Sentenza 11 febbraio 1976
Massime • 2
A norma degli artt 1586 e 1777 cod civ - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'Azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento jussu judicis della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'Obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non e incondizionato, ma a norma del citato art 1586 cod civ, presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'Azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa. Pertanto se la sentenza di primo grado,ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in Sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessita di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato. ( V 1143/69, mass n 339698; ( V 892/62).*
L'intervento jussu judicis, disposto a norma dell'art 107 cod proc civ, determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale fra le parti originarie ed il terzo interventore e da quindi luogo, in Sede di gravame, all'inscindibilita della causa di cui all'art 331 cod proc civ. pertanto, la notifica dell'atto di appello eseguita validamente nei confronti dei soli originari convenuti, vale, di per se, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche rispetto al chiamato in causa ed impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di quest'ultimo in un termine perentorio all'uopo assegnato. ( V 2892/73, mass n 366503; ( V 779/71, mass n 350602).*
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5899 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 23/02/2022), n.5899 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14183/2017 proposto da: L.N., rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALE VIRGILIO; – ricorrente – contro POGGIO FIORITO SRL, IN PERSONA DELL'A.U. E LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/1976, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1976 |
Testo completo
L'intervento jussu judicis, disposto a norma dell'art 107 cod proc civ, determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale fra le parti originarie ed il terzo interventore e da quindi luogo, in Sede di gravame, all'inscindibilita della causa di cui all'art 331 cod proc civ. pertanto, la notifica dell'atto di appello eseguita validamente nei confronti dei soli originari convenuti, vale, di per se, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata anche rispetto al chiamato in causa ed impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di quest'ultimo in un termine perentorio all'uopo assegnato. ( V 2892/73, mass n 366503; ( V 779/71, mass n 350602).*