Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, alla odierna udienza all'esito della discussione, ha emesso – dandone lettura in udienza – la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5996/2024 RG TRA nato a [...] il [...] e residente a [...]
Elevata, 22 elett.te dom.to in San Felice a Cancello (CE) alla Via Ponte Trave, 59 presso lo Studio dell'avv. Della Rocca Maria Antonietta, che lo rapp.to e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, come in atti dal funzionario CP_1 dott.ssa G. Carfora, elett.te domiciliato in Caserta alla Via Arena RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 11.8.2024, l'istante di cui in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale al fine di “accertare e dichiarare con sentenza che il ricorrente, per le patologie da cui è affetto, risulta essere in possesso del requisito sanitario richiesto dalla legge in subiecta materia, determinandone uno stato invalidante della percentuale minima del 46% decorrenti dalla data amministrativa o in subordine dalla data e con decorrenza che sarà accertata in corso di causa ai fini all'iscrizione nelle liste degli uffici di collocamento mirato degli ambiti territoriali delle Agenzie Regionali per il Lavoro per l'assunzione obbligatoria ex lege n. 68/1999; con vittoria di spese e attribuzione(cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda rilevando l'inammissibilità dell'azione per mancanza di domanda amministrativa. La parte ricorrente, viste le difese dell' , all'odierna udienza ha rinunciato espressamente CP_2 all'azione (cfr. verbale d'udienza). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei motivi ex art. 429 c.p.c..
***** Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere in ragione della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte (cfr. atti e verbali di causa). Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e
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Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, tuttavia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione del comportamento processuale tenuto dalla parte anche in udienza e della difesa di stile dell . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese Santa Maria Capua Vetere, 18.2.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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