Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 febbraio 2013 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 5
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- notificazioni eseguite per via telematica a persona diversa dall'imputato prima del 15 dicembre 2014·
- l. 24 dicembre 2012, n. 228, modificativa dell'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179·
- possibilità·
- forma·
- notificazioni
Versioni del testo
- Art. 1. Rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Autonomia dell'UBI 1. La Repubblica da' atto dell'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'UBI, si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte. - Art. 3.
Liberta' religiosa
1. La Repubblica riconosce all'UBI e agli organismi da essa rappresentati la piena liberta' di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'UBI, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.