Sentenza 16 dicembre 2002
Massime • 1
Non è configurabile il reato di abuso di ufficio in presenza di un mero addebito di "eccesso di potere". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto insussistente l'ipotesi delittuosa a carico del capo di un ente pubblico economico il quale, non potendo stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, si era avvalso dei rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato, condotta sintomatica, sotto il profilo amministrativistico, del vizio di "eccesso di potere").
Commentari • 2
- 1. Abuso d'ufficio: consentito il sequestro nei confronti del percettore dell'ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 335-bis c.p. del profitto del reato, laddove disposto nei confronti del percettore dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. (Fattispecie in cui è stato disposto il sequestro di una somma di denaro pari al profitto ottenuto da un soggetto illegittimamente nominato quale commissario straordinario di un ente ospedaliero. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 13/11/2019 , n. 49485 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficioAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2002, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Giovanni DE ROBERTO Componente
dott. Antonio Stefano AGRÒ "
dott. Ilario MARRTELLA "
dott. AN GRAMENDOLA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
contro la sentenza 7 maggio 2001 della Corte d'Appello di Lecce. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dello AN perché il fatto non sussiste e per il rigetto del ricorso RZ. Udito per la parte civile nel procedimento a carico di CO RZ "ME di AC NO l'avvocato Antonio Tanza. Udito per il ricorrente AN l'avvocato AN Paolo Sisto. Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Lecce ha dichiarato estinti per avvenuta prescrizione tre episodi di abuso di ufficio addebitati a AN AN e, qualificato il fatto ascritto a CO RZ come corruzione ex art. 318 c.p., ha dichiarato estinto per prescrizione anche tale reato.
2. Ricorre lo AN che, nell'invocare l'adozione di una formula più favorevole di proscioglimento,in primo luogo si duole di violazione di legge da parte della sentenza impugnata. La Corte d'appello infatti non si sarebbe avveduta che, essendo il ricorrente a capo di un ente pubblico economico, lo stesso non era tenuto a svolgere alcun concorso per provvedere all'assunzione del personale, con la conseguenza che le delibere oggetto di imputazione erano perfettamente legittime.
3. In realtà la sentenza impugnata non si curerebbe di verificare quale versione dell'art. 323 c.p. sia applicabile alla specie, col risultato di non palesare in base a quale normativa sia stata dichiarata la prescrizione e soprattutto, nel merito, di ritenere ancora che l'abuso d'ufficio possa realizzarsi mediante condotte corrispondenti, in tesi, ad eccesso di potere amministrativo.
4. Tanto si rifletterebbe anche sulla configurazione dell'elemento soggettivo del reato, il quale, stando alla decisione, viene rappresentato come un dolo, a tutto voler ammettere, diretto, laddove era necessario che ricorresse un dolo intenzionale.
5. Infine la sentenza sarebbe illogica e difetterebbe di motivazione in ordine alla qualifica del ricorrente, il quale, all'atto delle assunzioni, non esercitando con esse funzioni di autorganizzazione dell'ente, non rivestiva la qualità di pubblico ufficiale.
6. Ricorre il RZ, il quale censura l'accertamento dei fatti operato dalla sentenza impugnata trattando le dichiarazioni accusatorie del ZZ, quali testimonianze, mentre si sarebbero dovuti avvedere, una volta che la specie era stata riportata alla corruzione impropria, che esse erano chiamate in correità e che non erano confermate da alcune elemento di riscontro.
7. Il fallimento di CI BR, costituito parte civile nei confronti del RZ, ha presentato memoria.
Considerato in diritto
1. Deve anzitutto osservarsi che dinanzi ad un proscioglimento derivante da una causa estintiva di reato, questa Corte non può prendere in considerazione vizi della sentenza impugnata che, in tesi, potrebbero condurre ad un suo annullamento con rinvio al giudice del merito.
Tanto infatti ritarderebbe l'esito del procedimento, in contrasto con il disposto dell'art. 129 c.p.p., applicabile anche in questa Sede.
2. Muovendo quindi da questa premessa e con riguardo al ricorso dello AN, non sono ammissibili le censure con cui si deduce un difetto di motivazione sul dolo, ma deve prendersi in esame solo il motivo con cui si lamenta che la Corte d'Appello abbia dichiarato estinti per prescrizione i tre abusi d'ufficio addebitati al ricorrente, benché dagli atti, emergesse, siccome rappresentato dalla stessa decisione impugnata, che il ricorrente non avesse agito in violazione di norme di legge.
3. La censura è fondata.
I tre abusi di cui si tratta sarebbero consistiti nell'aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato e nell'aver più volte rinnovato alla scadenza detti contratti, nonostante l'oggetto del rapporto, così protrattosi, riguardasse una generica prestazione di attività e con il risultato che, a seguito di questa vicenda, i lavoratori avevano ottenuto dal giudice il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, con le conseguenze economiche e normative connesse.
4. ora in questa rappresentazione non è dato scorgere alcuna violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 323 c.p.. Se questa è stata ritenuta sussistere perché lo AN ha proceduto alle assunzioni senza indire ed esperite pubblici concorsi, deve ricordarsi che, essendo il ricorrente a capo di un ente pubblico economico, ben poteva stipulare contratti di lavoro valendosi dell'autonomia negoziale e secondo le forme del diritto privato.
Ma una volta stabilito che l'assunzione contrattuale dei lavoratori era di per sè legittima, il fatto che i contratti stipulati fossero a tempo determinato, piuttosto che indeterminato secondo la reale natura del rapporto,è vicenda del tutto estranea al reato, trattandosi, ammesso che vi fosse stata, di una violazione di legge priva di ogni nesso strumentale con l'assunzione.
Se invece si può suggerire che il ricorrente (per motivi di opportunità politica o per norme contabili o amministrative, interne al consorzio ASI, peraltro non specificate e comunque non di rango primario o di regolamento in senso formale) non avrebbe potuto contrarre rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sicché s'era avvalso dei rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato (strumento in sè legittimo) per aggirare tale supposto ma indimostrato divieto, allora ci troveremmo di fronte all'addebito di un eccesso di potere, come tale estraneo all'attuale paradigma dell'art. 323 c.p.. Ne deriva che la sentenza impugnata va in questa parte annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
5. Venendo quindi al ricorso del RZ, deve ricordarsi come la Corte d'appello abbia qualificato i fatti a lui ascritti come corruzione impropria, in luogo della concussione originariamente addebitata.
Va perciò dichiarato inammissibile l'intervento in questa Sede dell'originaria parte civile, ME di CI BR, in quanto è stato accertato ( e lei stessa non contesta) che è subentrata non in una vittima del reato, ma in un concorrente del medesimo. Nè al riguardo possono fuorviare le massime, citate nella memoria, con cui la Cassazione ha ritenuto persistere il diritto alla restituzione della tangente da parte di colui il quale nel corso del processo s'è scoperto essere il corruttore. Queste massime vanno riferite all'immutabilità della pronunzia sulla restituzione, avvenuta quando il complice appariva come un danneggiato dal reato, ed alla reiezione della richiesta di annullamento di simile pronunzia avanzata successivamente dall'altro complice. Esse tuttavia non hanno l'effetto paradossale di ammettere l'innesto nel processo penale di un'azione civile di restituzione di un concorrente verso l'altro, in quanto va tenuto pur sempre fermo che, ai sensi dell'art. 74 c.p.p., legittimati all'azione civile nel processo penale sono i soggetti ai quali il reato ha recato danno e non coloro che hanno contribuito a porre in essere il reato medesimo.
6. Il ricorso del RZ è tuttavia inammissibile. In esso in primo luogo si assume, contrariamente a quanto manifestamente appare dalla decisione in esame, che siano prive di riscontri le dichiarazioni di un complice (il CI appunto) sulle quali si fonda l'accertamento della responsabilità del ricorrente.
Nel resto le censure dedotte, riguardanti in tesi un difetto di motivazione e quindi una richiesta di annullamento con rinvio della pronunzia, non possono essere prese in considerazione, secondo quanto si è detto in apertura del discorso.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del RZ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in cinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara prescritti i reati di abuso d'ufficio di cui alla sentenza 15 marzo 1997 del Tribunale di Lecce nei confronti di AN AN perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso di RZ CO che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile l'intervento del ME CI BR in questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2003 .