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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Grezzar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Corso Calatafimi N.70 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249009054135000 BOLLO 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Corso Calatafimi N.70 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210014789161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2025 depositato il 14/11/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 23/01/2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione alla intimazione di pagamento n . 29920249009054135/000 limitatamente alla cartella n. 29920210014789161000 emessa per il mancato pagamento della Tassa automobilistica dell'anno 2015 per un ammontare complessivo pari ad € 182,67
. Ha eccepito l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, la nullità della intimazione per carenza di motivazione e per lesione dei diritti del contribuente ed ancora nel merito la prescrizione del tributo. Resiste l'Agenzia delle Entrate quale ente impositore titolare del credito la quale eccepisce l'intangibilità del credito incorporato nella cartella esattoriale che era stata pacificamente notificata alla parte in data 8/11/2022 e non impugnata nei termini di legge. Contesta il rilevato vizio di nullità dell'intimazione stante la riconducibilità della causale di essa alle ragioni insite nella richiamata cartella esattoriale. Ciò posto, il ricorso è infondato. Ha rilevato condivisibilmente l'ADE che con la notificazione della cartella esattoriale e la sua mancata tempestiva impugnazione il credito iscritto a ruolo si è consolidato in modo definitivo e non è più opponibile se non per vizi propri dell'atto. Soccorre in materia l'insegnamento della S.C. secondo il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). L'atto oggi impugnato, d'altra parte, rappresentato da una intimazione di pagamento successiva ad una cartella non impugnata , risulta portatore di una pretesa la cui motivazione risale per relationem a quella esternata nella cartella esattoriale che la presuppone . Può mutuarsi al riguardo il principio secondo il quale allorché la cartella esattoriale segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata (…)attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l'obbligo di motivazione rafforzato (…) solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente (Cass. n. 38116/2022) . Tanto basta a pronunciare il rigetto della proposta opposizione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento in favore dell'ADE delle spese del presente giudizio che liquida in € 150,00. Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De IA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 160/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Grezzar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Corso Calatafimi N.70 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249009054135000 BOLLO 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Corso Calatafimi N.70 91025 Marsala TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210014789161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2025 depositato il 14/11/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 23/01/2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione alla intimazione di pagamento n . 29920249009054135/000 limitatamente alla cartella n. 29920210014789161000 emessa per il mancato pagamento della Tassa automobilistica dell'anno 2015 per un ammontare complessivo pari ad € 182,67
. Ha eccepito l'omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, la nullità della intimazione per carenza di motivazione e per lesione dei diritti del contribuente ed ancora nel merito la prescrizione del tributo. Resiste l'Agenzia delle Entrate quale ente impositore titolare del credito la quale eccepisce l'intangibilità del credito incorporato nella cartella esattoriale che era stata pacificamente notificata alla parte in data 8/11/2022 e non impugnata nei termini di legge. Contesta il rilevato vizio di nullità dell'intimazione stante la riconducibilità della causale di essa alle ragioni insite nella richiamata cartella esattoriale. Ciò posto, il ricorso è infondato. Ha rilevato condivisibilmente l'ADE che con la notificazione della cartella esattoriale e la sua mancata tempestiva impugnazione il credito iscritto a ruolo si è consolidato in modo definitivo e non è più opponibile se non per vizi propri dell'atto. Soccorre in materia l'insegnamento della S.C. secondo il quale l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). L'atto oggi impugnato, d'altra parte, rappresentato da una intimazione di pagamento successiva ad una cartella non impugnata , risulta portatore di una pretesa la cui motivazione risale per relationem a quella esternata nella cartella esattoriale che la presuppone . Può mutuarsi al riguardo il principio secondo il quale allorché la cartella esattoriale segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata (…)attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, essendo l'obbligo di motivazione rafforzato (…) solo ove la cartella costituisca il primo atto notificato al contribuente (Cass. n. 38116/2022) . Tanto basta a pronunciare il rigetto della proposta opposizione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento in favore dell'ADE delle spese del presente giudizio che liquida in € 150,00. Così deciso in Trapani addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
LE De IA