Articolo 12 della Legge 13 luglio 1966, n. 559
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 agosto 1966
>
Versione
30 aprile 1999
Art. 12. (( 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.
2. Il collegio e' composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ))
Entrata in vigore il 30 aprile 1999