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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2239 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesca Guerrini
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Marco Miccinelli
- appellata -
E CP_
assistito e difeso dagli avv. Antonino Sgroi e Massimiliano Morelli
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2024 proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400046386000 notificata in data
4 giugno 2024 dal concessionario (d'ora in avanti, nella parte relativa Controparte_3 CP_4
ai seguenti avvisi di addebito:
avviso di addebito n. 397 2012 0004822073000, asseritamente notificato il 12.05.2012, avente a oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. negli anni 2002-2003-2004-2005-2006, per un importo pari a
€.9.807,60;
avviso di addebito n. 397 2012 0022414037000, asseritamente notificato l'11.01.2013, avente a oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. negli anni 2002-2003-2004-2005-2006, per un importo pari a
€.9.739,51.
2. Il Cellulale eccepiva:
a) l'estinzione della pretesa contributiva e delle somme aggiuntive per prescrizione quinquennale;
b) la nullità degli avvisi di addebito contenuti nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999;
c) l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
(d) la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per carenza di motivazione rispetto agli interessi di mora ed accessori. 3. Nel merito, l'opponente deduceva l'illegittimità dei crediti contributivi pretesi per assenza dei requisiti ex art. 1, c. 203, l. n. 662/1996.
CP_ Resistevano l' e l' CP_4
4. Con sentenza n. 2837/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
[...]
, nella memoria di costituzione del 17 settembre 2024, ha dimostrato che, dopo la Controparte_3
notifica degli avvisi di addebito, sono stati regolarmente notificati al ricorrente sia l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90382849 000 (il 28 giugno 2023), sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097
2023 00001548 000 (il 19 settembre 2023).
Il ricorrente non ha impugnato né l'intimazione di pagamento né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Pertanto, non può ora eccepire:
a) la mancata notifica degli avvisi di addebito;
b) la prescrizione antecedente alla notifica degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Può solo contestare un'eventuale prescrizione maturata successivamente all'ultima notifica ricevuta.
Lo stesso ragionamento si applica all'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo, che avrebbe dovuto essere sollevata al momento della notifica degli atti prodromici e non successivamente. Inoltre, gli avvisi di
CP_ addebito dell' non prevedono un'iscrizione a ruolo, trattandosi di atti stragiudiziali.
La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 non ha natura sostanziale, pertanto l'ente previdenziale conserva comunque il diritto di recuperare i contributi, salvo la prescrizione quinquennale.
Infine, la contestazione del ricorrente riguardo ai requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale lavoratori autonomi di cui all'art. 1, c. 203, L.n. 662/1996 avrebbe dovuto essere presentata al più tardi al momento dell'opposizione all'intimazione di pagamento. Tra l'altro detta iscrizione è avvenuta su domanda dello stesso ricorrente>>.
5. Con ricorso depositato in data 3 settembre 2025 il interponeva appello. Parte_1
CP_ L' e l' resistevano. CP_4
6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 – Erronea esclusione della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e inapplicabilità dell'istituto dell'irretrattabilità”.
Deduce l'appellante:
<
maturata tra la notifica del titolo originario e quella dell'atto successivo;
<
eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione>>.
7. Il motivo è infondato.
L'appellante richiama una serie di pronunce della S.C. che avrebbero affermato il seguente principio:
“indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione”.
Ne trae, quindi, la conclusione che <
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (asseritamente) notificati nel 2023, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non avrebbe potuto determinare la “reviviscenza” di crediti già
estinti per prescrizione>>.
Sennonché, l'unica pronuncia, tra quelle citate, che hanno specificamente affermato il predetto principio è
l'ordinanza della Cass. sez. trib., n. 16743/2024, rimasta isolata. In senso contrario si è invece espressa la S.C. con le sentenze nn. 30911/2019; 1901/2020; 11800 del 2018;
27093/2022; 3733/2025; 20476/2025.
La Cassazione ha chiarito che a nulla rileva che l'intimazione di pagamento sia intervenuta successivamente al maturare del termine di prescrizione, perché la mancata impugnazione dell'intimazione determina la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa.
Negli stessi termini, vedasi anche Cass. 9024/2023: la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, sebbene non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. (Cass. 9024/2023).
Tutte le predette pronunce sono state emesse dalla sezione tributaria.
Ma il principio in questione ha trovato conferma anche in tema di contributi previdenziali: la decadenza dall'opposizione alla intimazione di pagamento ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999 produce irretrattabilità del credito
(Cass. 23384/2025).
Pertanto, la notifica in data 28 giugno 2023 dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90382849 000 (il 28
giugno 2023), non impugnata, rende infondata l'eccezione di prescrizione.
7. Con il secondo motivo, l'appellante contesta che detta ultima notifica sia rituale e produttiva di effetti.
Oppone il Cellurale:
<
in Roma, Lungotevere della Magliana n. 124, con conseguente applicabilità dell'art. 139 c.p.c. in materia di notifica al destinatario temporaneamente assente.
Dalle attestazioni di consegna degli atti del 2023 prodotte da merge che le notifiche non sono avvenute CP_4
nelle mani del destinatario, bensì mediante consegna al portiere dello stabile. Ai sensi dell'art. 139, co. 4,
c.p.c., tale modalità è valida solo se l'ufficiale notificatore invia al destinatario una raccomandata informativa dell'avvenuta consegna. Nel caso di specie, non risulta alcuna prova dell'invio di detta raccomandata, né sono indicati gli estremi della stessa nelle relazioni di detta notifica>>.
8. Il motivo è infondato.
Nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede (come nella specie) alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 D.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento o dele intimazioni di pagamento, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (ex multis, Cass. n.
27129/2025; 12470 del 2020).
9. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 D.lgs. 46/1999 –
CP_ Erronea esclusione della decadenza dagli avvisi di addebito .
CP_ Assume la parte: < avrebbe dovuto formare e notificare il titolo esecutivo entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 D.lgs. 46/1999, ossia entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dei contributi, ovvero – nella più favorevole ipotesi di tardiva conoscenza
– entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di conoscenza. L'emissione e la notifica degli avvisi di addebito soltanto nel 2012-2013 dimostrano di per sé il superamento dei termini decadenziali>>.
10. Con il quarto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione dell'art. 1, c. 203, L.
662/1996 e dell'art. 2697 c.c.” deducendo che <
ritenuto l'eccezione tardiva;
dall'altro, ha dato per scontata l'esistenza dei presupposti dell'obbligo
CP_ contributivo senza verificare se l' avesse effettivamente assolto il relativo onere probatorio.
11. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Trattasi di doglianze che andavano fatte valere impugnando gli avvisi di accertamento, prima, e l'intimazione di pagamento, poi. L'omessa impugnazione di tali atti ha determinato, come precisato al punto n. 7, l'irretrattabilità dei relativi crediti, contestabili, eventualmente, soltanto per fatti verificatisi successivamente alla loro adozione.
12. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 3 settembre 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in Controparte_1
data 10 marzo 2025.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida, per ciascun ente, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2239 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesca Guerrini
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Marco Miccinelli
- appellata -
E CP_
assistito e difeso dagli avv. Antonino Sgroi e Massimiliano Morelli
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 luglio 2024 proponeva opposizione all'esecuzione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400046386000 notificata in data
4 giugno 2024 dal concessionario (d'ora in avanti, nella parte relativa Controparte_3 CP_4
ai seguenti avvisi di addebito:
avviso di addebito n. 397 2012 0004822073000, asseritamente notificato il 12.05.2012, avente a oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. negli anni 2002-2003-2004-2005-2006, per un importo pari a
€.9.807,60;
avviso di addebito n. 397 2012 0022414037000, asseritamente notificato l'11.01.2013, avente a oggetto l'omesso versamento di contributi I.V.S. negli anni 2002-2003-2004-2005-2006, per un importo pari a
€.9.739,51.
2. Il Cellulale eccepiva:
a) l'estinzione della pretesa contributiva e delle somme aggiuntive per prescrizione quinquennale;
b) la nullità degli avvisi di addebito contenuti nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999;
c) l'omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
(d) la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per carenza di motivazione rispetto agli interessi di mora ed accessori. 3. Nel merito, l'opponente deduceva l'illegittimità dei crediti contributivi pretesi per assenza dei requisiti ex art. 1, c. 203, l. n. 662/1996.
CP_ Resistevano l' e l' CP_4
4. Con sentenza n. 2837/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
<
[...]
, nella memoria di costituzione del 17 settembre 2024, ha dimostrato che, dopo la Controparte_3
notifica degli avvisi di addebito, sono stati regolarmente notificati al ricorrente sia l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90382849 000 (il 28 giugno 2023), sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097
2023 00001548 000 (il 19 settembre 2023).
Il ricorrente non ha impugnato né l'intimazione di pagamento né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Pertanto, non può ora eccepire:
a) la mancata notifica degli avvisi di addebito;
b) la prescrizione antecedente alla notifica degli avvisi di addebito, dell'intimazione di pagamento e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Può solo contestare un'eventuale prescrizione maturata successivamente all'ultima notifica ricevuta.
Lo stesso ragionamento si applica all'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo, che avrebbe dovuto essere sollevata al momento della notifica degli atti prodromici e non successivamente. Inoltre, gli avvisi di
CP_ addebito dell' non prevedono un'iscrizione a ruolo, trattandosi di atti stragiudiziali.
La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza prevista dall'art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 non ha natura sostanziale, pertanto l'ente previdenziale conserva comunque il diritto di recuperare i contributi, salvo la prescrizione quinquennale.
Infine, la contestazione del ricorrente riguardo ai requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale lavoratori autonomi di cui all'art. 1, c. 203, L.n. 662/1996 avrebbe dovuto essere presentata al più tardi al momento dell'opposizione all'intimazione di pagamento. Tra l'altro detta iscrizione è avvenuta su domanda dello stesso ricorrente>>.
5. Con ricorso depositato in data 3 settembre 2025 il interponeva appello. Parte_1
CP_ L' e l' resistevano. CP_4
6. Con il primo motivo, l'appellante lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 – Erronea esclusione della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e inapplicabilità dell'istituto dell'irretrattabilità”.
Deduce l'appellante:
<
maturata tra la notifica del titolo originario e quella dell'atto successivo;
<
eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione>>.
7. Il motivo è infondato.
L'appellante richiama una serie di pronunce della S.C. che avrebbero affermato il seguente principio:
“indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione”.
Ne trae, quindi, la conclusione che <
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (asseritamente) notificati nel 2023, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non avrebbe potuto determinare la “reviviscenza” di crediti già
estinti per prescrizione>>.
Sennonché, l'unica pronuncia, tra quelle citate, che hanno specificamente affermato il predetto principio è
l'ordinanza della Cass. sez. trib., n. 16743/2024, rimasta isolata. In senso contrario si è invece espressa la S.C. con le sentenze nn. 30911/2019; 1901/2020; 11800 del 2018;
27093/2022; 3733/2025; 20476/2025.
La Cassazione ha chiarito che a nulla rileva che l'intimazione di pagamento sia intervenuta successivamente al maturare del termine di prescrizione, perché la mancata impugnazione dell'intimazione determina la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa.
Negli stessi termini, vedasi anche Cass. 9024/2023: la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, sebbene non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. (Cass. 9024/2023).
Tutte le predette pronunce sono state emesse dalla sezione tributaria.
Ma il principio in questione ha trovato conferma anche in tema di contributi previdenziali: la decadenza dall'opposizione alla intimazione di pagamento ex art. 24 D.Lgs. n.46/1999 produce irretrattabilità del credito
(Cass. 23384/2025).
Pertanto, la notifica in data 28 giugno 2023 dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90382849 000 (il 28
giugno 2023), non impugnata, rende infondata l'eccezione di prescrizione.
7. Con il secondo motivo, l'appellante contesta che detta ultima notifica sia rituale e produttiva di effetti.
Oppone il Cellurale:
<
in Roma, Lungotevere della Magliana n. 124, con conseguente applicabilità dell'art. 139 c.p.c. in materia di notifica al destinatario temporaneamente assente.
Dalle attestazioni di consegna degli atti del 2023 prodotte da merge che le notifiche non sono avvenute CP_4
nelle mani del destinatario, bensì mediante consegna al portiere dello stabile. Ai sensi dell'art. 139, co. 4,
c.p.c., tale modalità è valida solo se l'ufficiale notificatore invia al destinatario una raccomandata informativa dell'avvenuta consegna. Nel caso di specie, non risulta alcuna prova dell'invio di detta raccomandata, né sono indicati gli estremi della stessa nelle relazioni di detta notifica>>.
8. Il motivo è infondato.
Nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede (come nella specie) alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 D.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento o dele intimazioni di pagamento, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto (ex multis, Cass. n.
27129/2025; 12470 del 2020).
9. Con il terzo motivo, l'appellante denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 D.lgs. 46/1999 –
CP_ Erronea esclusione della decadenza dagli avvisi di addebito .
CP_ Assume la parte: < avrebbe dovuto formare e notificare il titolo esecutivo entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 D.lgs. 46/1999, ossia entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dei contributi, ovvero – nella più favorevole ipotesi di tardiva conoscenza
– entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di conoscenza. L'emissione e la notifica degli avvisi di addebito soltanto nel 2012-2013 dimostrano di per sé il superamento dei termini decadenziali>>.
10. Con il quarto motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza per “violazione dell'art. 1, c. 203, L.
662/1996 e dell'art. 2697 c.c.” deducendo che <
ritenuto l'eccezione tardiva;
dall'altro, ha dato per scontata l'esistenza dei presupposti dell'obbligo
CP_ contributivo senza verificare se l' avesse effettivamente assolto il relativo onere probatorio.
11. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Trattasi di doglianze che andavano fatte valere impugnando gli avvisi di accertamento, prima, e l'intimazione di pagamento, poi. L'omessa impugnazione di tali atti ha determinato, come precisato al punto n. 7, l'irretrattabilità dei relativi crediti, contestabili, eventualmente, soltanto per fatti verificatisi successivamente alla loro adozione.
12. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 3 settembre 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' e dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in Controparte_1
data 10 marzo 2025.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli enti appellati, del compenso per il presente grado del giudizio che liquida, per ciascun ente, in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis