Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 5 32.121 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro --- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 13757/99 Cron.∙16573 Dott. BE SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V. i SARDEGNA 50 pesso REGIONE CALABRIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO FURRIOLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AFFUSO ALBERTO, O.I.E.R.M.O. CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE;
- intimati 2001 avverso la sentenza n. 42/99 del Tribunale di VIBO 4253 VALENTIA, depositata il 18/03/99 R.G.N. 746/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Vibo Valentia, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda BE nei confronti della proposta da Affuso Regione Calabria e dell'IE (Istituto di istruzione professionale convenzionato con l'ente) per l'accertamento del diritto alla qualifica di segretario di IV ° livello e la condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del precedente declassamento alla qualifica di collaboratore amministrativo, disposta dall'ente medesimo nel gennaio 1988, sino a quella ruolo organico della dell'inquadramento nel Regione. Il Tribunale rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'ente appellante circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e circa il difetto di legittimazione passiva della Regione, per la pretesa estraneità del rapporto intercorso tra l'Affuso e 1'IE, riteneva esistente la responsabilità in solido dell'ente di formazione e della Regione e, pertanto, nel merito accoglieva la domanda sia perché la qualifica superiore era stata già acquisita dall'appellato, prima del declassamento operato dalla Regione, sia 3 perché dagli atti risultava che l'Affuso aveva svolto per anni proprio le mansioni di segretario, sì che una modifica in peius dell'inquadramento non sarebbe in alcun modo consentita. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione la Regione Calabria censurandola con due motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituito l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce la ricorrente Regione Calabria, errata, insufficiente motivazione e violazione di norme di diritto in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice Ж ordinario, rilevando che per i rapporti di lavoro la cui genesi è anteriore al D.L. n. 80/1988, deve ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo. Con il secondo motivo la stessa ricorrente deduce la propria assoluta estraneità al rapporto di lavoro intercorso tra 1'Affuso e 1'IE. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato. La questione di giurisdizione, prospettata con è il primo motivo, in ordine ai rapporti di cui l'affermazione della causa, è stata risolta, con 4 giurisdizione del giudice ordinario, da Cass., sez. un. n.10962 del 2001. Quanto al secondo motivo posto che la responsabilità in solido della Regione con 1'IE, circa l'adempimento dei diritti dell'Affuso, trova ragione nella accertata ingerenza della Regione stessa sulla esecuzione del rapporto di lavoro, come dimostrato dal fatto che fu proprio l'ente ad imporre il declassamento, dal quale poi è derivata questa controversia. Pertanto non essendors l'infirmets erfifunto la Corte rigetta il ricorso. Null que In quere gindows di legint m.ſe
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. ивет ч il Presidente: Il Cons. estensore:/ Нарансо IL CANCELLIERE Deposit ncelleri 17 APR. 2002 Oggi CANCELLIERE tiff roгомсо 5