Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2004, n. 3307
CASS
Sentenza 9 dicembre 2004

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Alle opere edilizie eseguite in difformità dal progetto assentito con permesso di costruire non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma settimo, della legge 4 dicembre 1993 n. 493 e all'art. 1, comma sesto lett. a), della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (che prevedono la semplice denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire), atteso che tali disposizioni si riferiscono a interventi autonomi e non alle difformità, in relazione alle quali viene integrato il reato di cui all'art. 44, comma primo lett. a), inosservanza delle modalità esecutive previste dal permesso di costruire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2004, n. 3307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3307
    Data del deposito : 9 dicembre 2004

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