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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 18/09/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.1815/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1815/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il 26 Parte_1 maggio 1981 (c.f.: ) e residente in [...]CodiceFiscale_1
Teatino alla via Aldo Moro n.149; e nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]
Aldo Moro n.149;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia CHIARINI, del Foro di Urbino, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Colonnetta n.106, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. 1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 16 ottobre 2024 da e Parte_1 Controparte_1 considerato che la sentenza n.235/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 9 dicembre 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 17 giugno 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 26 luglio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in San Giovanni Teatino in data 16 settembre 2017 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.16 – Parte I – Anno 2017.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1815/2024 R.G. V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il 26 Parte_1 maggio 1981 (c.f.: ) e residente in [...]CodiceFiscale_1
Teatino alla via Aldo Moro n.149; e nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]
Aldo Moro n.149;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia CHIARINI, del Foro di Urbino, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Colonnetta n.106, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. 1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 16 ottobre 2024 da e Parte_1 Controparte_1 considerato che la sentenza n.235/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 9 dicembre 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 17 giugno 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 26 luglio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in San Giovanni Teatino in data 16 settembre 2017 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.16 – Parte I – Anno 2017.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 settembre, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI) 2