Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9002 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
09 0 02 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 18237/99 Cron. N 24509 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Ettore Mercurio -Presidente- 2. " Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 21.02.2002 3. " UC Vigolo -Consigliere- 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. Picone -Consigliere-Pasquale ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA CI EP LL LO LUCIANO elettivamente domiciliati in Roma, Via Belsiana 71, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Dell'Erba, rappresentati e difesi dall'Avv. Oronzo de Donno del foro di Milano come da procura a margine del ricorso 795 Ricorrenti
CONTRO
POSTE ITALIANE S.p.A ( già Ente Poste Italiane), in persona del Presidente pro tempore, Prof. Enzo Cardi, elettivamente do- Po 25/b miciliata in Roma, Via Bruxelles 61, presso lo studio dell'Avv. Roberta Pessi Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso unitamente all'Avv. Roberto Pessi Luigi Fiorillo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 557/98 del Tribunale del La- voro di Varese del 17.9.1998/16.10.1998 nella causa iscritta al n. 691 R.G. dell'anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.02.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Giovanni Gentile per la S.p.A. Poste Italiane;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 14.4.1997, Giuseppe CI e LO UC CA convenivano dinanzi al Pretore di Varese l'Ente Poste Italiane per sentir dichiarare il loro diritto all'inquadramento ai sensi del CCNL, stipulato il 26.11.1994, nell'Area Quadri di 1° livello e per sentir condannare il conve- nuto al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. I ricorrenti premettevano di essere dipendenti dell'Ente Poste Italiane, succeduto all'Amministrazione delle Poste e delle Tele- comunicazioni, di avere svolto esso dal 24.5.1995 al 19.11.1995 e dal 1.10.1996 al 20.2.1997 funzioni superiori di Quadro di I livello rispettivamente esso CI presso l'Agenzia di Base di Caronno Pertusella ed esso CA presso l'agenzia di base di 3 Luino. L'Ente convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto delle domande. All'esito l'adito Pretore con sentenza del 19.2.1998 rigettava il le domande. Tale decisione, appellata dall'Ente Poste Italiane, veniva con- fermata dal Tribunale di Varese con sentenza n. 557 del 17.9.1998/16.10.1998. Il Tribunale rilevava che i livelli di inquadramento dei dipendenti postali appartenenti alla categoria dei quadri erano tra loro di- stinti ed autonomi in considerazione delle caratteristiche quali- tative ancorché quantitative delle attività caratterizzanti i profili stessi;
riteneva per tali ragioni che l'avanzamento automatico dall'area quadri di II livello all'area quadri di I livello per svol- gimento di mansioni superiori fosse possibile esclusivamente in occasione del superamento del maggior termine di sei mesi, già previsto per l'accesso dall'area operativa (art. 38- 7° comma- del CCNL); osservava che in capo ai ricorrenti, già titolari di profilo Q2 con svolgimento di funzioni superiori per più di tre mesi e per meno di sei mesi, non si era maturato il diritto all'avanzamento automatico nell'area quadri di I livello. Lo stesso Tribunale aggiungeva che sebbene l'attuale formula- zione dell'art. 2095 Cod. Civ. preveda un'unica categoria legale dei quadri, è demandata all'autonomia collettiva la definizione dei requisiti di appartenenze alle categorie, senza pregiudizio di disporre dei requisiti funzionali e temporali. Contro la sentenza di appello ricorrono per cassazione il Cu- scianna e il CA ricorrono con unico articolato motivo, al quale la S.p.A. Poste Italiane resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 2095 e 2103 codice civile, nonché degli artt. 2 e 6 della legge n. 190 del 1985. Le doglianze si appuntano soprattutto sul fatto che nel contesto normativo della legge n. 190, che ha novellato l'art. 2095 Cod. Civ., sono state delineate quattro categorie, di cui quella dei quadri costituisce una figura intermedia tra la categoria degli im- piegati e i dirigenti. Viene osservato, inoltre, che nell'area qua- dri gli artt. 44 e 45 del contratto collettivo hanno previsto due livelli di inquadramento. Ciò posto, i ricorrenti rilevano che i giudici di merito hanno er- rato nel sostenere l'autonomia delle due aree individuate attra- verso le declaratorie contrattuali Q1 e Q2, in quanto pur trattan- dosi di ben distinti profili, non può essere negata l'appartenenza di entrambe all'unica categoria legale dei quadri. Nel contesto così delineato i ricorrenti richiamano l'art. 6 della legge n. 190, che, in deroga al disposto dell'art. 2103 Cod. civ., demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere un periodo superiore a tre mesi per l'acquisizione definitiva delle mansioni superiori di cui all'art. 2; aggiungono che in questo 5 ambito si inserisce l'art. 38 del contratto collettivo, che, in ap- plicazione dell'art. 6 anzidetto, definisce la categoria dei quadri ed offre una diffusa descrizione normativa della categoria, senza operare alcuna distinzione tra i differenti livelli di inquadramento successivamente delineati dagli artt. 44 e 45. I ricorrenti concludono rivendicando il profilo superiore di I li- vello, essendo in possesso della qualifica legale e contrattuale di quadro intermedio e svolgendo già mansioni proprie della catego- ria quadri. Le censure esposte non sono fondate e vanno perciò disattese. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata ha af- frontato il problema dell'interpretazione del contratto collettivo e si è occupata anche del problema se fosse dalla legge consen- tito all'autonomia collettiva- sicuramente abilitata a prevedere inquadramenti in diversi livelli, nell'ambito della categoria dei quadri (come i dirigenti), sulla base dei criteri concernenti l'inserimento delle prestazioni lavorative in una più o meno com- plessa organizzazione aziendale e le responsabilità affidate ai di- pendenti (Cass. n. 5136 del 1993)- stabilire un periodo più lun- go di tre mesi, non soltanto per l'assegnazione definitiva alle mansioni proprie della categoria di “quadro” (o dirigenziale), ma anche per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad un livello superiore per i lavoratori già appartenenti alla cate- goria (di quadro o dirigente). Il Tribunale ha dato risposta affermativa al quesito di cui sopra e 6 tale interpretazione deve essere confermata perché corretta. Ritiene sul punto il Collegio di condividere e confermare il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Corte espresso nelle sentenze 6 luglio 2001 n. 9165 e 27 settembre 2001 n. 12073 (così superando il precedente indirizzo di cui a Cass. n. 4516/1999 e n. 8166/2001 secondo il quale l'art. 6 della legge n. 180 del 1985 riguarderebbe la sola ipotesi del passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri da una categoria inferiore a questa, e non anche le ipotesi di passaggi tra diversi livelli nell'ambito della stessa categoria di quadri). Il nuovo orientamento consegue ad una rimeditazione degli ar- gomenti in precedenza addotti e disattende così un risultato in- terpretativo che avrebbe comportato un limite di notevole rile- vanza, ai poteri della contrattazione collettiva, non giustificato né dalla lettera né dalla ratio della disposizione legislativa in esame. Va così ritenuto ed affermato che il citato art. 6 (come sostituito dalla legge 2 aprile 1986 n. 106) risponde all'intento del legisla- tore di sottrarre alla disciplina comune della c.d. promozione automatica esclusivamente le posizioni lavorative inerenti alle categorie dei quadri e dei dirigenti perché caratterizzate da pe- culiari professionalità sia per l'assunzione di responsabilità nei confronti di terzi sia per l'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore. E non sussistono valide ragioni per ritenere che alla contrattazione collettiva sia da detta norma consentito stabi- 7 lire, ai fini suddetti, un termine superiore ai tre mesi soltanto nel caso in cui le mansioni superiori (di quadro o dirigente) siano svolte da un dipendente inquadrato nella categoria operaia o im- piegatizia, dal momento che un determinato livello della catego- ria di quadro o dirigente ben può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla stessa categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impie- gato. Da tale interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n. 190 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 106 del 1986), di- scende che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, è libera di stabilire un unico termine per il con- seguimento di tutte le qualifiche comprese nella categoria dei "quadri", oppure di differenziare le ipotesi e contemplare un pe- riodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle man- sioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) soltanto per gli appartenenti alla categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri la- voratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti). In questa prospettiva si è posta la sentenza impugnata, giungen- do alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38- 7° comma- del contratto collettivo, riguardasse non soltanto il pas- saggio da una categoria inferiore a quella di quadro, ma anche il passaggio da un livello ad altro livello nell'ambito della stessa categoria. Il procedimento ermeneutico seguito risulta rispettoso dei criteri fissati dagli artt. 1362 e seguenti Cod. Civ.. Invero l'interpretazione del giudice di appello fornisce valide giustificazioni della lettura delle disposizioni del contratto col- lettivo, in specie dell'art. 38, affermando l'applicabilità al caso di specie del termine di sei mesi, anziché di tre, per l'assegnazione alle mansioni di I livello di quadro, e ciò in rela- zione all'art. 2095- capoverso- Cod. Civ., il quale rimanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei requisiti di ap- partenenza alle categorie. Su questa base il Tribunale con apprezzamento non censurabile in questa sede, sorretto da adeguata motivazione, ha ritenuto che la volontà delle parti circa la classificazione del personale, trattan- dosi di materia lasciata alla libera autonomia delle stesse parti, fosse da interpretare nel senso della netta distinzione dei profili professionali nell'ambito dell'area quadri e della possibilità di definire per ciascun livello di tale area autonomi requisiti funzio- nali e temporali, dal che discende l'inconsistenza dell'assunto dei ricorrenti circa la unitarietà della categoria quadri ex art. 2095 Cod. Civ. I ricorrenti, ad ulteriore sostegno dell'assunto in ordine all'erroneità della sentenza impugnata, si richiamano al docu- mento aziendale (lettera 19.12.1997), che ribadiva che le asse- gnazioni a mansioni superiori di personale inquadrato in Area Quadri di II livello non dovevano superare i 90 giorni. Tale profilo, già esaminato e disatteso dal Tribunale, non merita di essere condiviso, essendo rilevante ai fini dell'interpretazione di tale documento (e di quelli precedenti del 14.10.1996 e del 15.10.1996) il comportamento di entrambe le parti e non essendo sufficiente solo quello di una della parti, non senza osservare che le direttive in questione- come già accertato dal Tribunale- costituivano atti meramente interni di organizzazione e avevano carattere cautelare di mera raccomandazione. Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va riget- tato Sussistono giusti motivi, in considerazione della delicatezza della questione, per dichiarare la compensazione delle spese del giu- dizio di cassazione
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2002 Ettore Мисяк ий Il Presidente Il Consigliere relatore estensore что Alessandro be Reu s CANCELLIEKE Depostete in Dancelleria 10 610.2002 CANCELLE