Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2004, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED TE, elettivamente domiciliato in Roma, via Zanardelli n. 20, presso l'avv. Achille Buonafede, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI RE, elettivamente domiciliato in Roma, Collina n. 36, presso l'avv. Adriano Giuffrè, che con l'avv. Salvatore Barbera lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
FONTE DELA MANGIATORELLA S.p.a., FALLIMENTO di AN RICEVUTI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 179/00 dell'11 aprile 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 maggio 2003 dal relatore, Cons. Dott. MARZIALE Giuseppe;
Udito, per il controricorrente, l'avv. Giuffrè;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto notificato il 2 aprile 1973, il signor DI CU conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il signor FR CE, la s.p.a. Fonte della Mangiatorella, in persona dell'amministratore delegato TO TE, nonché quest'ultimo in proprio, esponendo che:
- che, in data 10 ottobre 1972, aveva acquistato dal CE 99.000 azioni della società sopra indicata per il prezzo di L. 59.000.000, interamente versato;
- che le azioni risultavano liberate, sia sulla base del loro tenore letterale che sulla base dei documenti depositati presso il Tribunale, i quali attestavano che il capitale era stato interamente versato;
- che, malgrado tali risultanze, il TE, con lettera del 14 marzo 1973, aveva richiesto ad esso esponente, in nome e per conto della società, il pagamento della somma di L. 24.000.000, a titolo di versamenti ancora dovuti per la "liberazione" delle azioni;
- che a seguito di ulteriori accertamenti compiuti "attraverso le carte rese pubbliche dalla società, aveva accertato le azioni figuravano liberate dallo stesso consiglio di amministrazione del quale aveva fatto parte lo stesso TE.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che fosse accertata l'infondatezza della pretesa della società e che, in ogni caso, il TE e il CE, fossero condannati a rimborsarlo (il primo quale responsabile ex art. 2395 c.c. e il secondo quale coobbligato ex art. 2356 c.c.) delle somme che fosse stato costretto eventualmente condannato a pagare alla società.
1.1 - Il TE si opponeva all'accoglimento della domanda, deducendo in particolare:
- che il CE era il presidente della società convenuta e, come tale, era a conoscenza della mancata liberazione delle azioni;
- che, contrariamente a quanto da lui affermato, tale consapevolezza aveva anche il CU;
- che le azioni compravendute erano state emesse in attuazione della delibera di aumento di capitale adottata il 3 marzo 1972 e che il 24 aprile 1972 egli era stato sostituito nella carica di componente del consiglio di amministrazione del quale era rientrato a far parte solo a partire dal 14 settembre 1972.
Il CE assumeva, dal canto suo, di aver versato l'intera somma dovuta per la completa liberazione delle azioni.
2 - Il Tribunale, con sentenza del 21 settembre 1974:
- dichiarava il CU e il CE tenuti, solidalmente, al pagamento della somma di L. 24.000.000, ancora dovuta per la liberazione delle azioni;
- condannava il CU al pagamento di detta somma con gli interessi dalla domanda al saldo;
- condannava il CE e il TE, in solido, a rivalere il CU della somma sopra indicata e di ogni altra somma che fosse stato tenuto a versare alla società per il titolo sopra indicato.
3 - La sentenza era impugnata, con distinti atti di appello, dal CE e dal TE, oltre che in via incidentale dal CU.
La Corte territoriale, con sentenza del 9 luglio 1975, dichiarava inammissibile, perché generico, l'appello incidentale e rigettava gli altri.
3 - La sentenza era però cassata da questa Corte con sentenza n. 2985/78 che, accogliendo il ricorso del CU, dichiarava ammissibile l'appello incidentale da lui proposto nella precedente fase di giudizio e dichiarava assorbito quello avanzato dal TE, sull'assunto che la cassazione, nei termini indicati, della sentenza d'appello, travolgeva la stessa sentenza anche nelle parti relative ai rapporti di rivalsa.
4 - La causa era riassunta dal TE e dalla Società con atto notificato il 14 settembre 1979. Costituendosi in giudizio, il CU deduceva che doveva essere esaminato preliminarmente il proprio appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado dichiarato ammissibile da questa Corte.
Tale giudizio era riunito a quello promosso dal CU, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., davanti allo stesso giudice di rinvio al fine di ottenere la restituzione della somma di L. 30.120.185 versata alla Società a saldo di quella dovuta in esecuzione della sentenza di secondo grado successivamente cassata.
4.1 - La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 18 dicembre 1987 accoglieva la domanda restitutoria proposta dal CU nei confronti della società e con ordinanza in pari data ordinava ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio fino alla definizione di altri due giudizi, promossi rispettivamente dal CE e dalla Società.
La sospensione era revocata il 6 maggio 1993.
Quindi la Corte, con sentenza dell'11 aprile 2000, rigettava tutti gli appelli proposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado. 4.2 - Il TE chiede la cassazione di tale sentenza con quattro motivi di ricorso, illustrati con memoria. Il CU resiste. MOTIVI DELLA DECISIONE
5 - Nella sentenza impugnata si afferma:
che le azioni cedute dal CE al CU erano, al momento del trasferimento, solo parzialmente "liberate"; che, conseguentemente, il CU era tenuto al versamento della somma ancora dovuta (L. 24.000.000) ai sensi dell'art. 2356 c.c., a nulla rilevando che fosse rimasto all'oscuro di tale circostanza e che i titoli azionali fossero privi dell'indicazione prescritta dall'art. 2354, n. 4, c.c.;
- che, tuttavia, il CE e il TE erano tenuti a rivalere il CU delle somme che avrebbe dovuto versare alla società per ottenere la liberazione delle azioni.
La reiezione dell'appello a suo tempo proposto dal TE poggia sulla considerazione che tale soggetto, componente del consiglio di amministrazione della società sia nel momento in cui era stato deliberato l'aumento del capitale sociale che in quello in cui le azioni furono successivamente trasferite al CU, era venuto meno ai propri doveri, non avendo esercitato alcun controllo sulla regolarità dei titoli emessi e doveva essere quindi ritenuto responsabile dei danni subiti dall'acquirente dei titoli, che aveva corrisposto all'alienante l'intero prezzo convenuto, nella persuasione ritenuto che il capitale sottoscritto fosse stato integralmente versato.
6 - Quest'ultima statuizione viene censurata dal TE sotto più profili.
Il ricorrente deduce, in primo luogo, che la motivazione della sentenza impugnata, sarebbe, per tale parte, "insufficiente e contraddittoria", perché sarebbe stato totalmente omesso l'esame dei motivi dell'appello a suo tempo proposto avverso la sentenza di primo grado.
Con l'atto d'appello, stando a quel che si ricava dal ricorso (che per il principio di autosufficienza deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e la valutatone delle loro fondatezza: Cass. 13 settembre 1999, n. 9734;
14 agosto 1998, n. n. 8013), il TE aveva dedotto di essere rimasto totalmente estraneo all'emissione e alla sottoscrizione delle nuove azioni, in quanto tali adempimenti era stato delegato al CE.
Tale circostanza è stata però considerata nella sentenza impugnata, nella quale si riconosce che i titoli erano stati sottoscritti da tale soggetto. Ed appare comunque priva di decisività (e, come tale, inidonea a giustificare la cassazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), dal momento che la responsabilità del ricorrente, come si è già posto in evidenza, non è stata ricollegata alla diretta partecipazione di tale soggetto al compimento delle operazioni sopra indicate, ma all'omissione dei doveri di vigilanza che, nel caso di amministrazione pluripersonale, incombono a ciascun amministratore a norma dell'art. 2392 c.c. L'infondatezza della censura formulato con il primo motivo è, pertanto evidente.
7 - A non diverse conclusioni deve giungersi per il quarto motivo, con il quale - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2392 e 2395 c.c. - il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato:
- che la violazione dell'obbligo di vigilanza sancito dal secondo comma dell'art. 2392 c.c. assume rilievo solo ai fini dell'accertamento della responsabilità degli amministratori verso la società e non anche di quella nei confronti dei singoli soci e dei terzi a norma dell'art. 2395 c.c;
- che il CU era comunque a conoscenza della non integrale liberazione delle azioni acquistate;
- che, in ogni caso, esso esponente non era tenuto a controllare la regolarità dei titoli emessi.
Invero, l'art. 2395 c.c. fa specifico richiamo alle disposizioni che immediatamente lo precedono, le quali disciplinano la responsabilità degli amministratori per gli atti illegittimi da essi compiuti nell'esplicazione del loro mandato. Non può esservi quindi dubbio che la responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi o dei singoli soci possa essere affermata anche nel caso di violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2392, secondo comma, c.c. per il corretto esercizio delle loro funzioni, sempre che, naturalmente, il danno causato non costituisca il semplice riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale (Cass. 28 marzo 1996, n. 2850; 27 giugno 1998, n. 6834; 22 marzo 2001, n. 4075). Il secondo rilievo è poi chiaramente inammissibile, essendo diretto ad ottenere un riesame nel merito, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità (Cass. 19 aprile 1996, n. 3723; 15 dicembre 1999, n. 1410). Quanto all'affermazione, infine, che non poteva esser fatto carico al ricorrente di non aver controllato la regolarità dei singoli certificati azionali emessi, dal momento che l'operazione era stata delegata al presidente della società (il CE ), è sufficiente rilevare che il conferimento di una delega di poteri o di uno specifico mandato ad alcuno degli amministratori, non fa venir il generale dovere di vigilanza posto a carico di ciascuno di essi dall'art. 2392 c.c. (Cass. 4 aprile 1998, n. 3483; 25 gennaio 1999, n. 681).
8 - Restano il secondo e il terzo motivo, con i quali il TE deduce, rispettivamente:
- che la mancata ammissione dell'interrogatorio formale deferito al ricevuto sarebbe stata disposta in violazione degli artt. 2697, secondo comma, e 2733 c.c., 115 e 116 c.p.c.;
- che l'affermazione della responsabilità di esso esponente verso il CU, contenuta nella sentenza impugnata, sarebbe logicamente incompatibile con il riconoscimento, contenuto nella stessa sentenza, che il CE, nell'alienare le proprie azioni, aveva dolosamente taciuto all'acquirente che esse non erano interamente liberate. Anche tali doglianze sono manifestamente infondate, posto:
- che la Corte territoriale ha esattamente rilevato che l'interrogatorio, essendo diretto ad acquisire la prova della conoscenza, da parte del CU, della non totale liberazione delle azioni cedute, avrebbe dovuto essere deferito a tale soggetto, anziché al CE;
- che, per quanto si è detto, il conferimento di uno specifico mandato ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione non fa venir meno il generale dovere di vigilanza posto a carico di tutti gli amministratori dall'art. 2392, secondo coma, c.c. (retro, p. 7).
9 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti del resistente, liquidandole in Euro 6.100,00 (seimilacento/00), di cui Euro 6.000,00 (seimila/00) per onorari, oltre spese generali e accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004