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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1969
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO/IN PRESENZA del giorno 06/11/2025
Giudice, dott. Luca Pruneti
Sono connessi alla stanza virtuale del giudice alle ore 10 e poi nuovamente fino alle ore
10:30, e sono presenti in Tribunale:
Per , l'avv. che si riporta al ricorso Parte_1 Parte_1
Per nessuno è connesso né è presente in Tribunale. Parte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. conclude come da ricorso sia per le conclusioni che ai fini della Pt_1 discussione
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si scollega dalla stanza virtuale del Giudice.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N.R.G. 1969/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1969/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
Vertente tra
(C.F. , che si rappresenta e difende, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Bolzano (BZ), Galleria Europa n. 15
- ATTORE contro
(C.F. ) residente in [...]di Parte_2 C.F._2
Sotto (PI), in Via Massimo D''Azeglio n. 2
- CONVENUTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30.6.2025, l'avv. ha adito il Tribunale per ivi Parte_1 sentirlo accertare del suo credito professionale nei confronti di e Parte_2 ottenerne la condanna al pagamento della somma di €. 3.388,27, o a quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. e rivalutazione dalla costituzione in mora al saldo effettivo, a titolo di prestazioni professionali svolte per attività giudiziali e stragiudiziali rese in pendenza del mandato professionale.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
- che è competente il Tribunale adito vista la prevalenza del Foro del consumatore su quello previsto per le cause aventi ad oggetto compensi per l'attività professionale;
- che ha assistito il convenuto, in virtù di una procura alle liti sottoscritta in data 17.4.2024, in un procedimento ex art. art. 473 bis. 69 c.p.c. - ordine di protezione contro gli abusi familiari (R.G. VG 1912/2023 presso il Tribunale di Bolzano) instaurato da espletando attività giudiziali e stragiudiziali;
Parte_3
- che il procedimento si è concluso con la pubblicazione in data 7.8.2024 da parte del Tribunale di Bolzano della sentenza n. 334/2024 che accoglieva le richieste congiunte delle parti con compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse;
- che la sentenza è stata tempestivamente inviata in data 8.8.2024 tramite e-mail e messaggio Whatsapp in data 3.9.2024, accompagnata dalla parcella a saldo delle prestazioni professionali svolte in virtù del mandato per un totale di €. 2.833,00 (oltre spese generali, CAP e imposta di bollo sulla fattura da emettere), per le quali l'Avv. non ha ricevuto alcuno acconto;
Pt_1
- che nonostante la disponibilità del professionista a concordare un pagamento rateale del proprio compenso, a nulla sono valsi i solleciti di pagamento richiesti (in data 11.9.2024, 17.9.2024, 17.10.2024, 21.1.2025 tramite e mail;
in data 17.04.2024 tramite raccomandata A/R e tentativi telefonici rimasti senza risposta);
- che il cliente ha riconosciuto il proprio debito e non ha contestato l'importo richiesto a titolo di compenso (cfr. all.7 atto di ricorso);
- che la determinazione del compenso del professionista è stata effettuata applicando importi decisamente più contenuti rispetto a quelli determinabili attraverso l'applicazione dei parametri ministeriali vigenti per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Nessuno è comparso né si è costituito per il resistente all'udienza del 6.11.2025.
****
Il ricorso merita l'accoglimento.
Correttamente radicata la competenza di questo Tribunale nel rispetto del foro esclusivo del consumatore, il ricorrente dà prova del conferimento dell'incarico professionale alla base della propria pretesa creditoria – ne costituisce significativo indicatore la procura alle liti – e documenta in forma idonea l'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore nel procedimento ex art. art. 473 bis.69 c.p.c. e agli adempimenti successivi, all'accordo conciliativo con cui si è estinto il procedimento.
Circa il quantum debeatur, è noto che in difetto di una convenzione intervenuta tra le parti sui compensi, questi, a mente dell'art. 2233 c.c., devono essere determinati sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale o della cessazione dell'incarico (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 17405-17406/2012; Cass. n. 790/2015; Cass. n. 2748/2016), trovando, quindi, applicazione il D.M. 55/2014.
In considerazione della documentazione prodotta, attestante la mole della documentazione esaminata e delle comunicazioni intercorse in esecuzione dell'incarico professionale, si reputa equa la stima dei compensi richiesta a saldo dal ricorrente, evidenziandosi peraltro che con le proprie comunicazioni il resistente ha essenzialmente riconosciuto la congruità dei compensi richiesti. La mancata partecipazione attiva al processo da parte del resistente, del quale deve dichiararsi la contumacia, non consente di ravvisare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve essere condannato al Parte_2 pagamento, in favore, del ricorrente, dell'importo, comprensivo di spese generali 15%, C.P.A. e IVA, di € 3.388,27, oltre interessi legali dalla data della domanda (non la rivalutazione richiesta, trattandosi di debito di valuta) dalla costituzione in mora al saldo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametri minimi, tenendo conto della natura contumaciale della controversia e della contrazione dell'attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così dispone:
- dichiara la contumacia del resistente;
- condanna al pagamento, in favore l'avv. a titolo Parte_2 Parte_1 di compensi professionali, di euro 3.388,27 comprensivi di spese generali e c.p.a., oltre interessi dalla domanda e dalla costituzione in mora al saldo;
- condanna al rimborso, in favore dell'Avv. delle Parte_2 Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 1.200,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e IVA se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni. Pisa, 6.11.2025 Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO/IN PRESENZA del giorno 06/11/2025
Giudice, dott. Luca Pruneti
Sono connessi alla stanza virtuale del giudice alle ore 10 e poi nuovamente fino alle ore
10:30, e sono presenti in Tribunale:
Per , l'avv. che si riporta al ricorso Parte_1 Parte_1
Per nessuno è connesso né è presente in Tribunale. Parte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita il difensore a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. conclude come da ricorso sia per le conclusioni che ai fini della Pt_1 discussione
A questo punto il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si scollega dalla stanza virtuale del Giudice.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N.R.G. 1969/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e art. 14 D. Lgs. 150/2011 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1969/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale”
Vertente tra
(C.F. , che si rappresenta e difende, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Bolzano (BZ), Galleria Europa n. 15
- ATTORE contro
(C.F. ) residente in [...]di Parte_2 C.F._2
Sotto (PI), in Via Massimo D''Azeglio n. 2
- CONVENUTO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30.6.2025, l'avv. ha adito il Tribunale per ivi Parte_1 sentirlo accertare del suo credito professionale nei confronti di e Parte_2 ottenerne la condanna al pagamento della somma di €. 3.388,27, o a quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. e rivalutazione dalla costituzione in mora al saldo effettivo, a titolo di prestazioni professionali svolte per attività giudiziali e stragiudiziali rese in pendenza del mandato professionale.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha allegato:
- che è competente il Tribunale adito vista la prevalenza del Foro del consumatore su quello previsto per le cause aventi ad oggetto compensi per l'attività professionale;
- che ha assistito il convenuto, in virtù di una procura alle liti sottoscritta in data 17.4.2024, in un procedimento ex art. art. 473 bis. 69 c.p.c. - ordine di protezione contro gli abusi familiari (R.G. VG 1912/2023 presso il Tribunale di Bolzano) instaurato da espletando attività giudiziali e stragiudiziali;
Parte_3
- che il procedimento si è concluso con la pubblicazione in data 7.8.2024 da parte del Tribunale di Bolzano della sentenza n. 334/2024 che accoglieva le richieste congiunte delle parti con compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse;
- che la sentenza è stata tempestivamente inviata in data 8.8.2024 tramite e-mail e messaggio Whatsapp in data 3.9.2024, accompagnata dalla parcella a saldo delle prestazioni professionali svolte in virtù del mandato per un totale di €. 2.833,00 (oltre spese generali, CAP e imposta di bollo sulla fattura da emettere), per le quali l'Avv. non ha ricevuto alcuno acconto;
Pt_1
- che nonostante la disponibilità del professionista a concordare un pagamento rateale del proprio compenso, a nulla sono valsi i solleciti di pagamento richiesti (in data 11.9.2024, 17.9.2024, 17.10.2024, 21.1.2025 tramite e mail;
in data 17.04.2024 tramite raccomandata A/R e tentativi telefonici rimasti senza risposta);
- che il cliente ha riconosciuto il proprio debito e non ha contestato l'importo richiesto a titolo di compenso (cfr. all.7 atto di ricorso);
- che la determinazione del compenso del professionista è stata effettuata applicando importi decisamente più contenuti rispetto a quelli determinabili attraverso l'applicazione dei parametri ministeriali vigenti per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Nessuno è comparso né si è costituito per il resistente all'udienza del 6.11.2025.
****
Il ricorso merita l'accoglimento.
Correttamente radicata la competenza di questo Tribunale nel rispetto del foro esclusivo del consumatore, il ricorrente dà prova del conferimento dell'incarico professionale alla base della propria pretesa creditoria – ne costituisce significativo indicatore la procura alle liti – e documenta in forma idonea l'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore nel procedimento ex art. art. 473 bis.69 c.p.c. e agli adempimenti successivi, all'accordo conciliativo con cui si è estinto il procedimento.
Circa il quantum debeatur, è noto che in difetto di una convenzione intervenuta tra le parti sui compensi, questi, a mente dell'art. 2233 c.c., devono essere determinati sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione professionale o della cessazione dell'incarico (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 17405-17406/2012; Cass. n. 790/2015; Cass. n. 2748/2016), trovando, quindi, applicazione il D.M. 55/2014.
In considerazione della documentazione prodotta, attestante la mole della documentazione esaminata e delle comunicazioni intercorse in esecuzione dell'incarico professionale, si reputa equa la stima dei compensi richiesta a saldo dal ricorrente, evidenziandosi peraltro che con le proprie comunicazioni il resistente ha essenzialmente riconosciuto la congruità dei compensi richiesti. La mancata partecipazione attiva al processo da parte del resistente, del quale deve dichiararsi la contumacia, non consente di ravvisare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve essere condannato al Parte_2 pagamento, in favore, del ricorrente, dell'importo, comprensivo di spese generali 15%, C.P.A. e IVA, di € 3.388,27, oltre interessi legali dalla data della domanda (non la rivalutazione richiesta, trattandosi di debito di valuta) dalla costituzione in mora al saldo effettivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, parametri minimi, tenendo conto della natura contumaciale della controversia e della contrazione dell'attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così dispone:
- dichiara la contumacia del resistente;
- condanna al pagamento, in favore l'avv. a titolo Parte_2 Parte_1 di compensi professionali, di euro 3.388,27 comprensivi di spese generali e c.p.a., oltre interessi dalla domanda e dalla costituzione in mora al saldo;
- condanna al rimborso, in favore dell'Avv. delle Parte_2 Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 1.200,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e IVA se dovuta, oltre al rimborso delle anticipazioni. Pisa, 6.11.2025 Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.