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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente dott. Riccardo Mele Consigliere dott.ssa IZ Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 311/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 08.10.2025, proposta da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Parte_1 P.IVA_1
con sede in Brindisi ed ivi elettivamente domiciliata alla Via Parte_2
Ammiraglio Cagni n. 17 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Zinzeri dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
(P.I. NTroparte_1
), in persona dei nominati curatori fallimentari, con sede legale effettiva P.IVA_2 in Brindisi alla Via Vecchia Torchiarolo Z.I., elettivamente domiciliata in Brindisi al
Corso Garibaldi n. 27, presso lo studio dell'Avv. Luigi TESTA, giusta procura speciale alle liti in atti,
APPELLATA
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., dell'8.10.2025, dopo l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2019 la Parte_3 adiva il Tribunale di Brindisi, proponendo
[...] azione revocatoria ex art. 67, co. 2, l. fall., al fine di ottenere: 1) la declaratoria di NT inefficacia «nei confronti della curatela fallimentare della dei pagamenti della complessiva somma di €. 29.078,98 e segnatamente i pagamenti effettuati in data
21/29.7.2016 (€.10.000), in data 29.08.2016 (€.5.000), in data 18.10.2016
(€.5.949,26) e in data 11.11.2016 (€.8.129,72) dalla società
[...] in bonis in favore di per tutte le motivazioni NTroparte_1 Parte_1 innanzi esposte e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore Parte_1 della curatela fallimentare della della NTroparte_1 anzidetta complessiva somma di Euro 29.078,98= maggiorata di interessi dal di del dovuto fino al dì dell'effettivo soddisfo»;
2) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e dei Parte_1 compensi di lite maggiorati del rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 37/2018, cap ed iva sulle voci soggette per legge.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in persona Parte_1 del l.r.p.t., opponendosi alla domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva definita dal Tribunale di Brindisi con sentenza n. 285/2023, pubblicata il 21/02/2023, che: 1) accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava inefficace nei confronti della curatela fallimentare della NTroparte_1
i pagamenti effettuati in data 21/29.7.2016, in data 29.08.2016, in data
[...]
18.10.2016 e in data 11.11.2016 dalla società NTroparte_1 in bonis in favore di 2) condannava al
[...] Parte_1 Parte_1 pagamento, in favore della curatela fallimentare attrice, della somma di €. 29.078,98, oltre interessi in misura legale dalle date dei pagamenti al saldo, nonché al rimborso, nei confronti della curatela attrice, delle spese legali che liquidava in €.
5.500 per compensi ed €. 518 per spese oltre rimborso forfettario, IVA e CA..
Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, chiedendone la totale riforma e, per l'effetto, di: 1) «rigettare la domanda avanzata dalla EL in quanto infondata in fatto, ed in diritto e, comunque, non provata, dichiarando efficaci tutti i pagamenti (o quanto meno parte di essi con specifico ma non esaustivo riferimento ai pagamenti eseguiti in data antecedente alla pubblicazione degli articoli di stampa) oggetto della revocatoria;
2) condannare la EL alla restituzione in favore della di tutte le somme Parte_1 versate in esecuzione della sentenza di primo grado maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento sino al soddisfo;
3) Rigettare ogni e qualsiasi domanda e/o eccezione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) Condannare la NT EL del fallimento al pagamento delle spese e competenze processuali relative al doppio grado del giudizio oltre accessori di legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario»; 5) in via istruttoria, ha Parte_1 reiterato la richiesta di prova per testi, non accolta dal giudice di prime cure.
Si è costituita la chiedendo: 1) CP_1 NTroparte_1 il previo rigetto delle richieste istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili per non essere state reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni, e comunque perché i capitoli di prova formulati sarebbero «generici
(stante la mancata collocazione temporale dei fatti che si intenderebbe provare), o documentali o addirittura irrilevanti»; 2) di rigettare l'appello proposto da Pt_1
e, quindi, confermare la sentenza di primo grado;
3) di rigettare la richiesta di Pt_1
NT di condanna della alla restituzione delle somme versate in virtù della sentenza di primo grado;
4) di «confermare anche la condanna della società convenuta Parte_1 al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e
[...] condannare la anche al pagamento delle spese e compensi di lite del giudizio Pt_1
NT di secondo grado in favore di il tutto maggiorato del rimborso forfettario ex art.
2 D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 13.08.2022 n.147, applicabile ex art.6 della citata modifica, cap ed iva, ove dovuta, sulle voci soggette per legge».
All'udienza dell'08.10.2025, esaminati gli atti, lette le memorie sostitutive della comparizione all'udienza fissata ex art. 352 c.p.c. depositate dalle parti entro i termini assegnati, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la ha contestato la violazione da parte Pt_1 del Giudice di prime cure dell'art. 67 co. 1, l. fall., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2727
c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto – a dire della difesa appellante - il
Tribunale avrebbe dovuto operare un distinguo, quale presupposto dell'azione revocatoria, tra gli atti “normali” e gli atti “anormali”; la EL avrebbe dovuto provare la conoscenza, effettiva e non meramente potenziale, dello stato di insolvenza della società poi fallita da parte della e tale prova non sarebbe stata fornita, Pt_1 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che avrebbe per di più «omesso di valutare risultanze istruttorie tali da invalidare con giudizio di certezza l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il suo giudizio». NT La difesa della EL del fallimento al contrario, ha sostenuto: - la corretta applicazione da parte del Tribunale delle disposizioni normative succitate, esitata nella verifica della sussistenza di tutti i presupposti per la revocabilità dei pagamenti effettuati dalla società in bonis, poi fallita;
- di aver fornito la prova della “scientia decoctionis” da parte di , atteso che la suddetta prova può essere data anche Pt_1 in via presuntiva, offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti;
-
l'irrilevanza, ai fini probatori, degli articoli di stampa prodotti da , atteso che Pt_1 gli stessi si riferiscono all'anno 2018, periodo successivo alla dichiarazione di fallimento;
- la sussistenza del piano di rientro dal debito ed i ritardi nei pagamenti, valorizzati quali sintomi della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di
. Pt_1
Il motivo di appello in esame è infondato.
Deve premettersi che la EL ha domandato la revoca dei pagamenti effettuati da NT
– illo tempore in bonis – in favore della in un arco temporale inscritto Pt_1 tra il 21.07.2016 e l'11.11.2016, e ciò in applicazione dell'art. 67, co. 2 R.D. n.
267/1942. Orbene, è noto come la disposizione in esame preveda la revocabilità, tra gli altri, dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società poi dichiarata fallita, a condizione che: 1) il curatore provi che l'accipiens conoscesse lo stato d'insolvenza del debitore;
2) che i pagamenti siano stati compiuti entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la sussistenza dei suddetti presupposti sulla scorta di una motivazione logica, convincente e scevra da vizi. Corretta è, in particolare, la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure, secondo cui sia «del tutto estranea alla lite ogni questione relativa alla natura “anomala” dei pagamenti ex art. 67 I° Co.»: la EL, infatti, aveva espressamente agito ai sensi del secondo comma della medesima norma, ed il Tribunale ha conseguentemente applicato in modo esatto il disposto dell'art. 2697 c.c., considerando a carico della stessa l'onere della prova della “scientia decoctionis” in capo a . Pt_1 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente consolidato, ritiene che «in tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito» (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30697 del 21/11/2025; Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 11357 del 02/05/2023). Ed ancora «lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, sicché il giudice del merito, ai fini della prova in questione deve soltanto verificare se, nel medesimo periodo e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens"» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6575 del 16/03/2018).
Quindi, considerato che nel giudizio revocatorio l'insolvenza dell'impresa nel periodo sospetto costituisce fatto notorio legale, ne discende la correttezza dell'assunto del
Giudice di prime cure secondo cui la controversia verta esclusivamente sulla sussistenza della scientia decoctionis in capo a . Sul punto deve premettersi Pt_1
NT che il fallimento di è stato dichiarato dal Tribunale di Brindisi con sentenza n.
1/2017, pubblicata il 13.01.2017. È da tale data che deve calcolarsi a ritroso il c.d.
“periodo sospetto”: ebbene, i pagamenti oggetto di revocatoria sono tutti avvenuti nei sei mesi antecedenti al 13.01.2017 e, segnatamente, tra il 21.07.2016 e l'11.11.2016.
Il presupposto oggettivo richiesto dall'art. 67, co. 2, l. fall., quindi, deve ritenersi inverato.
La prova della sussistenza del presupposto soggettivo, ossia la conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore da parte di , era a carico della EL, che ha Pt_1 assolto a detto onere, come correttamente ritenuto in primo grado. Deve considerarsi, infatti, che sul punto la EL ha offerto in giudizio plurimi elementi indiziari che, nel loro complesso, sono obbiettivamente gravi, precisi e concordanti.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, «la scientia decoctionis in capo al terzo (…) deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi fattuali, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività»
(Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 15 aprile 2024 n. 10039). Più precisamente,
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023, ha precisato che «in tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso
a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore».
Ebbene, il Giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi appena citati, in quanto ha valorizzato, ai fini della decisione, i seguenti elementi, valutati nel loro complesso, gli uni per mezzo degli altri: 1) le dimensioni notevoli della società fallita, che annoverava ben 350 operai circa, e che ne faceva, quindi, una realtà le cui vicende erano certo destinate a non passare inosservate sul territorio;
2) la non secondaria NT circostanza che tanto la quanto la insistessero nel medesimo territorio, Pt_1 condizione quest'ultima destinata a rendere più agevole per l'odierna appellante la percezione dei sintomi di crisi della fallita;
3) la circostanza che l'insorgere della crisi della fallita era diventato ormai di dominio pubblico almeno dal luglio del 2016
(periodo coevo ai pagamenti contestati), come si evince dagli articoli della stampa prodotti in giudizio dalla EL, che significativamente titolavano: “Aeronautica,
NT sciopero di e Aerocomposit di Brindisi e Grottaglie”, “Soffre aeronautico «mille
NT posti a rischio»”, “Sciopero , i lavoratori: vogliamo chiarezza dall'azienda. Le commesse ci sono!”, “ , persi 338 posti di lavoro”; 4) che negli stessi CP_1 articoli si facesse espresso riferimento a ritardi nei pagamenti degli stipendi nonché
NT ad un'esposizione debitoria di “molto cospicua”. Insieme a tali elementi, il
NT Tribunale ha altresì valutato, e ritenuto decisivo, l'intervenuto accordo tra e per un piano di rientro per l'importo, dovuto dalla prima alla seconda, di €. Pt_1
30.695,40. Se la predisposizione di un piano di rientro è certamente annoverabile tra gli indici sintomatici della scientia decoctionis, individuati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 4 aprile 2024 n. 8954), a suffragare la tesi della consapevolezza, da parte di , delle reali condizioni di Pt_1
NT contribuisce la non secondaria circostanza per la quale la rateizzazione del cospicuo debito fosse stata pattuita “senza alcun aggravio per gli interessi di mora”. NT A ciò, infine, si aggiungono i notevoli ritardi nei pagamenti da parte di
Il complesso di tali elementi è stato valutato dal Tribunale come dimostrativo della scientia decoctionis in capo alla , facendo quindi corretta applicazione degli Pt_1 artt. 2697 c.c., 2727 c.c. e 116 c.p.c., dal momento che il Giudice monocratico si è basato sulla concatenazione logica di tutti gli elementi offerti dalla EL, sequenza che obbiettivamente costituisce solido fondamento per inferirne la conoscenza dello stato di insolvenza.
Per converso, la difesa di non ha obiettivamente offerto validi elementi Pt_1 contrari, limitandosi a censure generiche, inidonee ad individuare fatti specifici e decisivi.
Si consideri – ad esempio – la tesi per la quale non avrebbe potuto avere Pt_1
NT conoscenza dello stato di insolvenza di in quanto, nel rapporto con la stessa non avrebbe riscontrato una riduzione dei volumi di rifiuti da smaltire, a dimostrazione che la ditta fosse in piena attività. L'argomento, pur suggestivo, non persuade, per l'evidente ragione che lo stato di insolvenza, in quanto incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, attiene al disequilibrio tra le componenti del bilancio e, in ultima analisi, tra attività e passività. Tale stato ben può sussistere nonostante l'azienda continui a produrre a ritmi sostanzialmente analoghi a quelli usuali, anche giovandosi, ad esempio, delle rateizzazioni eventualmente offerte dai creditori nella comprensibile speranza di propiziare il recupero dell'equilibrio economico.
Gli articoli di stampa prodotti da sono inconferenti rispetto al thema Pt_1 decidendum, in quanto datati 2018, e quindi ampiamente successivi al periodo in cui furono disposti e accettati i pagamenti revocati. Di tanto è evidentemente consapevole anche la difesa di che, infatti, a pag. 16 dell'appello tenta di depotenziare la Pt_1 portata probatoria della conoscibilità dello stato di insolvenza attraverso gli articoli di stampa prodotti dalla EL, affermando testualmente: «a noi piace immaginare gli imprenditori dediti al lavoro e non intenti a leggere articoli di stampa». L'argomento francamente non convince: risponde piuttosto all'id quod plerumque accidit che l'imprenditore mediamente accorto sia, invece, attento alla realtà che lo circonda, pronto a cogliere tanto le opportunità, quanto i “segnali di allarme” che la stessa gli offra, specie se, come nel caso che ci occupa, operi nel medesimo contesto territoriale della propria debitrice. La difesa di , infine, non ha fornito alcuna valida giustificazione per aver Pt_1
NT accettato un piano di rientro dall'esposizione debitoria di senza alcun aggravio per gli interessi di mora. A parere della Corte, questo è l'elemento decisivo, che – insieme agli altri - comprova la scientia decoctionis in capo a : se davvero Pt_1
l'odierna appellante avesse ignorato in buona fede lo stato di insolvenza della propria debitrice, non avrebbe certo accettato una dilazione dei pagamenti cui aveva diritto, senza alcun interesse e, quindi, senza alcun apprezzabile ritorno economico. A riprova della correttezza di tale assunto, non può tacersi come, a pag. 12 dell'atto di appello, sia proprio la difesa di a sottolineare che detto accordo di rateizzazione Pt_1 costituisse “un caso isolato”, quindi un evento certo non usuale nella dinamica dei rapporti con la debitrice, che razionalmente e finanziariamente si spiega solo NT assumendo per certa la conoscenza delle reali condizioni in cui versava
Lo stato di decozione era peraltro reso chiaro anche dai notevoli ritardi nei pagamenti NT da parte di di cui ha diffusamente dato conto il Giudice di prime cure.
Anche su questo punto la difesa di non ha offerto alcuna valida prova Pt_1 contraria. Dimostrare la neutralità ai fini della scientia decoctionis dei ritardi nei NT pagamenti da parte di in quanto prassi usuale nei rapporti tra le parti, era onere di , in applicazione dell'art. 2697 co. 2 c.c. e del principio di vicinanza della Pt_1
NT prova. Tuttavia, la circostanza per la quale la pagasse «sempre con notevole ritardo - talvolta anche di un anno - le forniture» è rimasta meramente affermata e non provata.
Per le ragioni suesposte il motivo di appello in esame non può essere accolto.
II. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erronea esclusione, da parte del giudice di prime cure, della ricorrenza dell'ipotesi di esenzione disciplinata dall'art. 67 co. 3 lett. A l. fall.. Secondo parte appellante la fattispecie ricorrerebbe in quanto i pagamenti atterrebbero a beni e servizi resi nell'esercizio dell'attività d'impresa e sarebbero stati effettuati nei termini d'uso. Quanto al primo punto, osserva che l'attività «di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti Pt_1
e le prestazioni dalla stessa periodicamente rese in favore della in bonis sono CP_1 state certamente svolte nell'esercizio dell'attività d'impresa»; in merito al secondo aspetto, parte appellante sostiene «che i pagamenti tra le parti sono stati SEMPRE eseguiti, così come era sempre avvenuto sin dall'inizio del rapporto (2009), nell'esercizio dell'attività di impresa, nei termini d'uso e con bonifico bancario che, indiscutibilmente, è un mezzo normale di pagamento». Nella comparsa di costituzione la EL ritiene infondata la censura in esame, sul NT presupposto: 1) che i pagamenti effettuati da non concernono in via immediata e diretta la produzione, in quanto «la . si occupava della raccolta dei Pt_1 Pt_1
NT rifiuti, (…), mentre la produceva pezzi meccanici per elicotteri»; 2) i pagamenti oggetto di revocatoria non sono stati effettuati con le modalità pattuite in fattura dalle parti. Infatti, mentre le fatture prevedevano il pagamento a 90 giorni data fattura, la NT effettuava tali pagamenti, oggetto di revoca, con ritardi anche di circa sette mesi.
La EL contesta, inoltre, la violazione dell'art. 2697 co. 2 c.c., in quanto «nella distribuzione dell'onere della prova è pacifico che sia il convenuto in revocatoria a dover dimostrare l'applicabilità, all'atto di cui il Curatore ha chiesto la revoca, di una delle norme in materia di esenzione». E ciò non sarebbe avvenuto.
Anche il motivo di appello in esame è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che questa Corte non condivide l'interpretazione restrittiva dell'art. 67 co. 3 l. fall. proposta da parte appellata, secondo cui i pagamenti esentati da revocatoria sarebbero solo quelli che concernono in via immediata e diretta la produzione. Il tenore letterale della disposizione in esame e la stessa ratio legis non consentono questa lettura, posto che la norma parla di pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, e che la stessa è funzionale a consentire all'imprenditore in crisi di procurarsi beni e servizi e, con essi, di proseguire l'attività produttiva. In sintonia con la prevalente giurisprudenza di merito deve allora ritenersi che la locuzione “esercizio dell'attività di impresa” vada riferita all'oggetto tipico dell'attività dell'imprenditore, con conseguente esclusione solo delle operazioni che con quell'attività non abbiano alcun nesso, nemmeno strumentale. Orbene, non può obbiettivamente sostenersi che l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, svolta da , non avesse attinenza strumentale con l'attività economica propria Pt_1
NT di tanto che la stessa EL ha continuato ad avvalersi dell'opera della società appellante, evidentemente funzionale alla produzione.
A difettare, tuttavia, è il secondo requisito necessario ai fini dell'esenzione dei pagamenti dalla revocatoria, ossia il fatto che gli stessi siano avvenuti nei termini d'uso.
Correttamente la EL sottolinea che l'onere della prova delle condizioni di cui alla norma in esame gravasse su . Pt_1
Corte di cassazione civile, sez. I, ord. n. 30127 del 22.11.2024, ha chiarito che «la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3°, cit., infatti, “dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati … secondo tempi
e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi «consolidata e stabile», capace di rendere “esatto” anche l'adempimento apparentemente
“inesatto”, per il ritardo nel pagamento (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019; conf. Cass.
19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022 …)” (Cass. n. 12837 del
2023, in motiv.)». La stessa Corte soggiunge che «resta, tuttavia, fermo (…) che, nel caso in cui tali pratiche non siano in concreto individuabili in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in precedenza, il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che, nello svolgimento concreto del rapporto, le parti abbiano adottato comportamenti difformi da quelli previsti». Sul medesimo punto, Corte di cassazione civile, sez. I, ord. n.
27939/2020 ha sottolineato «come occorra individuare fra le parti la «consuetudine di estinguere i debiti attraverso» date modalità (Cass. 8 marzo 2018, n. 5587, non massimata); che «se il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte, a parte l'intimazione di solleciti, tale prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale» (così, sebbene in obiter, la motivazione di Cass.
18 marzo 2019, n. 7580); che la norma richiede «la dimostrazione non tanto dell'assenza di precedenti inadempimenti, ma della consistenza della quotidianità sotto il profilo delle modalità di adempimento invalse fra le parti, al fine di consentire al giudice di apprezzare se le parti nel caso di specie si fossero scostate dai termini consueti fino ad allora seguiti» (Cass. 9 aprile 2019, n. 9851, non massimata)».
Orbene, nel caso di specie non ha fornito prova dei presupposti individuati Pt_1 dalla giurisprudenza testé citata ai fini dell'esenzione da revocatoria dei pagamenti, in NT quanto – come già detto – la circostanza che pagasse «sempre con notevole ritardo - talvolta anche di un anno - le forniture» è rimasta meramente affermata e non provata.
Tuttavia, anche qualora, per ipotesi invero insussistente, il detto onere probatorio fosse stato assolto, non può non sottolinearsi che difetterebbe comunque il requisito dei termini d'uso. Tale condizione, ove mai effettivamente sussistente, è stata infatti obliterata dal già citato piano di rientro che, a ben vedere, altro non costituisce se non la “specifica reazione della controparte” , “che nel caso di specie non si è Pt_1 limitata all'intimazione di solleciti”. E che le modalità di esecuzione del detto piano di rientro non fossero quelle - in mera e non provata ipotesi - costituenti i termini d'uso invalsi tra le parti nel corso del decennale rapporto contrattuale (ossia i tollerati, NT sistematici ritardi nei pagamenti da parte di nei confronti di ) è Pt_1 dimostrato proprio dal contenuto delle email intercorse tra le due società nel marzo NT del 2016 – in atti – ove l'Avv. Frigione, per conto di , rappresenta a che: Pt_1
«resta inteso che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà
l'immediata esigibilità dell'intero credito maggiorato degli interessi di mora e delle spese».Il passo appena citato dimostra, senza tema di smentita, come la , Pt_1
NT evidentemente consapevole delle reali condizioni di con il piano di rientro intendesse inaugurare una nuova prammatica nei rapporti con la società debitrice, tesa a superare i termini precedentemente usuali tra le stesse parti.
Tanto esclude l'applicabilità dell'invocata esenzione dalla revocatoria dei pagamenti oggetto dell'odierno processo;
del che ha correttamente dato atto il Tribunale a pag. 3 della sentenza impugnata, ove è scritto: «(…) i tempi ordinari dei pagamenti revocandi non possono evidentemente ritenersi essere stati quelli usuali, se è vero
(come risulta pacifico) che, per consentire tale cronologia (differita rispetto alle prestazioni) dei pagamenti ridetti, fu necessario il preventivo accordo fra le parti (di cui alle e-mail del marzo 2016)».
Per tutte la ragioni dianzi esposte non possono accogliersi le richieste istruttorie formulate da , trattandosi di prova per testi da articolarsi su circostanze Pt_1 ininfluenti e comunque inidonee a superare quanto documentalmente emerso e ciò anche a prescindere dall'eventuale mancata reiterazione delle richieste in sede di precisazione delle conclusioni.
Per le ragioni dianzi esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 285/2023, pubblicata il 21/02/2023, del Tribunale di Brindisi, deve essere confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi tariffari, tenendo conto dell'impegno che la controversia ha comportato in grado di appello.
Si dà atto che, per effetto del rigetto dell'impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato nei confronti della
[...] in persona dei nominati curatori fallimentari, NTroparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 285/2023, pubblicata il 21/02/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del grado d'appello in Parte_1 favore della NTroparte_1
che liquida in €. 9.900,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali nella
[...] misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge;
3. dà atto che, per effetto del rigetto dell'impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa IZ Evangelista dr.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio
Dott. Vittorio Caricasole, sotto la direzione del Consigliere relatore, Dott.ssa IZ
Evangelista e del Presidente, Dott.ssa Anna Rita Pasca.