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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4411/2024 promossa da:
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F. 13476050151), con il patrocinio dell'avv. TREVES DARIO ITALO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TREVES DARIO ITALO
RICORRENTE contro
AD AZ (C.F. [...]), contumace
RESISTENTE
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare il diritto della ricorrente ad accedere ai locali preposti per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e conseguente restituzione e\o disinstallazione e\o rimozione del contatore 03323022000882 ubicato in
Magnago alla Via Matteotti, 9 2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ex art. 281 decies cpc AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl, in qualità di esercente il servizio di distribuzione del gas, adiva questo Tribunale per far accertare il proprio diritto pagina 1 di 4 ad accedere al contatore gas per l'utenza intestata alla resistente Signor AD AZ, di cui sopra, presso l'immobile sito in 20020- Magnago in Via Matteotti, 9, al fine di poter procedere alla disalimentazione o disintstallazione del contatore gas.
A sostegno della propria istanza la ricorrente allegava la morosità del resistente, cui era intestato il contratto di fornitura con la società di vendita, e l'esistenza di un proprio obbligo di disalimentazione ex artt. 13 e ss. TIMG e 35.5 e 40.2 TIVG, non essendo possibile nel caso concreto provvedere all'interruzione dell'alimentazione del PDR.
Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Domanda attorea
Ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda.
In termini generali, si evidenzia che sull'impresa di distribuzione, quale l'odierna ricorrente, grava l'onere di provvedere alla sospensione od interruzione della fornitura su richiesta della società venditrice in caso di morosità del cliente finale, come da Allegato A delle deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - AEEG n. 99/2011 (doc. 4), in tutte le ipotesi in cui il Gruppo di Misura non sia accessibile dall'esterno e/o l'utente si opponga all'intervento.
L'impresa di distribuzione, per espressa previsione della normativa di settore (art. 13 bis TIMG), è tenuta ad esperire tutte le necessarie azioni giudiziarie, anche esecutive, volte a conseguire il risultato della disalimentazione del contatore, di sua proprietà, onde assicurare l'effettiva cessazione della fornitura.
La vincolatività della normativa secondaria tecnica dettata dall'AEEG per le imprese di distribuzione, di vendita e per il cliente finale è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato (sent. n. 2521/2012) e da plurime sentenze della Corte d'Appello di Milano (a titolo esemplificativo, n. 245/2023; n. 2043/2017;
n. 4025/2017; n. 4330/2016).
In particolare, la Corte di Appello ha riconosciuto il diritto della società di distribuzione di procedere alla disalimentazione del PDR, ove sia stato rispettato l'iter procedimentale sino all'attivazione del servizio di default per morosità del cliente finale.
Ciò premesso in termini generali, si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente dimostrava l'esistenza di tutti i presupposti per procedere alla disalimentazione del contatore gas per l'utenza intestata al resistente.
Più nel dettaglio dalla documentazione depositata da parte ricorrente risulta che:
pagina 2 di 4 AD AZ, quale cliente finale della fornitura di Gas ha sottoscritto contratto di somministrazione per uso proprio con la società di vendita Gruppo Hera s.r.l., i è reso inadempiente nel pagamento delle fatture di cui in allegato (doc. 1) afferente al periodo dal novembre 2023 al maggio
2024 per importo complessivo, superiore all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione, ed è quindi risultato moroso nei confronti della società di vendita Hera s.r.l. come da lettere di sollecito e intimazione di pagamento Gruppo Hera s.r.l. (doc. 2);
la società di fornitura provvedeva quindi ad invio di lettera di risoluzione del contratto di somministrazione di gas naturale 03323022000882 (doc. 3) - codice PDR 03323022000882 con richiesta al distributore locale di cessazione amministrativa per il punto di prelievo oggetto della fornitura, in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ARG/gas/99/11;
veniva quindi attivata la procedura di fornitura di gas in “default” da parte di Aemme così come previsto dagli artt. 30-31 del Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale (di seguito per brevità “TIVG) (doc. 4) a favore dell'utente finale AF IJ stante la conseguente cessazione amministrativa dell'utenza, ai sensi dell'art 13 del Testo Integrato di Morosità Gas (di seguito per brevità “TIMG”);
come previsto dalla normativa di settore art. 13 comma 6 e 13 bis comma 1 del TIMG (doc. 5) la società di distribuzione Aemme attesa l'impossibilità di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas sito presso l'abitazione di AF IJ (come da documentazione allegata)
il ricorso si giustifica al fine ottenere l'accesso per la disalimentazione del punto di riconsegna del gas alimentato dal contatore con matricola 03323022000882 intestato a AF IJ e situato presso l'appartamento ove lo stesso risiede in -20020- Magnago in Via Matteotti, 9 stante l'impossibilità di accedere ai locali.
Pertanto, essendo stato rispettato l'iter procedimentale per la disalimentazione del contatore ed essendo l'inadempimento del resistente di non lieve entità, come risulta dalla documentazione allegata, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del rito, della serialità della controversia e del suo modesto valore economico.
QM . pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl di ad accedere ai locali preposti per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e conseguente restituzione e\o disinstallazione e\o rimozione del contatore 03323022000882 ubicato in Magnago alla Via Matteotti, 9, intestato al resistente;
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl, che liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, oneri di legge ed anticipazioni documentate, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4411/2024 promossa da:
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (C.F. 13476050151), con il patrocinio dell'avv. TREVES DARIO ITALO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TREVES DARIO ITALO
RICORRENTE contro
AD AZ (C.F. [...]), contumace
RESISTENTE
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
1) In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare il diritto della ricorrente ad accedere ai locali preposti per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e conseguente restituzione e\o disinstallazione e\o rimozione del contatore 03323022000882 ubicato in
Magnago alla Via Matteotti, 9 2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ex art. 281 decies cpc AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl, in qualità di esercente il servizio di distribuzione del gas, adiva questo Tribunale per far accertare il proprio diritto pagina 1 di 4 ad accedere al contatore gas per l'utenza intestata alla resistente Signor AD AZ, di cui sopra, presso l'immobile sito in 20020- Magnago in Via Matteotti, 9, al fine di poter procedere alla disalimentazione o disintstallazione del contatore gas.
A sostegno della propria istanza la ricorrente allegava la morosità del resistente, cui era intestato il contratto di fornitura con la società di vendita, e l'esistenza di un proprio obbligo di disalimentazione ex artt. 13 e ss. TIMG e 35.5 e 40.2 TIVG, non essendo possibile nel caso concreto provvedere all'interruzione dell'alimentazione del PDR.
Parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Domanda attorea
Ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda.
In termini generali, si evidenzia che sull'impresa di distribuzione, quale l'odierna ricorrente, grava l'onere di provvedere alla sospensione od interruzione della fornitura su richiesta della società venditrice in caso di morosità del cliente finale, come da Allegato A delle deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - AEEG n. 99/2011 (doc. 4), in tutte le ipotesi in cui il Gruppo di Misura non sia accessibile dall'esterno e/o l'utente si opponga all'intervento.
L'impresa di distribuzione, per espressa previsione della normativa di settore (art. 13 bis TIMG), è tenuta ad esperire tutte le necessarie azioni giudiziarie, anche esecutive, volte a conseguire il risultato della disalimentazione del contatore, di sua proprietà, onde assicurare l'effettiva cessazione della fornitura.
La vincolatività della normativa secondaria tecnica dettata dall'AEEG per le imprese di distribuzione, di vendita e per il cliente finale è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato (sent. n. 2521/2012) e da plurime sentenze della Corte d'Appello di Milano (a titolo esemplificativo, n. 245/2023; n. 2043/2017;
n. 4025/2017; n. 4330/2016).
In particolare, la Corte di Appello ha riconosciuto il diritto della società di distribuzione di procedere alla disalimentazione del PDR, ove sia stato rispettato l'iter procedimentale sino all'attivazione del servizio di default per morosità del cliente finale.
Ciò premesso in termini generali, si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente dimostrava l'esistenza di tutti i presupposti per procedere alla disalimentazione del contatore gas per l'utenza intestata al resistente.
Più nel dettaglio dalla documentazione depositata da parte ricorrente risulta che:
pagina 2 di 4 AD AZ, quale cliente finale della fornitura di Gas ha sottoscritto contratto di somministrazione per uso proprio con la società di vendita Gruppo Hera s.r.l., i è reso inadempiente nel pagamento delle fatture di cui in allegato (doc. 1) afferente al periodo dal novembre 2023 al maggio
2024 per importo complessivo, superiore all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione, ed è quindi risultato moroso nei confronti della società di vendita Hera s.r.l. come da lettere di sollecito e intimazione di pagamento Gruppo Hera s.r.l. (doc. 2);
la società di fornitura provvedeva quindi ad invio di lettera di risoluzione del contratto di somministrazione di gas naturale 03323022000882 (doc. 3) - codice PDR 03323022000882 con richiesta al distributore locale di cessazione amministrativa per il punto di prelievo oggetto della fornitura, in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ARG/gas/99/11;
veniva quindi attivata la procedura di fornitura di gas in “default” da parte di Aemme così come previsto dagli artt. 30-31 del Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale (di seguito per brevità “TIVG) (doc. 4) a favore dell'utente finale AF IJ stante la conseguente cessazione amministrativa dell'utenza, ai sensi dell'art 13 del Testo Integrato di Morosità Gas (di seguito per brevità “TIMG”);
come previsto dalla normativa di settore art. 13 comma 6 e 13 bis comma 1 del TIMG (doc. 5) la società di distribuzione Aemme attesa l'impossibilità di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas sito presso l'abitazione di AF IJ (come da documentazione allegata)
il ricorso si giustifica al fine ottenere l'accesso per la disalimentazione del punto di riconsegna del gas alimentato dal contatore con matricola 03323022000882 intestato a AF IJ e situato presso l'appartamento ove lo stesso risiede in -20020- Magnago in Via Matteotti, 9 stante l'impossibilità di accedere ai locali.
Pertanto, essendo stato rispettato l'iter procedimentale per la disalimentazione del contatore ed essendo l'inadempimento del resistente di non lieve entità, come risulta dalla documentazione allegata, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del rito, della serialità della controversia e del suo modesto valore economico.
QM . pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl di ad accedere ai locali preposti per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e conseguente restituzione e\o disinstallazione e\o rimozione del contatore 03323022000882 ubicato in Magnago alla Via Matteotti, 9, intestato al resistente;
2) Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali di AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl, che liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, oneri di legge ed anticipazioni documentate, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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