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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 187/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B300656 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante - l'appellante Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova , chiede di riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 671/2024, relativamente alla contestazione di costi oggettivamente inesistenti per € 40.000,00, confermando integralmente l'avviso di accertamento n.
TL303B300656/2023, con vittoria di spese di primo e secondo grado. Insta per la discussione in pubblica udienza.
Appellato con controdeduzioni ed appello incidentale - la TE S.r.l., chiede : • in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, la sentenza n. 671/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Genova
Sezione 2, emessa in data 25/06/2024 e depositata in pari data per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. TL303B300656/2023; • rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Genova, persona del Direttore protempore, sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, la sentenza n. 671/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Genova Sezione 2, emessa in data 25/06/2024 e depositata in pari data, non notificata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi oltre oneri per legge.
Con espressa riserva di presentare memorie, formulare istanze, produrre documenti ed allegazioni.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso avverso avviso di accertamento n. TL303B300656/2023, notificato dall' Ufficio in data
29/06/2023, con il quale, ai fini IVA, per l'anno d'imposta 2016, è stata accertata un'imposta di
€ 32.559,00, irrogata la sanzione di € 61.537,65 e recuperati interessi per € 7.368,00. La contestazione/ ripresa dell'Ufficio nei confronti della sociatà TE RL (partecipata al 5% dal socio Nominativo_1
ed al 95% dal socio ET RL dal 28/10/2022 ) , riguardava:
1) la censura dei costi per sponsorizzazione per euro 40.000 pagati nel 2016 ad Società_3 (socio al 60% la società ET RL) , costi non dedotti da TE ai fini IRES (perché capitalizzati nello stato patrimoniale) , ma soltanto detratti ai fini IVA per euro 8.800,00; costi contestati dall'Ufficio e considerati : come derivanti da operazioni inesistenti oggettivamente.
2)costi per consulenze e sviluppo commerciale per euro 108.000 pagati a ET RL ( socio al 100% Nominativo_1 dal 29/07/2013) - del “Prodotto_1” le spese di sviluppo commerciale “Prodotto_1
” di euro 108.000, sostenute nell'esercizio 2016 dalla società TE RL, - di natura pluriennale in quanto investimento- non dedotti da TE ai fini IR (perché capitalizzati nello stato patrimoniale), ma soltanto detratti ai fini IVA per euro 23.760,00 ; costi contestati dall'Ufficio e considerati
: come derivanti da operazioni inesistenti oggettivamente.
L'effetività delle operazioni correnti tra le società sopra dette risultano provate dai documenti in atti (contratti ), in particolare : -l'incarico alla società ET RL del 2017 prevedeva lo sviluppo e la realizzazione del Prodotto_2”, prodotto commercializzato da TE;
- l'incarico alla società Società_3 per la stagione 2016/2017 prevedeva, attraverso l'utilizzo dell'immagine della prima squadra quale veicolo pubblicitario, di pubblicizzare il marchio “Prodotto_3” e il marchio
“Prodotto_1” .
La Corte di Giustizia Tributaria d iprimo grado ha disposto : in parziale accoglimento del ricorso, visto l'art. 36 del d lgs 546/92, RIDUCE l'imponibile accertato ai fini delle IIDD e dell'IVA di euro 40.000,00.
SPESE compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello dell'Ufficio ed accogliere l'appello incidentale della contribuente , per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
Risulta provata l'effettività delle operazioni (poste a recupero dall'Ufficio) e risulta provato che la società nell'esercizio 2026 ha sostenuto costi di sponsorizzazione( euro 40.000,00 nei confronti della società
Società_3 ) e sviluppo commerciale ( euro 108.000,00 "Prodotto_1" nei confronti della società ET RL ), e che tali costi di investimento di natura pluriennale , correttamente non sono stati spesati nell'esercizio , in quanto capitalizzati ed ammortizzati negli esercizi successivi, in vista di futuri ricavi realizzabili.
Le riprese fiscali vanno annullate in quanto , come dimostrato da TE ( documentazione agli atti ) le operazioni erano reali e le fatture regolarmente registrate ed emesse, in base ad appositi contratti, sono state interamente pagate, e non risulta che vi sia stata retrocessione dei pagamenti.
Pertanto, trattandosi di costi per servizi detraibili , pagati su fatture regolarmente registrate ed inerenti l'attività svolta da TE , spetta la detrazione IVA.
La Corte, considerata la fattispecie, ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio ed accoglie l'appello incidentale. Annulla l'atto opposto . Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 187/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B300656 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante - l'appellante Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova , chiede di riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 671/2024, relativamente alla contestazione di costi oggettivamente inesistenti per € 40.000,00, confermando integralmente l'avviso di accertamento n.
TL303B300656/2023, con vittoria di spese di primo e secondo grado. Insta per la discussione in pubblica udienza.
Appellato con controdeduzioni ed appello incidentale - la TE S.r.l., chiede : • in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, la sentenza n. 671/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Genova
Sezione 2, emessa in data 25/06/2024 e depositata in pari data per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. TL303B300656/2023; • rigettare l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Genova, persona del Direttore protempore, sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, la sentenza n. 671/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Genova Sezione 2, emessa in data 25/06/2024 e depositata in pari data, non notificata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi oltre oneri per legge.
Con espressa riserva di presentare memorie, formulare istanze, produrre documenti ed allegazioni.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso avverso avviso di accertamento n. TL303B300656/2023, notificato dall' Ufficio in data
29/06/2023, con il quale, ai fini IVA, per l'anno d'imposta 2016, è stata accertata un'imposta di
€ 32.559,00, irrogata la sanzione di € 61.537,65 e recuperati interessi per € 7.368,00. La contestazione/ ripresa dell'Ufficio nei confronti della sociatà TE RL (partecipata al 5% dal socio Nominativo_1
ed al 95% dal socio ET RL dal 28/10/2022 ) , riguardava:
1) la censura dei costi per sponsorizzazione per euro 40.000 pagati nel 2016 ad Società_3 (socio al 60% la società ET RL) , costi non dedotti da TE ai fini IRES (perché capitalizzati nello stato patrimoniale) , ma soltanto detratti ai fini IVA per euro 8.800,00; costi contestati dall'Ufficio e considerati : come derivanti da operazioni inesistenti oggettivamente.
2)costi per consulenze e sviluppo commerciale per euro 108.000 pagati a ET RL ( socio al 100% Nominativo_1 dal 29/07/2013) - del “Prodotto_1” le spese di sviluppo commerciale “Prodotto_1
” di euro 108.000, sostenute nell'esercizio 2016 dalla società TE RL, - di natura pluriennale in quanto investimento- non dedotti da TE ai fini IR (perché capitalizzati nello stato patrimoniale), ma soltanto detratti ai fini IVA per euro 23.760,00 ; costi contestati dall'Ufficio e considerati
: come derivanti da operazioni inesistenti oggettivamente.
L'effetività delle operazioni correnti tra le società sopra dette risultano provate dai documenti in atti (contratti ), in particolare : -l'incarico alla società ET RL del 2017 prevedeva lo sviluppo e la realizzazione del Prodotto_2”, prodotto commercializzato da TE;
- l'incarico alla società Società_3 per la stagione 2016/2017 prevedeva, attraverso l'utilizzo dell'immagine della prima squadra quale veicolo pubblicitario, di pubblicizzare il marchio “Prodotto_3” e il marchio
“Prodotto_1” .
La Corte di Giustizia Tributaria d iprimo grado ha disposto : in parziale accoglimento del ricorso, visto l'art. 36 del d lgs 546/92, RIDUCE l'imponibile accertato ai fini delle IIDD e dell'IVA di euro 40.000,00.
SPESE compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello dell'Ufficio ed accogliere l'appello incidentale della contribuente , per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
Risulta provata l'effettività delle operazioni (poste a recupero dall'Ufficio) e risulta provato che la società nell'esercizio 2026 ha sostenuto costi di sponsorizzazione( euro 40.000,00 nei confronti della società
Società_3 ) e sviluppo commerciale ( euro 108.000,00 "Prodotto_1" nei confronti della società ET RL ), e che tali costi di investimento di natura pluriennale , correttamente non sono stati spesati nell'esercizio , in quanto capitalizzati ed ammortizzati negli esercizi successivi, in vista di futuri ricavi realizzabili.
Le riprese fiscali vanno annullate in quanto , come dimostrato da TE ( documentazione agli atti ) le operazioni erano reali e le fatture regolarmente registrate ed emesse, in base ad appositi contratti, sono state interamente pagate, e non risulta che vi sia stata retrocessione dei pagamenti.
Pertanto, trattandosi di costi per servizi detraibili , pagati su fatture regolarmente registrate ed inerenti l'attività svolta da TE , spetta la detrazione IVA.
La Corte, considerata la fattispecie, ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio ed accoglie l'appello incidentale. Annulla l'atto opposto . Spese compensate.