Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del 2.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al 7733/ 2024 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dagli avv.ti AMBROSINO ANTONIO e RINALDI Parte_1
AB
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.03.2023 la epigrafata ricorrente ha premesso di essere dipendente dal
13.04.1983 della con la qualifica di impiegato e che in data 23.10.2023 aveva Controparte_2 inoltrato domanda di congedo straordinario per il periodo dal 25.10.2023 al 3.11.2023, in virtù dello stato di portatore di handicap grave riconosciuto a sua madre;
ciò posto, lamentato di non avere ottenuto alcun riscontro dall' risultando ancora in data 12.12.2023 a seguito di consultazione telematica lo stato CP_3 della pratica “sospeso”, adiva il Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a fruire del periodo di congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art.3 L.104/92, come da domanda amministrativa del
23.10.2023.
Dedotta la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire dell' indennità di congedo straordinario ex lege
104/92, la ricorrente concludeva chiedendo:
A) accertare e dichiarare il suo diritto a fruire del periodo di congedo straordinario per lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap in situazione di gravità ex comma 3 art. 3 l.104/92, come da domanda amministrativa;
CP_ B) per l'effetto, condannare l' al riconoscimento del congedo straordinario ed al pagamento del relativo trattamento economico nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.11.2024, la difesa della parte ricorrente, visto CP_ l'accoglimento da parte dell' della domanda amministrativa da ella presentata, ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' ; la causa viene decisa con deposito della sentenza CP_3 nel fascicolo telematico nel termine di cui all'art. 127 ter c.p.c..
CP_ In ragione dell' accoglimento da parte dell' della domanda di fruizione del periodo di permesso di cui sopra, va dichiarata la integrale cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n.
2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., Sez. Lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez. Lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n.
622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez. un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento da parte dell' della sussistenza dei CP_3 requisiti per la fruizione del periodo di congedo straordinario insito implicitamente nell'accoglimento della domanda amministrativa inoltrata dalla ricorrente da parte dell' determina la cessazione della CP_3 materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Dovendosi nel caso in esame darsi rilievo da un lato al fatto che l'accoglimento della domanda amministrativa contiene l'implicito riconoscimento da parte dell' delle ragioni della ricorrente, e CP_3 dall'altro al fatto che essi è intervenuto in data 6.08.2024, e dunque successivamente alla notifica del ricorso (avvenuta il 26.07.2024); le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' , condannato alla rifusione delle stesse in favore di parte ricorrente con CP_3 distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente anticipatari.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole in euro
1.030,00 oltre iva, c.p.a. e rimborsi nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti AMBROSINO ANTONIO E RINALDI AB anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara