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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2025 promossa da:
(c.f. in qualità di Curatore di Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Piacenza, via Emilia Parmense n. 195/b;
RICORRENTE contro
, inabilitato, nato a [...] il [...], residente in [...];
RESISTENTE non costituito e nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO C/O IL TRIBUNALE DI PIACENZA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. Il Pubblico Ministero c/o il Tribunale di Piacenza ha concluso come da nota depositata in data 02.07.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.03.2025, l'avv. in qualità di Curatore di Parte_1
ha chiesto, sul presupposto della inadeguatezza della misura di protezione rispetto Persona_1 alla condizione clinica e alla necessità di cure di quest'ultimo, la revoca dell'inabilitazione, cui il resistente si trovava sottoposto dal 1990, con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
1.1) Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 22.05.2025 il G.I. procedeva all'esame dell'inabilitato e, all'esito, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, la dott.ssa e fissando, per il giuramento ed il conferimento dell'incarico, l'udienza del 19.06.2025. Persona_2
In tale ultima sede, dato atto che il nominato CTU aveva fatto pervenire una comunicazione con cui dichiarava di rinunciare all'incarico e ritenuta la causa matura per la decisione: revocava il provvedimento adottato all'udienza del 22.05.2025 nella parte in cui disponeva consulenza tecnica d'ufficio; disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per il sue conclusioni;
si riservava, all'esito, di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
2) Il Collegio ritiene che la domanda proposta debba essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (in particolare, da quanto contenuto nell'acquisito fascicolo relativo al procedimento Tribunale di Piacenza R.G.V.G. n. 1/1990, relativo alla curatela di Per_1
, il resistente è affetto, fin dalla nascita, da oligofrenia, sindrome spastico-discinetica,
[...] incapacità di deambulare;
tale stato, perdurante ed irreversibile, pur mantenendo integra la capacità di intendere e di volere, determina un'impossibilità dello stesso di organizzare la propria vita, non solo sotto il profilo economico, ma anche entro lo stretto ambito delle necessità quotidiane più elementari.
Invero, emerge dalla lettura del ricorso che pur essendo lucido, cosciente ed in Persona_1 grado di manifestare le proprie volontà, necessita di assistenza continua. Questi, infatti, dal mese di gennaio 2025, vive presso la casa di riposo “Giuseppe Gasparini” sita in Rivergaro (PC), loc. Pieve
Dugliara, ma, prima dell'inserimento in struttura, nelle esigenze anche più basilari della vita quotidiana
(come la cura e l'igiene personale, l'assunzione dei pasti), era sempre assistito dalla madre,
[...]
con l'ausilio di una collaboratrice domestica. Per_3
Anche in sede di esame davanti al G.I., peraltro, è risultato evidente come la patologia da cui è affetto il resistente ne precluda l'autonomia. Questi, invero, è apparso ben orientato nel tempo e nello spazio, del tutto consapevole della propria condizione e anche convintamente in possesso di progettualità per il futuro, laddove, al tempo stesso, non è stato in grado di verbalizzare ed il Curatore veicolava, interpretandole, le sue risposte alle domande poste dal Giudice.
pagina 2 di 5 Deve, quindi, ritenersi che, tuttora, a causa di tale persistente infermità, si trovi Persona_1 nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni più elementari.
Come sostenuto dall'avv. tuttavia, l'inabilitazione non può oggi ritenersi la misura Parte_1 più idonea a tutela del resistente, consentendo tale istituto il controllo e l'assistenza di un Curatore unicamente nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, mentre l'inabilitato (il cui patrimonio è costituito da risparmi, depositati su un libretto di risparmio postale e su un conto corrente personali dove viene accreditata la pensione di invalidità civile, unitamente all'assegno di accompagnamento INPS, e dove vengono pagate le rette della struttura che lo ospita) necessita di essere assistito o rappresentato nel compimento anche di atti di ordinaria amministrazione (quali il prelievo dal conto corrente bancario di contanti per le esigenze quotidiane e per piccoli acquisti, la gestione dei propri risparmi e il saldo dei pagamenti arretrati) o relativi alla cura della persona.
Tanto premesso in fatto, la domanda va esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva, infatti, il Collegio che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione/inabilitazione ed amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione tradizionali, è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass., 12.06.2006, n. 13584; Cass., 29.11.2006, n. 23566).
Si è, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità finisce per l'identificarsi con l'incapacità anche totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (L. n. 6/2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tal senso di è espressamente pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che: “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per pagina 3 di 5 applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass., 22.04.2009, n. 9628).
Ciò posto, va rimarcato che l'inabilitazione di fu pronunciata in un tempo in cui era Persona_1 sconosciuta all'ordinamento la più elastica misura della amministrazione di sostegno, certamente più confacente al caso di specie in considerazione nella natura dei deficit intellettivi del resistente non totalmente invalidanti e, come visto, non completamente estranianti dalla realtà circostante e sicuramente contenibili, sol che possa essergli affiancata una adeguata rete di collaborazione e un'attenta figura gestoria.
Il giudizio di inadeguatezza della inabilitazione è, del resto, confermato dalla portata della misura in parola tradizionalmente circoscritta alla cura degli interessi economico-patrimoniali dell'interessato; impostazione confermata dalla L. n. 219 del 2017, per la quale il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata (art. 3, comma 4).
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'assenza di rilevanti interessi economici (il resistente è titolare unicamente di benefici assistenziali) e, di contro, la preponderante ricorrenza di problematiche patologiche richiedenti speditezza e maggiore elasticità gestionale depongano, conclusivamente, per l'inidoneità della misura dell'inabilitazione in atto, di cui va disposta senz'altro la revoca.
Va disposta, infine, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per gli adempimenti diretti all'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno.
3) Nulla deve disporsi sulle spese, essendo il ricorso stato proposto nell'interesse del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) REVOCA l'inabilitazione di , nato a [...] il [...], residente in [...]Persona_1
EL (PC), via Chiavari n. 1;
2) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Piacenza per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostengo a protezione di;
Persona_1
3) ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza, una volta passata in giudicato, venga pagina 4 di 5 annotata nell'apposito registro ex art. 423 c.c. e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
4) sulle spese di lite. CP_1
Così deciso in Piacenza il 17.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maddalena Ghisolfi dott.ssa Marisella Gatti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2025 promossa da:
(c.f. in qualità di Curatore di Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Piacenza, via Emilia Parmense n. 195/b;
RICORRENTE contro
, inabilitato, nato a [...] il [...], residente in [...];
RESISTENTE non costituito e nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO C/O IL TRIBUNALE DI PIACENZA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo. Il Pubblico Ministero c/o il Tribunale di Piacenza ha concluso come da nota depositata in data 02.07.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 27.03.2025, l'avv. in qualità di Curatore di Parte_1
ha chiesto, sul presupposto della inadeguatezza della misura di protezione rispetto Persona_1 alla condizione clinica e alla necessità di cure di quest'ultimo, la revoca dell'inabilitazione, cui il resistente si trovava sottoposto dal 1990, con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
1.1) Instaurato regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 22.05.2025 il G.I. procedeva all'esame dell'inabilitato e, all'esito, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, la dott.ssa e fissando, per il giuramento ed il conferimento dell'incarico, l'udienza del 19.06.2025. Persona_2
In tale ultima sede, dato atto che il nominato CTU aveva fatto pervenire una comunicazione con cui dichiarava di rinunciare all'incarico e ritenuta la causa matura per la decisione: revocava il provvedimento adottato all'udienza del 22.05.2025 nella parte in cui disponeva consulenza tecnica d'ufficio; disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per il sue conclusioni;
si riservava, all'esito, di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
2) Il Collegio ritiene che la domanda proposta debba essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (in particolare, da quanto contenuto nell'acquisito fascicolo relativo al procedimento Tribunale di Piacenza R.G.V.G. n. 1/1990, relativo alla curatela di Per_1
, il resistente è affetto, fin dalla nascita, da oligofrenia, sindrome spastico-discinetica,
[...] incapacità di deambulare;
tale stato, perdurante ed irreversibile, pur mantenendo integra la capacità di intendere e di volere, determina un'impossibilità dello stesso di organizzare la propria vita, non solo sotto il profilo economico, ma anche entro lo stretto ambito delle necessità quotidiane più elementari.
Invero, emerge dalla lettura del ricorso che pur essendo lucido, cosciente ed in Persona_1 grado di manifestare le proprie volontà, necessita di assistenza continua. Questi, infatti, dal mese di gennaio 2025, vive presso la casa di riposo “Giuseppe Gasparini” sita in Rivergaro (PC), loc. Pieve
Dugliara, ma, prima dell'inserimento in struttura, nelle esigenze anche più basilari della vita quotidiana
(come la cura e l'igiene personale, l'assunzione dei pasti), era sempre assistito dalla madre,
[...]
con l'ausilio di una collaboratrice domestica. Per_3
Anche in sede di esame davanti al G.I., peraltro, è risultato evidente come la patologia da cui è affetto il resistente ne precluda l'autonomia. Questi, invero, è apparso ben orientato nel tempo e nello spazio, del tutto consapevole della propria condizione e anche convintamente in possesso di progettualità per il futuro, laddove, al tempo stesso, non è stato in grado di verbalizzare ed il Curatore veicolava, interpretandole, le sue risposte alle domande poste dal Giudice.
pagina 2 di 5 Deve, quindi, ritenersi che, tuttora, a causa di tale persistente infermità, si trovi Persona_1 nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni più elementari.
Come sostenuto dall'avv. tuttavia, l'inabilitazione non può oggi ritenersi la misura Parte_1 più idonea a tutela del resistente, consentendo tale istituto il controllo e l'assistenza di un Curatore unicamente nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, mentre l'inabilitato (il cui patrimonio è costituito da risparmi, depositati su un libretto di risparmio postale e su un conto corrente personali dove viene accreditata la pensione di invalidità civile, unitamente all'assegno di accompagnamento INPS, e dove vengono pagate le rette della struttura che lo ospita) necessita di essere assistito o rappresentato nel compimento anche di atti di ordinaria amministrazione (quali il prelievo dal conto corrente bancario di contanti per le esigenze quotidiane e per piccoli acquisti, la gestione dei propri risparmi e il saldo dei pagamenti arretrati) o relativi alla cura della persona.
Tanto premesso in fatto, la domanda va esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva, infatti, il Collegio che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione/inabilitazione ed amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione tradizionali, è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass., 12.06.2006, n. 13584; Cass., 29.11.2006, n. 23566).
Si è, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità finisce per l'identificarsi con l'incapacità anche totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (L. n. 6/2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tal senso di è espressamente pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che: “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per pagina 3 di 5 applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass., 22.04.2009, n. 9628).
Ciò posto, va rimarcato che l'inabilitazione di fu pronunciata in un tempo in cui era Persona_1 sconosciuta all'ordinamento la più elastica misura della amministrazione di sostegno, certamente più confacente al caso di specie in considerazione nella natura dei deficit intellettivi del resistente non totalmente invalidanti e, come visto, non completamente estranianti dalla realtà circostante e sicuramente contenibili, sol che possa essergli affiancata una adeguata rete di collaborazione e un'attenta figura gestoria.
Il giudizio di inadeguatezza della inabilitazione è, del resto, confermato dalla portata della misura in parola tradizionalmente circoscritta alla cura degli interessi economico-patrimoniali dell'interessato; impostazione confermata dalla L. n. 219 del 2017, per la quale il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata (art. 3, comma 4).
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'assenza di rilevanti interessi economici (il resistente è titolare unicamente di benefici assistenziali) e, di contro, la preponderante ricorrenza di problematiche patologiche richiedenti speditezza e maggiore elasticità gestionale depongano, conclusivamente, per l'inidoneità della misura dell'inabilitazione in atto, di cui va disposta senz'altro la revoca.
Va disposta, infine, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per gli adempimenti diretti all'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno.
3) Nulla deve disporsi sulle spese, essendo il ricorso stato proposto nell'interesse del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) REVOCA l'inabilitazione di , nato a [...] il [...], residente in [...]Persona_1
EL (PC), via Chiavari n. 1;
2) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Piacenza per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostengo a protezione di;
Persona_1
3) ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza, una volta passata in giudicato, venga pagina 4 di 5 annotata nell'apposito registro ex art. 423 c.c. e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
4) sulle spese di lite. CP_1
Così deciso in Piacenza il 17.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maddalena Ghisolfi dott.ssa Marisella Gatti
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