Art. 5. (Disposizioni diverse) 1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.600 milioni".
2. Il comma 16 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
"16. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138 , limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento".
3. Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sotto la voce "Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" ai capitoli numeri 501, 502 e 503, e' aggiunto il capitolo n. 504.
4. Alle spese di cui al capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 5, comma 1:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il comma dell'art. 25 della 12 legge n. 42/1986, a cui il comma 2 , integralmente sostituito dal presente articolo, fa riferimento:
"1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1986, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto".
Nota all' art. 5, comma 2:
La legge n. 138/1984 citata nel comma 16 dell'art. 25 della legge n. 42/1986 , come sostituito dalla legge qui pubblicata, concerne "Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all' art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
Nota all' art. 5, comma 4:
Il R.D. n. 2440/1923 concerne: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". I testi vigenti dei relativi articoli 36 e 61-bis sono i seguenti:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di fornitura eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultano ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".
"Art. 61-bis [aggiunto dall' art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 ]. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
"2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.600 milioni".
2. Il comma 16 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
"16. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138 , limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento".
3. Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42 , sotto la voce "Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" ai capitoli numeri 501, 502 e 503, e' aggiunto il capitolo n. 504.
4. Alle spese di cui al capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 5, comma 1:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, il comma dell'art. 25 della 12 legge n. 42/1986, a cui il comma 2 , integralmente sostituito dal presente articolo, fa riferimento:
"1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1986, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto".
Nota all' art. 5, comma 2:
La legge n. 138/1984 citata nel comma 16 dell'art. 25 della legge n. 42/1986 , come sostituito dalla legge qui pubblicata, concerne "Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all' art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ".
Nota all' art. 5, comma 4:
Il R.D. n. 2440/1923 concerne: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". I testi vigenti dei relativi articoli 36 e 61-bis sono i seguenti:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di fornitura eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultano ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".
"Art. 61-bis [aggiunto dall' art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 ]. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".