli effetti dell'inquadramento, mansioni diverse, ciascuna corrispondente ad un differente livello retributivo. Infatti, una volta che la stessa autonomia collettiva abbia espresso un sistema in forza del quale la progressione da una posizione ad altra non comporta soltanto un aumento retributivo ma anche un mutamento dei contenuti professionali della prestazione, non ha poi il potere di escludere gli effetti collegati dall'art. 2103 c.c. allo svolgimento di mansioni proprie ا ل ل ه del livello retributivo superiore (da considerare, nella sostanza, vere e proprie qualifiche). Orbene, sul piano dei principi giuridici, la sentenza impugnata non si è discostata da tale impostazione, sulla cui base ha riconosciuto il diritto del lavoratore ad una vera e propria qualifica superiore, denominata dal contratto in termini di terza posizione retributiva;
ma è sul terreno dell'accertamento di fatto dell'assetto negoziale voluto dalle parti che le critiche della ricorrente sono pienamente fondate. 9 Invano, infatti, si cercherebbe nella motivazione un'indagine appropriata in ordine alle disposizioni del contratto collettivo idonee a suffragare la conclusione che alle posizioni retributive diversificate corrispondono diversi profili professionali. Come esattamente deduce la ricorrente, il Tribunale si è in sostanza limitato a verificare che vi era stato, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, lo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a quelle proprie della ex V categoria da parte di dipendente già inquadrato nella ex IV categoria. Al contrario, doveva aversi riguardo esclusivo al nuovo sistema di classificazione per poter affermare che alle tre, distinte, posizioni retributive, corrispondessero, secondo il contratto, distinti profili professionali verticalmente ordinati. Ciò, invero, si trova affermato nella motivazione, nella parte in R R cui si dice che non v'è dubbio che all'interno delle aree permangono rilevanti differenze tra le mansioni che in concreto vengono richieste ai lavoratori, con profonde differenziazioni sia per quanto riguarda le mansioni sia per quanto riguarda l'aspetto retributivo, e che corrispondono al vecchio inquadramento nelle ex IV, V e VI Cat., ritenendo ciò dimostrato dalla previsione di diverse posizioni retributive interne all'area, ma senza fondare tale conclusione sull'esame completo e logicamente coerente delle clausole contrattuali. 10 per giungere ad affermare che, ad onta degli aspetti formali, nella nuova classificazione era stata in realtà conservata la distinzione tra le mansioni corrispondenti alle precedenti categorie, occorreva, innanzi tutto, accertare se le parti avessero previsto distinti profili professionali ovvero un unico profilo professionale per tutti gli appartenenti all'area operativa (spiegando adeguatamente il significato da attribuire all'adozione di una declaratoria unica e alla previsione di fungibilità e surrogabilità tra i dipendenti appartenenti all'area). Al riguardo, valorizzare la circostanza che le mansioni svolte in чео precedenza fossero state di fatto conservate dai dipendenti nella vigenza del nuovo sistema di classificazione, non è conforme ai precetti del diritto e della logica. Non è contestato che nella stessa area di inquadramento siano state accorpate mansioni di diverso livello professionale (tanto è vero che il Tribunale riferisce della previsione contrattuale relativa alla fungibilità anche "verticale" delle mansioni). Ma la contrattazione collettiva ben può compiere tale operazione, considerando formalmente equivalenti e retribuendo identicamente mansioni di contenuto professionale diverso (dovendosi escludere l'esistenza di un principio inderogabile di parità di trattamento, idoneo a consentire un sindacato di ragionevolezza: cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1993, n. 6030; 17 maggio 1996, n. 4570). 11 Ed allora, nella situazione descritta, è ben comprensibile che il datore di lavoro, anche per evitare possibili dequalificazioni professionali 8certamente concepibili tra mansioni comprese all'interno di uno stesso livello di inquadramento: cfr. Cass. 10 agosto 1999, n. 8577), abbia conservato tendenzialmente i medesimi compiti ai dipendenti. Più in particolare, nel ragionamento del Tribunale assume rilievo centrale l'esistenza di posizioni retributive differenziate all'interno dell'area. Sarebbe stato però necessario, per ritenerle delle vere e proprie qualifiche, ricostruire l'intenzione dei contraenti siccome espressa nel senso di far corrispondere a ciascuna posizione retributiva distinti profili professionali. Soprattutto, meritavano adeguate risposte, del tutto omesse, le argomentazioni dell'azienda secondo cui l'assegnazione delle diverse posizioni retributive rispondeva a due diversi criteri: il primo imposto dal regime transitorio, in quanto si dovevano continuare a mantenere differenziati i livelli retributivi acquisiti in precedenza;
il secondo concernente il funzionamento a regime, secondo il quale la progressione nelle posizioni retributive rappresentava una carriera puramente economica. 12 In ordine a questo secondo aspetto, il Tribunale ha preso in esame la previsione contrattuale secondo cui a progressione nelle posizioni retributive sarebbe avvenuta per accertamento professionale e valutazione dell'esperienza lavorativa, ma senza indagarne il significato e senza giustificare la conclusione, necessariamente implicita nella ricostruzione operata, che il conseguimento di una posizione economica superiore dovesse comportare l'assegnazione a mansioni diverse e superiori. Vi è ancora un elemento di contraddizione notevole nella motivazione della sentenza impugnata. Il Tribunale ha esaminato il contenuto del "Documento riepilogativo” in tema di inquadramento del maggio 1995, nella parte in cui dettava i criteri di attuazione graduale dell'istituto della fungibilità, rilevando che la fungibilità e surrogabilità erano state previste senza limiti tra le mansioni classificate come di V categoria e quelle di VI categoria, mentre doveva essere evitata tra le dette mansioni e quelle proprie della IV categoria. Ne ha desunto la sostanziale ultra-attività degli inquadramenti basati sulle categorie. Al contrario, la circostanza verificata dal Tribunale sarebbe stata idonea a dimostrare che, malgrado la differenziazione retributiva, nessuna distinzione poteva più farsi tra i contenuti professionali delle 13 mansioni già corrispondenti alla VI e della V categoria. Quanto poi alla posizione dei dipendenti già inquadrati nella ex IV categoria, il termine “evitare" induce piuttosto a pensare ad un programma organizzativo del datore di lavoro in fase di prima attuazione del nuovo sistema di classificazione, nella prospettiva già delineata al punto n. 13, non essendo argomento sufficiente per escludere, tra l'altro, che un dipendente neoassunto per l'area operativa con la prima posizione retributiva non potesse essere assegnato a mansioni diverse da quelle già svolte dai dipendenti dell'ex IV categoria senza acquisire il diritto ad una posizione retributiva superiore. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che alle posizioni retributive differenziate all'interno dell'area corrispondessero in realtà mansioni diverse e che, quindi, le dette posizioni sostanziassero delle 跟 vere e proprie qualifiche. Di conseguenza, ha affermato - correttamente, come si è detto, sul piano del diritto che questa disciplina degli inquadramenti non consentisse alle parti collettive di escludere l'operatività dell'art. 2103 c.c.. L'accertamento di fatto, logicamente pregiudiziale all'applicazione del principio di diritto, presenta, però, i vizi di motivazione omessa e insufficiente, per non avere esaminato le clausole contrattuali onde verificare se consentissero di collegare 14 - - determinate mansioni alle diverse posizioni retributive, sancendo in pratica l'ultra-attività del sistema di inquadramento precedente, nonché contraddittoria, per avere utilizzato, a sostegno della decisione, argomentazioni inidonee sotto il profilo logico-giuridico. Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda in un nuovo giudizio al necessario esame delle disposizioni del contratto collettivo al fine di verificare se all'interno dell'area operativa, le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale>>. HII -. La sutrascritta motivazione delle cennate sentenze appare idonea a determinare - in accoglimento del ricorso - la cassazione anche della decisione impugnata nel presente giudizio, con conseguente rinvio 0 I 1 3 A D 3 S , S della causa alla Corte di Appello di Firenze che provvederà, altresì, a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, ぎった・ alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso, in Roma, il giorno 27 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Kali estensre 15 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 6 FEB. 2003 oggi, IL CANCELLIERE