Articolo 10 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 agosto 1990
Art. 10. Riconoscimento dei consorzi volontari 1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;
c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 9, e' revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 9, comma 2.
3. La revoca dell'incarico puo' essere altresi' disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non e' svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.
4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente e' affidata a un commissario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 1 agosto 1990