Sentenza 30 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto basato sull'intervenuta prescrizione del reato, di cui all'art. 18, lett. n), L. 22 aprile 2005, n. 69, opera esclusivamente laddove, sussistendo in concreto le condizioni di procedibilità di cui all'art. 9 cod. pen., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia. (Fattispecie relativa a delitto di truffa, per il quale la querela era stata presentata in Spagna, circostanza che rendeva il ricorrente non giudicabile "concretamente" in Italia).
Commentari • 5
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In un procedimento per mandato di aresto europeo al giudice nazionale spetta il dovere d'accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale", e, dall'altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 8. Tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perchè la Corte di merito, in tema di mandato di arresto Europeo, non esercita funzioni di giudice della …
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Il D.Lgs. n. 161 del 2010 che attua nell'ordinamento italiano la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea concerne esclusivamente pronunce irrevocabili (e non anche meramente esecutive). Nella parte in cui i fatti oggetto della richiesta di riconoscimento "potevano essere giudicati in Italia", esso va inteso non già nel senso di astratta giudicabilità in Italia, bensì come esistenza concreta delle condizioni per cui si fosse potuto precedere innanzi all'A.G. italiana nei confronti del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2014, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 30/12/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 2146
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 53239/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO NN N. IL 13/04/1951;
avverso la sentenza n. 55/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 31/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, annullamento senza rinvio.
udito il difensore avv. Rizzo Salvatore.
RITENUTO IN FATTO
1. TO IO ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, in sede di rinvio da questa suprema Corte, dalla Corte d'appello di Venezia, in data 31-10-2014, con cui sono state dichiarate sussistenti le condizioni per la consegna del TO all'autorità giudiziaria spagnola, a seguito di mandato di arresto europeo, emanato da quest'ultima, ai fini dell'azione penale, il 18 maggio 2012, per il reato di truffa continuata, commesso a Barcellona in danno di operatori economici spagnoli fino a tutto l'anno 2004, alla condizione che il medesimo, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontare la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dalla magistratura spagnola.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n), poiché il TO era astrattamente giudicabile in Italia, per il reato di truffa commesso in Spagna, sia in forza dell'art. 9 c,o. sia in forza del microsistema derogatorio a quest'ultima norma costituito dalla L. n. 69 del 2005, nel suo complesso. Egli dunque non può essere consegnato all'autorità spagnola per un reato che è prescritto secondo l'ordinamento italiano e per il quale, conseguentemente, qualora la querela fosse stata presentata in Italia, l'autorità giudiziaria italiana avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. D'altronde, se la presentazione di istanza o di querela fosse richiesta in concreto, qualora esse venissero proposte, ricorrerebbero, per effetto dell'obbligatorietà dell'azione penale, le ipotesi di cui all'art. 18 lett. m), o), q), ostative comunque alla consegna, indipendentemente dalla prescrizione. Atteso pertanto che il reato era giudicabile in Italia e che il MAE, relativo a reati di truffa consumatisi entro il luglio 2004, è intervenuto il 18 maggio 2012, allorché era già decorso il termine prescrizionale, la consegna del TO va rifiutata. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. L'art. 18, lett. n), come già rilevato da Cass., Sez. fer. 29-8-2013, TO, emessa nell'ambito di questo stesso processo, prevede congiuntamente, come si desume inequivocabilmente dal tenore letterale della disposizione, il ricorrere di due condizioni: la possibilità di giudicare in Italia i fatti per i quali l'euromandato è stato emesso e l'intervenuta prescrizione del reato. I due requisiti sono strettamente correlati poiché la ratio della norma è quella di inibire la consegna della persona richiesta ove si versi in una situazione nella quale, qualora si fosse proceduto in Italia, il processo sarebbe ineludibilmente approdato ad una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato. In tal caso, infatti, sarebbe incongruo dare corso alla richiesta di consegna laddove, nell'ottica fisiologica dell'instaurazione del procedimento in Italia, il soggetto sarebbe andato esente da conseguenze penali.
2. Deriva dalla suindicata ratio che il requisito della giudicabilità in Italia va inteso nella sua concretezza, come possibilità effettiva di assoggettare l'interessato ad azione penale nel nostro Paese, e non in senso astratto, in una prospettava di avvio dell'azione penale meramente potenziale e teorica. Non avrebbe infatti alcun senso rifiutare la consegna in una situazione nella quale l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata in Italia per mancanza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 9 c.p., comma 2. Ove manchi la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa, viene infatti meno la giudicabilità del fatto in Italia e si riespande la regola generale in forza della quale l'operatività della giurisdizione e l'attivazione della pretesa punitiva costituiscono prerogative dello Stato nel territorio del quale il fatto-reato è stato commesso e non dello Stato di cui l'imputato è cittadino. Ragion per cui, a ben vedere, è priva di fondamento la distinzione fra giudicabilità in astratto e in concreto: o sussistono le condizioni di procedibilità di cui all'art. 9 c.p. e allora il delitto comune commesso dal cittadino all'estero è perseguibile in ltalia;
oppure le predette condizioni non sussistono e allora il delitto non è perseguibile in Italia e si riespande la regola generale, di cui è espressione il disposto dell'art. 6 c.p., secondo cui la cognizione di ogni fatto - reato spetta allo Stato nel territorio del quale esso è stato perpetrato. Opinando diversamente, d'altronde, si perverrebbe alla conclusione, evidentemente incongrua, secondo la quale in relazione a qualunque delitto comune del cittadino all'estero va rifiutata la consegna poiché qualunque delitto comune del cittadino all'estero è astrattamente giudicabile in ltalia, a norma dell'art. 9 c.p., comma 2. Una corretta ermeneutica del disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n) induce invece a ritenere che la consegna debba essere rifiutata esclusivamente laddove, sussistendo in concreto le condizioni di procedibilità di cui all'art. 9 c.p., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del mandato d'arresto europeo in Italia: l'azione penale non è stata però esercitata nel nostro Paese e, secondo l'ordinamento italiano, il reato è estinto per prescrizione: onde il reo va esonerato da conseguenze penali.
3. Ben distinte dall'ipotesi sin qui esaminata sono invece le previsioni di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. m), o) e q), richiamate dal ricorrente ma completamente estranee alla problematica in disamina. L'art. 18, lett. m) concerne infatti l'ipotesi in cui la persona ricercata sia stata giudicata, con sentenza irrevocabile, per gli stessi fatti, da uno degli Stati membri dell'Unione europea. L'art. 18, lett. o) riguarda invece l'ipotesi - esattamente opposta a quella esaminata - nella quale, per lo stesso fatto oggetto dell'euromandato, sia in corso un procedimento penale in Italia, nei confronti della persona ricercata. La lettera q) prevede infine l'ipotesi in cui sia stata emessa, in Italia, sentenza di non luogo a procedere: ipotesi, come si vede , che sono connotate da una radicale alterità rispetto a quella contemplata dall'art. 18, lett. n) e che si collocano pertanto al di fuori del perimetro della presente disamina.
4. Nel caso di specie, il giudice a quo ha dato atto dell'insussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 9 c.p., comma 2, onde il reato non era giudicabile in Italia.
Non ricorrono pertanto i presupposti per il rifiuto di consegna ex L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. n.). Correttamente quindi la Corte
d'appello ha disposto l'accoglimento della richiesta.
5. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella udienza, il 30 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2015