Art. 2. ((La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformita' alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge))
Versione
15 giugno 1949
15 giugno 1949
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Versione
21 maggio 1950
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