Sentenza 25 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2019, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI SC Silvano, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa in data 16/11/2017 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Raffaella Mario per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Gianluca Calderara in sost. dell'Avv. Luca Mazzero per TI SC, che si è riportato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno in data 14/9/2016, la Corte di appello di Venezia con sentenza del 16/11/2017 ha confermato, rideterminando la pena, la condanna di Ponti! SC Silvano, Sindaco del Comune di San Pietro in Cadore, per il delitto di cui agli artt. 81, 323 cod. pen. con riguardo agli episodi di cui ai punti 4, 5 e 7, mentre ha assolto l'imputato per l'episodio di cui al punto 6 e ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione con riguardo ai punti da 1 a 3, per il resto escludendo le statuizioni civili in favore di SA OR NN, rideterminando quelle in favore di SA OR IO e subordinando il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale.
2. Ha presentato ricorso il TI SC tramite il suo difensore.
2.1. Con i primi due motivi deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai fatti di cui ai punti 4 e 5, in ordine alla ravvisabilità di un danno ingiusto e alla configurabilità del dolo intenzionale. La Corte aveva confermato le generiche valutazioni del Tribunale senza argomentare specificamente sul tema della doppia ingiustizia e sulle deduzioni difensive concernenti la dipendenza della fruibilità di strutture ricettive lungo un percorso di alta montagna da fattori di vario genere, l'assoggettamento della strada al regime della L.R. Veneto n. 14 del 1992, la circostanza che i provvedimenti lesivi avessero avuto efficacia per pochi giorni, in ragione della sospensiva disposta dal T.A.R.Inoltre era stata segnalata la necessità che la parte civile depositasse i bilanci per un esame comparativo ed erano state formulate ulteriori deduzioni volte all'esclusione del danno, che la Corte non aveva valutato. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte non aveva tenuto conto di quanto prospettato attraverso la valorizzazione della finalità pubblica sottesa a ciascun provvedimento, delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, di quelle rese da altri testi circa la preoccupazione che animava il Sindaco per la pubblica incolumità, dei pareri da costui richiesti e dei colloqui e incontri da lui promossi. Inoltre era stato sottolineato che la sospensiva del T.A.R. non aveva affrontato la problematica della sicurezza del tratto viario, sulla quale si fondavano gli ulteriori provvedimenti, non costituenti almeno sotto il profilo soggettivo elusione della pronuncia adottata in sede di giustizia amministrativa.
2.2. Con gli ulteriori due motivi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'episodio di cui al punto 7, in relazione alla 2 u ) commissione del fatto e alla competenza del Sindaco rispetto alla contestazione di illeciti amministrativi. La Corte aveva ravvisato la penale responsabilità anche per i fatti di cui al punto 7, riguardanti l'apposizione di stanghe di legno in guisa di ostacoli e la contestazione di illeciti amministrativi per divieto di sosta nel piazzale di Bivio Ciadon. Ma aveva disatteso le risultanze probatorie invocate nell'atto di appello, attestanti che l'apposizione degli ostacoli non avrebbe potuto farsi risalire al Comune, trattandosi di strumenti di proprietà delle Regole proprietarie dei terreni e solitamente utilizzati per inibire il parcheggio in aree boschive. Quanto alle contravvenzioni per divieto di sosta la teste ER aveva negato pressioni del Sindaco, mentre la Corte di appello si era basata sul dato storico di due multe annullate dal Giudice di Pace o in via di autotutela, nulla affermando in ordine alla ascrivibilità del fatto al ricorrente. Inoltre la Corte non aveva considerato che l'abuso di ufficio presuppone la competenza del pubblico ufficiale, mentre nel caso di specie il Sindaco non avrebbe abusato di un potere proprio, trattandosi di competenza della polizia municipale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
2. I primi due motivi, riguardanti i punti 4 e 5 dell'imputazione, sono generici e manifestamente infondati.
2.1. In primo luogo la Corte ha @,ìm:.e ha ampiamente motivato in ordine alla c.d. doppia ingiustizia e alla configurabilità del danno ingiusto. Ha infatti rilevato che la condotta, consistita in atti e comportamenti, volti ad impedire il transito veicolare lungo il tratto di strada La Fitta-Bivio Ciadon e il parcheggio in zona Bivio Ciadon, sono risultati tutti pervicacemente contra legem, in quanto caratterizzati da una distorta rappresentazione di esigenze di tutela estranee al regime delle strade silvo-pastorali e connotati inoltre dall'indicazione di presupposti insussistenti. In particolare, secondo la Corte, le addotte esigenze di sicurezza non avrebbero potuto dirsi sussistenti in relazione allo stato dei luoghi, così come emerso dalle acquisizioni probatorie, e comunque su di esse non era mai stata formulata una puntuale motivazione, fermo restando che non era stata vagliata la possibilità di fronteggiare la situazione con mezzi ordinari diversi da ordinanze contingibili e urgenti e che semmai avrebbe dovuto stabilirsi un limite temporale.Inoltre è stato rilevato come, dopo la prima sospensiva, disposta dal T.A.R., del reinserimento della strada tra quelle silvo-pastorali, i provvedimenti adottati si fossero posti in contrasto, come poi riconosciuto in sede di merito dallo stesso giudice amministrativo, con il provvedimento cautelare, avendo di fatto ripristinato effetti conseguenti al provvedimento sospeso. D'altro canto la Corte ha sottolineato che tali condotte avevano fatto ingiustificatamente seguito ad un contegno di segno opposto, avendo proprio il TI SC originariamente proposto alla Comunità Montana di escludere la strada dall'elenco di quelle silvo-pastorali. In tale quadro è stato posto in luce che il transito veicolare lungo il tratto di strada favoriva in concreto la gestione di un'attività agrituristica presso AL AS, facente capo a SA OR VI, dimezzando il percorso da compiere altrimenti a piedi, per raggiungere la struttura. E' stato dunque rilevato come l'assetto assicurato dall'esclusione della strada dall'elenco di quelle silvo-pastorali e la connessa circolazione veicolare lungo il tratto di strada consentissero condizioni gestionali maggiormente propizie e come per contro le contrarie determinazioni assunte dal ricorrente avessero influito sul libero esercizio di un'attività imprenditoriale, esposto indebitamente a restrizioni ingiustificate, tali da accrescere oggettivamente le difficoltà di percorrenza e di fruibilità della struttura.
2.2. In tal modo la Corte ha correttamente dato conto dell'elemento oggettivo del reato contestato: ha invero fatto riferimento ad una condotta posta in essere in violazione di legge sia in relazione al contenuto precettivo delle norme applicabili (L. R. n. 14 del 1992, art. 54 d.lgs. 267 del 2000, 5 e 6 cod. strada, 21-septies legge 241 del 2000) sia in relazione allo sviamento di potere, ricorrente quando la condotta risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, che dunque non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione (in tal senso Cass. Sez. U. n. 155 del 29/9/2011, dep. nel 2012, rv. 251498), come desumibile nel caso di specie dall'adozione di provvedimenti contraddittori o immotivati o pretestuosi;
ha inoltre rilevato che la condotta aveva prodotto un danno ingiusto, da intendersi quale effetto a sua volta «non iure e contra ius», in quanto contrastante con i valori dell'ordinamento e con i principi che presiedono alla cura dello specifico settore, essendo state prodotte oggettivamente condizioni pregiudizievoli rispetto al fisiologico esercizio in quel determinato contesto di un'attività imprenditoriale.
2.3. A fronte di ciò risultano manifestamente infondati gli assunti difensivi incentrati sul fatto che la fruibilità della struttura ricettiva sarebbe stata condizionata da fattori diversi, come il clima, che non si sarebbe determinata alcuna situazione deteriore e che comunque i provvedimenti avrebbero avuto durata limitata. Va infatti osservato che nel caso di specie i provvedimenti hanno in generale condizionato la stagione estiva e che l'ostacolo rappresentato dal divieto di transito e/o di parcheggio ha certamente rappresentato una limitazione ingiustificata, tale da incidere sulla libera gestione della struttura, dovendosi inoltre rilevare che i provvedimenti adottati dal ricorrente hanno influito permanentemente sulla stagione estiva del 2009 e inciso inoltre, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, su quella dei due anni successivi, almeno con riguardo ai limiti di sosta. Ed ancora va rimarcato come le determinazioni sindacali abbiano nella sostanza tradito la ratio delle norme in apparenza applicate, a cominciare da quella riguardante l'inserimento delle strade tra quelle silvo-pastorali, inserimento cui sono estranee, come sottolineato nella sentenza di merito del T.A.R., le surrettizie valutazioni legate al profilo della sicurezza stradale.
2.4. Sono inoltre generiche e comunque inconferenti le ulteriori deduzioni difensive incentrate sull'asserita mancanza di prova di un danno economico effettivo subito dalla struttura ricettiva, non essendo rilevante il dato rappresentato dal minor introito, ben potendosi intendere il danno come pregiudizio alle potenzialità gestionali e operative in concreto arrecato dall'ingiustificato ostacolo frapposto alla più agevole fruibilità del tratto di strada, che sarebbe dovuta derivare dalla esclusione dall'elenco delle strade silvo- pastorali, auspicato proprio dal SA OR VI, i cui effetti erano stati specificamente quanto indebitamente contrastati dai provvedimenti adottati dal ricorrente.
2.5. Altrettanto generici e manifestamente infondati sono i rilievi formulati dal ricorrente in ordine al profilo dell'elemento psicologico. La Corte ha in realtà compiutamente ricostruito sulla base di inequivoci indici di rilievo sintomatico (sul punto si rinvia all'analisi di Cass. Sez. 6, n. 36179 del 15/4/2014, Dragotta, rv. 260233) il coefficiente psicologico, costituito dal dolo intenzionale, facendo riferimento alla pervicace reiterazione di provvedimenti illegittimi, contrastanti con le determinazioni assunte in via cautelare dal T.A.R., sostanzialmente privi di motivazione coerente con i presupposti normativi e specificamente volti a contrastare gli effetti dell'esclusione del tratto di strada dall'elenco delle strade silvo-pastorali, auspicata dal SA OR. Ha in particolare rilevato la Corte che atti e comportamenti del Sindaco TI SC erano stati caratterizzati dall'evidente sopravvenuta ostilità del ricorrente verso il SA OR, connotata anche da contegno irridente, volto ad affermare la propria incontrastabile autorità, come attestato in occasione della c.d. guerra delle multe. Tutto ciò era comprovato dal ricorso a strumenti diversi per raggiungere comunque il risultato di impedire o scoraggiare la circolazione nel tratto di strada, auspicata dai gestori di AL AS, pur in assenza di ragioni tali da giustificare quell'intendimento, men che mai in via permanente. D'altro canto la Corte ha anche posto in luce come le pretestuose giustificazioni non avessero fondamento o comunque non fossero state comprovate né con riguardo alla pretesa che i gestori dell'agriturismo provvedessero alla realizzazione di opere per la creazione di un parcheggio, al di là dell'ordinaria manutenzione dell'area, né con riguardo all'asserita necessità di modifiche di destinazione, a fronte del consenso fin dall'inizio prestato dall'ente proprietario, cioè la Regola di Costalta, all'utilizzo dell'area in Bivio Ciadon per il parcheggio di veicoli di turisti interessati a raggiungere la struttura AL AS e a fronte comunque del consolidato ricorso all'adozione di un'ordinanza congiunta con il Comune di Santo Stefano di Cadore per la temporanea aggiunta di zone da adibire a parcheggi nella stagione estiva. In tal modo la Corte ha spiegato le ragioni per cui nel caso di specie era possibile affermare che il ricorrente avesse agito con lo specifico intendimento di procurare ai gestori della struttura ricettiva un ingiusto danno (per l'affermazione che il dolo intenzionale deve riflettersi nell'evento rappresentato dal danno ingiusto: Cass. Sez. 6, n. 34116 del 20/4/2011, Cuffaro, rv. 250833), non essendo ravvisabili preminenti ragioni di interesse pubblico, peraltro confusamente e contraddittoriamente invocate. Va del resto sottolineato come risultino aspecifiche le doglianze incentrate sull'asserita finalità pubblica perseguita, che avrebbe potuto condurre all'esclusione dell'elemento soggettivo alla condizione che la stessa avesse assunto un significato determinante (Cass. Sez. 2, n. 23019 del 5/5/2015, Adamo, rv. 264280; Cass. Sez. 6, n. 14038 del 2/10/2014, dep. nel 2015, De Felicis, rv. 262950), o quelle basate sulle dichiarazioni rese dall'imputato o da alcuni testi. Non sono stati invero indicati gli specifici passi di quegli interrogatori o di quelle deposizioni dai quali sarebbero potuti desumersi elementi direttamente contrastanti con le valutazioni dei Giudici di merito e neppure è stato dato conto specificamente del contenuto di incontri o di pareri, solo genericamente invocati. Inoltre deve segnalarsi che la Corte si è soffermata ampiamente sulla sentenza di assoluzione per difetto dell'elemento psicologico pronunciata nei confronti del ricorrente per analoghi fatti, risalenti alla settimana dal 10 al 17 agosto 2012, avendo rilevato come in realtà la stessa non fosse idonea a svilire il significato opposto attribuibile agli elementi probatoriamente acquisiti, valutati in un quadro di insieme e non atomisticamente interpretati.
3. Parimenti inammissibili, in quanto generici e manifestamente infondati, sono gli ulteriori due motivi, riguardanti il punto 7) dell'imputazione,.
3.1. Deve innanzi tutto rilevarsi che la vicenda relativa all'apposizione di stanghe in guisa di ostacoli non ha influito in alcun modo sulla valutazione dei Giudici di merito, che non ne hanno tenuto conto neppure ai fini della determinazione della pena, cosicché i rilievi difensivi sul punto risultano inconferenti, in quanto non correlati ad uno specifico interesse, essendo stato invece preso in considerazione nell'ambito della contestazione di cui al punto 7 il tema della c.d. guerra delle multe, valutato alla luce di quanto accaduto anche negli anni precedenti.
3.2. Relativamente a tale ultimo aspetto della vicenda le deduzioni difensive sono assertive e aspecifiche, in quanto non si confrontano con il complesso della motivazione, che si incentra su una lettura dell'episodio non disgiunta dalle condotte tenute dal ricorrente nelle annate precedenti e specificamente sulla riconosciuta illegittimità del divieto di sosta stabilito ad onta del permesso concesso dalla Regola di Costalta e delle proteste formulate dal presidente della Regola, oltre che sul rilievo della situazione di incertezza creata dalla pervicace insistenza su quel divieto, alla base di multe irrazionalmente elevate per importi cospicui, correlati indebitamente alla violazione della disciplina della viabilità silvo-pastorale, in realtà non applicabile nel regime di sospensiva derivante dalle determinazioni del T.A.R., che impediva di considerare il noto tratto alla stregua di una strada silvo-pastorale. E' stato rilevato dalla Corte come alcune multe fossero state annullate dal Giudice di pace o in sede di autotutela, a dimostrazione della loro illegittimità. E' stato inoltre osservato come al di là della materiale redazione delle contestazioni, spettante alla polizia locale, l'operatività di quest'ultima si ricollegasse alle determinazioni adottate dal Sindaco, che non solo non aveva in alcun modo impedito che fossero elevate contestazioni ingiustificate ma aveva anzi tenuto al riguardo un contegno irridente, sottolineando con sarcasmo - proprio in un colloquio con il soggetto, raggiunto da una di quelle contestazioni, che ne avrebbe poi ottenuto l'annullamento da parte del Giudice di pace, che si trattava di un contributo per il mantenimento della valle. Ed ancora è stato posto in luce come il ricorrente a fronte del rilievo assunto dalla vicenda avesse fatto apporre un cartello nel quale aveva segnalato che non avrebbe ricevuto nessuno per infrazioni a divieto di sosta.Tutt'altro che illogicamente dunque la Corte ha ritenuto che quel frammento della vicenda, sfociato, come detto, nella guerra delle multe, altro non fosse che un capitolo della più ampia querelle sorta negli anni precedenti, incentrata sui comportamenti ostruzionistici assunti dal ricorrente, volti a contrastare, a scapito degli interessi del SA OR VI e della gestione della AL AS, l'effetto derivante dalla sospensiva disposta dal T.A.R. del nuovo inserimento del tratto tra le strade silvo-pastorali.
3.3. Sulla base di quanto rilevato risulta manifestamente infondata anche la doglianza riguardante il difetto di competenza del Sindaco rispetto alle violazioni amministrative. Ed invero i Giudici di merito, coerentemente con la contestazione di cui al punto 7, hanno inteso addebitare al ricorrente quanto ineriva specificamente alla sfera delle sue competenze e dei suoi poteri all'interno dell'amministrazione comunale, avendo egli creato intenzionalmente le condizioni perché si procedesse ad elevare contestazioni illegittime sulla base di presupposti insussistenti e di un quadro provvedimentale sviato dall'illecito intendimento elusivo di cui si è detto, in danno degli interessi dei gestori di AL AS. E a supporto di tale ricostruzione sono state valorizzate fra l'altro le già menzionate risultanze, riguardanti il comportamento irridente del Sindaco, in quanto idoneo ad attestare il ruolo attivo da lui svolto in quella specifica direzione. A fronte di ciò le deduzioni difensive si risolvono ancora una volta in assertive contestazioni, che non sottopongono ad argomentata critica la valutazione contenuta nella sentenza impugnata.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve essere infine condannato a rifondere alla parte civile SA OR VI, anche in veste di legale rappresentante di AL AS, le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, liquidate come da dispositivo. ,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in questa fase della parte civile VI