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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 38003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38003 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA LU nato a [...] il [...] ET IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 07/03/2024 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di LA LU e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione di ET IA RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato quella del locale Tribunale emessa in data 21/02/2019, con la quale LA LU e ET IA sono stati condannati, in concorso tra loro, per il delitto di ricettazione di un dipinto su tela e relativo certificato, provento del delitto di cui all'art. 178 D.Igs. 42/2004. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38003 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo, LA LU: 2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla indicazione del momento consumativo del delitto di ricettazione, erroneamente individuato dalla Corte di appello nel momento in cui il bene è stato reperito nella disponibilità dell'imputato (il 17/02/2014) e non nella data di riportata nel certificato di garanzia del quadro (1986), gravando sull'accusa, in mancanza di altri elementi, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato con la conseguenza che, in mancanza, il termine di prescrizione dovrebbe farsi decorrere dalla data di maggior favore per l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di assunzione di una perizia volta ad accertare la data certa di consumazione del reato presupposto, ritenuto dalla difesa essenziale per stabilire anche la data di consumazione del delitto di ricettazione ai fini della prescrizione. 3.ET IA lamenta: 3.1. violazione di legge in relazione all'intervenuta abrogazione dell'art. 178 d.lgs.42/2004 per effetto della L. 22/2022, per cui il fatto contestato ai sensi dell'art. 648 cod. pen., non costituirebbe più reato. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione del dipinto, oggetto di ricettazione, come bene culturale. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni degli imputati ritenute dalla Corte di appello per un verso inutilizzabili e poi valutate ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato. 3.4. Con il quarto motivo contesta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso poiché essendo passeggero dell'autovettura a bordo della quale fu rinvenuto il dipinto, non aveva il possesso del bene. 3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non potendosi valorizzare il comportamento agitato del prevenuto e la "sua ritrosia ad aprire il bagagliaio" come elementi dimostrativi della sua partecipazione al delitto. 3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove in particolare della perizia, avuto riguardo alla competenza dell'antiquario restauratore (e non critico d'arte o grafologo) a valutare l'autenticità dell'opera d'arte ovvero la firma apposta sul certificato. 3.7. Con il settimo motivo richiede una integrazione di perizia volta ad individuare con precisione la data di consumazione del reato. 2 3.8. Con l'ultimo motivo si duole della omessa motivazione in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati avuto riguardo al motivo concernente l'accertamento della data del commesso reato che, per la sua valenza assorbente rende superflua la disamina degli ulteriori motivi. 2.Va anzitutto sgombrato il campo da ogni questione circa l'intervenuta aboliti° criminis dell'art. 178 D.Igs. 42/2004 per effetto della L. 9 marzo 2022, n. 22, sollevata da ET IA (primo motivo). Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte già punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogati° sine abolitione" (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, Rv. 284907; Sez. 3, n. 27673 del 02/07/2025, Rv. 288345). u-- 3. Qgfrito alle questioni della prescrizione del delitto di ricettazione per la mancata individuazione di una data certa di consumazione del reato e della mancata integrazione probatoria mediante perizia, sollevate da entrambi i ricorrenti, va ricordato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che "l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione" (Sez. 6, 3/5/1993, Rv. 193597; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006 Rv. 233835; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983). Infatti, poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rileva il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (Sez. 2, 23/01/1997, Rv. 207124; Sez. 1, 12/06/1997, Rv.208400). Nella specie, invece, i giudici di merito hanno ritenuto che la data di consumazione del reato coincidesse con quella del rinvenimento del bene nella disponibilità dei prevenuti ed hanno rigettato la richiesta di integrazione probatoria mediante perizia affermando, in maniera assertiva, che la richiesta difensiva era "totalmente esplorativa", pur ammettendo che non vi erano elementi certi (dichiarativi o documentali), attestanti la data esatta di ricezione o 3 acquisto della tela. Ad avviso della Corte di merito, infatti, "chi ricetti un bene di provenienza illecita usualmente ne mantiene il possesso per un tempo adeguatamente circoscritto al fine di contenere l'elevato rischio insito in tale attività". Si tratta di un ragionamento illogico perché caratterizzato dall'impiego non già di una massima di esperienza, come affermato dalla sentenza, bensì di una mera congettura. Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Rv. 260813; Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rv. 269998). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza, che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna della decisione non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque pur minima plausibilità. 4. È ciò che è riscontrabile nel caso in disamina in cui, il giudice a quo, pur affermando di utilizzare una massima di esperienza, per ritenere che il reato di ricettazione si fosse consumato a ridosso dell'accertamento di Polizia, in realtà ha fatto ricorso ad una mera congettura posto che la regola secondo cui il ricettatore, normalmente, mantiene il possesso per un tempo adeguatamente circoscritto "al fine di contenere il rischio insito in tale attività", non è affatto connotata da un elevato grado di corroborazione, correlato all'esito positivo di verifiche empiriche. Il ricettatore, infatti, è colui che consegue il possesso del bene di provenienza illecita e lo trattiene con fine di profitto e non è detto che lo 4 devolva a sua volta sicchè ritenere che il possesso sia stato conseguito in prossimità dell'accertamento, sulla base della presunta volontà di disfarsene è argomentazione che si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità e come tale è congetturale e rende la sentenza affetta da illogicità (Sez. 6, n. 15897 del 15/04/200, Rv. 243528; Sez. 6 n. 16532 del 13/02/2/2007, Rv. 237145). 5. Alla luce di tali considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, gli altri motivi rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 02/10/2025
udita la relazione del consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di LA LU e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione di ET IA RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato quella del locale Tribunale emessa in data 21/02/2019, con la quale LA LU e ET IA sono stati condannati, in concorso tra loro, per il delitto di ricettazione di un dipinto su tela e relativo certificato, provento del delitto di cui all'art. 178 D.Igs. 42/2004. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38003 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo, LA LU: 2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla indicazione del momento consumativo del delitto di ricettazione, erroneamente individuato dalla Corte di appello nel momento in cui il bene è stato reperito nella disponibilità dell'imputato (il 17/02/2014) e non nella data di riportata nel certificato di garanzia del quadro (1986), gravando sull'accusa, in mancanza di altri elementi, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato con la conseguenza che, in mancanza, il termine di prescrizione dovrebbe farsi decorrere dalla data di maggior favore per l'imputato. 2.2. Con il secondo motivo deduce difetto e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di assunzione di una perizia volta ad accertare la data certa di consumazione del reato presupposto, ritenuto dalla difesa essenziale per stabilire anche la data di consumazione del delitto di ricettazione ai fini della prescrizione. 3.ET IA lamenta: 3.1. violazione di legge in relazione all'intervenuta abrogazione dell'art. 178 d.lgs.42/2004 per effetto della L. 22/2022, per cui il fatto contestato ai sensi dell'art. 648 cod. pen., non costituirebbe più reato. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione del dipinto, oggetto di ricettazione, come bene culturale. 3.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni degli imputati ritenute dalla Corte di appello per un verso inutilizzabili e poi valutate ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato. 3.4. Con il quarto motivo contesta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso poiché essendo passeggero dell'autovettura a bordo della quale fu rinvenuto il dipinto, non aveva il possesso del bene. 3.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato non potendosi valorizzare il comportamento agitato del prevenuto e la "sua ritrosia ad aprire il bagagliaio" come elementi dimostrativi della sua partecipazione al delitto. 3.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove in particolare della perizia, avuto riguardo alla competenza dell'antiquario restauratore (e non critico d'arte o grafologo) a valutare l'autenticità dell'opera d'arte ovvero la firma apposta sul certificato. 3.7. Con il settimo motivo richiede una integrazione di perizia volta ad individuare con precisione la data di consumazione del reato. 2 3.8. Con l'ultimo motivo si duole della omessa motivazione in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati avuto riguardo al motivo concernente l'accertamento della data del commesso reato che, per la sua valenza assorbente rende superflua la disamina degli ulteriori motivi. 2.Va anzitutto sgombrato il campo da ogni questione circa l'intervenuta aboliti° criminis dell'art. 178 D.Igs. 42/2004 per effetto della L. 9 marzo 2022, n. 22, sollevata da ET IA (primo motivo). Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi è continuità normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte già punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogati° sine abolitione" (Sez. 3, n. 36265 del 15/06/2023, Rv. 284907; Sez. 3, n. 27673 del 02/07/2025, Rv. 288345). u-- 3. Qgfrito alle questioni della prescrizione del delitto di ricettazione per la mancata individuazione di una data certa di consumazione del reato e della mancata integrazione probatoria mediante perizia, sollevate da entrambi i ricorrenti, va ricordato che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che "l'onere di provare con precisione l'epoca del fatto non grava sull'imputato, bensì sull'accusa, sicché in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l'estinzione del reato per compiuta prescrizione" (Sez. 6, 3/5/1993, Rv. 193597; Sez. 2, n. 19472 del 24/05/2006 Rv. 233835; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983). Infatti, poiché il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorché l'agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rileva il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (Sez. 2, 23/01/1997, Rv. 207124; Sez. 1, 12/06/1997, Rv.208400). Nella specie, invece, i giudici di merito hanno ritenuto che la data di consumazione del reato coincidesse con quella del rinvenimento del bene nella disponibilità dei prevenuti ed hanno rigettato la richiesta di integrazione probatoria mediante perizia affermando, in maniera assertiva, che la richiesta difensiva era "totalmente esplorativa", pur ammettendo che non vi erano elementi certi (dichiarativi o documentali), attestanti la data esatta di ricezione o 3 acquisto della tela. Ad avviso della Corte di merito, infatti, "chi ricetti un bene di provenienza illecita usualmente ne mantiene il possesso per un tempo adeguatamente circoscritto al fine di contenere l'elevato rischio insito in tale attività". Si tratta di un ragionamento illogico perché caratterizzato dall'impiego non già di una massima di esperienza, come affermato dalla sentenza, bensì di una mera congettura. Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Rv. 260813; Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017, Rv. 269998). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza, che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna della decisione non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque pur minima plausibilità. 4. È ciò che è riscontrabile nel caso in disamina in cui, il giudice a quo, pur affermando di utilizzare una massima di esperienza, per ritenere che il reato di ricettazione si fosse consumato a ridosso dell'accertamento di Polizia, in realtà ha fatto ricorso ad una mera congettura posto che la regola secondo cui il ricettatore, normalmente, mantiene il possesso per un tempo adeguatamente circoscritto "al fine di contenere il rischio insito in tale attività", non è affatto connotata da un elevato grado di corroborazione, correlato all'esito positivo di verifiche empiriche. Il ricettatore, infatti, è colui che consegue il possesso del bene di provenienza illecita e lo trattiene con fine di profitto e non è detto che lo 4 devolva a sua volta sicchè ritenere che il possesso sia stato conseguito in prossimità dell'accertamento, sulla base della presunta volontà di disfarsene è argomentazione che si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità e come tale è congetturale e rende la sentenza affetta da illogicità (Sez. 6, n. 15897 del 15/04/200, Rv. 243528; Sez. 6 n. 16532 del 13/02/2/2007, Rv. 237145). 5. Alla luce di tali considerazioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, gli altri motivi rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso il 02/10/2025