TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/11/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, ZU de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8697/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Dimartino Parte_1 opponente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunato AL, Lucia AL
e ES AL opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro,
l chiedeva ingiungersi a il pagamento della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€.11.890,90, di cui €.9.568,43 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2015 – 2016 –
2017 – 2018 e €.2.322,47 per contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e
2019, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Il Tribunale di Foggia, con il D.I. n. 324/2022, ha ingiunto a il pagamento, in favore Parte_1 dell'attuale parte opposta, della complessiva somma di €.5.434,83, riferita limitatamente agli anni
2017, 2018 e 2019, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio. Il decreto è stato notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 21.09.2022.
Avverso tale decreto, ha proposto opposizione con ricorso depositato in data Parte_1
31.10.2022, contestando la debenza dei contributi per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il ricorrente ha pagina 1 di 7 dedotto, inoltre, di non aver mai esercitato, di fatto, l'attività professionale, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo.
Integrato il contradditorio, parte opposta ha contestato la fondatezza del ricorso in opposizione, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
In particolare l ha chiesto procedersi alla valutazione della fondatezza dell'intero credito, CP_1 dunque anche per i contributi riferiti agli anni 2015 e 2016, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare come dovuto l'importo complessivo di Euro 11.890,90, di cui Euro 9.568,43 dovuta all'Ente a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal 2015 al 2018 ed Euro 2.322,47 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni dal 2016 al 2019. Con conseguente condanna del CdL Dott. Pt_1 al pagamento di detta somma in favore di oltre accessori in misura e decorrenza di
[...] CP_1 legge”.
Quanto alla eccepita insussistenza dell'obbligo di versamento del contributo minimo per asserito mancato svolgimento dell'attività professionale, l ha richiamato l'obbligatorietà CP_1 dell'iscrizione all'Ente per tutti gli iscritti all'Albo dei e l'irrilevanza Controparte_1 dell'effettivo esercizio della professione ai fini dell'obbligo contributivo.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Oggetto della domanda monitoria contestata dal ricorrente è l'obbligazione contributiva, per contribuzione soggettiva, integrativa e relative sanzioni, che l'ente convenuto gli richiede in forza della sua iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro a partire dall'anno 2015.
Sulla base dei noti principi espressi in tema di ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che è diventato esigibile/è scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto (art. 2697 c.c.).
Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte convenuta (opposta) ovvero, rispettivamente, di attore (opponente).
pagina 2 di 7 In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre è attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e/o modificare la pretesa azionata dal creditore.
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, l'ente convenuto ha allegato (e la circostanza non è minimamente contestata) che l'odierno opponente sia stato effettivamente iscritto all'Albo professionale dei consulenti del lavoro di Foggia senza soluzione di continuità dal 20.01.2015
e sino al 17.04.2018 (cfr. doc. 3 fasc. parte opposta).
Il ricorrente ha eccepito che la contribuzione richiesta dall non sarebbe dovuta in quanto non CP_1 ha effettivamente esercitato la professione di Consulente del Lavoro.
L'assunto non può essere condiviso.
A tal fine, è sufficiente richiamare l'estratto dello Statuto (cfr. doc. 1 fasc. parte opposta) dal CP_1 quale si evince chiaramente come, innanzitutto, l'iscrizione alla cassa avvenga in modo automatico, in conseguenza della notifica all'ente dell'avvenuta iscrizione all'albo provinciale dei consulenti del lavoro, di guisa che tutti gli iscritti a tale albo sono obbligatoriamente iscritti alla medesima, Pt_2 anche se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti, e, soprattutto, sono per ciò solo tenuti al versamento dei contributi in misura intera.
In materia di Cassa dei consulenti del lavoro, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione di versamento dei contributi previdenziali, è infatti sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'esercizio della professione, il mancato svolgimento proprio della professione o la mancata o irrisoria percezione di reddito.
Mediante la produzione della documentazione fiscale riferibile al ricorrente (cfr. doc. 3 fasc. parte opposta) l'ente ha anche offerto in giudizio e alla controparte gli elementi necessari a determinare la base di calcolo della contribuzione richiesta, esplicitata nel quantum nel prospetto di calcolo del debito contributivo e nelle schermate del sistema informatico dell anche ai fini del calcolo CP_1 meccanizzato delle sanzioni.
Rispetto a tali allegazioni contabili, non vi sono contestazioni di parte opponente, alcuna specifica doglianza circa la determinazione del montante o le modalità di calcolo dei contributi.
pagina 3 di 7 Assolto da parte dell'creditore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, spettava a questo punto alla debitrice provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
A tale riguardo, occorre operare una distinzione tra la contribuzione soggettiva e quella integrativa in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione breve (quinquennale), la decorrenza della stessa è soggetta ad una diversa modalità di calcolo.
Ed infatti, per quel che concerne la contribuzione soggettiva, così come stabilito dai regolamenti di attuazione dell'ente vigenti nel tempo “… La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…”, mentre per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 della l. n. 249/91 stabilisce che “... Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17...”.
Il regolamento di attuazione dell'Ente prevede infine la prescrizione decennale per le sanzioni.
Nel caso di specie, l ha prodotto in giudizio i seguenti atti interruttivi della prescrizione (cfr. CP_1 doc. 5 fasc. parte opposta):
- raccomandata del 15.09.2017 (contribuzione soggettiva anni 2015 – 2016, contribuzione integrativa e sanzioni anno 2016);
- raccomandata del 31.12.2018 (contribuzione soggettiva e integrativa anno 2017);
- raccomandata del 17.03.2021 (anni 2016-2017 e 2018);
- raccomandata del 5.08.2022 (recupero contribuzione soggettiva per gli anni dal 2015 al 20178 e contribuzione integrativa dal 2016 al 2019).
Va ribadito che la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli iscritti ad una Cassa di previdenza professionale risulta pienamente giustificata in quanto espressione del generale principio di solidarietà, che informa l'intero sistema previdenziale.
Tale contribuzione, essendo espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale (nel senso della funzione solidaristica svolta da detto contributo, cfr. Corte Cost.
07/04/1994, n. 133 e Cass., Sez. Lav., 21/10/1998, n. 10458), è dovuto da tutti gli iscritti, anche se pensionati.
pagina 4 di 7 La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in materia di contribuzione previdenziale forense, con la sentenza n. 4146 del 15 maggio 1990, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività. La Suprema Corte, con tale sentenza ha affermato che “la connotazione tributaria del contributo dovuto dagli iscritti alla è da escludersi sulla scorta delle considerazioni svolte da Corte Cost. 167/86”, pertanto non c'è violazione dei principi di progressività in ordine alla contribuzione previdenziale forense, “non essendo estensibili alle contribuzioni previdenziali i principi di progressività stabiliti dall'art. 53 Cost.” (allo stesso modo, cfr. Trib. Roma, con sentenza n. 5796/2016). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16762/2003, ha affermato che “In tema di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, sollevata – in relazione agli artt. 23 e 53 Cost. – sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, sia perché detto principio riguarda solo i tributi in senso proprio, sia perché le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza quando non corrispondono ad alcun presupposto economico non strettamente proporzionato alla capacità del singolo debitore;
sia perché il riferimento alle retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro appartenenti alla categoria corrisponde ad una scelta politica discrezionale del legislatore, non implausibile né irragionevole”.
Il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con la sentenza n. 4805/2017 – resa sempre con riguardo alla obbligatoria iscrizione alla per tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, nonché alla CP_2 legittimità del contributo minimo a carico degli iscritti all'albo professionale – ha escluso la configurabilità di una presunta violazione della normativa comunitaria, atteso che “l'iscrizione alla cassa non è un ostacolo alla concorrenza né crea discriminazioni tra gli operatori della medesima categoria professionale, una volta accertato che tale iscrizione è obbligatoria per tutti costoro e che il regolamento di attuazione prevede una disciplina più leggera per chi si trova in condizioni economiche meno favorevoli.”
Orbene, per orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
pagina 5 di 7 Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (Cass. 4436/2014, 21840/2013, 6514/2007).
Nel caso di specie, invece, l'odierno opposto, nella memoria di costituzione, ha chiesto di estendere la valutazione della fondatezza all'intero credito, dunque anche ai contributi riferiti agli anni 2015 e 2016, per i quali, in sede monitoria, era stato ritenuto necessario il vaglio in sede di giudizio ordinario.
Il ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 9.05.2024, ha eccepito la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale, dunque l'inammissibilità/improponibilità della predetta domanda.
Deve, però, evidenziarsi l'ammissibilità della domanda proposta dall CP_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la valutazione della validità del monitorio, poiché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto, ma un ordinario giudizio di cognizione, che verte sull'esistenza del diritto di credito fatto valere.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura
a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 5415 del 25/02/2019).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, la richiesta dell'intero importo di €.11.890,90 non può considerarsi una domanda diversa, essendo esattamente la domanda originaria proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in toto e va dichiarata la sussistenza in capo all'ente opposto di un credito pari ad €.11.890,90 di cui €.9.568,43 a titolo di contribuzione soggettiva pagina 6 di 7 e sanzioni per gli anni 2015 – 2016 – 2017 - 2018 ed €.2.322,47 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2016-2017-2018-2019.
In assenza di una esplicita domanda di rifusione del maggior danno da svalutazione, il credito di cui sopra, trattandosi di una obbligazione pecuniaria, dovrà essere maggiorato unicamente degli interessi di mora ex lege, con decorrenza, per gli importi di volta in volta già maturati e scaduti, dai rispettivi atti di costituzione in mora.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2022 pronunciato in data 5.08.2022;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di €.11.890,9, di cui Parte_1 CP_1
€.9.568,43 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2015-2016-2017-2018 ed
€.2.322,47 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2016-2017-2018-2019, oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.p.c. dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano, Parte_1 CP_1 inclusa la fase monitoria, in €.2.697,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de LV
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, ZU de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8697/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Dimartino Parte_1 opponente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunato AL, Lucia AL
e ES AL opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro,
l chiedeva ingiungersi a il pagamento della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€.11.890,90, di cui €.9.568,43 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2015 – 2016 –
2017 – 2018 e €.2.322,47 per contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2016 – 2017 – 2018 e
2019, oltre interessi e svalutazione monetaria.
Il Tribunale di Foggia, con il D.I. n. 324/2022, ha ingiunto a il pagamento, in favore Parte_1 dell'attuale parte opposta, della complessiva somma di €.5.434,83, riferita limitatamente agli anni
2017, 2018 e 2019, oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio. Il decreto è stato notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 21.09.2022.
Avverso tale decreto, ha proposto opposizione con ricorso depositato in data Parte_1
31.10.2022, contestando la debenza dei contributi per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il ricorrente ha pagina 1 di 7 dedotto, inoltre, di non aver mai esercitato, di fatto, l'attività professionale, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo.
Integrato il contradditorio, parte opposta ha contestato la fondatezza del ricorso in opposizione, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
In particolare l ha chiesto procedersi alla valutazione della fondatezza dell'intero credito, CP_1 dunque anche per i contributi riferiti agli anni 2015 e 2016, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare come dovuto l'importo complessivo di Euro 11.890,90, di cui Euro 9.568,43 dovuta all'Ente a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni dal 2015 al 2018 ed Euro 2.322,47 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni dal 2016 al 2019. Con conseguente condanna del CdL Dott. Pt_1 al pagamento di detta somma in favore di oltre accessori in misura e decorrenza di
[...] CP_1 legge”.
Quanto alla eccepita insussistenza dell'obbligo di versamento del contributo minimo per asserito mancato svolgimento dell'attività professionale, l ha richiamato l'obbligatorietà CP_1 dell'iscrizione all'Ente per tutti gli iscritti all'Albo dei e l'irrilevanza Controparte_1 dell'effettivo esercizio della professione ai fini dell'obbligo contributivo.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Oggetto della domanda monitoria contestata dal ricorrente è l'obbligazione contributiva, per contribuzione soggettiva, integrativa e relative sanzioni, che l'ente convenuto gli richiede in forza della sua iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro a partire dall'anno 2015.
Sulla base dei noti principi espressi in tema di ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che è diventato esigibile/è scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto (art. 2697 c.c.).
Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte convenuta (opposta) ovvero, rispettivamente, di attore (opponente).
pagina 2 di 7 In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre è attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e/o modificare la pretesa azionata dal creditore.
Orbene, applicando tali principi al caso in esame, l'ente convenuto ha allegato (e la circostanza non è minimamente contestata) che l'odierno opponente sia stato effettivamente iscritto all'Albo professionale dei consulenti del lavoro di Foggia senza soluzione di continuità dal 20.01.2015
e sino al 17.04.2018 (cfr. doc. 3 fasc. parte opposta).
Il ricorrente ha eccepito che la contribuzione richiesta dall non sarebbe dovuta in quanto non CP_1 ha effettivamente esercitato la professione di Consulente del Lavoro.
L'assunto non può essere condiviso.
A tal fine, è sufficiente richiamare l'estratto dello Statuto (cfr. doc. 1 fasc. parte opposta) dal CP_1 quale si evince chiaramente come, innanzitutto, l'iscrizione alla cassa avvenga in modo automatico, in conseguenza della notifica all'ente dell'avvenuta iscrizione all'albo provinciale dei consulenti del lavoro, di guisa che tutti gli iscritti a tale albo sono obbligatoriamente iscritti alla medesima, Pt_2 anche se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti, e, soprattutto, sono per ciò solo tenuti al versamento dei contributi in misura intera.
In materia di Cassa dei consulenti del lavoro, ai fini dell'insorgenza dell'obbligazione di versamento dei contributi previdenziali, è infatti sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale, non rilevando la natura occasionale dell'esercizio della professione, il mancato svolgimento proprio della professione o la mancata o irrisoria percezione di reddito.
Mediante la produzione della documentazione fiscale riferibile al ricorrente (cfr. doc. 3 fasc. parte opposta) l'ente ha anche offerto in giudizio e alla controparte gli elementi necessari a determinare la base di calcolo della contribuzione richiesta, esplicitata nel quantum nel prospetto di calcolo del debito contributivo e nelle schermate del sistema informatico dell anche ai fini del calcolo CP_1 meccanizzato delle sanzioni.
Rispetto a tali allegazioni contabili, non vi sono contestazioni di parte opponente, alcuna specifica doglianza circa la determinazione del montante o le modalità di calcolo dei contributi.
pagina 3 di 7 Assolto da parte dell'creditore l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, spettava a questo punto alla debitrice provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi.
A tale riguardo, occorre operare una distinzione tra la contribuzione soggettiva e quella integrativa in quanto, seppur si versi sempre in ipotesi di prescrizione breve (quinquennale), la decorrenza della stessa è soggetta ad una diversa modalità di calcolo.
Ed infatti, per quel che concerne la contribuzione soggettiva, così come stabilito dai regolamenti di attuazione dell'ente vigenti nel tempo “… La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento…”, mentre per quel che concerne la contribuzione integrativa, l'art. 19 della l. n. 249/91 stabilisce che “... Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17...”.
Il regolamento di attuazione dell'Ente prevede infine la prescrizione decennale per le sanzioni.
Nel caso di specie, l ha prodotto in giudizio i seguenti atti interruttivi della prescrizione (cfr. CP_1 doc. 5 fasc. parte opposta):
- raccomandata del 15.09.2017 (contribuzione soggettiva anni 2015 – 2016, contribuzione integrativa e sanzioni anno 2016);
- raccomandata del 31.12.2018 (contribuzione soggettiva e integrativa anno 2017);
- raccomandata del 17.03.2021 (anni 2016-2017 e 2018);
- raccomandata del 5.08.2022 (recupero contribuzione soggettiva per gli anni dal 2015 al 20178 e contribuzione integrativa dal 2016 al 2019).
Va ribadito che la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli iscritti ad una Cassa di previdenza professionale risulta pienamente giustificata in quanto espressione del generale principio di solidarietà, che informa l'intero sistema previdenziale.
Tale contribuzione, essendo espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale (nel senso della funzione solidaristica svolta da detto contributo, cfr. Corte Cost.
07/04/1994, n. 133 e Cass., Sez. Lav., 21/10/1998, n. 10458), è dovuto da tutti gli iscritti, anche se pensionati.
pagina 4 di 7 La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in materia di contribuzione previdenziale forense, con la sentenza n. 4146 del 15 maggio 1990, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività. La Suprema Corte, con tale sentenza ha affermato che “la connotazione tributaria del contributo dovuto dagli iscritti alla è da escludersi sulla scorta delle considerazioni svolte da Corte Cost. 167/86”, pertanto non c'è violazione dei principi di progressività in ordine alla contribuzione previdenziale forense, “non essendo estensibili alle contribuzioni previdenziali i principi di progressività stabiliti dall'art. 53 Cost.” (allo stesso modo, cfr. Trib. Roma, con sentenza n. 5796/2016). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16762/2003, ha affermato che “In tema di retribuzione imponibile ai fini dei contributi assicurativi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, sollevata – in relazione agli artt. 23 e 53 Cost. – sotto il profilo che una contribuzione previdenziale gravante su retribuzioni non effettivamente percepite dai lavoratori violerebbe il principio di capacità contributiva, sia perché detto principio riguarda solo i tributi in senso proprio, sia perché le prestazioni patrimoniali dovute ad enti pubblici possono ritenersi contrarie al principio di ragionevolezza quando non corrispondono ad alcun presupposto economico non strettamente proporzionato alla capacità del singolo debitore;
sia perché il riferimento alle retribuzioni generalmente pagate dai datori di lavoro appartenenti alla categoria corrisponde ad una scelta politica discrezionale del legislatore, non implausibile né irragionevole”.
Il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con la sentenza n. 4805/2017 – resa sempre con riguardo alla obbligatoria iscrizione alla per tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale, nonché alla CP_2 legittimità del contributo minimo a carico degli iscritti all'albo professionale – ha escluso la configurabilità di una presunta violazione della normativa comunitaria, atteso che “l'iscrizione alla cassa non è un ostacolo alla concorrenza né crea discriminazioni tra gli operatori della medesima categoria professionale, una volta accertato che tale iscrizione è obbligatoria per tutti costoro e che il regolamento di attuazione prevede una disciplina più leggera per chi si trova in condizioni economiche meno favorevoli.”
Orbene, per orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
pagina 5 di 7 Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (Cass. 4436/2014, 21840/2013, 6514/2007).
Nel caso di specie, invece, l'odierno opposto, nella memoria di costituzione, ha chiesto di estendere la valutazione della fondatezza all'intero credito, dunque anche ai contributi riferiti agli anni 2015 e 2016, per i quali, in sede monitoria, era stato ritenuto necessario il vaglio in sede di giudizio ordinario.
Il ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 9.05.2024, ha eccepito la mancata proposizione di una domanda riconvenzionale, dunque l'inammissibilità/improponibilità della predetta domanda.
Deve, però, evidenziarsi l'ammissibilità della domanda proposta dall CP_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la valutazione della validità del monitorio, poiché il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto, ma un ordinario giudizio di cognizione, che verte sull'esistenza del diritto di credito fatto valere.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura
a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale” (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 5415 del 25/02/2019).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, la richiesta dell'intero importo di €.11.890,90 non può considerarsi una domanda diversa, essendo esattamente la domanda originaria proposta con ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in toto e va dichiarata la sussistenza in capo all'ente opposto di un credito pari ad €.11.890,90 di cui €.9.568,43 a titolo di contribuzione soggettiva pagina 6 di 7 e sanzioni per gli anni 2015 – 2016 – 2017 - 2018 ed €.2.322,47 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2016-2017-2018-2019.
In assenza di una esplicita domanda di rifusione del maggior danno da svalutazione, il credito di cui sopra, trattandosi di una obbligazione pecuniaria, dovrà essere maggiorato unicamente degli interessi di mora ex lege, con decorrenza, per gli importi di volta in volta già maturati e scaduti, dai rispettivi atti di costituzione in mora.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 324/2022 pronunciato in data 5.08.2022;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di €.11.890,9, di cui Parte_1 CP_1
€.9.568,43 a titolo di contribuzione soggettiva e sanzioni per gli anni 2015-2016-2017-2018 ed
€.2.322,47 a titolo di contribuzione integrativa e sanzioni per gli anni 2016-2017-2018-2019, oltre interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.p.c. dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano, Parte_1 CP_1 inclusa la fase monitoria, in €.2.697,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de LV
pagina 7 di 7