CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 1
In tema di responsabilità per colpa, l'utilizzatore "uti dominus" di un bene è titolare, nella qualità di custode dello stesso, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche nel caso in cui non ne sia proprietario. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di assoluzione dal delitto di omicidio colposo del titolare di un agriturismo, al quale era stata addebitata la caduta di una cliente, originata dal cedimento della recinzione di un'area, sul rilievo che il custode è tenuto a segnalare i pericoli correlati al suo utilizzo, in ragione della prossimità alla fonte di pericolo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/09/2023, n. 51452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51452 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IO EZ, nato a [...] il [...], IO QU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 29/06/2022 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore delle costituite parti civili, avv.to Genoveffa Stanco, che, in qualità di sostituto processuale dell'avv.to MI SC, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore dell'imputata, avv.to Giovanni Sofia, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, siano rigettati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/06/2022 la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento del precedente 19/10/2015, con cui LO EM era stata dichiarata penalmente responsabile del delitto di Penale Sent. Sez. 4 Num. 51452 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 12/09/2023 omicidio colposo e condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, mandandola assolta per non aver commesso il fatto e revocando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto, con un medesimo atto di impugnazione, ricorsi per cassazione il difensore di fiducia di IO EZ e di IO QU, avv.to MI SC, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel ribaltare la pronunzia di condanna resa dal Tribunale beneventano, avrebbe escluso che l'imputata LO EM, quale titolare dell'agriturismo ove si era verificato l'incidente mortale, fosse investita di una posizione di garanzia in base alla sola circostanza che costei non era proprietaria dell'area interessata dal cedimento della staccionata, rivelatasi causa dell'incidente stesso, omettendo, inoltre, di argomentare in ordine alla mancata indicazione del divieto di appoggiarsi all'indicata staccionata, pure contestato alla predetta. Rileva, inoltre, che la pronunzia assolutoria gravata, modificativa di quella di condanna resa in primo grado, risulterebbe priva della prescritta motivazione rafforzata, aggiungendo che l'apparato argomentativo che la caratterizza contrasterebbe con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a termini del quale la posizione di garanzia può scaturire non solo da un'investitura formale, ma anche dal concreto esercizio delle funzioni tipiche del garante, ove l'agente - com'è avvenuto nel caso di specie - assuma la gestione del rischio concreto mercè comportamenti concludenti consistenti nell'effettiva presa in carico del bene protetto. Osserva, infine, che le evidenziate criticità, oltre a viziare l'apparato argomentativo della decisione della Corte territoriale, rivelano il contrasto della stessa con le previsioni normative di cui agli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità sub specie di travisamento della prova. Assume, in specie, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un primo travisamento della prova allorquando ha affermato che «... la struttura in legno, dal cui cedimento derivava la precipitazione, insiste su di una piccola particella, la numero 555, che non è compresa nell'area di proprietà dell'imputata, ove 2 sorge l'azienda agrituristica "La casa di EM", e neppure è da intendersi ricom presa nell'area destinata all'agriturismo». Rileva, infatti, che l'asserto risulterebbe smentito innanzitutto dai "dicta"del consulente tecnico della difesa, geom. Di Piano Cesare, che ebbe ad affermare che la staccionata non presentava soluzione di continuità con il cancello di accesso all'agriturismo e insisteva sia su particelle di proprietà dell'imputata che sull'area da cui era avvenuta la precipitazione della vittima, che non poteva escludersi che detta area, in quanto aperta, fosse adibita a parcheggio e che essa non risultava fisicamente delimitata rispetto all'agriturismo. Aggiunge, poi, che ulteriori smentite dell'affermazione resa nella sentenza gravata si rinverrebbero nel verbale di accertamenti urgenti stilato dai Carabinieri operanti in data 16/08/2009 e nel coevo verbale di sequestro dell'area da cui era avvenuta la precipitazione, ivi essendosi affermato che la stessa risultava adibita a parcheggio dell'agriturismo. Sostiene ancora che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento della prova allorquando ha affermato che «... non emerge neppure dagli atti in maniera incontrovertibile che la staccionata... fosse pericolante...». Osserva, infatti, che sia dall'evocato verbale di sequestro dell'area teatro della precipitazione che dai rilievi fotografici scattati "in loco" dagli operanti emergerebbe, all'evidenza, che la staccionata era composta da travi di legno deteriorati dagli agenti atmosferici e dal tempo, inchiodate tra loro con chiodi arrugginiti. 3. Il difensore dell'imputato, a sua volta, ha depositato, in data 29/08/2023, una memoria difensiva, con la quale ha contestato la fondatezza di entrambi i motivi dei ricorsi presentati dalla parte civile, evidenziando la legittimità della decisione oggetto d'impugnativa e la ragionevolezza della sua motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di IO EZ e di IO QU sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità, sostenendo che la decisione assolutoria della Corte territoriale, del tutto priva di motivazione rafforzata benché modificativa di quella, di segno opposto, del primo 3 giudice, avrebbe illegittimamente e immotivatamente escluso che l'imputata fosse investita, in qualità di titolare dell'agriturismo teatro dell'incidente, di una posizione di garanzia in base alla sola circostanza che non era anche proprietaria dell'area in cui si ebbe il cedimento della staccionata causativo dell'incidente, senza tener conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la posizione di garanzia può scaturire, oltre che da un'investitura formale, anche dal concreto esercizio delle specifiche funzioni del garante, ove vi sia stata assunzione della gestione del rischio. Rileva il Collegio che il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità - che in questa sede si intende recepire con i necessari adattamenti imposti dalla diversità della materia - è nel senso di ritenere che coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area, ne siano i concreti utilizzatori sono tenuti, in quanto custodi della stessa, ad avvertire i consociati che ci vengono in contatto di tutti pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene. Consegue a quanto detto che l'utilizzatore/custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, risponderà dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta sussista un nesso di causalità tra la sua condotta omissiva in tema di segnalazione del pericolo correlato all'utilizzo del bene e l'evento dannoso in concreto verificatosi, laddove ricorra altresì l'ulteriore condizione, inerente al profilo soggettivo, della ragionevole prevedibilità di tale evento e lo stesso non sia ascrivibile alla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinarlo, a prescindere dal diretto collegamento dell'evento dannoso con il tipo di attività svolta sull'area dall'utilizzatore della "res". Tale conclusione, come detto, risulta in linea con il consolidato arresto della giurisprudenza civile di questa Corte, secondo cui «In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui 4 all'art. 2051 cod. civ.» (in tal senso, Sez. 3 Civ., n. 24808 dell'08/10/2008, Rv. 605185-01). Egualmente rilevanti, ai fini di specifico interesse, le ulteriori enunciazioni della giurisprudenza civile di questa Suprema Corte, che ha avuto cura di precisare che «... ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa.., solamente dal caso fortuito, che è qualificabile incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità» (così Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010 Rv. 614012-01) e di chiarire, per altro verso, che «... posto che la funzione della norma (di cui all'art. 2051 cod. civ. n.d.r.) è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario» (in tal senso, Sez. 3 Civ., n. 15384 del 06/07/2006, Rv. 591255-01). Affermata, dunque, la sussistenza in capo all'utilizzatore "uti dominus" di un'area degli obblighi gravanti "ex lege" sul custode, è d'uopo evidenziare che nel novero di essi può ragionevolmente ritenersi incluso anche quello di segnalare ai terzi, che potrebbero, in ipotesi, venire in contatto con il bene, i pericoli derivanti dal suo utilizzo o, comunque, allo stesso correlati. Ciò perché il predetto risulta titolare di una posizione di controllo in ragione della sua prossimità alla fonte di pericolo e di poteri e obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui. Tanto, tuttavia, non è stato in alcun modo considerato dalla Corte di appello, che, nel ribaltare la decisione di condanna del primo giudice, ha erroneamente fondato la pronunzia assolutoria sulla circostanza che era rimasto del tutto indimostrato che l'imputata fosse la proprietaria dell'area su cui insisteva la staccionata dal cui crollo era derivata la precipitazione della persona offesa, con argomentazione all'evidenza erronea e, al contempo, contrastante con l'esposta ermeneusi dell'evocata disposizione penale. 3. Meritevole di accoglimento è, almeno in parte, anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la decisione della Corte territoriale ne sarebbe inficiata sia nella parte in cui è affermato che la struttura lignea dal cui cedimento derivò la caduta della vittima non insiste su un'area destinata all'agriturismo gestito dall'imputata, posto che smentirebbe l'assunto quanto sostenuto dal consulente tecnico della difesa in merito all'assenza di delimitazioni tra detta area e la struttura recettiva e alla destinazione dell'una a parcheggio dell'altra, sia nella 5 parte in cui è affermato che non risulta in maniera incontrovertibile che la staccionata in legno fosse pericolante, atteso che contrasterebbero con tale enunciato quanto attestato dai carabinieri nel verbale di sequestro del manufatto redatto nell'immediatezza e i rilievi fotografici contestualmente eseguiti. Rileva preliminarmente il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (in tal senso: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). Tanto chiarito, si osserva che la prospettata doglianza non coglie nel segno laddove è ipotizzato il vizio di contraddittorietà processuale con riguardo alla parte della decisione della Corte territoriale in cui si afferma che la struttura lignea dal cui cedimento ebbe a derivare la caduta nel vuoto della vittima non insiste su un'area destinata all'agriturismo gestito dall'imputata. E invero, tale asserto non contrasta con il contenuto dell'indicata dichiarazione testimoniale, posto che il propalante, nel corso dell'escussione avvenuta in sede di giudizio di primo grado, non ha sostenuto che l'area teatro dell'incidente facesse parte dell'agriturismo in oggetto o fosse ad esso destinata. Deriva da ciò che non sussiste, in parte qua, l'ipotizzato travisamento della prova, posto che le dichiarazioni testimoniali non risultano trasposte in maniera distorta nell'impianto argomentativo a sostegno della decisione assunta dalla Corte territoriale. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo all'ulteriore travisamento della prova, in tesi riscontrabile nella parte della decisione gravata in cui si afferma che dalle risultanza processuali non emerge, in maniera incontrovertibile, che la staccionata fosse pericolante, essendo attestato nel verbale di sequestro redatto dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti - atto irripetibile, come tale utilizzabile dai giudici del merito - che il manufatto era costituito da "... travi in legno deteriorate dagli agenti atmosferici e dal tempo, inchiodate tra loro mediante vecchi chiodi arrugginiti...". È pertanto doveroso concludere che l'impianto argomentativo a fondamento della sentenza gravata è inficiato, nella parte da ultimo indicata, da travisamento della prova per omissione, vizio che, secondo il consolidato insegnamento della 6 Suprema Corte, ricorre quando manca la motivazione in ordine alla valutazione di uno o più elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi ai fini decisori (in tal senso Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01). 4. Gli evidenziati difetti argomentativi su temi all'evidenza non irrilevanti si traducono in vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impongono, quindi, l'annullamento ai soli effetti civili dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 12/09/2023
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore delle costituite parti civili, avv.to Genoveffa Stanco, che, in qualità di sostituto processuale dell'avv.to MI SC, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
sentito il difensore dell'imputata, avv.to Giovanni Sofia, che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, siano rigettati. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/06/2022 la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Benevento del precedente 19/10/2015, con cui LO EM era stata dichiarata penalmente responsabile del delitto di Penale Sent. Sez. 4 Num. 51452 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 12/09/2023 omicidio colposo e condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, mandandola assolta per non aver commesso il fatto e revocando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto, con un medesimo atto di impugnazione, ricorsi per cassazione il difensore di fiducia di IO EZ e di IO QU, avv.to MI SC, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel ribaltare la pronunzia di condanna resa dal Tribunale beneventano, avrebbe escluso che l'imputata LO EM, quale titolare dell'agriturismo ove si era verificato l'incidente mortale, fosse investita di una posizione di garanzia in base alla sola circostanza che costei non era proprietaria dell'area interessata dal cedimento della staccionata, rivelatasi causa dell'incidente stesso, omettendo, inoltre, di argomentare in ordine alla mancata indicazione del divieto di appoggiarsi all'indicata staccionata, pure contestato alla predetta. Rileva, inoltre, che la pronunzia assolutoria gravata, modificativa di quella di condanna resa in primo grado, risulterebbe priva della prescritta motivazione rafforzata, aggiungendo che l'apparato argomentativo che la caratterizza contrasterebbe con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a termini del quale la posizione di garanzia può scaturire non solo da un'investitura formale, ma anche dal concreto esercizio delle funzioni tipiche del garante, ove l'agente - com'è avvenuto nel caso di specie - assuma la gestione del rischio concreto mercè comportamenti concludenti consistenti nell'effettiva presa in carico del bene protetto. Osserva, infine, che le evidenziate criticità, oltre a viziare l'apparato argomentativo della decisione della Corte territoriale, rivelano il contrasto della stessa con le previsioni normative di cui agli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità sub specie di travisamento della prova. Assume, in specie, che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un primo travisamento della prova allorquando ha affermato che «... la struttura in legno, dal cui cedimento derivava la precipitazione, insiste su di una piccola particella, la numero 555, che non è compresa nell'area di proprietà dell'imputata, ove 2 sorge l'azienda agrituristica "La casa di EM", e neppure è da intendersi ricom presa nell'area destinata all'agriturismo». Rileva, infatti, che l'asserto risulterebbe smentito innanzitutto dai "dicta"del consulente tecnico della difesa, geom. Di Piano Cesare, che ebbe ad affermare che la staccionata non presentava soluzione di continuità con il cancello di accesso all'agriturismo e insisteva sia su particelle di proprietà dell'imputata che sull'area da cui era avvenuta la precipitazione della vittima, che non poteva escludersi che detta area, in quanto aperta, fosse adibita a parcheggio e che essa non risultava fisicamente delimitata rispetto all'agriturismo. Aggiunge, poi, che ulteriori smentite dell'affermazione resa nella sentenza gravata si rinverrebbero nel verbale di accertamenti urgenti stilato dai Carabinieri operanti in data 16/08/2009 e nel coevo verbale di sequestro dell'area da cui era avvenuta la precipitazione, ivi essendosi affermato che la stessa risultava adibita a parcheggio dell'agriturismo. Sostiene ancora che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento della prova allorquando ha affermato che «... non emerge neppure dagli atti in maniera incontrovertibile che la staccionata... fosse pericolante...». Osserva, infatti, che sia dall'evocato verbale di sequestro dell'area teatro della precipitazione che dai rilievi fotografici scattati "in loco" dagli operanti emergerebbe, all'evidenza, che la staccionata era composta da travi di legno deteriorati dagli agenti atmosferici e dal tempo, inchiodate tra loro con chiodi arrugginiti. 3. Il difensore dell'imputato, a sua volta, ha depositato, in data 29/08/2023, una memoria difensiva, con la quale ha contestato la fondatezza di entrambi i motivi dei ricorsi presentati dalla parte civile, evidenziando la legittimità della decisione oggetto d'impugnativa e la ragionevolezza della sua motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di IO EZ e di IO QU sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Fondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 2, e 41 cod. pen. e vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità, sostenendo che la decisione assolutoria della Corte territoriale, del tutto priva di motivazione rafforzata benché modificativa di quella, di segno opposto, del primo 3 giudice, avrebbe illegittimamente e immotivatamente escluso che l'imputata fosse investita, in qualità di titolare dell'agriturismo teatro dell'incidente, di una posizione di garanzia in base alla sola circostanza che non era anche proprietaria dell'area in cui si ebbe il cedimento della staccionata causativo dell'incidente, senza tener conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la posizione di garanzia può scaturire, oltre che da un'investitura formale, anche dal concreto esercizio delle specifiche funzioni del garante, ove vi sia stata assunzione della gestione del rischio. Rileva il Collegio che il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità - che in questa sede si intende recepire con i necessari adattamenti imposti dalla diversità della materia - è nel senso di ritenere che coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area, ne siano i concreti utilizzatori sono tenuti, in quanto custodi della stessa, ad avvertire i consociati che ci vengono in contatto di tutti pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene. Consegue a quanto detto che l'utilizzatore/custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, risponderà dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta sussista un nesso di causalità tra la sua condotta omissiva in tema di segnalazione del pericolo correlato all'utilizzo del bene e l'evento dannoso in concreto verificatosi, laddove ricorra altresì l'ulteriore condizione, inerente al profilo soggettivo, della ragionevole prevedibilità di tale evento e lo stesso non sia ascrivibile alla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinarlo, a prescindere dal diretto collegamento dell'evento dannoso con il tipo di attività svolta sull'area dall'utilizzatore della "res". Tale conclusione, come detto, risulta in linea con il consolidato arresto della giurisprudenza civile di questa Corte, secondo cui «In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui 4 all'art. 2051 cod. civ.» (in tal senso, Sez. 3 Civ., n. 24808 dell'08/10/2008, Rv. 605185-01). Egualmente rilevanti, ai fini di specifico interesse, le ulteriori enunciazioni della giurisprudenza civile di questa Suprema Corte, che ha avuto cura di precisare che «... ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa.., solamente dal caso fortuito, che è qualificabile incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità» (così Sez.3, n. 16029, del 07/07/2010 Rv. 614012-01) e di chiarire, per altro verso, che «... posto che la funzione della norma (di cui all'art. 2051 cod. civ. n.d.r.) è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario» (in tal senso, Sez. 3 Civ., n. 15384 del 06/07/2006, Rv. 591255-01). Affermata, dunque, la sussistenza in capo all'utilizzatore "uti dominus" di un'area degli obblighi gravanti "ex lege" sul custode, è d'uopo evidenziare che nel novero di essi può ragionevolmente ritenersi incluso anche quello di segnalare ai terzi, che potrebbero, in ipotesi, venire in contatto con il bene, i pericoli derivanti dal suo utilizzo o, comunque, allo stesso correlati. Ciò perché il predetto risulta titolare di una posizione di controllo in ragione della sua prossimità alla fonte di pericolo e di poteri e obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui. Tanto, tuttavia, non è stato in alcun modo considerato dalla Corte di appello, che, nel ribaltare la decisione di condanna del primo giudice, ha erroneamente fondato la pronunzia assolutoria sulla circostanza che era rimasto del tutto indimostrato che l'imputata fosse la proprietaria dell'area su cui insisteva la staccionata dal cui crollo era derivata la precipitazione della persona offesa, con argomentazione all'evidenza erronea e, al contempo, contrastante con l'esposta ermeneusi dell'evocata disposizione penale. 3. Meritevole di accoglimento è, almeno in parte, anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la decisione della Corte territoriale ne sarebbe inficiata sia nella parte in cui è affermato che la struttura lignea dal cui cedimento derivò la caduta della vittima non insiste su un'area destinata all'agriturismo gestito dall'imputata, posto che smentirebbe l'assunto quanto sostenuto dal consulente tecnico della difesa in merito all'assenza di delimitazioni tra detta area e la struttura recettiva e alla destinazione dell'una a parcheggio dell'altra, sia nella 5 parte in cui è affermato che non risulta in maniera incontrovertibile che la staccionata in legno fosse pericolante, atteso che contrasterebbero con tale enunciato quanto attestato dai carabinieri nel verbale di sequestro del manufatto redatto nell'immediatezza e i rilievi fotografici contestualmente eseguiti. Rileva preliminarmente il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (in tal senso: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 18521 dell'11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). Tanto chiarito, si osserva che la prospettata doglianza non coglie nel segno laddove è ipotizzato il vizio di contraddittorietà processuale con riguardo alla parte della decisione della Corte territoriale in cui si afferma che la struttura lignea dal cui cedimento ebbe a derivare la caduta nel vuoto della vittima non insiste su un'area destinata all'agriturismo gestito dall'imputata. E invero, tale asserto non contrasta con il contenuto dell'indicata dichiarazione testimoniale, posto che il propalante, nel corso dell'escussione avvenuta in sede di giudizio di primo grado, non ha sostenuto che l'area teatro dell'incidente facesse parte dell'agriturismo in oggetto o fosse ad esso destinata. Deriva da ciò che non sussiste, in parte qua, l'ipotizzato travisamento della prova, posto che le dichiarazioni testimoniali non risultano trasposte in maniera distorta nell'impianto argomentativo a sostegno della decisione assunta dalla Corte territoriale. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riguardo all'ulteriore travisamento della prova, in tesi riscontrabile nella parte della decisione gravata in cui si afferma che dalle risultanza processuali non emerge, in maniera incontrovertibile, che la staccionata fosse pericolante, essendo attestato nel verbale di sequestro redatto dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti - atto irripetibile, come tale utilizzabile dai giudici del merito - che il manufatto era costituito da "... travi in legno deteriorate dagli agenti atmosferici e dal tempo, inchiodate tra loro mediante vecchi chiodi arrugginiti...". È pertanto doveroso concludere che l'impianto argomentativo a fondamento della sentenza gravata è inficiato, nella parte da ultimo indicata, da travisamento della prova per omissione, vizio che, secondo il consolidato insegnamento della 6 Suprema Corte, ricorre quando manca la motivazione in ordine alla valutazione di uno o più elementi probatori acquisiti nel processo e potenzialmente decisivi ai fini decisori (in tal senso Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01). 4. Gli evidenziati difetti argomentativi su temi all'evidenza non irrilevanti si traducono in vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impongono, quindi, l'annullamento ai soli effetti civili dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale è altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso il 12/09/2023